TRIB
Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1396/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1396/2020 R.G. promossa da:
già c.f. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
col patrocinio degli Avv.ti Monica e Ivano Fazio;
- parte attrice -
nei confronti di:
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
col patrocinio dell'Avv. Ottaviano Augusto;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Pag. 1 di 8 Con atto di citazione notificato in data 25.09.2020 (già Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Patti il Parte_2
per ottenere la condanna del predetto al Controparte_1 CP_1
pagamento dei seguenti importi:
a) € 7.736,15 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute a da Pt_1
IS IA PA (descritte nell'elenco allegato sub 3 alla citazione);
b) € 21.925,30 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute a Pt_1 da EN LE SR (descritte nell'elenco allegato sub 3 alla citazione);
c) € 9.450,10, alla data del 23/09/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12;
d) € 1.560,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Con comparsa del 24.02.2021 si è costituito in giudizio il , Controparte_1 eccependo: a) l'improcedibilità della domanda per l'omesso preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistita;
b) l'inopponibilità dell'atto di cessione del credito;
c) la non debenza delle somme richieste a titolo di sorte capitale e di interessi moratori.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 CPC, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 06.02.24 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
Indi questo Giudice, con ordinanza del 19.07.2024, ha rimesso la causa sul ruolo, invitando le parti a interloquire sulla validità della convenzione stipulata tra EN
SO e il , da cui derivano i crediti sopra indicati alla lettera Controparte_1
b), atteso che la stessa prevede la proroga tacita, vietata dall'art. 57, comma 7, del D.
Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis.
Le parti hanno quindi depositato le proprie note difensive ex art. 101 CPC, all'esito delle quali la causa è stata nuovamente trattenuta per la decisione.
*****
Pag. 2 di 8 Preliminarmente si rileva che in corso di causa il ha Controparte_1
effettuato il pagamento delle somme cedute da ED GI a Pt_1
(sopra indicate alla lettera a).
In relazione a detta domanda va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto concerne la domanda relativa al pagamento dei crediti ceduti da EN
SO a (sopra indicate alla lettera b), si rileva quanto appresso. Pt_1
Cont Parte convenuta, con le memorie ex art. 183 n. 2 , ha prodotto la convenzione stipulata nel 1976 tra EN SO e il , da cui derivano i Controparte_1
crediti oggetto del presente giudizio.
L'art. 2 di detta convenzione prevedeva una proroga tacita di durata triennale, salvo espressa disdetta di una delle parti, da formalizzare almeno quattro mesi prima della scadenza.
Con ordinanza del 19.07.2024 questo giudice ha invitato le parti a interloquire sulla validità di detta convenzione, atteso che l'art. 57, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis (trattandosi nel caso in esame di forniture erogate negli anni 2014/2016), vieta espressamente il rinnovo tacito dei contratti pubblici aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori, comminando la nullità dei contratti rinnovati tacitamente.
Parte attrice ha rilevato che nel caso in esame non si tratterebbe di “rinnovo tacito”, bensì di “proroga”. Ha quindi insistito nell'accoglimento delle domande spiegate in citazione, formulando -in via subordinata- domanda ex art. 2041 CC.
Parte convenuta ha invece chiesto il rigetto delle domande attoree per esser il contratto nullo, essendo lo stesso stato rinnovato tacitamente.
Ebbene, ritiene questo giudice che la tesi di parte attrice non possa trovare accoglimento, essendo i termini “proroga” e “rinnovo” dei sinonimi che si riferiscono, entrambi, all'ipotesi in cui la validità di un contratto permanga oltre la sua naturale scadenza, salvo disdetta di una delle parti.
Pag. 3 di 8 Ipotesi che l'art. 57, comma 7, del D.Lgs. 163/06, applicabile ratione temporis, vieta espressamente per i contratti pubblici aventi ad oggetto forniture e servizi, al fine di evitare che l'affidamento di un dato contratto sia sottratto al confronto concorrenziale tra gli operatori del relativo settore economico.
La “proroga” in senso stretto deve intendersi soltanto il differimento del termine finale del contratto nelle more dell'espletamento della nuova gara, e non può sopperire all'inerzia della pubblica amministrazione.
Nel caso di specie, peraltro, sarebbe arduo ravvisare una proroga intesa come sopra specificato, in ragione del differimento del termine finale del contratto protrattosi per decenni.
