Sentenza breve 21 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 21/04/2026, n. 7158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7158 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07158/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02582/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2582 del 2026, proposto da
RI IS GE ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Gaetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LA IT, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Bolognesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti:
1) del provvedimento a firma del Direttore Generale della Direzione Generale delle Risorse Umane del Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Dott.ssa Simona Bianchini, prot. n. 0692374 del 23.12.2025 avente per oggetto “ESITO DELLA PROCEDURA DI INTERPELLO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE DI DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA” e recante l’individuazione della Dott.ssa LA IT quale candidata in possesso dell’idoneità tecnica per ricoprire l’incarico;
2) del verbale di scrutinio candidature prot. n 0683477 del 18.12.2025 a firma congiunta del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Dott. Marco Lupo, e del Direttore Generale della Direzione Generale delle Risorse Umane del Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Dott.ssa Simona Bianchini;
3) di ogni altro atto o provvedimento presupposto o consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente, ivi compreso il formale conferimento dell’incarico alla controinteressata e l’eventuale contratto di lavoro dirigenziale;
e per la conseguente declaratoria di conferimento dell’incarico definitivo in favore della ricorrente, ovvero, in subordine, per la declaratoria di rinnovazione delle operazioni di scrutinio e di valutazione comparativa dei candidati;
- in ogni caso, per la declaratoria di inefficacia di lavoro dirigenziale tra l’amministrazione e la controinteressata e la condanna dell’amministrazione alla stipula del contratto di lavoro dirigenziale con la ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LA IT e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. VA TT OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale dei quali il procuratore di parte ricorrente ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine ai presupposti per la definizione della causa con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
Con il ricorso introduttivo la dott.ssa RI IS GE ER, dirigente di seconda fascia del MASAF, ha impugnato gli atti della procedura di interpello indetta con provvedimento prot. n. 526708 del 7 ottobre 2025, finalizzata al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.
Espone che, all’esito della valutazione comparativa, la Commissione incaricata individuava quale candidata maggiormente idonea la dott.ssa LA IT.
La ricorrente, classificatasi seconda, deduce plurimi profili di illegittimità della procedura, lamentando, in particolare, l’erroneità della valutazione comparativa e la mancata attribuzione, in proprio favore, del giudizio di pieno possesso del requisito relativo alla specifica esperienza nella rappresentanza degli interessi nazionali in sede europea e internazionale. Contesta, altresì, il giudizio positivo attribuito alla controinteressata, assumendo che la stessa non avrebbe svolto attività riconducibili al settore della pesca, e invoca, in via principale, il conferimento dell’incarico in proprio favore, ovvero la rinnovazione delle operazioni di scrutinio.
La controinteressata dott.ssa LA IT, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso, sollevando preliminarmente eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, trattandosi di procedimento di conferimento di incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001. Inoltre, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, evidenziando che la domanda di partecipazione della dott.ssa ER risulterebbe priva delle dichiarazioni obbligatorie relative all’assenza di conflitti di interesse e di situazioni disciplinari o penali, previste dall’interpello e dal D.M. MASAF n. 706723/2023, circostanza che ne implicherebbe l’esclusione dalla procedura.
Nel merito, la controinteressata sostiene la piena legittimità delle valutazioni operate dalla Commissione, richiamando la motivazione contenuta nei verbali e documentando una estesa e qualificata attività di rappresentanza istituzionale in ambito internazionale, comprensiva anche del settore pesca, come emergente dagli incarichi svolti in ambito G7, G20, OCSE, OMC e dai dossier seguiti negli anni presso il Ministero.
Il Ministero intimato si è costituito per resistere al gravame, chiedendone il rigetto.
Nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026, la difesa di parte ricorrente ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione ed è stato dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.
Rileva in fatto il Collegio che la procedura di conferimento dell’incarico dirigenziale d’interesse delle parti è stata indetta su “interpello”, rivolto ai dirigenti di ruolo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con priorità dei dirigenti di prima fascia, ed ai dirigenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche in possesso, inter alios, degli specifici requisiti soggettivi meglio elencati (cfr. doc. 3, come l’adeguata conoscenza delle problematiche concernenti la politica agricola e della pesca nel contesto dell’economia europea e globale; la specifica e documentata esperienza nella rappresentazione degli interessi nazionali in UE e negli organismi internazionali e nella cooperazione internazionale con particolare riferimento alla materia agricola e della pesca e così’ via), da dimostrarsi mediante “il curriculum vitae, aggiornato, datato e sottoscritto, una dichiarazione esplicita, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle qualifiche e dei titoli posseduti, elencati nel curriculum vitae” ed a corredo “una breve relazione con valore di autocertificazione, contenente le motivazioni della candidatura in ordine sia alla natura e caratteristiche degli obiettivi da conseguire, sia alle attitudini e capacità professionali”.
