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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/11/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RT DO, in esito all'udienza del 06 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3861/202 R.G. vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN Timpanaro, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv.
UC LE BE.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_
1. Con ricorso depositato in data 15 luglio 2024 premetteva che l' gli Parte_1 aveva comunicato in data 18.01.2024 una missiva di accertamento per somme non dovute di €
9.958,61 per la prestazione indennità di disoccupazione PI n. 775004/2017 relativo al periodo che va dal 07.08.2017 al 30.11.2018 rappresentando che la somma non era dovuta poiché “ E' stata corrisposta indennità di disoccupazione PI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”.
1 Riferiva di avere proposto ricorso amministrativo rigettato con delibera del 24.04.2024 con cui CP_ l' ribadiva la validità del debito poiché il ricorrente era decaduto dal beneficio a seguito di un nuovo rapporto a tempo indeterminato.
Evidenziava che il rapporto aveva avuto durata inferiore ai sei mesi e che, pertanto, dopo la sospensione della PI avvenuta per avere iniziato un'attività lavorativa, questa deve riprendere dal momento in cui è cessata l'attività lavorativa purché la durata sia inferiore a sei mesi.
Rilevava che l' aveva dunque correttamente proceduto al ripristino del pagamento della CP_1 prestazione PI in data 11.01.2018 e nessun indebito era dovuto.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste con l'accertamento datato 23/12/2023 da parte dell' , con vittoria di spese e compensi difensivi CP_2 da distrarre ex art. 93 c.p.c.
CP_
2. Con memoria depositata in giudizio in data 26 febbraio 2025 si costituiva in giudizio l contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
Evidenziava che non era oggetto di contestazione che il ricorrente, a seguito della perdita involontaria dello stato di occupazione per intervenuta della cessazione da un precedente rapporto lavorativo, avesse presentato domanda di NASpI avente n. domus 6091730900071 e che la prestazione fosse stata pagata dapprima sino alla data del 06.08.2017 e, successivamente, anche nell'anno 2018 per successivi periodi sino al 30.11.2018 per un complessivo importo di
€. 9.958,61.
Osservava che l' , essendo stato assunto in data 07.08.2017 con contratto a tempo Pt_1 indeterminato aveva perso lo stato di disoccupazione e decaduto dal diritto al fruire del periodo successivo di NASpI, salva la possibilità di presentare una nuova domanda una volta nuovamente verificatasi la condizione di involontaria disoccupazione.
Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. Sostituita l'udienza del 06.11.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
4. Si premette che la è Controparte_3 un'indennità mensile di disoccupazione, istituita ex art. 1 d.lgs. n. 22/2015 a decorrere dall'1
2 maggio 2015, con la finalità di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i requisiti di cui all'art. 3: “a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione” (requisito c) non più applicabile con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022).
Con nota 23.12.2023 l ha accertato un indebito sull'indennità di disoccupazione CP_2 percepita da , per un importo complessivo di € 9.958,61 poiché lo stesso era Parte_1 stato assunto con contratto a tempo indeterminato e pertanto doveva essere dichiarata la decadenza dalla prestazione.
Va però rilevato che l'assunzione a tempo indeterminato non implica automaticamente la decadenza dalla prestazione.
L'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015 prevede che: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione e' sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.”.
CP_ La circolare n. 94/2015 ha previsto al punto 2.10.a.2 che “In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni: - il percettore deve comunicare all' entro un mese dall'inizio CP_2 dell'attività, il reddito annuo previsto. - il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l'utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Ricorrendo tali condizioni l'indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
3 del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore
a sei mesi si applica l'istituto della sospensione di cui all'art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 22 del
2015 ; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica
l'istituto della decadenza. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della
NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.”.
Nel caso di specie è documentato che il ricorrente abbia comunicato l'avvenuta assunzione, che l'indennità sia stata sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro, e ripristinata alla cessazione dello stesso rapporto che ha avuto durata inferiore ai sei mesi.
CP_ La circolare risulta ambigua nel ritenere che l'instaurazione di un rapporto indeterminato comporti automaticamente la decadenza della prestazione, avendo previsto la legge che per un rapporto di lavoro inferiore ai sei mesi debba essere dichiarata esclusivamente la sospensione della prestazione.
Sul piano generale giova poi premettere che, "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. n. 1446/2008).
Sebbene in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del
1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è vero tuttavia che nel settore si applichi il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per CP_1 come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a
4 questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In particolare, “in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.)”.
Pertanto, “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018,
n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (Cass. civ, sez. lav., 15.10.2019 n. 26036; cfr. anche Cass. civ., sez. lav., 30.6.2020 n. 13223; Cass. civ., sez. lav., 23.2.2023 n. 5606).
5 Ciò premesso sul piano generale, nel caso di specie non risulta provata la sussistenza di dolo da CP_ parte del ricorrente che ha correttamente comunicato all' l'avvenuta assunzione e in data
23.10.2017 la fine del rapporto di lavoro, comunque inferiore ai sei mesi, dal 07/08/2017 al
20/10/2017.
4. Deve dunque dichiararsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione d'indebito impugnata e CP_ disporsi la restituzione delle somme eventualmente trattenute dall' a tale titolo.
5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, data la durata infratriennale del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93
c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. AN Timpanaro, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_2
CP_ depositato in data 15.07.2024 nei confronti dell in persona del legale rappresentante pro
..tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- In accoglimento del ricorso, dichiara illegittima e annulla la richiesta di ripetizione d'indebito dell'importo di € 9.958,61;
CP_
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.695,50, oltre oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario;
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina 07 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
RT DO
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