Ciò conduce a evidenziare i principi alla base del divieto di proroga/rinnovo tacito, consolidati tanto sul piano del diritto interno quanto sul piano del diritto europeo: la necessità della trasparenza nell'affidamento degli appalti pubblici, l'efficienza del servizio, la sua adeguatezza anche in rapporto al costo del servizio.
Tutti tali elementi vengono sottratti al controllo, laddove un rapporto contrattuale venga regolamentato secondo l'accordo sancito anni/decenni prima, senza ulteriore rinegoziazione.
In tal senso, di seguito si riporta testualmente quanto affermato da Consiglio di Stato n.
1626/2023, la cui motivazione si condivide, ed è stata rilasciata nell'esame di fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame.
“La portata applicativa del divieto di rinnovo dei contratti da parte della P.A. rappresenta un precetto che, coerentemente con la matrice euro - unitaria della norma,
è oggetto di costante interpretazione estensiva in giurisprudenza.
L'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed il comma 2 è stato modificato dall'art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, poi abrogato dall'art. 256 del d.lgs. n. 163 del 2006), nel vietare il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, comminandone la nullità, e nel consentire (fino alla modificazione introdotta
Pag. 4 di 8 dalla citata legge n. 62 del 2005) la rinnovazione espressa in presenza di ragioni di pubblico interesse (comma 2) dispone che "È vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli". In ordine al divieto di rinnovo tacito, si è precisato che tale divieto non è stato introdotto per la prima volta dall'art. 44 della legge n. 724 del 1994, "ma era già previsto dalla disposizione di cui all'art. 6 della l. n. 537/1993 che altrettanto disponeva espressamente il 'divieto del rinnovo tacito dei contratti con le P.A. per la fornitura di beni e servizi "(Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2002, n. 5116).
Lo scopo della norma è evidentemente quello di tutelare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano col tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni: è stato, pertanto, ad essa riconosciuta natura di norma imperativa alla quale si applicano gli artt. 1339 (inserzione automatica di clausole) e 1419 (nullità parziale) del codice civile (Cons. Stato, sez. V, 2 novembre
2009, n. 6709; Cons. Stato, sez. III, 1 febbraio 2012, n. 504; Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275; Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 2015, n. 3594).
La disposizione è stata ritenuta espressiva di un precetto di portata generale in base al quale il rinnovo dei contratti pubblici scaduti deve essere considerato alla stregua di un contratto originario, necessitante della sottoposizione ai canoni dell'evidenza pubblica, atteso che la procrastinazione meccanica del termine originario di durata del contratto ha l'effetto di sottrarre, in maniera intollerabilmente lunga, un bene economicamente contenibile alle dinamiche fisiologiche del mercato.
Sul punto, questo Consiglio di Stato (sez. IV, sent. n. 6458 del 31 ottobre 2006) ha affermato che l'eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti scaduti "ha valenza generale e portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed
Pag. 5 di 8 applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici".
Non convince lo sforzo ermeneutico delle appellanti finalizzato a sostenere che la proroga sarebbe intervenuta per evitare l'interruzione del servizio e i danni all'utenza, tenuto conto che, come risulta dalle emergenze processuali, gli impugnati provvedimenti hanno consentito alla UN fino al 2016, senza il previo espletamento di alcuna procedura ad evidenza pubblica, la gestione esclusiva di tutte le strutture di approdo destinate al servizio di trasporto pubblico nella laguna veneta, con assegnazione ad un unico operatore. Come è noto, secondo la giurisprudenza prevalente, nel vigente quadro ordinamentale, è consentita solo la 'proroga tecnica',
l'unica ammessa in materia di pubblici contratti, avente 'carattere eccezionale' (ex multis Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2017, n. 1521; Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018,
n. 274), la quale deve essere fondata su 'oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara non imputabili alla stazione appaltante' (Cons. Stato, sez.
V, 29 maggio 2019, n. 3588).
Il fondamento del divieto del rinnovo tacito si ricollega ad una molteplicità di esigenze: da un lato la norma tende anzitutto a conferire effettività al principio generale della concorrenza e della gara formale ad evidenza pubblica, quale canone fondamentale dell'attività contrattuale della P.A., contribuendo in tal modo alla dinamicità e trasparenza del mercato;
dall'altro, si consente all'amministrazione di assumere obbligazioni di pagamento di somme di denaro unicamente con l'adozione di un provvedimento formale di impegno, previo il positivo riscontro delle relative disponibilità.
Né può essere predicato quanto sostenuto dalle appellanti nei propri scritti difensivi che la proroga non ha rappresentato un nuovo affidamento, ma una modalità di gestione del servizio in via provvisoria e d'urgenza per il tempo necessario all'indizione della gara, ciò in quanto non può essere ammessa una proroga del contratto eccedente
i limiti stabiliti dalla legge, posto che essa si risolverebbe in un vero e proprio rinnovo,
e dunque nella continuazione del rapporto contrattuale in violazione dei limiti previsti
Pag. 6 di 8 dall'art. 6 della legge n. 537 del 1993, e in assenza dei presupposti di convenienza e pubblico interesse, che, essi soli, fondano la deroga al principio della gara ad evidenza pubblica” (Consiglio di Stato sez. V, 16/02/2023, (ud. 22/11/2022, dep. 16/02/2023),
n.1626, Presidente Francesco Caringella, Consigliere estensore Annamaria Fasano).
Alla luce dei principi testé richiamati, deve essere rigettata la domanda spiegata da parte attrice in ordine al pagamento dei crediti ceduti da EN SO a , essendo Pt_1
il contratto tra la predetta EN SO e il nullo, siccome Controparte_1
rinnovato tacitamente.
Il rigetto di detta domanda travolge inesorabilmente anche le ulteriori domande, tese ad ottenere il pagamento degli interessi moratori e del risarcimento dei danni da ritardato pagamento (sopra indicate alle lettere c e d).
Va infine dichiarata inammissibile la domanda ex art. 2041 CC spiegata da Pt_1
nei confronti del essendo la stessa stata proposta per la priva volta con le CP_1
memorie ex art. 101 CPC depositate in data 18.09.2024, e quindi tardivamente.
*****
Le spese di lite, in considerazione, da un lato, della cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti ceduti da ED GI a , siccome Pt_1 corrisposti dal in corso di causa;
dall'altro, del rigetto della domanda tesa ad CP_1
ottenere il pagamento dei crediti ceduti da EN SO a , vanno Pt_1
integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE IN RELAZIONE AI
CREDITI CEDUTI DA;
Controparte_3
- RIGETTA LE ULTERIORI DOMANDE;
- DICHIARA INAMMISSIBILE LA DOMANDA EX ART.2041 CC;
Pag. 7 di 8 - COMPENSA INTEGRALMENTE TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.
Così deciso l'8 Febbraio 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1396/2020 R.G. promossa da:
già c.f. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
col patrocinio degli Avv.ti Monica e Ivano Fazio;
- parte attrice -
nei confronti di:
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
col patrocinio dell'Avv. Ottaviano Augusto;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Pag. 1 di 8 Con atto di citazione notificato in data 25.09.2020 (già Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Patti il Parte_2
per ottenere la condanna del predetto al Controparte_1 CP_1
pagamento dei seguenti importi:
a) € 7.736,15 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute a da Pt_1
IS IA PA (descritte nell'elenco allegato sub 3 alla citazione);
b) € 21.925,30 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute a Pt_1 da EN LE SR (descritte nell'elenco allegato sub 3 alla citazione);
c) € 9.450,10, alla data del 23/09/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12;
d) € 1.560,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Con comparsa del 24.02.2021 si è costituito in giudizio il , Controparte_1 eccependo: a) l'improcedibilità della domanda per l'omesso preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistita;
b) l'inopponibilità dell'atto di cessione del credito;
c) la non debenza delle somme richieste a titolo di sorte capitale e di interessi moratori.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 CPC, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 06.02.24 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
Indi questo Giudice, con ordinanza del 19.07.2024, ha rimesso la causa sul ruolo, invitando le parti a interloquire sulla validità della convenzione stipulata tra EN
SO e il , da cui derivano i crediti sopra indicati alla lettera Controparte_1
b), atteso che la stessa prevede la proroga tacita, vietata dall'art. 57, comma 7, del D.
Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis.
Le parti hanno quindi depositato le proprie note difensive ex art. 101 CPC, all'esito delle quali la causa è stata nuovamente trattenuta per la decisione.
*****
Pag. 2 di 8 Preliminarmente si rileva che in corso di causa il ha Controparte_1
effettuato il pagamento delle somme cedute da ED GI a Pt_1
(sopra indicate alla lettera a).
In relazione a detta domanda va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto concerne la domanda relativa al pagamento dei crediti ceduti da EN
SO a (sopra indicate alla lettera b), si rileva quanto appresso. Pt_1
Cont Parte convenuta, con le memorie ex art. 183 n. 2 , ha prodotto la convenzione stipulata nel 1976 tra EN SO e il , da cui derivano i Controparte_1
crediti oggetto del presente giudizio.
