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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott. Elmelinda Mercurio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 497 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 pendente tra
, elettivamente domiciliato in Caserta alla via dei Caduti sul Parte_1
Lavoro n. 102 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Letizia, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- OPPONENTE -
e
, elettivamente domiciliata in Caserta, alla Via Genovesi Controparte_1
n. 1, presso lo studio dell'Avv. Umberto Santoro, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione all'esecuzione”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame. 2. Invero, con provvedimento del 27 giugno 2023, era statuito che “Parte opponente, , ha censurato l'atto di precetto notificatogli in data Parte_1
03.01.2023 a mezzo del quale la parte opposta, , in virtù della Controparte_1
sentenza n. 2593/2022 del 28.06.2022 resa dall'intestato Tribunale le ha intimato il pagamento di euro 5.902,16. Giova chiarire che, la sentenza azionata come titolo ha rigettato l'opposizione a precetto spiegata da , avverso il precedente Parte_1
atto di precetto notificato in data 20.07.2018 fondato sulla sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 2166/2015 in forza del quale la aveva intimato al CP_1
il pagamento di euro 5.266,56 oltre interessi). Quali motivi di opposizione, la Parte_1
parte opponente ha dedotto: 1) la duplicazione della pretesa creditoria portata dall'atto di precetto, atteso che, a suo dire, tale credito sarebbe già stato azionato con l'atto di precetto notificato in data 20.07.2018 (oggetto del giudizio di opposizione definito con la sentenza azionata come titolo nel presente atto di precetto), che sarebbe già stato soddisfatto;
2) la non debenza degli interessi moratori al tasso del 12% indicati nell'atto di precetto;
3) la non debenza della voce di precetto relativa alle “spese per copie autentiche del titolo”; 4) la parziale non debenza della somma ingiunta a titolo di spese a e competenze professionali. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la parte opposta, la quale ha richiesto il rigetto della domanda, evidenziando che la misura degli interessi al 12% annuo contestata dall'opponente è prevista dall'art. 34 del
Regolamento condominiale ed è stata altresì accertata dalla sentenza n.2166/2015, titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto notificato il 20.07.2018. Venendo alla qualificazione giuridica della domanda, deve rilevarsi che le censure spiegate integrano una opposizione alla esecuzione preventiva ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., essendo contestato, sia pur parzialmente, il diritto a procedere alla esecuzione forzata. Ebbene, venendo alla delibazione dell'istanza di cautela, si deve ritenere che la stessa non sia assistita da fumus boni juris” Invero, con l'atto di precetto in questa sede gravato, la parte opposta ha intimato il pagamento di euro 5.902,16, somma residua dovuta rispetto al saldo dell'originario credito di euro 9.024,29. In proposito, parte opponente si duole della richiesta di somme non dovute, atteso che << Successivamente alla emissione della sentenza n. 2593/2022 Tribunale di S. Ma-ria C.V., con bonifico del 08/07/2022 (doc.
03) il Sig. , a saldo della pretesa azionata con l'atto di precetto notificatogli in Parte_1 data 18/05/2018, bonificava all'odierna opposta l'importo di € 4.122,72 comprensivo di sorta, spese, interessi legali maturati e accessori di legge.>>. Ed aggiunge altresì che <<
Tale somma veniva accettata senza riserva alcuna da parte della Sig.ra che non CP_1
contestava l'imputazione di pagamento operata dal Sig. in sede di causale del Parte_1
bonifico>>. La circostanza appare controversa, quantomeno nella delibazione sommaria della istanza cautelare. Ed invero con lettera del 14 luglio 2022 la parte creditrice contestava le somme parzialmente ricevute, elencando analiticamente gli importi dovuti e richiesti. In detta lettera, faceva menzione del bonifico bancario, evidenziando che in data
08.07.2022 il aveva corrisposto soltanto la somma di euro 4.122,72 in favore Parte_1
della e costituendo in mora il predetto. Pertanto, ricordando che in sede di CP_1
opposizione al precetto spetta al debitore precettato l'onere probatorio del fatto estintivo della pretesa azionata nel titolo, nel caso di specie non appare sussistere il fumus del dedotto pagamento. Con riferimento alla censura avente ad oggetto gli interessi, la parte opponente deduce che non sarebbero dovuti gli interessi al 12% indicati nell'atto di precetto, calcolati sulla scorta degli artt. 34 e 36 del Regolamento condominiale. Nel dettaglio, l'opponente lamenta la inesistenza di tali disposizioni convenzionali, invocando, pertanto, la non debenza dei suddetti interessi. Ciò posto, con riferimento agli interessi, occorre rilevare che – come emerge dalla copiosa documentazione depositata dalla parte opposta - questi sono stati riconosciuti nella parte motiva dalla sentenza n. 2166/2015 resa dalla Corte di Appello, in relazione alla maggiorazione dovuta. In particolare, a pagina 6 della citata sentenza si legge che < ha prodotto Parte_2
dichiarazione del 27.11.01 a firma dell'attuale amministratore, ON
(produzione per la cui ammissibilità in appello valgono le considerazioni sopra esposte in sede di esame del primo motivo), che dà atto di avere ricevuto "l'originale del registro dei verbali con la delibera del 7.4.93 ivi riportata la dichiarazione assembleare del riconoscimento del credito per le anticipazioni effettuate dall'amministratore giudiziario in 69.494.389 con la promessa dei condomini di effettuare il rimborso al dott.
