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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17459 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 72480 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 e trattenuta in decisione con ordinanza adottata in data 30.07.2025, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., tra
, in persona del Parte_1 rappresentante legale in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mattei ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via Orazio n. 31, come da procura in Pt_1 atti;
ATTRICE ED OPPONENTE
e
, rappresentato e difeso in origine dall'avv. Clara Ferrario ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in viale Pasteur n. 77, come da procura Pt_1 in atti;
successivamente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Pitingolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in viale delle Medaglie d'Oro n. 143, come da procura Pt_1 in atti;
infine, di nuovo rappresentato e difeso dall'avv. Clara Ferrario del Foro di Velletri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Morlupo (Rm), via Flaminia n. 1770, come da procura in atti;
CONVENUTO ED OPPOSTO COSTITUITO
e in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Enrico Maggiore dell'Avvocatura capitolina ed elettivamente domiciliata presso la sede di quest'ultima, sita in via del Tempio di Giove n. 21, come da procura in atti;
Pt_1
INTERVENUTA AD CP_3 e
, in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_4
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_5
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
_ _ _ _ _ _
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. avverso ordinanza di accerta-
mento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
, nella qualità di terzo pignorato nella procedura esecutiva mobiliare
[...]
r.g.e. n. 888/2020, ha convenuto in giudizio , quale creditore procedente, Controparte_1 il , quale debitore esecutato, e la quale creditrice Controparte_4 Controparte_5 intervenuta, al fine di conseguire, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, Cont co. 2, c.p.c.: 1) l'accertamento della “correttezza della dichiarazione resa dalla di in Pt_1 data 08/01/2020, quale terzo pignorato nella procedura esecutiva R.G.E.888/2020, e, per l'effetto,” la revoca dell'ordinanza di accoglimento della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., depositata in data 03.02.2022 e comunicata in data 04.02.2022; 2)
“in via subordinata”, “nella denegata ipotesi di conferma dell'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo”, la revoca della statuizione di condanna dello stesso terzo pignorato al pagamento delle spese del relativo procedimento e, in luogo della stessa, la compensazione delle spese di lite;
3) la “vittoria di spese e compensi di giudizio”. Dunque, l'odierna attrice ha contestato l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione, all'esito del procedimento incidentale ex art. 549 c.p.c., dell'esistenza di un debito di costei nei confronti del
[...]
, ammontante ad euro 152.330,38, in base ai motivi seguenti: a) in ragione CP_4 dell'asserita indisponibilità della suddetta somma di denaro, in quanto: a1) costituente il saldo attivo del conto corrente n. 292 - 01 intestato al e “vincolato in favore Controparte_4 CP_4 di;
saldo, questo, costituito in pegno a favore del medesimo istituto bancario, a CP_2 fronte delle fideiussioni da esso rilasciate a a garanzia dell'esecuzione delle opere CP_2 di urbanizzazione primaria e secondaria, ed a fronte del versamento, a cura di ciascun consorziato richiedente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, della somma dovuta “a titolo di oneri concessori” e destinata “alla realizzazione di “opere a scomputo”” degli stessi oneri concessori (pag. 5 dell'atto di citazione); a2) in ragione dell'asserita “natura pubblicistica” delle
2 “somme depositate sul conto corrente dai consorziati” al fine di “ottenere il rilascio di concessioni in sanatoria, attraverso il versamento degli oneri concessori per opere a scomputo a favore di
(pag. 6 dell'atto di citazione), cosicché si tratterebbe di somme di denaro CP_2 appartenenti non già al , bensì a b) alla luce della Controparte_4 CP_2 configurabilità, nel caso concreto, della fattispecie del pegno irregolare, a fronte della costituzione in pegno del saldo attivo del conto corrente n. 292-01, con conseguente trasferimento della proprietà delle suddette somme di denaro, versate da ciascun consorziato, all'istituto bancario e, per ciò stesso, con conseguente impignorabilità delle stesse somme di denaro;
c) in ragione dell'erroneità e dell'illegittimità della condanna della Controparte_7
alla refusione delle spese di lite relative al procedimento incidentale di accertamento
[...] ex art. 549 c.p.c., non avendo considerato il giudice dell'esecuzione sia l'avvenuta emissione della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. da parte dello stesso terzo a tutela delle “somme poste a garanzia di opere pubbliche da effettuare da parte del in favore di e, dunque, CP_4 CP_2 della “natura pubblicistica” delle stesse somme di denaro, sia l'omessa notificazione ai creditori privilegiati, da parte del creditore procedente, dell'avviso ex art. 498 c.p.c., stante la mancanza di equipollenza ovvero la non surrogabilità della notificazione della memoria introduttiva del procedimento di accertamento ex art. 549 c.p.c., così come della costituzione del suddetto istituto bancario nello stesso procedimento, in quanto avvenuta nella veste non già di creditore pignoratizio, bensì di terzo pignorato.
