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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/06/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§ OGGETTO
Riconoscimento Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, beneficio nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha economico
Carta del docente pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0565/2025 R.G. N. 0565/25 Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 13.06.2025, avente ad oggetto: “Riconoscimento del beneficio economico – Carta del CRONOLOGICO
N. ______________ docente”; e vertente tra
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. G. Marone del N. _______________ Parte_1
n. 59/2025 R.B.
Foro di Napoli in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Via L.
Discusso nel termine del 13.06.2025 Giordano, n. 15; con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc
Ricorrente
e
Deposito minuta
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
[...]
[...]
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 0565/25 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 Controparte_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 13.06.2025 la parte costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, ha precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 27.01.2025 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di accertare il diritto di essa ricorrente, personale docente educativo con contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Scolastico “Convitto Nazionale T. Tasso” di Salerno, a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la cd. “carta del docente” per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015 per ogni anno scolastico svolto;
quindi, chiedeva di condannare l'Amministrazione resistente al riconoscimento e all'accredito del relativo beneficio, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione ai resistenti del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica a mezzo pec in data 11.02.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti:
non costituito in giudizio, come da verifica ulteriore effettuata CP_1
in data 14.06.2025, h. 12,22), acquisiti i documenti allegati dalla parte ricorrente, nel termine fissato del giorno 13.06.2025 la parte ricorrente ha discusso la causa con deposito note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
I. La domanda proposta da è fondata e, pertanto, va Parte_1
accolta.
Giudizio n. 0565/25 R.G. Gerrato c/o pag. 2 Controparte_1 Invero, va evidenziato che la “Carta del docente”, come è noto, consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscrizione a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_3
Infatti, l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_4
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_5
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le
Giudizio n. 0565/25 R.G. Gerrato c/o pag. 3 Controparte_1 modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124, poi, stabilisce che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni Controparte_5
sindacali rappresentative di categoria”.
Orbene, come giustamente rilevato dalla parte ricorrente (le cui fondate argomentazioni vengono condivise dal Tribunale adito), la legge ed il
CCNL comparto scuola 2016-2018 stabiliscono che:
1) il personale educativo è equiparato a quello docente sotto il profilo economico e dello status giuridico;
artt. 121 dpr n. 417/1974 e 398 d. lgs.
n. 297/1994: “al personale educativo si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”; 25 CCNL cit. “il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado è collocato nella distinta area professionale del personale docente”;
2) la funzione educativa rientra nell'ambito della funzione docente;
art. 127 CCNL cit.: “nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto
Giudizio n. 0565/25 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 Controparte_1 dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo”; art. 395 d. lgs. n. 297/1994, rubricato “funzione docente”, il quale nel prevedere che “la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità", ricomprende anche il personale educativo riportando detta norma, con identità di contenuto, le funzioni proprie che l'art. 128 CCNL assegna al personale educativo;
3) il personale educativo è soggetto agli stessi oneri formativi e di aggiornamento del personale docente;
art. 129 CCNL cit.: “rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa”.
In proposito, va ricordato che la Suprema Corte di Cassazione, Sez.
Lavoro, con la sentenza n. 32104/2022 ha stabilito che la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione spetta al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori:
“2.6. Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge [d.lgs. n. 297 del 1994 art. 395] e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate [25, 127, 128 c.c.n.l. 2016-2018 del comparto scuola], emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole,
Giudizio n. 0565/25 R.G. Gerrato c/o pag. 5 Controparte_1 sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7. Nè può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. CP_6
prevede che "(...) 4. rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del miur, laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal d.p.r.
31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari".
Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle
Giudizio n. 0565/25 R.G. Gerrato c/o pag. 6 Controparte_1 rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori” (cfr., in senso conforme, Cass. n. 9984/2024; oltre i numerosi precedenti della giurisprudenza di merito, ampiamente menzionati dalla parte ricorrente negli scritti difensivi, tra i quali: Corte di Appello Roma
n. 433/2023; Corte di Appello di Firenze n. 726/2019 e n. 300/2024;
Trib. Napoli n. 59/2018; Trib. Genova n. 401/2023; Trib. Parma n.
465/2023; Trib. Taranto n. 1158/2024).
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta fondata e, pertanto, va accolta.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del CP_1
resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I, e maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014, come modificato dall'art. 7 del DM n. 147/2022, nonché ex art. 2 del suddetto D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di , con ricorso depositato
[...] Controparte_1
in data 27.01.2025 e ritualmente notificato in data 11.02.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
e, per l'effetto:
2) Accerta il diritto della parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la cd. “carta del docente” per
Giudizio n. 0565/25 R.G. c/o pag. 7 Pt_1 Controparte_1 l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per ogni anno scolastico svolto
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
3) Condanna l'Amministrazione resistente al riconoscimento in favore della parte ricorrente del beneficio in oggetto per tutti gli anni sopra indicati e al conseguente accredito del bonus in oggetto sulla relativa piattaforma;
4) Condanna il resistente al pagamento in favore della CP_1
ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 49,00 per spese vive ed euro 2.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 13.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0565/25 R.G. Gerrato c/o pag. 8 Controparte_1