La selezione sarebbe avvenuta mediante valutazione della “idoneità tecnica dei candidati” da parte del Capo Dipartimento e dal Direttore Generale delle Risorse Umane del Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, sulla base dei criteri di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del DM 706723 del 29.12.2023.
Su tali basi, è fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione che ha sollevato la parte controinteressata; l’avvenuta adesione della parte ricorrente consente al Collegio di pronunciare una sentenza in forma semplificata, rilevando quanto segue e rinviando per il resto – sul punto - agli scritti difensivi, noti alle parti, per quanto qui di seguito non ulteriormente precisato.
L’eccezione è coerente con la giurisprudenza della Sezione (TAR Lazio, Roma, IVQ, 18484 del 23 ottobre 2025, che richiama la sentenza nr. 5194/2019), in tema di conferimento di incarichi dirigenziali nel lavoro pubblico contrattualizzato secondo il quale “va devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la cognizione sull'impugnazione di una procedura d'interpello per il conferimento nazionale di incarichi dirigenziali che, sebbene aperta a soggetti esterni e caratterizzata da una pluralità articolata di fasi, abbia natura sostanzialmente non concorsuale; il principio di concentrazione delle tutele non consente, tuttavia, di sottrarre alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo l'impugnazione dell'atto di macro organizzazione, presupposto della procedura selettiva, con cui, contestando una scelta organizzativa conseguente all'esercizio del potere autoritativo da parte dell'amministrazione, si lamenti la lesione di una posizione di interesse legittimo.” (Cassazione civile sez. un., 28/02/2019, n.6040); principio affermato in applicazione dell’orientamento pacifico della Suprema Corte secondo il quale “rientrano, invece, nella fattispecie di cui all'art. 63, comma 1, cit.(d.lgs. 165/2001, n.d.r.) e sono perciò devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, anche se la procedura comporti l'assunzione a termine di soggetti esterni, purchè la selezione del destinatario non abbia carattere concorsuale (così l'ordinanza 30 settembre 2014, n. 20571, e l'ordinanza 8 giugno 2016, n. 11711). Ciò in quanto in simili casi la pubblica amministrazione opera con i poteri di un datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2). In conformità a tali principi si è ritenuto, ad esempio, che fosse devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia relativa alla procedura di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali generali priva di natura concorsuale, sebbene aperta a soggetti esterni, in difetto della previsione di una commissione esaminatrice, della formazione di una griglia di punteggi riferita ai titoli prescritti e della formazione di una graduatoria finale di merito, sicchè la valutazione comparativa dei candidati assumeva carattere discrezionale” (così l'ordinanza 5 aprile 2017, n. 8799)” (Cassazione Civile, SSUU, nr. 6040/2019 cit.). Ha pure precisato la giurisprudenza della Sezione che quando viene in rilievo una selezione su bando che ha ad oggetto l’acquisizione di una disponibilità a ricoprire un incarico dirigenziale, da valutare sulla base del relativo curriculum, si è in presenza di un modulo non già procedimentale, ma negoziale, nel quale la fiduciarietà è insita nella causa del provvedimento di nomina, precisandosi che la fiduciarietà che connota la causa dell’atto di nomina non legittima in alcun modo arbitrarietà nella scelta: anche nell’ambito del diritto comune, invero, laddove un proponente di un’offerta al pubblico si vincoli a determinati criteri nella scelta del contraente, questi ultimi saranno rilevanti e qualificheranno la formazione dell’accordo, potendo la loro violazione generare responsabilità di inadempimento o di natura risarcitoria, a seconda dei casi, pienamente sanzionabile da parte del giudice.
Ancora la giurisprudenza della Sezione riconduce gli avvisi come quello in esame a proposte negoziali rivolte “al pubblico” (Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 03 gennaio 2023, n. 79), che generano selezioni di tipo aperto (sia pure sorrette da criteri curriculari, ma comunque obiettivi, come si è sinora più volte sottolineato); a fronte di esse, l’aspirante versa in una condizione di diritto soggettivo (alla partecipazione e quindi alla adesione alla proposta) i limiti alla quale (se e nella misura in cui sono posti dal bando in maniera ritenuta illegittima) sono conoscibili dal giudice ordinario che potrà, se del caso, disapplicare in tutto o in parte l’atto che li pone (ciò che assicura all’aspirante una tutela pari a quella che appresterebbe il giudizio di annullamento di fronte al giudice amministrativo; cfr. sul punto TAR Lazio, IVQ, sent. nr. 18484/2025 del 23 ottobre 2025; in diverse fattispecie, ex plurimis , sentenze nr. 13766/2025, nr. 3057/2025).
Conclusivamente, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, che va declinata in favore del giudice ordinario, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini e nei modi di cui all’art. 11 del c.p.a.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti avuto riguardo all’esito del giudizio e alla specificità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che declina in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RIngela CA, Presidente
VA TT OS, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| VA TT OS | RIngela CA |
IL SEGRETARIO