2 - Costituitosi con comparsa di risposta, il convenuto ed opposto, , ha Controparte_1 domandato il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, in quanto infondata nel merito, e la condanna della parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., sulla scorta delle eccezioni seguenti: a) la nullità “assoluta ed insanabile” di “Tutti i contratti di costituzione in pegno, in favore della , del saldo di conto Parte_1 corrente n. 292-01, intestato a ”, ai sensi dell'art. 2787, co. 3, c.c., stante Controparte_4 la “totale genericità della descrizione del credito garantito” e, quindi, in ragione della configurabilità, nel caso concreto, del cosiddetto “pegno omnibus”, “assolutamente inidoneo a costituire un diritto reale di garanzia e, in particolare, ad assicurare la prelazione, in considerazione della sua totale genericità”, per la giurisprudenza e per la dottrina (pagg. 4 e 5 della comparsa di risposta), così come di “un pegno di crediti futuri”, costituente una “fattispecie non disciplinata dalla legge, a differenza di quanto stabilito dall'art. 2852 c.c.”, che ammette la possibilità di costituire un'ipoteca per crediti futuri in base ad un rapporto giuridico già esistente;
b) l'insussistenza del pegno irregolare, invocato dalla parte attrice, con riferimento al pegno su conto corrente in questione, “in mancanza della clausola di disposizione del saldo, di cui all'articolo 1851 c.c.” (pag. 6 della comparsa di risposta); c) inesistenza del credito opposto dalla verso il per mancata Parte_1 Controparte_7 Controparte_4 escussione delle “garanzie fideiussorie prestate”, così come confermato dall'intervento spiegato 3 nella medesima procedura esecutiva r.g.e. n. dalla stessa banca, quale creditrice intervenuta del suddetto consorzio, al fine del recupero coattivo della somma di euro 303.817,07, in mancanza di allegazione della suddetta escussione;
d) inapplicabilità dell'art. 498 c.p.c. al caso concreto.
3 - In data 11.05.2023 si è costituita in giudizio spiegando atto di intervento CP_2 ad adiuvandum a favore dell'attrice , ai Parte_2 fini della declaratoria della correttezza e della legittimità della dichiarazione negativa, resa ex art. 547 c.p.c. dalla suddetta banca, e, quindi, della revoca dell'accertamento positivo dell'obbligo del terzo, contenuto nell'ordinanza ex art. 549 c.p.c., opposta in questa sede. A questo fine l'intervenuta adesiva ha allegato e dedotto ex adverso che: a) il proprio interesse giuridico all'intervento de quo nasce dal fatto che, sebbene estranea all'ordinanza di accertamento positivo dell'obbligo del terzo emessa in data 03.02.2022, a definizione di un procedimento di cui la stessa
Amministrazione capitolina non è stata parte, in quanto concernente un rapporto obbligatorio corrente solo tra il ed il suddetto istituto bancario, tuttavia il Controparte_4 CP_4
ha acceso presso la Controparte_4 Parte_2
un “primo conto corrente n. 9332, successivamente estinto e sostituito con il c/c n.
[...]
292 oggetto di pignoramento”, che “è un conto "dedicato", vincolato in favore del CP_8
in osservanza della delibera del Consiglio Comunale n. 262/97, che modificava le
[...] precedenti deliberazioni consiliari nn. 107/95 e 32/96 (occ.9-10)” così come segue: "A. Le somme relative alla quota di corrispettivo da scomputare con opere sono depositate a cura degli interessati su apposito conto corrente aperto presso una banca. Tali somme devono essere finalizzate alla realizzazione di opere di urbanizzazione nella zona oggetto di intervento. A Co garanzia dell'esecuzione delle opere l'interessato presterà comunque al Comune Ufficio Pt_1
Speciale Opere a Scomputo, apposita fideiussione bancaria per l'importo dei lavori autorizzati, a scomputo, come determinato dall' Ufficio Speciale Condono Edilizio anche allo scopo di ritirare la concessione edilizia in sanatoria dopo l'approvazione del progetto preliminare” (pag. 7 dell'atto di intervento); b) di conseguenza, “le somme depositate sul conto corrente garantivano la realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione e tali somme potevano essere svincolate soltanto successivamente alla corretta realizzazione di tali opere” (pag. 7 dell'atto di intervento);
c) quindi, a sostegno di quanto allegato e dedotto nell'opposizione agli atti esecutivi dall'istituto Cont bancario, “I versamenti in conto corrente venivano costituiti in pegno in favore della di a garanzia delle singole fideiussioni prestate (per ogni singola richiesta di concessione in Pt_1 sanatoria) in favore d Detto progetto è stato approvato, ai sensi della D.C.C. n. 53 CP_2 del 25.06.2009 (Doc. 1), con Determinazione Dirigenziale n. 781 del 3.11.2009 prot. RN 12829 del 3.11.2009 (visto di regolarità contabile della prot. 83436 del 6.11.2009) (Doc. CP_9
2)” (pag. 8 dell'atto di intervento); d) tuttavia, “non ha l'obbligo, a fronte del CP_2 ritardato pagamento degli oneri concessori, di escutere la fideiussione, evitando in tal modo di applicare la sanzione”, atteso che la finalità propria della “fideiussione che accompagna la 4 rateizzazione del pagamento degli oneri di urbanizzazione” non è quella “di agevolare l'adempimento del soggetto obbligato al pagamento, bensì” quella di costituire “una garanzia personale prestata unicamente nell'interesse dell'Amministrazione, sulla quale non incombe alcun obbligo di preventiva escussione del fideiussore (Così, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II. 22 giugno 2011, n. 1627 in Foro amm. TAR, 2011, 1848)”; e) il fondamento normativo di una siffatta operazione giuridico-economica è individuato nell'art. 16 del d.P.R. n. 380/01, così da permettere a di realizzare le opere pubbliche di urbanizzazione primaria e CP_2 secondaria senza accollarsi direttamente i relativi costi ed i relativi rischi e, nel contempo, di disporre di somme di denaro, quali sono quelle esistenti nel conto corrente n. 292 oggetto di pignoramento da parte di , che, in quanto destinate al perseguimento di fini Controparte_1 pubblici, sono vincolate ad essi e, come tali, non aggredibili in executivis.
