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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n.567/2023 promossa in grado di appello d a
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Francesco Giammaria e Iolanda Gentile.
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria La Barbera e Controparte_1
SS OS.
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE -
All'udienza del 25 settembre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 21/11/2019 l'arch. chiedeva al Parte_2
G.L. del Tribunale di Palermo di annullare la cartella esattoriale n. 296 2019 0050828004000, con la quale la aveva ingiunto il pagamento dell'importo Parte_1 complessivo di € 29.455,69, per omissioni contributive, sanzioni ed interessi relativi agli anni 2012-2013 e 2014 oltre ad oneri di riscossione.. Eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti e la erroneità della base di calcolo costituita dal volume di affari ai fini IVA utilizzato per la determinazione del contributo integrativo preteso. Si costituiva la la quale opponeva, quanto alla prescrizione, la sussistenza di Parte_1 plurimi atti interruttivi dei termini prescrizionali.
Quanto al dedotto vizio di calcolo, dipeso dalla mancata comunicazione dei redditi professionali da parte del , deduceva di avere avuto accesso nelle more al Pt_2 cassetto fiscale del contribuente e provveduto a differenziare il volume di affari prodotto dall'attività professionale del (codice ATECO 71.11.10) da quello derivante Pt_2 dall'attività imprenditoriale dallo stesso esercitata (codice ATECO 01.23.00) e di avere pertanto ridimensionato il complessivo credito nell'importo di € 11.161,93 di cui € 7.767,72 per contributi integrativi ed € 3.394,21 per sanzioni ed interessi. In questo senso formulava domanda di pagamento nel corpo della memoria responsiva nel giudizio di primo grado. Con sentenza del 14/12/2022 il G.L., preso atto della ricognizione della propria posizione creditoria effettuata dalla e rilevato peraltro che il ricorrente non aveva Parte_1 sollevato alcuna specifica contestazione in ordine alle omissioni contributive ed agli importi dalle stesse generati a titolo di contribuzione integrativa , sanzioni ed interessi , concentrava l'attenzione sulla eccezione di prescrizione formulata dal professionista in ordine alla quale rilevava:
-Che, in base alla disposizione regolamentare applicabile (art. 11) il termine di prescrizione era di cinque anni e la sua decorrenza andava individuata nella data della ricezione dei dati reddituali da parte dell'ente previdenziale (attraverso autoliquidazione o tramite l'accesso alla anagrafe tributaria).
-Che nel caso di specie , i dati reddituali relativi all'anno 2012 erano stati acquisiti mediante accesso all'anagrafe tributaria il 4.08.2014; i dati reddituali relativi all'anno 2013 erano stati acquisiti mediante accesso all'anagrafe tributaria il 17.08.2015; i dati reddituali relativi all'anno 2014 sono stati acquisiti mediante accesso all'anagrafe tributaria il 26.09.2016; Tanto in virtù dell'art.
2.6 del vigente Regolamento Generale di Previdenza il quale statuiva che: “Ai sensi dell'art. 16 della legge 3 gennaio 1981 n. 6, ha diritto in Parte_1 ogni momento di ottenere dai competenti Uffici delle Imposte Dirette e dell'I.V.A. le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni professionali o soci di società di professionisti, nonché i pensionati. Analoghe informazioni potranno essere ottenute relativamente alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti le società di professionisti e le attività professionali delle società di ingegneria”. Pertanto, non essendo contestato che il ricorrente aveva omesso di comunicare alla resistente i propri redditi, il termine poteva ritenersi decorrente soltanto dalla data del successivo accesso ai registri tributari. Sulla scorta di tale premessa metodologica il G.L. , considerato il mancato decorso del quinquennio tra la data di eseguito accesso all'anagrafe tributaria (rispettivamente 17/8/2015 e 26/9/2016) e quella di notificazione della cartella esattoriale (14/10/2019) rigettava l'eccezione di prescrizione relativamente alle annualità 2013 e 2014. Quanto all'annualità 2012, disattendeva l'efficacia interruttiva delle raccomandate a r. versate in causa dalla sul presupposto che le stesse, essendo state inviate ad un Parte_1 indirizzo (via Nazionale 155 Carini) diverso da quello di residenza (via Liegi n. 3 Carini) , quand'anche ricevute da persona di famiglia ovvero restituite al mittente con la formula della “compiuta giacenza”, non erano idonee a fondare la presunzione di conoscenza operando il disposto di cui all'art. 139 c.p.c. ai sensi del quale l'effetto della conoscenza legale non poteva operare allorquando la notificazione, quantunque portata a mani di persona dichiaratasi familiare convivente, era stata eseguita in luogo che non corrispondeva alla residenza anagrafica del destinatario. La sentenza di primo grado è stata appellata sul punto dalla , la quale lamenta la Parte_1 falsa applicazione delle regole notificatorie mutuate da quelle proprie degli atti giudiziari, quando di contro, nel caso di specie, si trattava di comunicazioni stragiudiziali recanti atti di costituzione in mora che, in assenza di variazioni doverosamente da comunicarsi da parte del professionista, erano state inviate all'indirizzo dichiarato quale domicilio professionale del . Pt_2
Con motivo incidentale il di duole viceversa del mancato accoglimento della Pt_2 eccezione di inammissibilità per genericità della domanda , in relazione alla mancata esplicitazione dei criteri applicati dalla ai fini della quantificazione delle somme Parte_1 distintamente richieste per contribuzione, sanzioni ed interessi. Censura inoltre l'omesso computo a deconto del credito dell'importo di € 2.307,00 versato dal in data 20/11/2019 a saldo del contributo integrativo dovuto per l'anno Pt_2
2014.