L'art. 2 di detta convenzione prevedeva una proroga tacita di durata triennale, salvo espressa disdetta di una delle parti, da formalizzare almeno quattro mesi prima della scadenza.
Con ordinanza del 19.07.2024 questo giudice ha invitato le parti a interloquire sulla validità di detta convenzione, atteso che l'art. 57, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis (trattandosi nel caso in esame di forniture erogate negli anni 2014/2016), vieta espressamente il rinnovo tacito dei contratti pubblici aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori, comminando la nullità dei contratti rinnovati tacitamente.
Parte attrice ha rilevato che nel caso in esame non si tratterebbe di “rinnovo tacito”, bensì di “proroga”. Ha quindi insistito nell'accoglimento delle domande spiegate in citazione, formulando -in via subordinata- domanda ex art. 2041 CC.
Parte convenuta ha invece chiesto il rigetto delle domande attoree per esser il contratto nullo, essendo lo stesso stato rinnovato tacitamente.
Ebbene, ritiene questo giudice che la tesi di parte attrice non possa trovare accoglimento, essendo i termini “proroga” e “rinnovo” dei sinonimi che si riferiscono, entrambi, all'ipotesi in cui la validità di un contratto permanga oltre la sua naturale scadenza, salvo disdetta di una delle parti.
Pag. 3 di 8 Ipotesi che l'art. 57, comma 7, del D.Lgs. 163/06, applicabile ratione temporis, vieta espressamente per i contratti pubblici aventi ad oggetto forniture e servizi, al fine di evitare che l'affidamento di un dato contratto sia sottratto al confronto concorrenziale tra gli operatori del relativo settore economico.
La “proroga” in senso stretto deve intendersi soltanto il differimento del termine finale del contratto nelle more dell'espletamento della nuova gara, e non può sopperire all'inerzia della pubblica amministrazione.
Nel caso di specie, peraltro, sarebbe arduo ravvisare una proroga intesa come sopra specificato, in ragione del differimento del termine finale del contratto protrattosi per decenni.
Ciò conduce a evidenziare i principi alla base del divieto di proroga/rinnovo tacito, consolidati tanto sul piano del diritto interno quanto sul piano del diritto europeo: la necessità della trasparenza nell'affidamento degli appalti pubblici, l'efficienza del servizio, la sua adeguatezza anche in rapporto al costo del servizio.
Tutti tali elementi vengono sottratti al controllo, laddove un rapporto contrattuale venga regolamentato secondo l'accordo sancito anni/decenni prima, senza ulteriore rinegoziazione.
In tal senso, di seguito si riporta testualmente quanto affermato da Consiglio di Stato n.
1626/2023, la cui motivazione si condivide, ed è stata rilasciata nell'esame di fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame.
“La portata applicativa del divieto di rinnovo dei contratti da parte della P.A. rappresenta un precetto che, coerentemente con la matrice euro - unitaria della norma,
è oggetto di costante interpretazione estensiva in giurisprudenza.
L'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed il comma 2 è stato modificato dall'art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, poi abrogato dall'art. 256 del d.lgs. n. 163 del 2006), nel vietare il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, comminandone la nullità, e nel consentire (fino alla modificazione introdotta
Pag. 4 di 8 dalla citata legge n. 62 del 2005) la rinnovazione espressa in presenza di ragioni di pubblico interesse (comma 2) dispone che "È vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli". In ordine al divieto di rinnovo tacito, si è precisato che tale divieto non è stato introdotto per la prima volta dall'art. 44 della legge n. 724 del 1994, "ma era già previsto dalla disposizione di cui all'art. 6 della l. n. 537/1993 che altrettanto disponeva espressamente il 'divieto del rinnovo tacito dei contratti con le P.A. per la fornitura di beni e servizi "(Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2002, n. 5116).
Lo scopo della norma è evidentemente quello di tutelare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano col tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni: è stato, pertanto, ad essa riconosciuta natura di norma imperativa alla quale si applicano gli artt. 1339 (inserzione automatica di clausole) e 1419 (nullità parziale) del codice civile (Cons. Stato, sez. V, 2 novembre
2009, n. 6709; Cons. Stato, sez. III, 1 febbraio 2012, n. 504; Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275; Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 2015, n. 3594).