4 - Sebbene ritualmente citati, , quale debitore esecutato, e Controparte_4 [...]
quale creditrice intervenuta, non si sono costituiti in giudizio, di talché costoro Controparte_5 sono stati dichiarati contumaci con ordinanza del 12.07.2023.
5 - Questo Tribunale, con la stessa ordinanza del 12.07.2023, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed ha disposto l'acquisizione, agli atti del presente giudizio, del fascicolo d'ufficio della fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi (r.g.e. n. 888/2020) a cura della Cancelleria;
quindi, con ordinanza del 27.06.2024 ha dato atto dell'avvenuta acquisizione del suddetto fascicolo ed ha rinviato ad altra udienza al fine della precisazione delle conclusioni;
infine, con ordinanza emessa in data 30.07.2025, a seguito della precisazione delle conclusioni compiuta dalle parti nelle rispettive note scritte ex art. 127- ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando a costoro i termini di cui all'art. 190, co.
1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE coperto dal pegno costituito in favore della . Una volta rilevato un “saldo pari a zero alla Pt_1 data di notifica dell'atto di pignoramento”, risultante dal “conto corrente n. 946, sul quale vi è stata l'assegnazione delle somme in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione del 18.11.2020 del Tribunale di Roma (R.G. 1675/2019)”, e, “alla data di notifica del pignoramento”, “un attivo pari ad € 199.126,57 ed alla data del 30.9.2021 un attivo pari ad € 206.895,28”, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto infondata “L'eccezione relativa alla garanzia pignoratizia avanzata dalla , “in ragione del fatto che il creditore pignoratizio ha la possibilità di intervenire Pt_1 nell'esecuzione ex art. 499, I co. al fine di far valere il privilegio dato dal pegno, tutelando la propria posizione in sede esecutiva e chiedendo il conseguente accantonamento delle somme”, come da principio affermato dalla Suprema Corte e richiamato nella stessa ordinanza (Cass. civ.
n. 2023/1994). Quindi, a seguito della proposizione tempestiva dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. da parte dell'istituto bancario, terzo pignorato, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa in data 11.10.2022, a definizione della fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione, ha sospeso l'efficacia esecutiva della suddetta ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., limitatamente al terzo motivo di opposizione agli atti esecutivi ivi richiamato (“c) il deposito, in ogni caso, di un atto di intervento per l'importo oggetto di pegno”), “in considerazione del fatto che la banca ha spiegato rituale atto di intervento nell'ambito della procedura esecutiva”.
2 - Nel ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. il terzo pignorato ha contestato l'ordinanza di accertamento ex art. 549 c.p.c. sotto un triplice profilo: a) in punto di
“Opponibilità del pegno”, essendosi l'istituto bancario costituitosi non solo nello stesso procedimento incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo, ma anche nel procedimento esecutivo presso terzi r.g.e. n. 888/2020, con il deposito di atto di intervento in data 02.02.2022;
b) in punto di “Equiparabilità della costituzione nella procedura endoesecutiva all'atto di intervento”, a fronte della natura dell'operazione posta in essere con la creazione del conto n.
292-01, quale conto “vincolato a garanzia” delle opere di urbanizzazione a scomputo, rispetto alla cui realizzazione il suddetto istituto bancario ha rilasciato fideiussioni a garanzia delle quali le somme di denaro man mano versate dai singoli consorziati hanno costituito oggetto di pegno in favore della medesima banca;
c) in punto di preferenza della Parte_2
, quale creditore pignoratizio intervenuto nella procedura esecutiva
[...]
r.g.e. n. 888/2020, in sede di assegnazione delle somme di denaro esistenti nel predetto conto corrente n. 292-01, “fino alla concorrenza di € 303.817,07”, in applicazione del disposto dell'art. 2741 c.c.; d) in punto di “Erronea liquidazione delle spese di giudizio”, alla luce della correttezza della dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. dal terzo ed in considerazione della natura controversa della questione inerente alla natura giuridica del pegno, con conseguente compensazione delle spese di lite, relative al procedimento incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., in luogo della condanna della stessa banca alla refusione 6 delle suddette spese. Ergo, il thema decidendum è costituito dai suddetti motivi di opposizione, formulati nel ricorso originario, non essendo consentita la formulazione di domande nuove nella fase di merito, se non la precisazione e la specificazione dei motivi di opposizione già proposti nel ricorso cautelare (Cass. civ., sez. III, ordinanza del 14.03.2024, n. 6892).
3 - Con riferimento al secondo ed al terzo motivo di opposizione agli atti esecutivi, occorre rilevare che, in punto di diritto, l'intervento spiegato dalla Parte_3
in data 02.02.2022 nel procedimento esecutivo presso terzi r.g.e. n.
[...]
888/2020 ha legittimato quest'ultima a far valere in executivis l'asserito credito verso il
, ferma restando la questione inerente alla costituzione, in favore della Controparte_4 suddetta banca, di un pegno valido ed efficace sulle somme di denaro man mano versate dai consorziati nel conto corrente n. 292-01, e, dunque, ferma restando la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa legittima di prelazione in capo alla stessa banca e, quindi, la preferenza di quest'ultima a soddisfarsi sulle somme di denaro ivi esistenti alla data di notificazione dell'atto di pignoramento. Pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi è da ritenersi fondata nel merito ed è da accogliere in ordine ai motivi de quibus.
4 - Riguardo al primo motivo di opposizione agli atti esecutivi, viene in questione la natura giuridica del pegno di cui trattasi, dedotto dalla Parte_3
in sede di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., a sostegno ed a
[...] conferma della dichiarazione negativa, resa ex art. 547 c.p.c. in data 08.01.2020 (“in quanto non sussiste presso il nostro Istituto alcuna disponibilità in capo al debitore esecutato …”), nella procedura esecutiva r.g.e. n. 888/2020. In sede di merito parte attrice ed opponente ha precisato la natura giuridica di “pegno irregolare” propria del suddetto pegno. Ebbene, dall'esame degli atti risulta che tra la ed il Parte_3 [...]
è intercorso in data 30.01.2003 un contratto di conto corrente n. 119/202/01, CP_4 aperto in sostituzione del conto corrente n. 9332 (all.to n. 8 della produzione documentale del
30.11.2022 di parte attrice), e che negli anni seguenti il ha disposto Controparte_4 volta per volta, per ogni versamento eseguito, la “Costituzione in pegno del saldo di conto corrente o di deposito bancario” (all.to n. 14 della produzione documentale del 30.11.2022 di parte attrice) in favore del suddetto istituto bancario su ciascuna somma versata, a garanzia delle fideiussioni bancarie emesse per conto del ed a favore di Controparte_4 CP_2
a scomputo degli oneri concessori per le opere di urbanizzazione (all.to n. 13 della produzione documentale del 30.11.2022 di parte attrice), in attuazione della delibera n. 262/1997 del
Consiglio del la quale ha subordinato l'autorizzazione della realizzazione dei CP_8 lavori “al rilascio di apposita fidejussione bancaria di importo pari al corrispettivo dovuto per oneri concessori” (all.to n. 12 della produzione documentale del 30.11.2022 di parte attrice).
Prima ancora, con la deliberazione n. 107/95 il Consiglio del ha previsto la CP_8
7 stipula di una convenzione, predisponendo il relativo schema, con i soggetti interessati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ossia “coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria”, in base all'art. 39, co. 9, della legge n. 724/94 ivi richiamata, definendo le relative procedure e le modalità di pagamento dei conguagli (all.to n. 12 della produzione documentale del 30.11.2022 di parte attrice). Quindi, con la deliberazione n. 260/96 il Consiglio del ha CP_8 deliberato, nel secondo capoverso del punto n. 4, che “Le somme relative alla quota di corrispettivo da scomputare con opere sono depositate a cura degli interessati su apposito conto corrente aperto presso una banca, le cui coordinate devono essere vincolate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella zona oggetto di intervento …” (all.to n. 11 della produzione documentale del 30.11.2022 di parte attrice). Successivamente, con talune determinazioni dirigenziali, depositate in atti (a titolo esemplificativo: determinazione dirigenziale n. 781 del 03.11.2009 di approvazione del progetto esecutivo di realizzazione di una rete fognaria a scomputo degli oneri concessori da parte del - produzione Controparte_10 documentale del 11.05.2023 di , ha approvato taluni progetti CP_2 CP_2 esecutivi di realizzazione di opere di urbanizzazione, a scomputo degli oneri concessori, da parte del , la cui gestione è passata al Controparte_11 [...]
, così come allegato da nel proprio atto di costituzione in Controparte_12 CP_2 data 11.05.2023 (circostanza, questa, non contestata specificamente dalla difesa del convenuto costituito, , nella prima difesa utile, ossia nella memoria ex art. 183, co. 6, Controparte_1
n. 1, c.p.c., depositata in data 12.10.2023, e, quindi, da ritenersi ammessa ex art. 115, co. 1,
c.p.c.) Quindi, in data 28.07.2011 è addivenuta alla stipula di convenzione con CP_2
l'Associazione consortile di recupero urbano DU (Consorzio DU), giusto atto (rep. n.
22295) del dott. notaio in (all.to n. 4 della produzione documentale del Persona_1 Pt_1
11.05.2023 dell'intervenuta ad adiuvandum), nel quale risulta stabilito espressamente il rilascio di fidejussioni da parte di istituto bancario a favore del Ora, sulla scorta degli Controparte_10 atti sopra richiamati sono da compiere le osservazioni e le considerazioni seguenti. In primis, la costituzione di pegno da parte del poi , a favore della Controparte_10 Controparte_4
è un atto non previsto nelle Parte_3 deliberazioni di né nella suddetta convenzione. Tuttavia, la mancata previsione di CP_2 cui trattasi non può ritenersi preclusiva dell'accordo ulteriore tra il interessato e CP_4
l'istituto bancario, che ha rilasciato le fidejussioni (all.to n. 13 della produzione documentale del
30.11.2022 di parte attrice); accordo da cui è scaturita la costituzione, da parte del a CP_4 favore dell'istituto bancario, del pegno delle somme di denaro, volta per volta versate dai consorziati a scomputo degli oneri accessori per le opere di urbanizzazione in discorso e, quindi, del pegno dei saldi risultanti a credito del correntista. In secundis, occorre osservare CP_4 che, pur a ravvisare la ricorrenza di un interesse pubblico nella vicenda economico-giuridica
8 complessiva e la destinazione pubblicistica delle somme de quibus, alla luce delle deliberazioni del Consiglio di e della convenzione sopra richiamate, comunque non ricorre CP_2 un'ipotesi di non aggredibilità in executivis delle somme di denaro versate nel conto corrente n.
119/202/01, acceso dal presso la Controparte_4 Parte_3
, in difetto di una previsione ex lege, espressa e specifica, di impignorabilità
[...] di quelle stesse somme di denaro nel caso di specie ed a fronte del difetto dei presupposti di applicabilità del disposto dell'art. 159 del d. l.vo n. 267/2000 (Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali) nella fattispecie in questione. In tertiis, proprio alla luce della convezione sopra richiamata e dei singoli importi versati volta per volta nel conto corrente n. 119/202/01 e fatti oggetto di pegno (all.to n. 14 della produzione documentale del 30.11.2022 di parte attrice) – atti di costituzione in pegno, questi, tutti anteriori alla notificazione dell'atto di pignoramento e, dunque, sotto il profilo temporale opponibili agli altri creditori -, è da ritenere infondata l'eccezione, sollevata dal convenuto , di genericità del pegno in questione Controparte_1 per mancata identificazione dell'oggetto della garanzia e del credito garantito, atteso che il riferimento “A garanzia del/della: credito di firma opere a scomputo”, contenuto in ciascun atto di costituzione di pegno versato in atti, comunque trova la relativa giustificazione, a monte, nella convenzione stipulata tra il e in data 28.07.2011. Di contro, Controparte_10 CP_2 riguardo alla natura giuridica del pegno in discorso, è da osservare che: a) per la giurisprudenza di legittimità, “Il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicchè in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno” (Cass. civ., sez. VI – 1, ordinanza del 03.10.2018, n.
24137); b) dalla disciplina del pegno, racchiusa nei singoli contratti costitutivi, sottoscritti dal consorzio debitore e dalla banca, creditrice pignoratizia, non risulta una clausola espressa di incameramento delle somme di denaro di volta in volta versate dai consorziati nel conto corrente n. 119/202/01 e, quindi, una clausola di disposizione delle suddette somme di denaro da parte dell'istituto bancario, di talché non ricorre, nella fattispecie concreta, il cosiddetto “pegno irregolare”, invocato dalla stessa banca attrice, bensì il “pegno regolare”, così come si evince dalla clausola dell'art. 5 (“Realizzazione della garanzia”), che riconosce alla banca il “diritto di utilizzare il saldo, per capitale e interessi, dei rapporti di conto corrente e/o deposito bancario costituito in pegno” non già immediatamente, per acquisto della relativa proprietà a seguito e per effetto della conclusione del contratto di pegno di crediti e del versamento delle somme di denaro nel conto corrente n. 119/202/01, bensì solo “In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite”. In ogni caso, poi, il diritto di utilizzo del saldo da parte della banca è contemplato espressamente al fine della “estinzione o decurtazione delle obbligazioni garantite”, salva la nullità parziale della clausola de qua, ossia nella parte in cui rinvia alle obbligazioni di cui all'art. 9 3 (“Estensione della garanzia ad altri crediti”), stante la genericità delle stesse obbligazioni, ivi menzionate. Sotto questo profilo, peraltro, la previsione dell'impiego del saldo di conto corrente al fine dell'estinzione o della diminuzione delle obbligazioni garantite esclude la ricorrenza, nel caso concreto, del cosiddetto patto commissorio, previsto nell'art. 2744 c.c., non essendo pattuito il trasferimento della proprietà delle somme di denaro in capo alla banca, creditrice pignoratizia,
“in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato”, ai sensi dell'art. 2744 c.c., e, dunque, esclude il rilievo d'ufficio della nullità della clausola di cui all'art. 5, non integrando la stessa un patto commissorio, vietato dalla suddetta norma. Parimenti, coglie nel segno l'eccezione di nullità del pegno “omnibus” sollevata dallo stesso convenuto , laddove si Controparte_1 presti riguardo alla previsione negoziale della “Estensione della garanzia ad altri crediti”, contenuta nell'art. 3 sopra citato, in ragione della genericità dell'oggetto della clausola de qua (“Il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito …”). Pertanto, in buona sostanza, nella fattispecie concreta non ricorre l'ipotesi dell'impignorabilità delle somme risultanti nel conto corrente n. 119/202/01 alla data della notificazione dell'atto di pignoramento, ma ricorre l'ipotesi della titolarità, in capo alla Parte_3
, del pegno costituito volta per volta in suo favore dal sulle
[...] Controparte_4 somme di denaro seguenti, quali risultano dai singoli contratti di pegno conclusi tra costoro prima della notificazione dell'atto di pignoramento e versati in atti (all.to n. 14 della produzione documentale del 30.11.2022 di parte attrice), per un importo di euro 303.817,07 complessivi: 1) pegno concluso in data 27.04.2018 ed avente ad oggetto il saldo di euro 2.598,86 alla data del
28.01.2003; 2) pegno concluso in data 03.01.2018 ed avente ad oggetto il saldo di euro 522,26 alla data del 28.01.2003; 3) pegno concluso in data 10.08.2017 ed avente ad oggetto il saldo di euro 8.087,25 alla data del 28.01.2003; 4) pegno concluso in data 28.06.2017 ed avente ad oggetto il saldo di euro 14.594,11 alla data del 28.01.2003; 5) pegno concluso in data
28.06.2017 ed avente ad oggetto il saldo di euro 1.674,01 alla data del 28.01.2003; 6) pegno concluso in data 07.04.2017 ed avente ad oggetto il saldo di euro 1.674,01 alla data del
28.01.2003; 7) pegno concluso in data 05.09.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 2.176,56 alla data del 28.01.2003; 8) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 5.056,25 alla data del 28.01.2003; 9) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 3.086,95 alla data del 28.01.2003; 10) pegno concluso in data
06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 2.634,00 alla data del 28.01.2003; 11) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 9.487,86 alla data del
28.01.2003; 12) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro
9.422,79 alla data del 28.01.2003; 13) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 22.869,00 alla data del 28.01.2003; 14) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 38.100,12 alla data del 28.01.2003; 15) pegno concluso in data
06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 23.424,33 alla data del 28.01.2003; 16) pegno
10 concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 9.686,45 alla data del
28.01.2003; 17) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro
5.553,40 alla data del 28.01.2003; 18) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 1.001,16 alla data del 28.01.2003; 19) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 118.584,30 alla data del 28.01.2003; 20) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 2.413,86 alla data del 28.01.2003; 21) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 4.288,62 alla data del
28.01.2003; 22) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro
2.093,58 alla data del 28.01.2003; 23) pegno concluso in data 31.05.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 1.900,76 alla data del 28.01.2003; 24) pegno concluso in data 31.05.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 4.090,52 alla data del 28.01.2003; 25) pegno concluso in data
21.04.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 8.796,06 alla data del 28.01.2003. Dunque,
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. è fondata ed è da accogliere per quanto di ragione, con revoca conseguente dell'ordinanza opposta.
5 - La revoca integrale dell'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. comporta, altresì, la revoca della statuizione di condanna dello stesso terzo pignorato alla refusione delle spese del procedimento incidentale di accertamento del terzo. Il motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., proposto in punto di erronea statuizione sulle spese di lite relative al procedimento incidentale ex art. 549 c.p.c., è fondato e va accolto, atteso che il grado di complessità delle questioni giuridiche, sottese all'accertamento ex art. 549
c.p.c., conduce alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
6 - Riguardo al regolamento delle spese del presente giudizio di merito, così come della precedente fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., proprio il grado di complessità delle questioni giuridiche trattate porta alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale civile di Roma – Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2,
c.p.c.; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) accoglie nel merito, per quanto di ragione, l'opposizione agli atti esecutivi e per l'effetto: a) revoca integralmente l'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. opposta;
b) accerta e dichiara la titolarità, in capo al terzo pignorato Parte_3
, del pegno costituito volta per volta in suo favore dal
[...] Controparte_4
, per un importo di euro 303.817,07 complessivi, risultante nel conto corrente n.
[...]
119/202/01 alla data della notificazione dell'atto di pignoramento, in forza dei singoli contratti
11 di pegno conclusi tra costoro prima della suddetta notificazione (all.to n. 14 della produzione documentale del 30.11.2022 di parte attrice);
2) compensa in toto tra le parti tanto le spese di lite relative al procedimento incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., quanto le spese della fase sommaria e cautelare e della fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, in data 11.12.2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - Con l'ordinanza del 03.02.2022 con cui ha definito il procedimento incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., il giudice dell'esecuzione ha accolto la relativa domanda, dichiarando che, alla data di notificazione dell'atto di pignoramento, “l
[...]