******* L'appello incidentale del , dal quale conviene prendere le mosse per logica Pt_2 priorità, è infondato. Come rilevato dal primo giudice ed evincibile dall'esame diretto delle difese del contribuente, l'azione proposta dal nulla opponeva riguardo la fondatezza Pt_2 dell'addebito contributivo , essendosi limitata a contestare la prescrizione del credito e la confusione del volume di affari generato dall'attività professionale con quello prodotto dall'attività di impresa. La circostanza dedotta con le note conclusive del 16/3/2022 finalizzata ad inficiare la correttezza dei calcoli prodotti dalla ai fini della determinazione delle poste Parte_1 distintamente ascrivibili a omissioni contributive ed accessori (v. doc. 5) risulta ,oltre che tardivamente articolata , validamente rintuzzata dalla difesa della che ha rinviato Pt_3 con logica dirimente all'efficacia fidefaciente dei criteri contabili dettati dalle fonti legali e regolamentari applicabili (2, 3, 10 e 14 del predetto Regolamento, nonché gli artt. 36, 37 e 37 ter dello Statuto e gli artt. 16, 17 della legge n. 6 del 1981). Parte_1
Al postutto, si aggiunge in questa sede, ogni rilievo circa la corrispondenza delle risultanze finali ai criteri enunciati avrebbe dovuto accompagnarsi ad una più analitica disamina delle singole poste contabili che non fosse affidata ad una generica contestazione funzionale a riversare in capo ala un onere istruttorio inesigibile Parte_1 alla stregua delle circostanze date .
Quanto all'eccepito adempimento dell'importo dovuto per contributi integrativi nell'anno 2014, se ne rileva l'inconducenza avendo la chiarito e documentato di Parte_1 avere già scontato il parziale e tardivo pagamento rispetto alla maggiore contribuzione complessivamente dovuta per l'annualità in parola (cfr. estratto contributivo, doc. 1). Diversamente fondato risulta il motivo del gravame principale formulato dalla . Parte_1
Corretta è anzitutto la censura di metodo, con la quale si stigmatizza l'impianto argomentativo della sentenza di primo grado laddove si è ritenuto di ricondurre l'accertamento riguardo l'efficacia degli atti interruttivi prodotti alle regole in materia di notificazione degli atti giudiziari (artt. 139 e ssg. c.p.c.). A tacere del fatto che in quella disciplina, governata da regole tassative funzionali ad assicurare la certezza intorno alla conoscenza degli atti, le notificazioni possono essere eseguite alternativamente presso la residenza dell'interessato ovvero presso il luogo in cui lo stesso ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, la peculiarità del caso in esame è che le comunicazioni effettuate dalla attengono a missive inviate per raccomandata a.r. Parte_1 le quali risultano soggette unicamente alla disciplina del regolamento postale ed agli effetti riconducibili alla regola sostanziale dettata dall'art. 1335 c.c. in materia di atti recettizi . Con il corollario che, non trovando in questo caso applicazione le fome sulla notificazione degli atti giudiziari, è sufficiente per il raggiungimento della presunzione di conoscenza dell'atto che esso sia entrato nella sfera di disponibilità del destinatario.
Tale risulta l'orientamento espresso dalla S.C. a dire della quale Ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza degli atti negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., l'indirizzo del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, non necessariamente coincide con i luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi (sede), potendo identificarsi in un diverso luogo preventivamente indicato, in ragione di un collegamento di altra natura, dal destinatario e, pertanto, rientrante nella propria sfera di dominio e di controllo (Cass. 19524 del 19/07/2019; Cass. . 10564 del 24/10/1998 ). Senza recesso dalle considerazioni che precedono , le risultanze di causa palesano che le raccomandate inviate dalla al sono pervenute presso l'indirizzo di via Parte_1 Pt_2
Nazionale n. 155 a Carini nel quale il professionista, pur non avendo la casa di abitazione, aveva allocato il proprio recapito professionale (v. dichiarazione mail trasmessa dal ad il 17/12/2019) e soprattutto la sede legale della propria impresa Pt_2 Parte_1 individuale (v. visura camerale, in atti). Un tanto lo si può affermare almeno per le due raccomandate a.r. del 20/6/2017 e del 20/9/2018 - recanti la sollecitazione di pagamento degli importi dovuti e complessivamente maturati fino al 2016 - le quali sono state inoltrate all'indirizzo di via
Nazionale n. 155 come attestato dall'annotazione “avvisato” ivi vergata e quindi restituite al mittente per compiuta giacenza. Avendo tali atti sortito l'effetto legale conoscitivo in conformità alla presunzione dettata dall'art. 1335 c.c. ed essendo intervenute le comunicazioni in tempo idoneo a interrompere la prescrizione anche per l'annualità 2012 – stante la decorrenza del termine a far data dal 4/8/2014 data di accesso della all'anagrafe tributaria del contribuente- deve Parte_1 concludersi per l'accoglimento della domanda di , come revisionata nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado, di tal che, fermo restando l'annullamento della cartella esattoriale opposta, il deve essere condannato al pagamento del complessivo importo di € Pt_2
11.161,93 per contributi, sanzioni ed interessi per gli anni dal 2012 al 2014.
Le spese del presente grado del giudizio vanno regolate secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, in atti. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 relativamente all'appello incidentale proposto da Parte_2
.
[...]
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 4026/2022 emessa dal Tribunale di Palermo il 14 dicembre 2022, condanna Parte_2
a corrispondere alla il complessivo importo di € 11.161,93 per
[...] Parte_1 contributi, sanzioni ed interessi per gli anni dal 2012 al 2014. Condanna il al pagamento in favore della delle spese del presente Pt_2 Parte_1 grado del giudizio che liquida in complessivi € 2.915,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 relativamente all'appello incidentale proposto da . Parte_2
Palermo 25 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco