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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/11/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NI DR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al n. 3682/2020 R.G. promossa da
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, e (C.F. ), rappresentati e Parte_2 C.F._1 difesi dall'avv. Corrado Roda, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea
Favaro, in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 27, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- attori opponenti - contro
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria , rappresentata e CP_2
difesa dall'avv. Roberta Frojo, con domicilio eletto presso il suo studio in Biella, Via
Mazzini n.8, giusta procura generale alle liti in atti
- convenuta opposta -
OGGETTO: Contratti bancari
Conclusioni per gli attori-opponenti:
In via pregiudiziale:
-accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Treviso, in favore del Tribunale di Vicenza e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per cui è causa (RG. 118/2020, n. 298/2020 – Rep.
353/2020), ordinando a di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione CP_1
delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto;
per effetto condannare al pagamento dei compensi e delle spese di cui alla presente opposizione. CP_1
− In subordine: accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di
1 Treviso, in favore del Tribunale di Milano ed in ulteriore subordine del Tribunale di
Verona, per tutti i motivi svolti, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per cui è causa (RG. 118/2020, n. 298/2020 – Rep.
353/2020), ordinando a di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione CP_1
delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto;
per effetto condannare al pagamento dei compensi e delle spese di cui alla presente opposizione. CP_1
Sempre in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale in capo a in CP_1
relazione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, R.G. n.
118/2020, emesso dal Tribunale di Treviso e per l'effetto, revocare il predetto titolo, contestualmente ordinando a di provvedere a sua cura e spese alla CP_1
cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto;
per effetto condannare al pagamento dei compensi e delle spese di cui alla CP_1
presente opposizione.
In via preliminare:
- sospendere, inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di discussione, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo qui opposto (R.G. 118/2020, n. 298/2020 -
Rep. 353/2020) emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso in persona del Giudice Dott.
Andrea IO Cambi, per tutte le ragioni svolte in atto.
In via principale, nel merito:
- revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo qui opposto (R.G. 118/2020,
n. 298/2020 - Rep. 353/2020) emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, in persona del
Giudice Dott. Andrea IO Cambi, perché privo dei requisiti di legge per tutti i motivi in fatto ed in diritto dedotti con il presente atto e per effetto ordinare a CP_1
di provvedere a sue spese alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie eseguite in forza del decreto ingiuntivo opposto, nonché ordinare a di provvedere a sua cura e CP_1
spese alla cancellazione della segnalazione a sofferenza;
per effetto condannare al pagamento dei compensi e delle spese di cui alla presente opposizione. CP_1
In via riconvenzionale di merito, in relazione al rapporto di c/c nr. 17123555
- accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole del rapporto di conto corrente nr. 17123555, dei rapporti anticipi SBF ed anticipi Export ivi regolati, nonché dei contratti ad essi ricollegati, quali contratti di affidamento e/o aperture di credito, azionati da in relazione all'applicazione di interessi, interessi ultralegali, CP_1
2 commissioni, oneri, spese, valute e capitalizzazione trimestrale, in violazione della
Legge n. 108/1996 e dell'art. 117 del TUB, per tutte le ragioni esposte in atto e senza inversione dell'onere della prova. Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, R.G. n. 118/2020, emesso dal Tribunale di
Treviso, ordinando a di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione delle CP_1
iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto, nonché di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione della segnalazione a sofferenza.
In via di eccezione riconvenzionale, in relazione al rapporto di c/c nr. 17123555:
- senza inversione dell'onere della prova, ricalcolare i rapporti di dare / avere tra le parti in causa in relazione al rapporto di conto corrente nr. n. 17123555 e rideterminare il saldo, previa occorrendo disposizione di CTU tecnico contabile;
per effetto dichiarare, anche previa compensazione delle rispettive partite di credito tra le parti, ai sensi dell'art. 35 cpc, che nulla è dovuto da in favore di Conseguentemente Pt_1 CP_1
revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, R.G. n.
118/2020, emesso dal Tribunale di Treviso, ordinando a di provvedere a sua CP_1
cura e spese alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto, nonché di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione della segnalazione a sofferenza.
In via riconvenzionale subordinata di merito, in relazione al rapporto di c/c nr.
17123555:
- previo accertamento dei rapporti di dare/avere tra le parti e rideterminazione del saldo, condannare in relazione al rapporto di conto corrente nr. n. 17123555, alla CP_1
restituzione in favore di di tutte le somme illegittimamente versate, pari alla Pt_1 misura che risulterà dovuta in corso di causa, anche all'esito dell'espletanda CTU. - Con riserva di modifica delle domande e conclusioni ex art. 183, 6° comma nr. 1 cpc. e di svolgimento di domanda autonoma in separato giudizio.
In via riconvenzionale di merito, in relazione ai rapporti prestiti d'uso d'oro:
- per tutte le ragioni indicate in atto, accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei contratti di prestito d'uso d'oro azionati da e, per l'effetto, CP_1
revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, R.G. n.
118/2020, emesso dal Tribunale di Treviso, ordinando a di provvedere a sua CP_1
cura e spese alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto, nonché di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione della segnalazione a
3 sofferenza.
In via di eccezione riconvenzionale, in relazione ai rapporti prestiti d'uso d'oro:
- senza inversione dell'onere della prova, ricalcolare i rapporti di dare / avere tra le parti in causa in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro e rideterminare il saldo, previa occorrendo disposizione di CTU tecnico contabile;
per effetto dichiarare, anche, occorrendo, previa compensazione delle rispettive partite di credito tra le parti, ai sensi dell'art. 35 cpc, che nulla è dovuto da in favore di Conseguentemente Pt_1 CP_1
revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, R.G. n.
118/2020, emesso dal Tribunale di Treviso, ordinando a di provvedere a sua CP_1
cura e spese alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto, nonché di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione della segnalazione a sofferenza. Con espressa riserva di svolgimento di domanda autonoma in separato giudizio.
In ogni caso, nel merito, anche in via riconvenzionale:
- per tutte le ragioni indicate in atto, accertare e dichiarare l'indeterminatezza della domanda relativa agli interessi di cui al ricorso per decreto ingiuntivo n. 118/2020 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, emesso dal Tribunale di Treviso, ordinando a di provvedere a sua cura e spese alla CP_1
cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto, nonché ordinando a di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione della CP_1
segnalazione a sofferenza.
- Per tutti i motivi dedotti in atto, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e
1375 c.c. e dell'art. 2 Cost., in capo a e, per l'effetto, condannare al CP_1 CP_1
risarcimento del danno, comprensivo di interessi compensativi e legali, in favore degli odierni opponenti, la cui determinazione equitativa viene lasciata all'Ill.mo Tribunale adito, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale, del pregiudizio economico, finanziario, reputazionale e di accesso al credito sofferto dagli attori.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità per difetto dei presupposti di fatto e di legge della segnalazione a sofferenza effettuata ai danni della società attrice e dei garanti da parte dell'odierna opposta e, per l'effetto, ordinare a di provvedere a sua cura e CP_1 spese alla cancellazione ex tunc delle segnalazioni effettuate. Per l'effetto, condannare al risarcimento del danno contrattuale e extracontrattuale, comprensivo di CP_1
4 interessi compensativi e legali, in favore degli odierni opponenti, la cui determinazione equitativa viene lasciata all'Ill.mo Tribunale adito, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del pregiudizio economico, finanziario e reputazionale sofferto dagli attori.
- Accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché 5 TUB in capo a per non aver consegnato tutta la documentazione richiesta con le due CP_1 missive ex art. 119 TUB e, per l'effetto, condannare al risarcimento del danno CP_1
in favore degli odierni opponenti, la cui determinazione equitativa, comprensiva di interessi compensativi e legali, viene lasciata all'Ill.mo Tribunale adito, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del pregiudizio nelle ragioni di difesa sofferto dagli odierni opponenti. Revocare, quindi il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
298/2020, R.G. n. 118/2020, emesso dal Tribunale di Treviso, ordinando a di CP_1
provvedere a sua cura e spese alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto, nonché ordinando a di provvedere a sua cura e CP_1
spese alla cancellazione della segnalazione a sofferenza.
- Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus (conforme allo schema
ABI) e delle garanzie personali rilasciate dai Sig.ri e in favore di Pt_2 Pt_3
per tutti i motivi indicati nel par. 14 del presente atto;
per effetto revocare il CP_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, emesso dal Tribunale di
Treviso nei loro confronti, ordinando a di provvedere a sua cura e spese alla CP_1
cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate alla cancellazione della segnalazione a sofferenza.
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli attori opponenti in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, R.G. n. 118/2020, emesso dal
Tribunale di Treviso, anche in forza di compensazione giudiziale e/o legale tra le rispettive partite di dare/avere.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi professionali oltre al rimborso forfettario, IVA e
CPA.
In via istruttoria e/o di merito:
− Senza inversione dell'onere della prova, disporsi, occorrendo CTU tecnico contabile, in relazione al rapporto di c/c nr. 17123555, nonché in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro di cui al presente giudizio, con riserva di formulazione del/dei quesito/i in sede di memoria ex art. 183, 6° comma cpc. − Per tutti i motivi dedotti in atto,
5 ricorrendone i presupposti, sempre senza inversione dell'onere della prova, emettere ordinanza ingiunzionale ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di condannandola CP_1
a consegnare a sua cura e spese copia della documentazione analiticamente descritta ed indicata nel doc. 9 di parte attorea, qui da intendersi integralmente trascritto e riportato.
In via alternativa istruttoria
-Ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., si chiede all'Ill.mo Giudice adito, di voler ordinare a la produzione di copia della documentazione analiticamente CP_1
descritta ed indicata nel doc. 9 di parte attorea, qui da intendersi integralmente trascritto e riportato”.
Conclusioni per la convenuta-opposta:
“In via preliminare
1-Accertarsi e dichiararsi la prescrizione estintiva ordinaria del diritto azionato ex art
2946 cc per il periodo ante 1.6.2010 (notifica opposizione 1.6.2020) stante la natura solutoria dei singoli addebiti e l'inerzia dell'opponente al diritto di ripetizione.
2- Accertarsi e dichiararsi la prescrizione estintiva ordinaria del diritto azionato ex art
2946 cc per il periodo ante 1.6.2010 (notifica opposizione 1.6.2020) essendo formulate richieste in relazione a rapporti estinti ante decennio.
Nel merito
1) Rigettarsi l'opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento delle somme con lo stesso intimate.
2) Respingersi le richieste di domande riconvenzionali siccome infondata in fatto ed in diritto.
In via subordinata
1-) Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sentenza accertativa dell'obbligo di parti opponenti ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte condannarsi
(P IVA , (C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
il vincolo della solidarietà, al pagamento a favore di , suo legale rapp.te CP_1
p.t., della somma di euro 672.529,75 oltre interessi convenzionali dal Pt_4
19.11.2019, ovvero la diversa, inferiore o maggiore risultanda.
In via di estremo subordine
Accertare e condannarsi (P IVA ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
[...
[...] ), con il vincolo della solidarietà, al pagamento a favore di CodiceFiscale_3
, suo legale rapp.te p.t., della somma accertata all'esito dell'espletamento CP_1 della CTU pari ad euro 657.452,69 (euro 672.529,75, credito da prestito d'uso d'oro detratto euro 15.077,06) oltre interessi convenzionali dal 19.11.2019 sino al saldo ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia.
2-) Sentir dichiarare la compensazione di eventuali rapporti debito – credito tra le parti, precisando che risulta un controcredito da CTU di euro 90.726,56, somma in relazione alla quale va tenuto conto dell'eccezione di prescrizione.
Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso del 18/12/2019 depositato da il Tribunale di Treviso con CP_1
decreto n. 298/2020 emesso il 23/01/2020 e pubblicato il 28/01/2020 ha ingiunto a in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché a e a Parte_1 Parte_2
quali fideiussori, l'immediato pagamento in via solidale tra loro, Parte_5
della somma di euro 672.529,75, oltre interessi e alle spese del procedimento.
A sostegno della domanda proposta in via monitoria la ricorrente ha sostenuto che il predetto importo di euro 672.529,75 costituisce il saldo passivo dei seguenti rapporti bancari intrattenuti con la società Parte_1
- quanto ad euro 120.500,00 in forza di finanziamenti per anticipi export, oltre ad interessi successivi al 19/11/2019;
- quanto ad euro 552.029,75 in ragione di contratto di prestito d'uso d'oro, oltre ad interessi successivi al 16/12/2019.
Ha, inoltre, affermato che l'esposizione a debito della suddetta società risulta fideiussoriamente garantita, sino alla concorrenza ex art. 1938 c.c. di euro 1.315.000,00 ciascuno, da e da Parte_2 Parte_5
Atteso il perdurante sconfino e la valutazione non positiva sui bilanci della società debitrice e tenuto conto che i solleciti di pagamento, inviati anche agli obbligati in solido, non avevano sortito alcun effetto, aveva revocato le linee di credito CP_1
esistenti ed aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo de quo.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 298/2020, notificato il 18/02/2020, la società nonché i fideiussori e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_5
opposizione con atto di citazione notificato in data 01/06/2020 chiedendo:
7 1) in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Treviso in favore del Tribunale di Vicenza e, comunque, a favore del
Tribunale di Milano ed in ulteriore subordine del Tribunale di Verona e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa;
2) in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la violazione dell'art. 33, comma II, lettera U, del D. Lgs. 206/2005 e, per l'effetto, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Vicenza e conseguentemente revocare nei confronti di il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_5
3) in via pregiudiziale, di accertare e di dichiarare il difetto di legittimazione processuale in capo a e, per l'effetto, revocare il provvedimento CP_1
monitorio;
4) in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
5) in via principale, di revocare il decreto opposto perché privo dei requisiti di legge, ordinando a di provvedere a sue spese alla cancellazione delle iscrizioni CP_1
ipotecarie eseguite in forza di tale provvedimento nonché di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione della segnalazione a sofferenza;
6) in via riconvenzionale di merito, di accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole del rapporto di conto corrente n. 17123555, dei rapporti anticipi SBF ed anticipi export ivi regolati e dei contratti ad essi ricollegati nonché di dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei contratti di prestito d'uso d'oro e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
7) in via di eccezione riconvenzionale, di ricalcolare i rapporti di dare/avere tra le parti in relazione al rapporto di conto corrente e al rapporto di prestito d'uso d'oro e rideterminare il saldo;
per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto in favore di CP_1
e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
8) in ogni caso, di accertare e dichiarare l'indeterminatezza della domanda relativa agli interessi nonché dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 2 Cost. in capo a e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno nella misura CP_1
che sarà determinata dal giudice in via equitativa.
Con comparsa di risposta del 05/10/2020 si è costituita in giudizio la CP_1
quale ha eccepito:
1) in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda avversaria per non essere stata
8 “formulata istanza di mediazione trattandosi di materia obbligatoria ex art. 5 del D.
Lgs. 28/2010”;
2) in via preliminare, la prescrizione estintiva ordinaria del diritto azionato ex art. 2946
c.c. per il periodo ante 01/06/2010 stante la natura solutoria dei singoli addebiti e l'inerzia di parte opponente al diritto di ripetizione;
la prescrizione estintiva ordinaria del diritto azionato ex art.2946 c.c. per il periodo ante 01/06/2010 essendo formulate richieste in relazione a rapporti estinti ante decennio.
La convenuta nel merito ha chiesto: il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento delle somme con lo stesso intimate;
il rigetto delle domande riconvenzionali in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, la condanna di e dei fideiussori, con il vincolo della solidarietà, al pagamento della Parte_1 Pt_4
somma di euro 672.529,75 oltre interessi convenzionali dal 19/11/2019; la compensazione di eventuali rapporti debito-credito tra le parti.
Con ordinanza del 05/11/2020, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti della garante “stante la plausibile Parte_5 fondatezza dell'eccezione di incompetenza” territoriale, è stata disposta la separazione della causa relativa al rapporto tra la predetta e , con Parte_5 CP_1
la formazione di un nuovo fascicolo.
Con successiva ordinanza emessa in data 02/12/2020 è stata rigettata sia l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto che le ulteriori eccezioni pregiudiziali sollevate dagli attori opponenti ed è stato assegnato alle parti il termine di quindici giorni per il deposito della domanda di mediazione.
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione, come risulta dal verbale relativo all'incontro tenutosi in data 05/02/2021, depositato il 14/02/2021, con ordinanza emessa il 22/06/2021 sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate dette memorie, con ordinanza del 25/10/2021 è stata disposta consulenza tecnica contabile, è stato nominato quale C.T.U. il dott. ed è stata Persona_1
fissata per il conferimento dell'incarico l'udienza del 29/11/2021.
A seguito della richiesta di proroga depositata dal C.T.U. l'udienza del 12/05/2022 è stata differita al 13/10/2022.
Nel frattempo la casa è stata assegnata a questo giudice il quale, ritenuta la causa matura
9 per la decisione, ha rigettato la richiesta sia di convocazione del CTU a chiarimenti che di integrazione del quesito peritale.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla richiesta di rimessione in istruttoria
Va, innanzitutto, rilevato che in sede di comparsa conclusionale parte attrice-opponente ha riproposto l'istanza di rimessione in istruttoria della causa al fine di convocare il
CTU a fornire chiarimenti in merito alle risultanze tecniche relative ai “contratti di prestito d'uso d'oro” nonché di integrare il quesito peritale a suo tempo assegnato al consulente tecnico.
Tale richiesta non può essere accolta per i motivi esposti nell'ordinanza del 21/12/2022 il cui contenuto viene integralmente richiamato.
Il CTU ha, infatti, già ampiamente esaminato e risposto alle osservazioni svolte dal consulente tecnico degli attori-opponenti, avendo replicato alle stesse in maniera specifica ed esaustiva;
l'istanza di integrazione del quesito peritale è, peraltro, tardiva essendo stata formulata solo nelle note di trattazione scritta depositate il 12/10/2022 e, quindi, successivamente al deposito della consulenza tecnica d'ufficio avvenuto il
22/08/2022.
Sull'eccezione di incompetenza territoriale
Gli opponenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Vicenza, in subordine hanno affermato la competenza del Tribunale di
Milano ed in ulteriore subordine la competenza del Tribunale di Verona.
Siffatta eccezione non è fondata in quanto deve ritenersi valido il foro convenzionale pattuito sia all'art. 14 del contratto di finanziamento per anticipi export del 14/10/2014
(doc. n. 2 fascicolo monitorio) che all'art. 11 del contratto di prestito d'uso d'oro del
29/03/2012 (doc. n. 11 fascicolo monitorio).
Siffatte clausole sono state specificamente approvate per iscritto con il richiamo al numero e al loro contenuto derogatorio.
Gli opponenti hanno sostenuto che tali clausole di deroga alla competenza territoriale, prevedendo per il correntista la possibilità di adire un foro solo, mentre la ha la CP_3
facoltà di ricorrere ad una pluralità di fori alternativi, vanno configurate come clausole
10 “asimmetriche” le quali non sarebbero valide essendo contrarie ai principi di buona fede contrattuale ed integrando, altresì, una fattispecie di abuso del diritto processuale poiché la scelta della di adire per l'ingiunzione di pagamento il Tribunale di Treviso, CP_3
anziché quello di Vicenza, non avrebbe altra obiettiva giustificazione se non quella di rendere più difficoltosa per i debitori la proposizione dell'opposizione.
Sul punto, va osservato che, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, la clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale può essere validamente pattuita a favore anche solo di una parte (cosiddetta clausola asimmetrica) comportando, così, la facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinnanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, essendo, invece, l'altro contraente obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinnanzi all'autorità giudiziaria contrattualmente indicata (Cass.
15/10/2020 n. 22313).
La clausola asimmetrica di deroga alla competenza territoriale che individui una molteplicità di fori invocabili da una sola delle parti deve intendersi, quindi, pienamente legittima e non avvalla alcun abuso processuale da parte di chi la invochi in quanto coerente con i principi del nostro sistema giuridico che, in materia di competenza territoriale, attribuiscono all'autonomia negoziale, sia pure entro i limiti di forma e sostanza imposti dagli artt. 1341 e 1342 c.c. e dagli artt. 28 e 29 c.p.c. “un ampio margine di discrezionalità liberamente esercitabile per la realizzazione degli interessi disposti dalle parti”.
Nel caso specifico va affermata la legittimità e l'efficacia, sia sotto il profilo formale che contenutistico, delle clausole di deroga della competenza territoriale, ancorchè pattuite a favore del solo predisponente, contenute nei contratti azionati in via monitoria.
Tali clausole non hanno inciso sull'esercizio del diritto di difesa degli opponenti, rendendo più gravoso l'accesso alla tutela giurisdizionale dei loro diritti.
Non è dato, infatti, di comprendere come la scelta di di adire per il ricorso CP_1
monitorio il Tribunale di Treviso, anziché il Tribunale di Vicenza o il Tribunale di
Milano, abbia reso meno agevole la tempestiva instaurazione della causa di opposizione.
Sull'incompetenza territoriale con riguardo al fideiussore Parte_2
, quale fideiussore, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale Parte_2
11 di Treviso per le domande svolte nei suoi confronti da all'uopo CP_1
invocando l'applicazione dell'art. 33, comma 2, lettera U, D. Lgs. 206/2005, individuando, per l'effetto, quale foro esclusivo il Tribunale di Vicenza.
L'eccezione è del tutto infondata per cui va rigettata.
Il fideiussore è anche il legale rappresentante e Presidente del Consiglio Parte_2 di Amministrazione della società debitrice principale nonché socio di quest'ultima.
L'art. 3 codice del consumo stabilisce che per consumatore si intende “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale …… eventualmente svolta”.
La giurisprudenza, nell'applicare tale disposizione, ha ritenuto che il fìdeiussore socio che ha garantito l'obbligazione dell'organismo societario dallo stesso partecipato e nel quale riveste cariche sociali non può essere definito consumatore.
Al riguardo, la giurisprudenza di merito ha affermato che “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Tribunale di Roma sentenza 16/04/2020 n. 6230).
Anche la giurisprudenza di legittimità ha confermato tale interpretazione enunciando il seguente principio di diritto “In tema di contratti stipulati dal consumatore, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - all'entità della partecipazione Per_2
al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass. 24/01/2020 n. 1666).
Tali principi sono stati ribaditi anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità la quale ha osservato che il rilascio di fideiussione costituisce vero e proprio atto strumentale all'attività del debitore ove il garante sia coinvolto nell'effettiva gestione dell'impresa e che va esclusa la qualità di consumatore in capo al fideiussore socio della società garantita, ancorchè non amministratore della stessa (Cass. 11/11/2025 n. 29746;
12 Cass. 02/09/2024 n. 23533).
A fronte della partecipazione del sig. nella compagine sociale di Parte_2 Pt_1
quale socio ed amministratore, è evidente che lo stesso ha sottoscritto la fideiussione
[...]
per scopi chiaramente estranei alla sua sfera privata, in quanto contratta, invece, nell'esclusivo interesse della predetta società.
Tenuto conto di tale circostanza e richiamati i principi giurisprudenziali sopra riportati, non può che respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dagli attori- opponenti.
Sul difetto di legittimazione processuale
E' stata, altresì, eccepita la carenza di rappresentanza processuale di in CP_1
quanto la dott.ssa , sottoscrittrice della procura speciale alle liti in favore Parte_6 dell'avv. Roberta Frojo, sarebbe stata sfornita del potere di rappresentare l'Istituto di
Credito nel giudizio monitorio incardinato sia per carenza del potere negoziale del conferimento sia per non essere stato documentato e neppure dedotto il rapporto organico con , ovvero la qualifica di dirigente o quadro direttivo. CP_1
A sostegno di tale eccezione è stato affermato che il potere di rappresentanza e di sottoscrivere procure alle liti ex art. 83 c.p.c. è stato conferito alla dott.ssa Pt_6
, in forza di procura notarile del 21/12/2012, dal dott. in
[...] Persona_3
qualità di amministratore delegato di;
detta procura notarile non sarebbe, CP_1
tuttavia, valida non rivestendo il dott. più tale carica rappresentativa. Per_3
Anche tale eccezione non è fondata.
La procura alle liti in favore dell'avv. Roberta Frojo è stata, infatti, sottoscritta dalla dott.ssa in forza di procura generale rilasciata da chi all'epoca era a ciò Parte_6
abilitato; ne consegue che la procura generale deve ritenersi valida sino alla revoca da parte dell'Istituto di Credito.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, indipendentemente dal soggetto sottoscrittore della procura, e sino a revoca da parte dell'Ente che l'ha rilasciata, la procura conferita a mezzo atto notarile è valida ed efficace.
E' stato, infatti, affermato che “La procura generale “ad litem”, espressamente prevista dall'art. 83, comma 2, c.p.c., se proveniente dall'organo della società abilitato a conferirla, reta valida e imputabile all'ente finchè non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava …..” (Cass.
13 22/05/2007 n. 11847; Cass. 07/04/2006 n. 8281).
Parimenti non merita accoglimento l'ulteriore eccezione relativa all'assenza di rapporto organico tra ed . Parte_6 CP_1
Dall'esame delle certificazioni emesse ex art. 50 TUB, allegate al ricorso per decreto ingiuntivo (doc. n. 15 e n. 16 fascicolo monitorio), risulta che è dirigente Parte_6
di e, quindi, è munita dei poteri per rilasciare procura speciale al legale;
CP_1 inoltre, dall'atto notarile del 21/12/2012 (doc. n. 1 fascicolo monitorio) si evince che rilascia procura per nominare legali a “Dirigenti, quadro direttivo di IV, CP_1
III, II, I livello della Banca”.
In ogni caso, si evidenzia che è stata prodotta nel presente giudizio l'attestazione delle funzioni di “Direttore” svolte da (doc. n. 3 fascicolo convenuta). Parte_6
Sul difetto di prova scritta
Parte attrice-opponente ha contestato la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria.
Per quanto riguarda il contratto di prestito d'uso d'oro, ha sostenuto che non sarebbe stata fornita la prova dell'avvenuta consegna dei lingotti d'oro a mezzo dei documenti di trasporto (DDT) che avrebbero formato il saldo passivo in favore di . CP_1
Sul punto, si osserva che nell'atto di concessione di ipoteca volontaria a garanzia del prestito d'uso d'oro (pag. 3) la società dà atto di aver ricevuto in consegna i Pt_1 lingotti d'oro (doc. n. 14 fascicolo monitorio).
Al ricorso monitorio sono stati, altresì, allegati i seguenti documenti:
-il contratto quadro del 29/03/2012, avente ad oggetto il prestito d'uso di 19 kg di oro, che stabilisce all'art. 2 l'automatico rinnovo senza conseguente obbligo di nuova restituzione e consegna (doc. n. 11 fascicolo monitorio);
- il contratto di affidamento del 29/03/2012 avente ad oggetto il prestito d'uso d'oro
(doc. n. 12 fascicolo monitorio);
-la lettera datata 28/05/2015 con la quale dichiara di recedere parzialmente Parte_1 dal contratto “di prestito d'uso metalli preziosi” sottoscritto il 29/03/2012 riducendo l'utilizzo degli originari 19 kg a 13 kg (doc. n. 13 fascicolo monitorio).
Con la comparsa di costituzione e risposta sono stati prodotti anche i documenti di traporto dei 19 lingotti d'oro (dal doc. n. 9 al doc. n. 15 fascicolo convenuta).
La ha, quindi, depositato sufficiente documentazione a dimostrazione del proprio CP_3
14 credito derivante dal contratto di prestito d'uso d'oro.
Quanto al credito di euro 120.500,00 per anticipazioni export, si evidenzia che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, dal n. 3 al n. 10, danno sufficiente contezza de credito;
del resto, gli stessi opponenti non hanno specificamente contestato di aver chiesto e ricevuto gli anticipi.
Sulla nullità parziale della fideiussione
E' stata eccepita la nullità parziale del contrato di fideiussione concluso in data
06/08/2008 poiché ha inserito, all'art. 5, la clausola – vietata - che deroga CP_1
il termine di sei mesi stabilito dall'art. 1957 c.c. a tutela del garante, assicurando così alla Banca la facoltà di agire nei confronti del debitore fino a trentasei mesi dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita.
Sul punto, si ritiene di condividere l'indirizzo della giurisprudenza di merito che ritiene valida la previsione con cui il garante rinuncia alla facoltà di eccepire la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., consentendo alla di escutere la garanzia anche oltre il CP_3 termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (Tribunale di Firenze sentenza 14/06/2025; Tribunale di Palermo sentenza n. 3961/2025; Tribunale di Sciacca sentenza n. 420 del 23/08/2024; Tribunale di Brescia sentenza 03/05/2021).
Tale pattuizione viene ritenuta valida in virtù dell'autonomia contrattuale delle parti.
E' stata dichiarata la nullità della clausola che proroga l'obbligo del garante oltre il termine legale di sei mesi solo nei confronti del fideiussore che abbia agito in veste di consumatore (Corte Appello di Venezia sentenza n. 2649 del 01/07/2025; Tribunale di
Napoli sentenza n. 6591 del 30/06/2025).
La decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., può infatti essere oggetto di deroga convenzionale trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non contrasta con alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione per il garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha confermato che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957
c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione espressione dell'autonomia negoziale delle parti che non contrasta con alcun principio di ordine pubblico (Cass. 29/01/2024 n. 2607).
15 Le parti possono, dunque, derogare convenzionalmente in termini più ampi il termine di sei mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto dall'art. 1957
c.c.; quando il garante rivesta la qualità di consumatore, tale clausola, se non risulta essere stata oggetto di specifica trattativa, deve ritenersi vessatoria e come tale soggetta al particolare regime di cui all'art. 33, comma 2, lettera t) D. Lgs. n. 205/2006 (Cass.
28/09/2023 n. 27558).
Alla luce dei suddetti principi, nel caso specifico la clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione che proroga l'obbligo del garante oltre il termine legale di sei mesi deve ritenersi valida e, quindi, pienamente opponibile al fideiussore che, per Parte_2
la ragioni sopra esposte, non può qualificarsi consumatore.
In ogni caso, si rileva che la deroga all'art. 1957 c.c. prevista nel contratto di fideiussione sottoscritto da non è modellata sull'analoga clausola di cui Parte_2 all'art. 6 dello schema ABI, invocato dalla difesa degli opponenti (doc. n. 28 fascicolo opponenti), dal momento che non comporta una deroga incondizionata in favore del creditore, dei termini per agire contro il debitore principale, fino alla totale estinzione di ogni debito garantito, ma si limita a prorogare sino a trentasei mesi il termine legale. In considerazione di ciò deve pertanto escludersi ogni profilo di nullità della fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale (Tribunale di Savona sentenza n. 748 del 15/10/2024; Corte di Appello di Milano sentenza n. 574 del 18/02/2022).
Passando ora ad esaminare se la parte creditrice sia decaduta dal termine per agire contro il debitore principale, si evidenzia che il dies a quo, da cui far decorrere detto termine, sia la data di scadenza dell'obbligazione principale ossia il momento in cui il creditore può esigere l'adempimento.
Nel caso specifico si rileva che con lettera datata 21/10/2019 (doc. n. 20 fascicolo monitorio), che parte attrice opponente ha espressamente riconosciuto di aver ricevuto
(vedasi anche a pag. 14 comparsa conclusionale di replica), ha intimato a CP_1
il pagamento immediato della somma di euro 120.500,00 relativa ai Parte_1 finanziamenti export “scaduti e non incassati” alle seguenti scadenze:
27/06/2019
12/07/2019
07/08/2019
16/08/2019
19/08/2019
16 23/08/2019
29/08/2019
09/09/2019
Tali scadenze coincidono con quelle indicate nelle singole richieste di “anticipo export…” sottoscritte da ed allegate al ricorso monitorio (dal doc. n. 3 al doc. Parte_1
n. 10).
Con successiva missiva del 19/11/2019, ricevuta dalla società debitrice il 20/11/2019, la ha revocato con effetto immediato ogni affidamento concesso a ha CP_3 Parte_1
comunicato il recesso dal contratto di conto corrente e la risoluzione dei contratti di finanziamento per anticipo all'export, chiedendo il pagamento della somma di euro
120.500,00 oltre interessi;
in relazione al contratto di prestito d'uso d'oro, ha chiesto la restituzione del quantitativo d'oro il cui controvalore è stato indicato nella somma di euro 551.385,42 (doc. n. 19 fascicolo monitorio).
Il termine di decadenza fissato in trentasei mesi dall'art. 5 della polizza fideiussoria, da reputarsi valido per le ragioni sopra esposte, risulta per tabulas ampiamente rispettato sia che il dies a quo venga individuato nella data di ricezione della comunicazione del
21/10/2019 sia che venga calcolato dalla ricezione (20/11/2019) della successiva diffida datata 19/11/2019 avendo depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in CP_1
data 08/01/2020.
Anzi, risulta addirittura rispettato anche il termine legale di sei mesi per cui ogni contestazione sollevata da parte opponente è priva di qualsiasi pregio.
Sulla domanda riconvenzionale svolta dagli attori-opponenti
Gli odierni attori-opponenti hanno formulato domanda riconvenzionale nei confronti di lamentando l'illegittima applicazione sul rapporto di conto corrente CP_1
n. 17123555 di importi non dovuti a titolo: di interessi anatocistici liquidati sul predetto rapporto in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c.; di commissioni di massimo scoperto non correttamente pattuite in violazione degli articoli 1346 e 1418 c.c.; di interessi ultralegali eseguiti contro il dettato normativo di cui all'art. 1284 c.c.; di commissioni per “gestione affidamento fondi” addebitate in violazione dell'art. 117 bis
TUB.
Hanno chiesto, pertanto, di stornare da predetto conto gli interessi e gli oneri non dovuti versati alla CP_3
La difesa della convenuta ha sostenuto che tra la domanda di invalidità del rapporto di
17 conto corrente ed il decreto ingiuntivo non vi sia “alcun collegamento” sul presupposto per cui il saldo “del rapporto di conto corrente e la relativa pretesa creditoria non ha formato oggetto di richiesta per decreto ingiuntivo”.
Tale assunto è del tutto infondato poiché il quantum azionato dalla Banca in via monitoria, costituito dall'esposizione debitoria di a titolo di anticipi export e Parte_1 di prestito d'uso d'oro, è collegato al rapporto di conto corrente di cui si discute.
Al riguardo, si osserva che negli estratti conto ex art. 50 T.U.B. la ha certificato CP_3 che i “FINANZIAMENTI EXPORT” sono “COLLEGARI AL CONTO N. 17123555” e che anche il “PRESTITO D'USO METALLI PREZIOSI – ORO” risulta “COLLEGATO
AL CONTO N. 17123555” (doc. n. 15 e n. 16 fascicolo monitorio).
Sussiste, pertanto, un collegamento funzionale tra la pretesa creditoria della e la CP_3
domanda riconvenzionale svolta da parte opponente.
L'eccezione sollevata dalla convenuta opposta risulta priva di fondamento anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'opponente - che riveste la qualifica sostanziale di convenuto - è tenuto a contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fati posti alla base della domanda o la sussistenza di fatti estintivi o modificativi di siffatta pretesa e può presentare domanda riconvenzionale a fondamento della quale può altresì dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione, ove sia individuabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale” (Cass. 29/03/2004 n. 6202).
La domanda riconvenzionale si sostanzia in una richiesta, svolta dal convenuto sostanziale- attore formale, che si sarebbe potuta proporre in modo autonomo ed indipendente dall'iniziativa della controparte, così come avvenuto nel caso di specie;
con la sua formulazione, la parte che l'ha svolta ampia il thema decidendum, inserendo elementi ulteriori rispetto a quelli dedotti dall'opposto.
La domanda riconvenzionale è, quindi, ammissibile quando dipenda dal medesimo titolo dedotto in giudizio dal ricorrente-attore ovvero da un titolo diverso ma per cui sussista un collegamento oggettivo con la domanda principale tale da rendere opportuna e consigliabile la celebrazione del “simultaneus processus” (Cass. 04/03/2020 n. 6091;
Cass.15/01/2020 n. 533; Cass. 04/07/2006 n. 15271; Cass. 14/01/2005 n. 681).
Va, pertanto, affermata l'ammissibilità della domanda riconvenzionale con la quale parte attrice opponente ha lamentato l'illegittimo addebito sul conto corrente di importi
18 a titolo di interessi, di commissioni di massimo scoperto e di altri oneri non correttamente pattuiti.
Sulle risultanze della c.t.u.
Nel merito, vanno pienamente condivise le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. all'esito di una relazione peritale adeguatamente motivata ed illustrata, priva di vizi logici, svolta nel pieno contraddittorio delle parti.
Quanto alle operazioni di prestito d'uso d'oro, il CTU ha eseguito un'analisi contrattuale dei n. 7 prestiti d'uso d'oro e ricostruito tutti i rapporti ed addebiti trimestrali degli interessi rilevando che solo per la prima operazione manca una valida pattuizione sul tasso di interesse.
Per tale operazione ha, quindi, ricalcolato gli interessi al tasso ex art. 117 TUB, mentre per gli altri prestiti ha ricalcolato gli interessi corretti in base alle condizioni contrattuali.
Il CTU, all'esito della propria indagine peritale, ha accertato che “nel complesso dei n. 7 prestiti d'uso d'oro esaminati la banca ha addebitato maggiori interessi per complessivi euro 15.077,06”.
Quanto al rapporto di conto corrente n. 17123555, il CTU ha dapprima svolto la verifica usuraria, dalla quale sono emersi diversi trimestri con sconfinamento usurario che hanno comportato uno storno di maggiori interessi, rispetto al tasso soglia, di euro
150,44 e poi, svolta un'analisi contrattuale, ha “eseguito il ricalcolo alle condizioni economiche corrette, ossia con:
-esclusione di ogni forma di anatocismo per tutto il rapporto;
- utilizzo del tasso passivo bancario;
- esclusione delle commissioni diverse dalla DIF (a partire dal 14/10/2014);
- esclusione delle spese di chiusura conto dei primi tre trimestri di ogni anno”.
All'esito di tale ricalcolo il CTU ha verificato l'illegittimo addebito sul conto corrente di complessivi euro 90.726,56 di cui:
-euro 67.059,75 per interessi passivi
-euro 21.004,14 per commissioni
-euro 2.512,13 per spese non dovute
-euro 150,54 per impatto usura.
In sede di esame delle osservazioni svolte dai consulenti tecnici di parte, il CTU ha replicato in maniera precisa ed esauriente ai rilievi critici dagli stessi formulati.
19 In particolare, quanto al contratto di prestito d'uso d'oro, il CTU ha effettuato il calcolo degli interessi trimestrali tenendo conto che la proprietà del “metallo” resta in capo alla
Banca sino all'estinzione del prestito, come previsto nel contratto quadro del
29/03/2012 laddove si legge “Il cliente acquisirà la proprietà dell'oro solo se, e nel momento in cui, acquisterà il medesimo” (doc. n. 22 fascicolo convenuta).
Il metodo di calcolo scelto dal CTU è stato contestato da parte opponente sul presupposto che i rapporti di prestito d'uso d'oro siano assimilabili al mutuo con conseguente applicazione di un criterio diverso per il calcolo degli interessi e di una diversa modalità di determinazione del valore dell'oro per il calcolo degli interessi.
Sul punto, si osserva che il CTU si è attenuto al contenuto del quesito formulato dalla dott.ssa nell'ordinanza del 25/11/2012 che ha chiesto esclusivamente di Per_4 verificare la presenza di una pattuizione sul tasso di interesse (“quanto alle operazioni di prestito d'uso d'oro, se risulti pattuito il tasso d'interesse; in caso negativo, sostituisca gli interessi applicati dalla banca con gli interessi ex art. 117 TUB”), confermando implicitamente la natura giuridica dell'operazione di prestito d'uso d'oro quale contratto atipico e non quale mutuo.
Le valutazioni espresse dal dott. , all'esito dell'espletata Persona_1
consulenza tecnica, appaiono dunque esaustive e corrette per cui vengono integralmente recepite.
Sul punto, deve evidenziarsi che è principio consolidato quello secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi del giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass.16/11/2022 n. 33742; Cass. 31/08/2018 n. 21504; Cass. 02/02/2015 n.
1815).
Sui rapporti dare/avere delle parti
Dalle risultanze della consulenza tecnica emerge che:
- sul maggior credito relativo alle operazioni di prestito d'uso d'oro indicato nel decreto
20 ingiuntivo in euro 552.029,75 sono stati addebitati interessi non dovuti per complessivi euro 15.077,06;
- sul rapporto di conto corrente sono stati illegittimamente addebitati complessivi euro
90.726,56 a titolo di interessi, commissioni ed oneri non correttamente pattuiti.
Quanto al rapporto di finanziamento anticipi export per euro 120.500,00 azionato in via monitoria, lo stesso non è sato oggetto di ctu per cui il relativo saldo è confermato.
La società non ha, peraltro, contestato specificamente di aver ricevuto dalla Pt_1
il suddetto importo a titolo di anticipi. CP_3
Alla luce dei maggiori addebiti per interessi sui prestiti d'uso d'oro, il credito complessivo vantato da risulta pari ad euro 657.452,69 di cui euro CP_1
536.952,69 (euro 552.029,75 – euro 15.077,06) per le operazioni di prestiti d'uso d'oro ed euro 120.500,00 per anticipi export.
Considerato che nel decreto ingiuntivo opposto è stato, invece, ingiunto il pagamento della somma di euro 672.529,75, deve essere parzialmente accolta l'opposizione proposta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo de quo.
Quanto al rapporto di conto corrente n. 17123555, è stato accertato che al 24/12/2019
(passaggio a sofferenza del conto) l'effettivo saldo dare/avere avrebbe dovuto presentare un saldo attivo corretto di euro 36.446,46 rispetto al saldo passivo contabile di euro 54.280,10 con una differenza a favore del correntista di euro 90.723,56 corrispondente ai maggiori addebiti illegittimi.
Al riguardo, si osserva che il diritto della società opponente non si è prescritto in quanto il termine di prescrizione decennale decorre dalla chiusura (20/11/2019) del rapporto di conto corrente (doc n. 19 fascicolo monitorio) o, comunque, dal passaggio a sofferenza del conto avvenuto in data 24/12/2019 (pag. 36 ctu).
Operata la compensazione tra i rispettivi crediti delle parti (euro 657.452,69 – euro
90.723,569), risulta creditrice nei confronti degli opponenti della somma CP_1
di euro 566.726,13.
Sulla segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi
La domanda di ordinare a di provvedere alla cancellazione della CP_1
segnalazione a sofferenza va rigettata in quanto infondata.
Non è, infatti, illegittima la segnalazione a sofferenza effettuata sulla base di un debito esistente, in presenza di ulteriori segnali evidenzianti l'incapacità di adempiere
21 regolarmente alle proprie obbligazioni.
Nella fattispecie in esame la segnalazione a sofferenza deve considerarsi legittima in quanto deriva dal riscontro di una situazione patrimoniale caratterizzata da una grave ed oggettiva incapacità finanziaria di di far fronte alle obbligazioni assunte, Parte_1
considerate anche le risultanze della Centrale Rischi da cui risultava che detta società aveva una esposizione debitoria anche nei confronti di altri soggetti (doc. n. 22 fascicolo monitorio).
La grave situazione debitoria di è stata, comunque, confermata dalle Parte_1 risultanze dell'espletata consulenza tecnica quanto alla somma di euro 536.452,69, mentre l'importo di euro 120.500,00 non è stato oggetto di contestazione.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, atteso il parziale accoglimento dell'opposizione, va ravvisata una ipotesi di soccombenza reciproca.
Va osservato che, per costante giurisprudenza di legittimità, la valutazione della soccombenza ai fini della condanna alle spese, va riferita unitariamente all'esito finale della lite (Cass. 18/05/2021 n.13356; Cass. 13/03/2013 n. 6369).
Tale principio trova applicazione anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'ambito del quale il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio diritto, ancorchè in parte rispetto all'importo richiesto ed ottenuto nel procedimento monitorio, pur subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto, non può essere ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà per il giudice di disporne la compensazione (Cass. 21/06/2025 n. 16636; Cass. 23/02/2024 n. 4860; Cass.
26/05/2022 n. 17137; Cass. 12/05/2015 n. 9587).
Nel caso specifico, alla stregua dei principi sopra richiamati, tenuto conto che l'importo spettante a è risultato, all'esito del presente giudizio, leggermente CP_1
inferiore rispetto a quello originariamente pretese con il ricorso monitorio, si ritiene di compensare tra le parti, nella misura di un quarto, sia le spese della fase monitoria sia le spese della fase di cognizione.
Le spese di lite relative al procedimento monitorio restano, dunque, a carico di parte opponente per la somma di euro 3.600,00 pari ad un quarto di quella (euro 4.800,00) riconosciuta nel decreto ingiuntivo a titolo di compenso professionale.
Le spese del presente giudizio vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del
22 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva prestata. Si applicano per le varie fasi del giudizio i valori medi previsti per le cause di valore da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 con un aumento del 30% dei parametri, come stabilito dall'art. 6 del citato D.M. 147/2022.
Le spese di c.t.u., così come liquidate nel decreto datato 29/12/2022, vanno poste definitivamente a carico di parte opponente in ragione di tre quarti e della convenuta in ragione di un quarto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e da e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 298/2020 emesso dal Tribunale di Treviso in data 23/01/2020 e pubblicato il 28/01/2020;
2) accoglie la domanda riconvenzionale svolta da in relazione al conto Parte_1
corrente n. 17123555;
3) condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, e , quale fideiussore, in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_2
di della somma di euro 566.726,13, con gli interessi dal 19/11/2019; CP_1
4) rigetta le altre domande riconvenzionali proposte da parte attrice opponente;
5) compensate tra le parti in ragione di un quarto le spese di lite, condanna CP_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e , quale
[...] Parte_2
fideiussore, in via solidale tra loro, alla rifusione in favore di dei residui CP_1
tre quarti che si liquidano nell'importo di euro 25.495,00 a titolo di compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) pone le spese di c.t.u., a firma del dott. , definitivamente a Persona_1
carico di parte attrice-opponente e della convenuta-opposta rispettivamente nella misura di tre quarti e di un quarto.