[...]
con gli Interessi del 12% annuo.>>. sostegno di tale assunto, inoltre, la parte Parte_3
opposta ha depositato copia del Regolamento condominiale approvato all'unanimità in data 18.10.1990 recante la sottoscrizione di tutti i condomini (documentazione non contestata dal e pertanto pienamente utilizzabile nella corrente sede). Con Parte_1 riferimento alle doglianze di cui ai numeri 3 e 4 esse si presentano assolutamente generica, non consentendo alla controparte processuale, ed al Giudice, di individuare le questioni da affrontare, e pertanto le stesse devono essere giudicate inammissibili. Se ne deve, dunque, ritenere che non sussistono i presupposti per sospendere la efficacia esecutiva del titolo. Tanto osservato,
PQM
RIGETTA l'istanza cautelare e RINVIA per la precisazione delle conclusioni alla data del 12.11.2024, considerato lo stato del ruolo e la data di iscrizione al ruolo della presente controversia >>.
Giova osservare che detto provvedimento non è stato reclamato ed è dunque divenuto stabile. Ancora giova osservare che con la memoria depositata in data 27 marzo
2025, il sig. depositato documentazione dalla quale emerge la circostanza Parte_1
della sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva avviata sulla base del precetto qui opposto. Ha chiesto pertanto, alla luce della emersa circostanza, la declaratoria di cessata materia del contendere. La richiesta non ha trovato l'adesione della parte convenuta, la quale ha spiegato anche domanda per lite temeraria. Rinviata per la precisazione delle conclusioni, e precisate le conclusioni, all'udienza del 3 giugno 2025, la causa era decisa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. .
3. Tanto preliminarmente chiarito sulle vicende processuali, deve in primo luogo rilevarsi che la richiesta di cessata materia del contendere è una richiesta unilaterale non avendo la parte costituita formulato una richiesta in tal senso.
4. Tanto chiarito, deve rilevarsi che “Secondo il consolidato orientamento di questa
Corte, anche nel processo tributario la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass.
n. 27598 del 10/12/2013); la materia del contendere può, quindi, ritenersi cessata solo quando nel corso del processo sopraggiungano fatti, ammessi da tutte le parti, che, avendo diretta incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice (Cass. n. 13217 del 28/5/2013). I fatti dedotti dai quali poter far discendere la cessazione della materia del contendere devono essere tali da far venire meno le ragioni di contrasto tra le parti e di rendere incontestato l'effettivo venire meno dell'interesse sottostante alla pronuncia di merito (Cass. n. 10553 del 7/5/2009). Ne consegue che l'allegazione del fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere adeguatamente valutata dal giudice (Cass. n. 16150 del 8/7/2010)” (in questi termini,
Cassazione civile sez. trib., 06/08/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 06/08/2020), n.16764).
5. Applicando i menzionati principi al caso di specie, la richiesta di cessata materia proviene da una sola delle parti processuali, ma ciò nondimeno, il Giudice può valutare se la circostanza sopravvenuta sia idonea a far ritenere che non vi sia più interesse alla pronuncia.
Ebbene, per un verso, può ritenersi documentato (con documentazione che deve considerarsi tempestiva, essendosi resa disponibile successivamente alle preclusioni processuali) che la esecuzione preannunciata con l'atto di precetto qui opposto, con contestazione del diritto a procedere, si sia estinta, e ne deve concludere, dunque, per una declaratoria in rito della cessata materia del contendere, atteso che è venuto meno l'interesse alla pronuncia.
4. Quanto alle spese, anche nelle ipotesi di declaratoria di cessata materia del contendere, le stesse vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale. Nel caso di specie, le parti non concordano sulla compensazione delle spese di lite, ma, ciò nondimeno deve ritenersi che sussistano idonee ragioni per la declaratoria di compensazione delle spese di lite ex art.92, secondo comma, c.p.c. e tanto perché, non solo piò ravvisarsi una soccombenza virtuale con riferimento alla domanda di responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., di cui non si ravvisa presupposto alcuno, ma anche sussiste una condotta processuale della parte che ha portato ad una definizione anticipata del giudizio de quo.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere nel procedimento n. R.G.A.C.
497 2023;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, lì 3 giugno 2025
Il Giudice (dott.ssa Elmelinda Mercurio)