di era debitrice nei confronti del della Parte_1 Pt_1 Controparte_4 somma pari ad € 152.330,38, pari alla somma precettata aumentata della metà”, in base al duplice deposito eseguito dal terzo pignorato: a) il deposito in giudizio degli “atti di costituzione di pegno” e della “ordinanza di assegnazione delle somme di cui alla procedura esecutiva iscritta per il precedente pignoramento menzionato nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c.”; b) “In ottemperanza all'ordinanza giudiziale del 6.10.2021”, il deposito degli “estratti conto corrente dai quale si evince che nell'un caso il conto è stato interamente estinto con il pagamento dell'ordinanza di assegnazione citata;
nel secondo caso, il conto corrente sarebbe interamente
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 72480 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 e trattenuta in decisione con ordinanza adottata in data 30.07.2025, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., tra
, in persona del Parte_1 rappresentante legale in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mattei ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via Orazio n. 31, come da procura in Pt_1 atti;
ATTRICE ED OPPONENTE
e
, rappresentato e difeso in origine dall'avv. Clara Ferrario ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in viale Pasteur n. 77, come da procura Pt_1 in atti;
successivamente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Pitingolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in viale delle Medaglie d'Oro n. 143, come da procura Pt_1 in atti;
infine, di nuovo rappresentato e difeso dall'avv. Clara Ferrario del Foro di Velletri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Morlupo (Rm), via Flaminia n. 1770, come da procura in atti;
CONVENUTO ED OPPOSTO COSTITUITO
e in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Enrico Maggiore dell'Avvocatura capitolina ed elettivamente domiciliata presso la sede di quest'ultima, sita in via del Tempio di Giove n. 21, come da procura in atti;
Pt_1
INTERVENUTA AD CP_3 e
, in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_4
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_5
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
_ _ _ _ _ _
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. avverso ordinanza di accerta-
mento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
, nella qualità di terzo pignorato nella procedura esecutiva mobiliare
[...]
r.g.e. n. 888/2020, ha convenuto in giudizio , quale creditore procedente, Controparte_1 il , quale debitore esecutato, e la quale creditrice Controparte_4 Controparte_5 intervenuta, al fine di conseguire, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, Cont co. 2, c.p.c.: 1) l'accertamento della “correttezza della dichiarazione resa dalla di in Pt_1 data 08/01/2020, quale terzo pignorato nella procedura esecutiva R.G.E.888/2020, e, per l'effetto,” la revoca dell'ordinanza di accoglimento della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., depositata in data 03.02.2022 e comunicata in data 04.02.2022; 2)
“in via subordinata”, “nella denegata ipotesi di conferma dell'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo”, la revoca della statuizione di condanna dello stesso terzo pignorato al pagamento delle spese del relativo procedimento e, in luogo della stessa, la compensazione delle spese di lite;
3) la “vittoria di spese e compensi di giudizio”. Dunque, l'odierna attrice ha contestato l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione, all'esito del procedimento incidentale ex art. 549 c.p.c., dell'esistenza di un debito di costei nei confronti del
[...]
, ammontante ad euro 152.330,38, in base ai motivi seguenti: a) in ragione CP_4 dell'asserita indisponibilità della suddetta somma di denaro, in quanto: a1) costituente il saldo attivo del conto corrente n. 292 - 01 intestato al e “vincolato in favore Controparte_4 CP_4 di;
saldo, questo, costituito in pegno a favore del medesimo istituto bancario, a CP_2 fronte delle fideiussioni da esso rilasciate a a garanzia dell'esecuzione delle opere CP_2 di urbanizzazione primaria e secondaria, ed a fronte del versamento, a cura di ciascun consorziato richiedente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, della somma dovuta “a titolo di oneri concessori” e destinata “alla realizzazione di “opere a scomputo”” degli stessi oneri concessori (pag. 5 dell'atto di citazione); a2) in ragione dell'asserita “natura pubblicistica” delle
2 “somme depositate sul conto corrente dai consorziati” al fine di “ottenere il rilascio di concessioni in sanatoria, attraverso il versamento degli oneri concessori per opere a scomputo a favore di
(pag. 6 dell'atto di citazione), cosicché si tratterebbe di somme di denaro CP_2 appartenenti non già al , bensì a b) alla luce della Controparte_4 CP_2 configurabilità, nel caso concreto, della fattispecie del pegno irregolare, a fronte della costituzione in pegno del saldo attivo del conto corrente n. 292-01, con conseguente trasferimento della proprietà delle suddette somme di denaro, versate da ciascun consorziato, all'istituto bancario e, per ciò stesso, con conseguente impignorabilità delle stesse somme di denaro;
c) in ragione dell'erroneità e dell'illegittimità della condanna della Controparte_7
alla refusione delle spese di lite relative al procedimento incidentale di accertamento
[...] ex art. 549 c.p.c., non avendo considerato il giudice dell'esecuzione sia l'avvenuta emissione della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. da parte dello stesso terzo a tutela delle “somme poste a garanzia di opere pubbliche da effettuare da parte del in favore di e, dunque, CP_4 CP_2 della “natura pubblicistica” delle stesse somme di denaro, sia l'omessa notificazione ai creditori privilegiati, da parte del creditore procedente, dell'avviso ex art. 498 c.p.c., stante la mancanza di equipollenza ovvero la non surrogabilità della notificazione della memoria introduttiva del procedimento di accertamento ex art. 549 c.p.c., così come della costituzione del suddetto istituto bancario nello stesso procedimento, in quanto avvenuta nella veste non già di creditore pignoratizio, bensì di terzo pignorato.