Treviso, 29/11/2025
Il G.O.P.
dott.ssa NI DR
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NI DR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al n. 3682/2020 R.G. promossa da
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, e (C.F. ), rappresentati e Parte_2 C.F._1 difesi dall'avv. Corrado Roda, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea
Favaro, in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 27, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- attori opponenti - contro
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria , rappresentata e CP_2
difesa dall'avv. Roberta Frojo, con domicilio eletto presso il suo studio in Biella, Via
Mazzini n.8, giusta procura generale alle liti in atti
- convenuta opposta -
OGGETTO: Contratti bancari
Conclusioni per gli attori-opponenti:
In via pregiudiziale:
-accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Treviso, in favore del Tribunale di Vicenza e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per cui è causa (RG. 118/2020, n. 298/2020 – Rep.
353/2020), ordinando a di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione CP_1
delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto;
per effetto condannare al pagamento dei compensi e delle spese di cui alla presente opposizione. CP_1
− In subordine: accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di
1 Treviso, in favore del Tribunale di Milano ed in ulteriore subordine del Tribunale di
Verona, per tutti i motivi svolti, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per cui è causa (RG. 118/2020, n. 298/2020 – Rep.
353/2020), ordinando a di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione CP_1
delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto;
per effetto condannare al pagamento dei compensi e delle spese di cui alla presente opposizione. CP_1
Sempre in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale in capo a in CP_1
relazione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, R.G. n.
118/2020, emesso dal Tribunale di Treviso e per l'effetto, revocare il predetto titolo, contestualmente ordinando a di provvedere a sua cura e spese alla CP_1
cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto;
per effetto condannare al pagamento dei compensi e delle spese di cui alla CP_1
presente opposizione.
In via preliminare:
- sospendere, inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di discussione, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo qui opposto (R.G. 118/2020, n. 298/2020 -
Rep. 353/2020) emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso in persona del Giudice Dott.
Andrea IO Cambi, per tutte le ragioni svolte in atto.
In via principale, nel merito:
- revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo qui opposto (R.G. 118/2020,
n. 298/2020 - Rep. 353/2020) emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, in persona del
Giudice Dott. Andrea IO Cambi, perché privo dei requisiti di legge per tutti i motivi in fatto ed in diritto dedotti con il presente atto e per effetto ordinare a CP_1
di provvedere a sue spese alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie eseguite in forza del decreto ingiuntivo opposto, nonché ordinare a di provvedere a sua cura e CP_1
spese alla cancellazione della segnalazione a sofferenza;
per effetto condannare al pagamento dei compensi e delle spese di cui alla presente opposizione. CP_1
In via riconvenzionale di merito, in relazione al rapporto di c/c nr. 17123555
- accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole del rapporto di conto corrente nr. 17123555, dei rapporti anticipi SBF ed anticipi Export ivi regolati, nonché dei contratti ad essi ricollegati, quali contratti di affidamento e/o aperture di credito, azionati da in relazione all'applicazione di interessi, interessi ultralegali, CP_1
2 commissioni, oneri, spese, valute e capitalizzazione trimestrale, in violazione della
Legge n. 108/1996 e dell'art. 117 del TUB, per tutte le ragioni esposte in atto e senza inversione dell'onere della prova. Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, R.G. n. 118/2020, emesso dal Tribunale di
Treviso, ordinando a di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione delle CP_1
iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto, nonché di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione della segnalazione a sofferenza.
In via di eccezione riconvenzionale, in relazione al rapporto di c/c nr. 17123555:
- senza inversione dell'onere della prova, ricalcolare i rapporti di dare / avere tra le parti in causa in relazione al rapporto di conto corrente nr. n. 17123555 e rideterminare il saldo, previa occorrendo disposizione di CTU tecnico contabile;
per effetto dichiarare, anche previa compensazione delle rispettive partite di credito tra le parti, ai sensi dell'art. 35 cpc, che nulla è dovuto da in favore di Conseguentemente Pt_1 CP_1
revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, R.G. n.
118/2020, emesso dal Tribunale di Treviso, ordinando a di provvedere a sua CP_1
cura e spese alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto, nonché di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione della segnalazione a sofferenza.
In via riconvenzionale subordinata di merito, in relazione al rapporto di c/c nr.
17123555:
- previo accertamento dei rapporti di dare/avere tra le parti e rideterminazione del saldo, condannare in relazione al rapporto di conto corrente nr. n. 17123555, alla CP_1
restituzione in favore di di tutte le somme illegittimamente versate, pari alla Pt_1 misura che risulterà dovuta in corso di causa, anche all'esito dell'espletanda CTU. - Con riserva di modifica delle domande e conclusioni ex art. 183, 6° comma nr. 1 cpc. e di svolgimento di domanda autonoma in separato giudizio.
In via riconvenzionale di merito, in relazione ai rapporti prestiti d'uso d'oro:
- per tutte le ragioni indicate in atto, accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei contratti di prestito d'uso d'oro azionati da e, per l'effetto, CP_1
revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, R.G. n.
118/2020, emesso dal Tribunale di Treviso, ordinando a di provvedere a sua CP_1
cura e spese alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto, nonché di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione della segnalazione a
3 sofferenza.
In via di eccezione riconvenzionale, in relazione ai rapporti prestiti d'uso d'oro:
- senza inversione dell'onere della prova, ricalcolare i rapporti di dare / avere tra le parti in causa in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro e rideterminare il saldo, previa occorrendo disposizione di CTU tecnico contabile;
per effetto dichiarare, anche, occorrendo, previa compensazione delle rispettive partite di credito tra le parti, ai sensi dell'art. 35 cpc, che nulla è dovuto da in favore di Conseguentemente Pt_1 CP_1
revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, R.G. n.
118/2020, emesso dal Tribunale di Treviso, ordinando a di provvedere a sua CP_1
cura e spese alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto, nonché di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione della segnalazione a sofferenza. Con espressa riserva di svolgimento di domanda autonoma in separato giudizio.
In ogni caso, nel merito, anche in via riconvenzionale:
- per tutte le ragioni indicate in atto, accertare e dichiarare l'indeterminatezza della domanda relativa agli interessi di cui al ricorso per decreto ingiuntivo n. 118/2020 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, emesso dal Tribunale di Treviso, ordinando a di provvedere a sua cura e spese alla CP_1
cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto, nonché ordinando a di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione della CP_1
segnalazione a sofferenza.
- Per tutti i motivi dedotti in atto, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e
1375 c.c. e dell'art. 2 Cost., in capo a e, per l'effetto, condannare al CP_1 CP_1
risarcimento del danno, comprensivo di interessi compensativi e legali, in favore degli odierni opponenti, la cui determinazione equitativa viene lasciata all'Ill.mo Tribunale adito, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale, del pregiudizio economico, finanziario, reputazionale e di accesso al credito sofferto dagli attori.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità per difetto dei presupposti di fatto e di legge della segnalazione a sofferenza effettuata ai danni della società attrice e dei garanti da parte dell'odierna opposta e, per l'effetto, ordinare a di provvedere a sua cura e CP_1 spese alla cancellazione ex tunc delle segnalazioni effettuate. Per l'effetto, condannare al risarcimento del danno contrattuale e extracontrattuale, comprensivo di CP_1
4 interessi compensativi e legali, in favore degli odierni opponenti, la cui determinazione equitativa viene lasciata all'Ill.mo Tribunale adito, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del pregiudizio economico, finanziario e reputazionale sofferto dagli attori.
- Accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché 5 TUB in capo a per non aver consegnato tutta la documentazione richiesta con le due CP_1 missive ex art. 119 TUB e, per l'effetto, condannare al risarcimento del danno CP_1
in favore degli odierni opponenti, la cui determinazione equitativa, comprensiva di interessi compensativi e legali, viene lasciata all'Ill.mo Tribunale adito, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del pregiudizio nelle ragioni di difesa sofferto dagli odierni opponenti. Revocare, quindi il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
298/2020, R.G. n. 118/2020, emesso dal Tribunale di Treviso, ordinando a di CP_1
provvedere a sua cura e spese alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto, nonché ordinando a di provvedere a sua cura e CP_1
spese alla cancellazione della segnalazione a sofferenza.
- Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus (conforme allo schema
ABI) e delle garanzie personali rilasciate dai Sig.ri e in favore di Pt_2 Pt_3
per tutti i motivi indicati nel par. 14 del presente atto;
per effetto revocare il CP_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, emesso dal Tribunale di
Treviso nei loro confronti, ordinando a di provvedere a sua cura e spese alla CP_1
cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate alla cancellazione della segnalazione a sofferenza.
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli attori opponenti in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, R.G. n. 118/2020, emesso dal
Tribunale di Treviso, anche in forza di compensazione giudiziale e/o legale tra le rispettive partite di dare/avere.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi professionali oltre al rimborso forfettario, IVA e
CPA.
In via istruttoria e/o di merito:
− Senza inversione dell'onere della prova, disporsi, occorrendo CTU tecnico contabile, in relazione al rapporto di c/c nr. 17123555, nonché in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro di cui al presente giudizio, con riserva di formulazione del/dei quesito/i in sede di memoria ex art. 183, 6° comma cpc. − Per tutti i motivi dedotti in atto,
5 ricorrendone i presupposti, sempre senza inversione dell'onere della prova, emettere ordinanza ingiunzionale ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di condannandola CP_1
a consegnare a sua cura e spese copia della documentazione analiticamente descritta ed indicata nel doc. 9 di parte attorea, qui da intendersi integralmente trascritto e riportato.
In via alternativa istruttoria
-Ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., si chiede all'Ill.mo Giudice adito, di voler ordinare a la produzione di copia della documentazione analiticamente CP_1
descritta ed indicata nel doc. 9 di parte attorea, qui da intendersi integralmente trascritto e riportato”.
Conclusioni per la convenuta-opposta:
“In via preliminare
1-Accertarsi e dichiararsi la prescrizione estintiva ordinaria del diritto azionato ex art
2946 cc per il periodo ante 1.6.2010 (notifica opposizione 1.6.2020) stante la natura solutoria dei singoli addebiti e l'inerzia dell'opponente al diritto di ripetizione.
2- Accertarsi e dichiararsi la prescrizione estintiva ordinaria del diritto azionato ex art
2946 cc per il periodo ante 1.6.2010 (notifica opposizione 1.6.2020) essendo formulate richieste in relazione a rapporti estinti ante decennio.
Nel merito
1) Rigettarsi l'opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento delle somme con lo stesso intimate.
2) Respingersi le richieste di domande riconvenzionali siccome infondata in fatto ed in diritto.
In via subordinata
1-) Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sentenza accertativa dell'obbligo di parti opponenti ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte condannarsi
(P IVA , (C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
il vincolo della solidarietà, al pagamento a favore di , suo legale rapp.te CP_1
p.t., della somma di euro 672.529,75 oltre interessi convenzionali dal Pt_4
19.11.2019, ovvero la diversa, inferiore o maggiore risultanda.
In via di estremo subordine
Accertare e condannarsi (P IVA ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
[...
[...] ), con il vincolo della solidarietà, al pagamento a favore di CodiceFiscale_3
, suo legale rapp.te p.t., della somma accertata all'esito dell'espletamento CP_1 della CTU pari ad euro 657.452,69 (euro 672.529,75, credito da prestito d'uso d'oro detratto euro 15.077,06) oltre interessi convenzionali dal 19.11.2019 sino al saldo ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia.
2-) Sentir dichiarare la compensazione di eventuali rapporti debito – credito tra le parti, precisando che risulta un controcredito da CTU di euro 90.726,56, somma in relazione alla quale va tenuto conto dell'eccezione di prescrizione.
Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso del 18/12/2019 depositato da il Tribunale di Treviso con CP_1
decreto n. 298/2020 emesso il 23/01/2020 e pubblicato il 28/01/2020 ha ingiunto a in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché a e a Parte_1 Parte_2
quali fideiussori, l'immediato pagamento in via solidale tra loro, Parte_5
della somma di euro 672.529,75, oltre interessi e alle spese del procedimento.
A sostegno della domanda proposta in via monitoria la ricorrente ha sostenuto che il predetto importo di euro 672.529,75 costituisce il saldo passivo dei seguenti rapporti bancari intrattenuti con la società Parte_1
- quanto ad euro 120.500,00 in forza di finanziamenti per anticipi export, oltre ad interessi successivi al 19/11/2019;
- quanto ad euro 552.029,75 in ragione di contratto di prestito d'uso d'oro, oltre ad interessi successivi al 16/12/2019.
Ha, inoltre, affermato che l'esposizione a debito della suddetta società risulta fideiussoriamente garantita, sino alla concorrenza ex art. 1938 c.c. di euro 1.315.000,00 ciascuno, da e da Parte_2 Parte_5
Atteso il perdurante sconfino e la valutazione non positiva sui bilanci della società debitrice e tenuto conto che i solleciti di pagamento, inviati anche agli obbligati in solido, non avevano sortito alcun effetto, aveva revocato le linee di credito CP_1
esistenti ed aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo de quo.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 298/2020, notificato il 18/02/2020, la società nonché i fideiussori e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_5
opposizione con atto di citazione notificato in data 01/06/2020 chiedendo:
7 1) in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Treviso in favore del Tribunale di Vicenza e, comunque, a favore del
Tribunale di Milano ed in ulteriore subordine del Tribunale di Verona e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa;
2) in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la violazione dell'art. 33, comma II, lettera U, del D. Lgs. 206/2005 e, per l'effetto, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Vicenza e conseguentemente revocare nei confronti di il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_5
3) in via pregiudiziale, di accertare e di dichiarare il difetto di legittimazione processuale in capo a e, per l'effetto, revocare il provvedimento CP_1
monitorio;
4) in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
5) in via principale, di revocare il decreto opposto perché privo dei requisiti di legge, ordinando a di provvedere a sue spese alla cancellazione delle iscrizioni CP_1
ipotecarie eseguite in forza di tale provvedimento nonché di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione della segnalazione a sofferenza;
6) in via riconvenzionale di merito, di accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole del rapporto di conto corrente n. 17123555, dei rapporti anticipi SBF ed anticipi export ivi regolati e dei contratti ad essi ricollegati nonché di dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei contratti di prestito d'uso d'oro e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
7) in via di eccezione riconvenzionale, di ricalcolare i rapporti di dare/avere tra le parti in relazione al rapporto di conto corrente e al rapporto di prestito d'uso d'oro e rideterminare il saldo;
per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto in favore di CP_1
e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
8) in ogni caso, di accertare e dichiarare l'indeterminatezza della domanda relativa agli interessi nonché dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 2 Cost. in capo a e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno nella misura CP_1
che sarà determinata dal giudice in via equitativa.
Con comparsa di risposta del 05/10/2020 si è costituita in giudizio la CP_1
quale ha eccepito:
1) in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda avversaria per non essere stata
8 “formulata istanza di mediazione trattandosi di materia obbligatoria ex art. 5 del D.
Lgs. 28/2010”;
2) in via preliminare, la prescrizione estintiva ordinaria del diritto azionato ex art. 2946
c.c. per il periodo ante 01/06/2010 stante la natura solutoria dei singoli addebiti e l'inerzia di parte opponente al diritto di ripetizione;
la prescrizione estintiva ordinaria del diritto azionato ex art.2946 c.c. per il periodo ante 01/06/2010 essendo formulate richieste in relazione a rapporti estinti ante decennio.
La convenuta nel merito ha chiesto: il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento delle somme con lo stesso intimate;
il rigetto delle domande riconvenzionali in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, la condanna di e dei fideiussori, con il vincolo della solidarietà, al pagamento della Parte_1 Pt_4
somma di euro 672.529,75 oltre interessi convenzionali dal 19/11/2019; la compensazione di eventuali rapporti debito-credito tra le parti.
Con ordinanza del 05/11/2020, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti della garante “stante la plausibile Parte_5 fondatezza dell'eccezione di incompetenza” territoriale, è stata disposta la separazione della causa relativa al rapporto tra la predetta e , con Parte_5 CP_1
la formazione di un nuovo fascicolo.
Con successiva ordinanza emessa in data 02/12/2020 è stata rigettata sia l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto che le ulteriori eccezioni pregiudiziali sollevate dagli attori opponenti ed è stato assegnato alle parti il termine di quindici giorni per il deposito della domanda di mediazione.
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione, come risulta dal verbale relativo all'incontro tenutosi in data 05/02/2021, depositato il 14/02/2021, con ordinanza emessa il 22/06/2021 sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate dette memorie, con ordinanza del 25/10/2021 è stata disposta consulenza tecnica contabile, è stato nominato quale C.T.U. il dott. ed è stata Persona_1
fissata per il conferimento dell'incarico l'udienza del 29/11/2021.
A seguito della richiesta di proroga depositata dal C.T.U. l'udienza del 12/05/2022 è stata differita al 13/10/2022.
Nel frattempo la casa è stata assegnata a questo giudice il quale, ritenuta la causa matura
9 per la decisione, ha rigettato la richiesta sia di convocazione del CTU a chiarimenti che di integrazione del quesito peritale.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla richiesta di rimessione in istruttoria
Va, innanzitutto, rilevato che in sede di comparsa conclusionale parte attrice-opponente ha riproposto l'istanza di rimessione in istruttoria della causa al fine di convocare il
CTU a fornire chiarimenti in merito alle risultanze tecniche relative ai “contratti di prestito d'uso d'oro” nonché di integrare il quesito peritale a suo tempo assegnato al consulente tecnico.
Tale richiesta non può essere accolta per i motivi esposti nell'ordinanza del 21/12/2022 il cui contenuto viene integralmente richiamato.
Il CTU ha, infatti, già ampiamente esaminato e risposto alle osservazioni svolte dal consulente tecnico degli attori-opponenti, avendo replicato alle stesse in maniera specifica ed esaustiva;
l'istanza di integrazione del quesito peritale è, peraltro, tardiva essendo stata formulata solo nelle note di trattazione scritta depositate il 12/10/2022 e, quindi, successivamente al deposito della consulenza tecnica d'ufficio avvenuto il
22/08/2022.
Sull'eccezione di incompetenza territoriale
Gli opponenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Vicenza, in subordine hanno affermato la competenza del Tribunale di
Milano ed in ulteriore subordine la competenza del Tribunale di Verona.
Siffatta eccezione non è fondata in quanto deve ritenersi valido il foro convenzionale pattuito sia all'art. 14 del contratto di finanziamento per anticipi export del 14/10/2014
(doc. n. 2 fascicolo monitorio) che all'art. 11 del contratto di prestito d'uso d'oro del
29/03/2012 (doc. n. 11 fascicolo monitorio).
Siffatte clausole sono state specificamente approvate per iscritto con il richiamo al numero e al loro contenuto derogatorio.
Gli opponenti hanno sostenuto che tali clausole di deroga alla competenza territoriale, prevedendo per il correntista la possibilità di adire un foro solo, mentre la ha la CP_3
facoltà di ricorrere ad una pluralità di fori alternativi, vanno configurate come clausole
10 “asimmetriche” le quali non sarebbero valide essendo contrarie ai principi di buona fede contrattuale ed integrando, altresì, una fattispecie di abuso del diritto processuale poiché la scelta della di adire per l'ingiunzione di pagamento il Tribunale di Treviso, CP_3
anziché quello di Vicenza, non avrebbe altra obiettiva giustificazione se non quella di rendere più difficoltosa per i debitori la proposizione dell'opposizione.
Sul punto, va osservato che, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, la clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale può essere validamente pattuita a favore anche solo di una parte (cosiddetta clausola asimmetrica) comportando, così, la facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinnanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, essendo, invece, l'altro contraente obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinnanzi all'autorità giudiziaria contrattualmente indicata (Cass.
15/10/2020 n. 22313).
La clausola asimmetrica di deroga alla competenza territoriale che individui una molteplicità di fori invocabili da una sola delle parti deve intendersi, quindi, pienamente legittima e non avvalla alcun abuso processuale da parte di chi la invochi in quanto coerente con i principi del nostro sistema giuridico che, in materia di competenza territoriale, attribuiscono all'autonomia negoziale, sia pure entro i limiti di forma e sostanza imposti dagli artt. 1341 e 1342 c.c. e dagli artt. 28 e 29 c.p.c. “un ampio margine di discrezionalità liberamente esercitabile per la realizzazione degli interessi disposti dalle parti”.
Nel caso specifico va affermata la legittimità e l'efficacia, sia sotto il profilo formale che contenutistico, delle clausole di deroga della competenza territoriale, ancorchè pattuite a favore del solo predisponente, contenute nei contratti azionati in via monitoria.
Tali clausole non hanno inciso sull'esercizio del diritto di difesa degli opponenti, rendendo più gravoso l'accesso alla tutela giurisdizionale dei loro diritti.
Non è dato, infatti, di comprendere come la scelta di di adire per il ricorso CP_1
monitorio il Tribunale di Treviso, anziché il Tribunale di Vicenza o il Tribunale di
Milano, abbia reso meno agevole la tempestiva instaurazione della causa di opposizione.
Sull'incompetenza territoriale con riguardo al fideiussore Parte_2
, quale fideiussore, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale Parte_2
11 di Treviso per le domande svolte nei suoi confronti da all'uopo CP_1
invocando l'applicazione dell'art. 33, comma 2, lettera U, D. Lgs. 206/2005, individuando, per l'effetto, quale foro esclusivo il Tribunale di Vicenza.
L'eccezione è del tutto infondata per cui va rigettata.
Il fideiussore è anche il legale rappresentante e Presidente del Consiglio Parte_2 di Amministrazione della società debitrice principale nonché socio di quest'ultima.
L'art. 3 codice del consumo stabilisce che per consumatore si intende “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale …… eventualmente svolta”.
La giurisprudenza, nell'applicare tale disposizione, ha ritenuto che il fìdeiussore socio che ha garantito l'obbligazione dell'organismo societario dallo stesso partecipato e nel quale riveste cariche sociali non può essere definito consumatore.
Al riguardo, la giurisprudenza di merito ha affermato che “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Tribunale di Roma sentenza 16/04/2020 n. 6230).
Anche la giurisprudenza di legittimità ha confermato tale interpretazione enunciando il seguente principio di diritto “In tema di contratti stipulati dal consumatore, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - all'entità della partecipazione Per_2
al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass. 24/01/2020 n. 1666).
Tali principi sono stati ribaditi anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità la quale ha osservato che il rilascio di fideiussione costituisce vero e proprio atto strumentale all'attività del debitore ove il garante sia coinvolto nell'effettiva gestione dell'impresa e che va esclusa la qualità di consumatore in capo al fideiussore socio della società garantita, ancorchè non amministratore della stessa (Cass. 11/11/2025 n. 29746;
12 Cass. 02/09/2024 n. 23533).
A fronte della partecipazione del sig. nella compagine sociale di Parte_2 Pt_1
quale socio ed amministratore, è evidente che lo stesso ha sottoscritto la fideiussione
[...]
per scopi chiaramente estranei alla sua sfera privata, in quanto contratta, invece, nell'esclusivo interesse della predetta società.
Tenuto conto di tale circostanza e richiamati i principi giurisprudenziali sopra riportati, non può che respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dagli attori- opponenti.
