Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03442/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01855/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1855 del 2025, proposto da Antonino Galasso, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Galasso e Rosario Galasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Giarre, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 4928 del 7 settembre 2018 del Tribunale di Catania
dichiarato definitivamente esecutivo il 23 novembre 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il dott. EL AM e udito l'Avv. GALASSO A. per la parte ricorrente come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato e depositato in data 11 settembre 2025, il ricorrente agiva in giudizio per l’esecuzione del giudicato nascente dal Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 4928 in data 7 settembre 2018, e divenuto esecutivo in data 19 dicembre 2018 (decreto di esecutorietà n. 9951/2018 del 23/12/2018).
Con memoria depositata in data 29 ottobre 2025, il ricorrente ha dato atto della sentenza di questo TAR, Sezione V, n. 2858/2025, in cui è stato statuito:
- che nella procedura semplificata (scelta dal Comune di Giarre) non trova applicazione la fase relativa al pagamento dei debiti da parte dell’O.S.L. direttamente ai creditori entro 20 giorni dalla notifica dell’approvazione dello stato passivo da parte del Ministero (prevista invece nella procedura ordinaria ex art. 256, comma 9, D. Lgs. n. 267/2020);
- che sussiste il “vincolo di destinazione” in favore del ricorrente delle somme che risultano accantonate nella delibera n. 1/2025 dell’O.S.L. di Giarre;
- che i creditori, una volta concluso il dissesto, hanno diritto ad ottenere sia le somme accantonate sia le ulteriori somme dovute.
Il Comune di Giarre, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Nell’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
La notifica del titolo esecutivo è avvenuta in data 14 settembre 2018 e successivamente in data 9 maggio 2025, dopo la conclusione della procedura di dissesto finanziario del Comune di Giarre. Pertanto, al momento della notifica del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non risultando l’intervenuto adempimento dell’Amministrazione intimata, il ricorso va, quindi, accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Comune di Giarre di dare esecuzione al giudicato indicato in epigrafe entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina senza alcun onere economico il Segretario Generale dello stesso Comune inadempiente, quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta.
Insediatosi, il Commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo anche conto della particolare semplicità della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie ed ordina al Comune di Giarre di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione al giudicato indicato in epigrafe;
- per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Segretario Generale dello stesso Comune inadempiente quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta;
- condanna il Comune di Giarre alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
EL AM, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AM | AN LL |
IL SEGRETARIO