La disposizione è stata ritenuta espressiva di un precetto di portata generale in base al quale il rinnovo dei contratti pubblici scaduti deve essere considerato alla stregua di un contratto originario, necessitante della sottoposizione ai canoni dell'evidenza pubblica, atteso che la procrastinazione meccanica del termine originario di durata del contratto ha l'effetto di sottrarre, in maniera intollerabilmente lunga, un bene economicamente contenibile alle dinamiche fisiologiche del mercato.
Sul punto, questo Consiglio di Stato (sez. IV, sent. n. 6458 del 31 ottobre 2006) ha affermato che l'eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti scaduti "ha valenza generale e portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed
Pag. 5 di 8 applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici".
Non convince lo sforzo ermeneutico delle appellanti finalizzato a sostenere che la proroga sarebbe intervenuta per evitare l'interruzione del servizio e i danni all'utenza, tenuto conto che, come risulta dalle emergenze processuali, gli impugnati provvedimenti hanno consentito alla UN fino al 2016, senza il previo espletamento di alcuna procedura ad evidenza pubblica, la gestione esclusiva di tutte le strutture di approdo destinate al servizio di trasporto pubblico nella laguna veneta, con assegnazione ad un unico operatore. Come è noto, secondo la giurisprudenza prevalente, nel vigente quadro ordinamentale, è consentita solo la 'proroga tecnica',
l'unica ammessa in materia di pubblici contratti, avente 'carattere eccezionale' (ex multis Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2017, n. 1521; Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018,
n. 274), la quale deve essere fondata su 'oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara non imputabili alla stazione appaltante' (Cons. Stato, sez.
V, 29 maggio 2019, n. 3588).
Il fondamento del divieto del rinnovo tacito si ricollega ad una molteplicità di esigenze: da un lato la norma tende anzitutto a conferire effettività al principio generale della concorrenza e della gara formale ad evidenza pubblica, quale canone fondamentale dell'attività contrattuale della P.A., contribuendo in tal modo alla dinamicità e trasparenza del mercato;
dall'altro, si consente all'amministrazione di assumere obbligazioni di pagamento di somme di denaro unicamente con l'adozione di un provvedimento formale di impegno, previo il positivo riscontro delle relative disponibilità.
Né può essere predicato quanto sostenuto dalle appellanti nei propri scritti difensivi che la proroga non ha rappresentato un nuovo affidamento, ma una modalità di gestione del servizio in via provvisoria e d'urgenza per il tempo necessario all'indizione della gara, ciò in quanto non può essere ammessa una proroga del contratto eccedente
i limiti stabiliti dalla legge, posto che essa si risolverebbe in un vero e proprio rinnovo,
e dunque nella continuazione del rapporto contrattuale in violazione dei limiti previsti
Pag. 6 di 8 dall'art. 6 della legge n. 537 del 1993, e in assenza dei presupposti di convenienza e pubblico interesse, che, essi soli, fondano la deroga al principio della gara ad evidenza pubblica” (Consiglio di Stato sez. V, 16/02/2023, (ud. 22/11/2022, dep. 16/02/2023),
n.1626, Presidente Francesco Caringella, Consigliere estensore Annamaria Fasano).
Alla luce dei principi testé richiamati, deve essere rigettata la domanda spiegata da parte attrice in ordine al pagamento dei crediti ceduti da EN SO a , essendo Pt_1
il contratto tra la predetta EN SO e il nullo, siccome Controparte_1
rinnovato tacitamente.
Il rigetto di detta domanda travolge inesorabilmente anche le ulteriori domande, tese ad ottenere il pagamento degli interessi moratori e del risarcimento dei danni da ritardato pagamento (sopra indicate alle lettere c e d).
Va infine dichiarata inammissibile la domanda ex art. 2041 CC spiegata da Pt_1
nei confronti del essendo la stessa stata proposta per la priva volta con le CP_1
memorie ex art. 101 CPC depositate in data 18.09.2024, e quindi tardivamente.
*****
Le spese di lite, in considerazione, da un lato, della cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti ceduti da ED GI a , siccome Pt_1 corrisposti dal in corso di causa;
dall'altro, del rigetto della domanda tesa ad CP_1
ottenere il pagamento dei crediti ceduti da EN SO a , vanno Pt_1
integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE IN RELAZIONE AI
CREDITI CEDUTI DA;
Controparte_3
- RIGETTA LE ULTERIORI DOMANDE;
- DICHIARA INAMMISSIBILE LA DOMANDA EX ART.2041 CC;
Pag. 7 di 8 - COMPENSA INTEGRALMENTE TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.
Così deciso l'8 Febbraio 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 8 di 8