Sul difetto di legittimazione processuale
E' stata, altresì, eccepita la carenza di rappresentanza processuale di in CP_1
quanto la dott.ssa , sottoscrittrice della procura speciale alle liti in favore Parte_6 dell'avv. Roberta Frojo, sarebbe stata sfornita del potere di rappresentare l'Istituto di
Credito nel giudizio monitorio incardinato sia per carenza del potere negoziale del conferimento sia per non essere stato documentato e neppure dedotto il rapporto organico con , ovvero la qualifica di dirigente o quadro direttivo. CP_1
A sostegno di tale eccezione è stato affermato che il potere di rappresentanza e di sottoscrivere procure alle liti ex art. 83 c.p.c. è stato conferito alla dott.ssa Pt_6
, in forza di procura notarile del 21/12/2012, dal dott. in
[...] Persona_3
qualità di amministratore delegato di;
detta procura notarile non sarebbe, CP_1
tuttavia, valida non rivestendo il dott. più tale carica rappresentativa. Per_3
Anche tale eccezione non è fondata.
La procura alle liti in favore dell'avv. Roberta Frojo è stata, infatti, sottoscritta dalla dott.ssa in forza di procura generale rilasciata da chi all'epoca era a ciò Parte_6
abilitato; ne consegue che la procura generale deve ritenersi valida sino alla revoca da parte dell'Istituto di Credito.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, indipendentemente dal soggetto sottoscrittore della procura, e sino a revoca da parte dell'Ente che l'ha rilasciata, la procura conferita a mezzo atto notarile è valida ed efficace.
E' stato, infatti, affermato che “La procura generale “ad litem”, espressamente prevista dall'art. 83, comma 2, c.p.c., se proveniente dall'organo della società abilitato a conferirla, reta valida e imputabile all'ente finchè non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava …..” (Cass.
13 22/05/2007 n. 11847; Cass. 07/04/2006 n. 8281).
Parimenti non merita accoglimento l'ulteriore eccezione relativa all'assenza di rapporto organico tra ed . Parte_6 CP_1
Dall'esame delle certificazioni emesse ex art. 50 TUB, allegate al ricorso per decreto ingiuntivo (doc. n. 15 e n. 16 fascicolo monitorio), risulta che è dirigente Parte_6
di e, quindi, è munita dei poteri per rilasciare procura speciale al legale;
CP_1 inoltre, dall'atto notarile del 21/12/2012 (doc. n. 1 fascicolo monitorio) si evince che rilascia procura per nominare legali a “Dirigenti, quadro direttivo di IV, CP_1
III, II, I livello della Banca”.
In ogni caso, si evidenzia che è stata prodotta nel presente giudizio l'attestazione delle funzioni di “Direttore” svolte da (doc. n. 3 fascicolo convenuta). Parte_6
Sul difetto di prova scritta
Parte attrice-opponente ha contestato la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria.
Per quanto riguarda il contratto di prestito d'uso d'oro, ha sostenuto che non sarebbe stata fornita la prova dell'avvenuta consegna dei lingotti d'oro a mezzo dei documenti di trasporto (DDT) che avrebbero formato il saldo passivo in favore di . CP_1
Sul punto, si osserva che nell'atto di concessione di ipoteca volontaria a garanzia del prestito d'uso d'oro (pag. 3) la società dà atto di aver ricevuto in consegna i Pt_1 lingotti d'oro (doc. n. 14 fascicolo monitorio).
Al ricorso monitorio sono stati, altresì, allegati i seguenti documenti:
-il contratto quadro del 29/03/2012, avente ad oggetto il prestito d'uso di 19 kg di oro, che stabilisce all'art. 2 l'automatico rinnovo senza conseguente obbligo di nuova restituzione e consegna (doc. n. 11 fascicolo monitorio);
- il contratto di affidamento del 29/03/2012 avente ad oggetto il prestito d'uso d'oro
(doc. n. 12 fascicolo monitorio);
-la lettera datata 28/05/2015 con la quale dichiara di recedere parzialmente Parte_1 dal contratto “di prestito d'uso metalli preziosi” sottoscritto il 29/03/2012 riducendo l'utilizzo degli originari 19 kg a 13 kg (doc. n. 13 fascicolo monitorio).
Con la comparsa di costituzione e risposta sono stati prodotti anche i documenti di traporto dei 19 lingotti d'oro (dal doc. n. 9 al doc. n. 15 fascicolo convenuta).
La ha, quindi, depositato sufficiente documentazione a dimostrazione del proprio CP_3
14 credito derivante dal contratto di prestito d'uso d'oro.
Quanto al credito di euro 120.500,00 per anticipazioni export, si evidenzia che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, dal n. 3 al n. 10, danno sufficiente contezza de credito;
del resto, gli stessi opponenti non hanno specificamente contestato di aver chiesto e ricevuto gli anticipi.
Sulla nullità parziale della fideiussione
E' stata eccepita la nullità parziale del contrato di fideiussione concluso in data
06/08/2008 poiché ha inserito, all'art. 5, la clausola – vietata - che deroga CP_1
il termine di sei mesi stabilito dall'art. 1957 c.c. a tutela del garante, assicurando così alla Banca la facoltà di agire nei confronti del debitore fino a trentasei mesi dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita.
Sul punto, si ritiene di condividere l'indirizzo della giurisprudenza di merito che ritiene valida la previsione con cui il garante rinuncia alla facoltà di eccepire la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., consentendo alla di escutere la garanzia anche oltre il CP_3 termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (Tribunale di Firenze sentenza 14/06/2025; Tribunale di Palermo sentenza n. 3961/2025; Tribunale di Sciacca sentenza n. 420 del 23/08/2024; Tribunale di Brescia sentenza 03/05/2021).
Tale pattuizione viene ritenuta valida in virtù dell'autonomia contrattuale delle parti.
E' stata dichiarata la nullità della clausola che proroga l'obbligo del garante oltre il termine legale di sei mesi solo nei confronti del fideiussore che abbia agito in veste di consumatore (Corte Appello di Venezia sentenza n. 2649 del 01/07/2025; Tribunale di
Napoli sentenza n. 6591 del 30/06/2025).
La decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., può infatti essere oggetto di deroga convenzionale trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non contrasta con alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione per il garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha confermato che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957
c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione espressione dell'autonomia negoziale delle parti che non contrasta con alcun principio di ordine pubblico (Cass. 29/01/2024 n. 2607).
15 Le parti possono, dunque, derogare convenzionalmente in termini più ampi il termine di sei mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto dall'art. 1957
c.c.; quando il garante rivesta la qualità di consumatore, tale clausola, se non risulta essere stata oggetto di specifica trattativa, deve ritenersi vessatoria e come tale soggetta al particolare regime di cui all'art. 33, comma 2, lettera t) D. Lgs. n. 205/2006 (Cass.
28/09/2023 n. 27558).
Alla luce dei suddetti principi, nel caso specifico la clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione che proroga l'obbligo del garante oltre il termine legale di sei mesi deve ritenersi valida e, quindi, pienamente opponibile al fideiussore che, per Parte_2
la ragioni sopra esposte, non può qualificarsi consumatore.
In ogni caso, si rileva che la deroga all'art. 1957 c.c. prevista nel contratto di fideiussione sottoscritto da non è modellata sull'analoga clausola di cui Parte_2 all'art. 6 dello schema ABI, invocato dalla difesa degli opponenti (doc. n. 28 fascicolo opponenti), dal momento che non comporta una deroga incondizionata in favore del creditore, dei termini per agire contro il debitore principale, fino alla totale estinzione di ogni debito garantito, ma si limita a prorogare sino a trentasei mesi il termine legale. In considerazione di ciò deve pertanto escludersi ogni profilo di nullità della fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale (Tribunale di Savona sentenza n. 748 del 15/10/2024; Corte di Appello di Milano sentenza n. 574 del 18/02/2022).
Passando ora ad esaminare se la parte creditrice sia decaduta dal termine per agire contro il debitore principale, si evidenzia che il dies a quo, da cui far decorrere detto termine, sia la data di scadenza dell'obbligazione principale ossia il momento in cui il creditore può esigere l'adempimento.
Nel caso specifico si rileva che con lettera datata 21/10/2019 (doc. n. 20 fascicolo monitorio), che parte attrice opponente ha espressamente riconosciuto di aver ricevuto
(vedasi anche a pag. 14 comparsa conclusionale di replica), ha intimato a CP_1
il pagamento immediato della somma di euro 120.500,00 relativa ai Parte_1 finanziamenti export “scaduti e non incassati” alle seguenti scadenze:
27/06/2019
12/07/2019
07/08/2019
16/08/2019
19/08/2019
16 23/08/2019
29/08/2019
09/09/2019
Tali scadenze coincidono con quelle indicate nelle singole richieste di “anticipo export…” sottoscritte da ed allegate al ricorso monitorio (dal doc. n. 3 al doc. Parte_1
n. 10).
Con successiva missiva del 19/11/2019, ricevuta dalla società debitrice il 20/11/2019, la ha revocato con effetto immediato ogni affidamento concesso a ha CP_3 Parte_1
comunicato il recesso dal contratto di conto corrente e la risoluzione dei contratti di finanziamento per anticipo all'export, chiedendo il pagamento della somma di euro
120.500,00 oltre interessi;
in relazione al contratto di prestito d'uso d'oro, ha chiesto la restituzione del quantitativo d'oro il cui controvalore è stato indicato nella somma di euro 551.385,42 (doc. n. 19 fascicolo monitorio).
Il termine di decadenza fissato in trentasei mesi dall'art. 5 della polizza fideiussoria, da reputarsi valido per le ragioni sopra esposte, risulta per tabulas ampiamente rispettato sia che il dies a quo venga individuato nella data di ricezione della comunicazione del
21/10/2019 sia che venga calcolato dalla ricezione (20/11/2019) della successiva diffida datata 19/11/2019 avendo depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in CP_1
data 08/01/2020.
Anzi, risulta addirittura rispettato anche il termine legale di sei mesi per cui ogni contestazione sollevata da parte opponente è priva di qualsiasi pregio.
Sulla domanda riconvenzionale svolta dagli attori-opponenti
Gli odierni attori-opponenti hanno formulato domanda riconvenzionale nei confronti di lamentando l'illegittima applicazione sul rapporto di conto corrente CP_1
n. 17123555 di importi non dovuti a titolo: di interessi anatocistici liquidati sul predetto rapporto in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c.; di commissioni di massimo scoperto non correttamente pattuite in violazione degli articoli 1346 e 1418 c.c.; di interessi ultralegali eseguiti contro il dettato normativo di cui all'art. 1284 c.c.; di commissioni per “gestione affidamento fondi” addebitate in violazione dell'art. 117 bis
TUB.
Hanno chiesto, pertanto, di stornare da predetto conto gli interessi e gli oneri non dovuti versati alla CP_3
La difesa della convenuta ha sostenuto che tra la domanda di invalidità del rapporto di
17 conto corrente ed il decreto ingiuntivo non vi sia “alcun collegamento” sul presupposto per cui il saldo “del rapporto di conto corrente e la relativa pretesa creditoria non ha formato oggetto di richiesta per decreto ingiuntivo”.
Tale assunto è del tutto infondato poiché il quantum azionato dalla Banca in via monitoria, costituito dall'esposizione debitoria di a titolo di anticipi export e Parte_1 di prestito d'uso d'oro, è collegato al rapporto di conto corrente di cui si discute.
Al riguardo, si osserva che negli estratti conto ex art. 50 T.U.B. la ha certificato CP_3 che i “FINANZIAMENTI EXPORT” sono “COLLEGARI AL CONTO N. 17123555” e che anche il “PRESTITO D'USO METALLI PREZIOSI – ORO” risulta “COLLEGATO
AL CONTO N. 17123555” (doc. n. 15 e n. 16 fascicolo monitorio).
