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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 25/06/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA Settore Civile R.g. n. 1321 / 2022
Il Tribunale in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:
Dr.. Claudio Cozzella Presidente rel./est.
Dr. Ugo Iannini Giudice
Dr.ssa Micol Menconi Giudice riunito nella camera di consiglio telematica del 25/6/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile R.G. 1321 / 2022 vertente
TRA
) rappresentata e difesa dall'Avv. MAMELI Parte_1 C.F._1
MARIA ELENA
-parte ricorrente-
E
) rappresentato e difeso dall'Avv. BRUNO Controparte_1 C.F._2
FABIO
-parte resistente-
E con l'intervento del P.M. in sede
-interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 25/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Alghero in data 12/2/2011, registrato preso l'Ufficio di
Stato Civile di Alghero, atto n. 1, parte I, Uff. 2, anno 2011.
I coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nati due figlie: nata a [...] il [...] e , nata a Per_1 Per_2
Olbia il 7/6/2014.
Nel corso del procedimento di separazione le parti hanno chiesto la pronuncia sullo status, con prosecuzione della causa sulle restanti domande, non chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'udienza del 25/6/2025, fissata per il tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti e le parti personalmente hanno dichiarato che le trattative per la composizione bonaria della controversia non erano andate a buon fine e concordemente hanno insistito, tra l'altro, per la pronuncia non definitiva sullo status.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco anche di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale ( Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/01/2014).
Nella fattispecie, le posizioni delle parti rendono evidente la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 cod. civ. per la separazione tra i coniugi.
La situazione appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 6970 dell'8/05/2003).
Trattandosi di sentenza non definitiva non deve essere emessa pronuncia sulle spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando nella presente controversia, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
) e ), uniti in C.F._1 Controparte_1 C.F._2
matrimonio in Alghero in data 12/2/2011, registrato preso l'Ufficio di Stato Civile di Alghero, atto n. 1, parte I, Uff. 2, anno 2011.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
SPESE al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 25/6/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dr. Claudio Cozzella
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA Settore Civile R.g. n. 1321 / 2022
Il Tribunale in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:
Dr.. Claudio Cozzella Presidente rel./est.
Dr. Ugo Iannini Giudice
Dr.ssa Micol Menconi Giudice riunito nella camera di consiglio telematica del 25/6/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile R.G. 1321 / 2022 vertente
TRA
) rappresentata e difesa dall'Avv. MAMELI Parte_1 C.F._1
MARIA ELENA
-parte ricorrente-
E
) rappresentato e difeso dall'Avv. BRUNO Controparte_1 C.F._2
FABIO
-parte resistente-
E con l'intervento del P.M. in sede
-interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 25/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Alghero in data 12/2/2011, registrato preso l'Ufficio di
Stato Civile di Alghero, atto n. 1, parte I, Uff. 2, anno 2011.
I coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nati due figlie: nata a [...] il [...] e , nata a Per_1 Per_2
Olbia il 7/6/2014.
Nel corso del procedimento di separazione le parti hanno chiesto la pronuncia sullo status, con prosecuzione della causa sulle restanti domande, non chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'udienza del 25/6/2025, fissata per il tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti e le parti personalmente hanno dichiarato che le trattative per la composizione bonaria della controversia non erano andate a buon fine e concordemente hanno insistito, tra l'altro, per la pronuncia non definitiva sullo status.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco anche di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale ( Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/01/2014).
Nella fattispecie, le posizioni delle parti rendono evidente la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 cod. civ. per la separazione tra i coniugi.
La situazione appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 6970 dell'8/05/2003).
Trattandosi di sentenza non definitiva non deve essere emessa pronuncia sulle spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando nella presente controversia, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
) e ), uniti in C.F._1 Controparte_1 C.F._2
matrimonio in Alghero in data 12/2/2011, registrato preso l'Ufficio di Stato Civile di Alghero, atto n. 1, parte I, Uff. 2, anno 2011.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
SPESE al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 25/6/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dr. Claudio Cozzella
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