Sussiste, pertanto, un collegamento funzionale tra la pretesa creditoria della e la CP_3
domanda riconvenzionale svolta da parte opponente.
L'eccezione sollevata dalla convenuta opposta risulta priva di fondamento anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'opponente - che riveste la qualifica sostanziale di convenuto - è tenuto a contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fati posti alla base della domanda o la sussistenza di fatti estintivi o modificativi di siffatta pretesa e può presentare domanda riconvenzionale a fondamento della quale può altresì dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione, ove sia individuabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale” (Cass. 29/03/2004 n. 6202).
La domanda riconvenzionale si sostanzia in una richiesta, svolta dal convenuto sostanziale- attore formale, che si sarebbe potuta proporre in modo autonomo ed indipendente dall'iniziativa della controparte, così come avvenuto nel caso di specie;
con la sua formulazione, la parte che l'ha svolta ampia il thema decidendum, inserendo elementi ulteriori rispetto a quelli dedotti dall'opposto.
La domanda riconvenzionale è, quindi, ammissibile quando dipenda dal medesimo titolo dedotto in giudizio dal ricorrente-attore ovvero da un titolo diverso ma per cui sussista un collegamento oggettivo con la domanda principale tale da rendere opportuna e consigliabile la celebrazione del “simultaneus processus” (Cass. 04/03/2020 n. 6091;
Cass.15/01/2020 n. 533; Cass. 04/07/2006 n. 15271; Cass. 14/01/2005 n. 681).
Va, pertanto, affermata l'ammissibilità della domanda riconvenzionale con la quale parte attrice opponente ha lamentato l'illegittimo addebito sul conto corrente di importi
18 a titolo di interessi, di commissioni di massimo scoperto e di altri oneri non correttamente pattuiti.
Sulle risultanze della c.t.u.
Nel merito, vanno pienamente condivise le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. all'esito di una relazione peritale adeguatamente motivata ed illustrata, priva di vizi logici, svolta nel pieno contraddittorio delle parti.
Quanto alle operazioni di prestito d'uso d'oro, il CTU ha eseguito un'analisi contrattuale dei n. 7 prestiti d'uso d'oro e ricostruito tutti i rapporti ed addebiti trimestrali degli interessi rilevando che solo per la prima operazione manca una valida pattuizione sul tasso di interesse.
Per tale operazione ha, quindi, ricalcolato gli interessi al tasso ex art. 117 TUB, mentre per gli altri prestiti ha ricalcolato gli interessi corretti in base alle condizioni contrattuali.
Il CTU, all'esito della propria indagine peritale, ha accertato che “nel complesso dei n. 7 prestiti d'uso d'oro esaminati la banca ha addebitato maggiori interessi per complessivi euro 15.077,06”.
Quanto al rapporto di conto corrente n. 17123555, il CTU ha dapprima svolto la verifica usuraria, dalla quale sono emersi diversi trimestri con sconfinamento usurario che hanno comportato uno storno di maggiori interessi, rispetto al tasso soglia, di euro
150,44 e poi, svolta un'analisi contrattuale, ha “eseguito il ricalcolo alle condizioni economiche corrette, ossia con:
-esclusione di ogni forma di anatocismo per tutto il rapporto;
- utilizzo del tasso passivo bancario;
- esclusione delle commissioni diverse dalla DIF (a partire dal 14/10/2014);
- esclusione delle spese di chiusura conto dei primi tre trimestri di ogni anno”.
All'esito di tale ricalcolo il CTU ha verificato l'illegittimo addebito sul conto corrente di complessivi euro 90.726,56 di cui:
-euro 67.059,75 per interessi passivi
-euro 21.004,14 per commissioni
-euro 2.512,13 per spese non dovute
-euro 150,54 per impatto usura.
In sede di esame delle osservazioni svolte dai consulenti tecnici di parte, il CTU ha replicato in maniera precisa ed esauriente ai rilievi critici dagli stessi formulati.
19 In particolare, quanto al contratto di prestito d'uso d'oro, il CTU ha effettuato il calcolo degli interessi trimestrali tenendo conto che la proprietà del “metallo” resta in capo alla
Banca sino all'estinzione del prestito, come previsto nel contratto quadro del
29/03/2012 laddove si legge “Il cliente acquisirà la proprietà dell'oro solo se, e nel momento in cui, acquisterà il medesimo” (doc. n. 22 fascicolo convenuta).
Il metodo di calcolo scelto dal CTU è stato contestato da parte opponente sul presupposto che i rapporti di prestito d'uso d'oro siano assimilabili al mutuo con conseguente applicazione di un criterio diverso per il calcolo degli interessi e di una diversa modalità di determinazione del valore dell'oro per il calcolo degli interessi.
Sul punto, si osserva che il CTU si è attenuto al contenuto del quesito formulato dalla dott.ssa nell'ordinanza del 25/11/2012 che ha chiesto esclusivamente di Per_4 verificare la presenza di una pattuizione sul tasso di interesse (“quanto alle operazioni di prestito d'uso d'oro, se risulti pattuito il tasso d'interesse; in caso negativo, sostituisca gli interessi applicati dalla banca con gli interessi ex art. 117 TUB”), confermando implicitamente la natura giuridica dell'operazione di prestito d'uso d'oro quale contratto atipico e non quale mutuo.
Le valutazioni espresse dal dott. , all'esito dell'espletata Persona_1
consulenza tecnica, appaiono dunque esaustive e corrette per cui vengono integralmente recepite.
Sul punto, deve evidenziarsi che è principio consolidato quello secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi del giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass.16/11/2022 n. 33742; Cass. 31/08/2018 n. 21504; Cass. 02/02/2015 n.
1815).
Sui rapporti dare/avere delle parti
Dalle risultanze della consulenza tecnica emerge che:
- sul maggior credito relativo alle operazioni di prestito d'uso d'oro indicato nel decreto
20 ingiuntivo in euro 552.029,75 sono stati addebitati interessi non dovuti per complessivi euro 15.077,06;
- sul rapporto di conto corrente sono stati illegittimamente addebitati complessivi euro
90.726,56 a titolo di interessi, commissioni ed oneri non correttamente pattuiti.
Quanto al rapporto di finanziamento anticipi export per euro 120.500,00 azionato in via monitoria, lo stesso non è sato oggetto di ctu per cui il relativo saldo è confermato.
La società non ha, peraltro, contestato specificamente di aver ricevuto dalla Pt_1
il suddetto importo a titolo di anticipi. CP_3
Alla luce dei maggiori addebiti per interessi sui prestiti d'uso d'oro, il credito complessivo vantato da risulta pari ad euro 657.452,69 di cui euro CP_1
536.952,69 (euro 552.029,75 – euro 15.077,06) per le operazioni di prestiti d'uso d'oro ed euro 120.500,00 per anticipi export.
Considerato che nel decreto ingiuntivo opposto è stato, invece, ingiunto il pagamento della somma di euro 672.529,75, deve essere parzialmente accolta l'opposizione proposta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo de quo.
Quanto al rapporto di conto corrente n. 17123555, è stato accertato che al 24/12/2019
(passaggio a sofferenza del conto) l'effettivo saldo dare/avere avrebbe dovuto presentare un saldo attivo corretto di euro 36.446,46 rispetto al saldo passivo contabile di euro 54.280,10 con una differenza a favore del correntista di euro 90.723,56 corrispondente ai maggiori addebiti illegittimi.
Al riguardo, si osserva che il diritto della società opponente non si è prescritto in quanto il termine di prescrizione decennale decorre dalla chiusura (20/11/2019) del rapporto di conto corrente (doc n. 19 fascicolo monitorio) o, comunque, dal passaggio a sofferenza del conto avvenuto in data 24/12/2019 (pag. 36 ctu).
Operata la compensazione tra i rispettivi crediti delle parti (euro 657.452,69 – euro
90.723,569), risulta creditrice nei confronti degli opponenti della somma CP_1
di euro 566.726,13.
Sulla segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi
La domanda di ordinare a di provvedere alla cancellazione della CP_1
segnalazione a sofferenza va rigettata in quanto infondata.
Non è, infatti, illegittima la segnalazione a sofferenza effettuata sulla base di un debito esistente, in presenza di ulteriori segnali evidenzianti l'incapacità di adempiere
21 regolarmente alle proprie obbligazioni.
Nella fattispecie in esame la segnalazione a sofferenza deve considerarsi legittima in quanto deriva dal riscontro di una situazione patrimoniale caratterizzata da una grave ed oggettiva incapacità finanziaria di di far fronte alle obbligazioni assunte, Parte_1
considerate anche le risultanze della Centrale Rischi da cui risultava che detta società aveva una esposizione debitoria anche nei confronti di altri soggetti (doc. n. 22 fascicolo monitorio).
La grave situazione debitoria di è stata, comunque, confermata dalle Parte_1 risultanze dell'espletata consulenza tecnica quanto alla somma di euro 536.452,69, mentre l'importo di euro 120.500,00 non è stato oggetto di contestazione.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, atteso il parziale accoglimento dell'opposizione, va ravvisata una ipotesi di soccombenza reciproca.
Va osservato che, per costante giurisprudenza di legittimità, la valutazione della soccombenza ai fini della condanna alle spese, va riferita unitariamente all'esito finale della lite (Cass. 18/05/2021 n.13356; Cass. 13/03/2013 n. 6369).
Tale principio trova applicazione anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'ambito del quale il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio diritto, ancorchè in parte rispetto all'importo richiesto ed ottenuto nel procedimento monitorio, pur subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto, non può essere ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà per il giudice di disporne la compensazione (Cass. 21/06/2025 n. 16636; Cass. 23/02/2024 n. 4860; Cass.
26/05/2022 n. 17137; Cass. 12/05/2015 n. 9587).
Nel caso specifico, alla stregua dei principi sopra richiamati, tenuto conto che l'importo spettante a è risultato, all'esito del presente giudizio, leggermente CP_1
inferiore rispetto a quello originariamente pretese con il ricorso monitorio, si ritiene di compensare tra le parti, nella misura di un quarto, sia le spese della fase monitoria sia le spese della fase di cognizione.
Le spese di lite relative al procedimento monitorio restano, dunque, a carico di parte opponente per la somma di euro 3.600,00 pari ad un quarto di quella (euro 4.800,00) riconosciuta nel decreto ingiuntivo a titolo di compenso professionale.
Le spese del presente giudizio vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del
22 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva prestata. Si applicano per le varie fasi del giudizio i valori medi previsti per le cause di valore da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 con un aumento del 30% dei parametri, come stabilito dall'art. 6 del citato D.M. 147/2022.
Le spese di c.t.u., così come liquidate nel decreto datato 29/12/2022, vanno poste definitivamente a carico di parte opponente in ragione di tre quarti e della convenuta in ragione di un quarto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e da e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 298/2020 emesso dal Tribunale di Treviso in data 23/01/2020 e pubblicato il 28/01/2020;
2) accoglie la domanda riconvenzionale svolta da in relazione al conto Parte_1
corrente n. 17123555;
3) condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, e , quale fideiussore, in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_2
di della somma di euro 566.726,13, con gli interessi dal 19/11/2019; CP_1
4) rigetta le altre domande riconvenzionali proposte da parte attrice opponente;
5) compensate tra le parti in ragione di un quarto le spese di lite, condanna CP_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e , quale
[...] Parte_2
fideiussore, in via solidale tra loro, alla rifusione in favore di dei residui CP_1
tre quarti che si liquidano nell'importo di euro 25.495,00 a titolo di compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) pone le spese di c.t.u., a firma del dott. , definitivamente a Persona_1
carico di parte attrice-opponente e della convenuta-opposta rispettivamente nella misura di tre quarti e di un quarto.
Treviso, 29/11/2025
Il G.O.P.
dott.ssa NI DR
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