2 - Costituitosi con comparsa di risposta, il convenuto ed opposto, , ha Controparte_1 domandato il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, in quanto infondata nel merito, e la condanna della parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., sulla scorta delle eccezioni seguenti: a) la nullità “assoluta ed insanabile” di “Tutti i contratti di costituzione in pegno, in favore della , del saldo di conto Parte_1 corrente n. 292-01, intestato a ”, ai sensi dell'art. 2787, co. 3, c.c., stante Controparte_4 la “totale genericità della descrizione del credito garantito” e, quindi, in ragione della configurabilità, nel caso concreto, del cosiddetto “pegno omnibus”, “assolutamente inidoneo a costituire un diritto reale di garanzia e, in particolare, ad assicurare la prelazione, in considerazione della sua totale genericità”, per la giurisprudenza e per la dottrina (pagg. 4 e 5 della comparsa di risposta), così come di “un pegno di crediti futuri”, costituente una “fattispecie non disciplinata dalla legge, a differenza di quanto stabilito dall'art. 2852 c.c.”, che ammette la possibilità di costituire un'ipoteca per crediti futuri in base ad un rapporto giuridico già esistente;
b) l'insussistenza del pegno irregolare, invocato dalla parte attrice, con riferimento al pegno su conto corrente in questione, “in mancanza della clausola di disposizione del saldo, di cui all'articolo 1851 c.c.” (pag. 6 della comparsa di risposta); c) inesistenza del credito opposto dalla verso il per mancata Parte_1 Controparte_7 Controparte_4 escussione delle “garanzie fideiussorie prestate”, così come confermato dall'intervento spiegato 3 nella medesima procedura esecutiva r.g.e. n. dalla stessa banca, quale creditrice intervenuta del suddetto consorzio, al fine del recupero coattivo della somma di euro 303.817,07, in mancanza di allegazione della suddetta escussione;
d) inapplicabilità dell'art. 498 c.p.c. al caso concreto.
3 - In data 11.05.2023 si è costituita in giudizio spiegando atto di intervento CP_2 ad adiuvandum a favore dell'attrice , ai Parte_2 fini della declaratoria della correttezza e della legittimità della dichiarazione negativa, resa ex art. 547 c.p.c. dalla suddetta banca, e, quindi, della revoca dell'accertamento positivo dell'obbligo del terzo, contenuto nell'ordinanza ex art. 549 c.p.c., opposta in questa sede. A questo fine l'intervenuta adesiva ha allegato e dedotto ex adverso che: a) il proprio interesse giuridico all'intervento de quo nasce dal fatto che, sebbene estranea all'ordinanza di accertamento positivo dell'obbligo del terzo emessa in data 03.02.2022, a definizione di un procedimento di cui la stessa
Amministrazione capitolina non è stata parte, in quanto concernente un rapporto obbligatorio corrente solo tra il ed il suddetto istituto bancario, tuttavia il Controparte_4 CP_4
ha acceso presso la Controparte_4 Parte_2
un “primo conto corrente n. 9332, successivamente estinto e sostituito con il c/c n.
[...]
292 oggetto di pignoramento”, che “è un conto "dedicato", vincolato in favore del CP_8
in osservanza della delibera del Consiglio Comunale n. 262/97, che modificava le
[...] precedenti deliberazioni consiliari nn. 107/95 e 32/96 (occ.9-10)” così come segue: "A. Le somme relative alla quota di corrispettivo da scomputare con opere sono depositate a cura degli interessati su apposito conto corrente aperto presso una banca. Tali somme devono essere finalizzate alla realizzazione di opere di urbanizzazione nella zona oggetto di intervento. A Co garanzia dell'esecuzione delle opere l'interessato presterà comunque al Comune Ufficio Pt_1
Speciale Opere a Scomputo, apposita fideiussione bancaria per l'importo dei lavori autorizzati, a scomputo, come determinato dall' Ufficio Speciale Condono Edilizio anche allo scopo di ritirare la concessione edilizia in sanatoria dopo l'approvazione del progetto preliminare” (pag. 7 dell'atto di intervento); b) di conseguenza, “le somme depositate sul conto corrente garantivano la realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione e tali somme potevano essere svincolate soltanto successivamente alla corretta realizzazione di tali opere” (pag. 7 dell'atto di intervento);
c) quindi, a sostegno di quanto allegato e dedotto nell'opposizione agli atti esecutivi dall'istituto Cont bancario, “I versamenti in conto corrente venivano costituiti in pegno in favore della di a garanzia delle singole fideiussioni prestate (per ogni singola richiesta di concessione in Pt_1 sanatoria) in favore d Detto progetto è stato approvato, ai sensi della D.C.C. n. 53 CP_2 del 25.06.2009 (Doc. 1), con Determinazione Dirigenziale n. 781 del 3.11.2009 prot. RN 12829 del 3.11.2009 (visto di regolarità contabile della prot. 83436 del 6.11.2009) (Doc. CP_9
2)” (pag. 8 dell'atto di intervento); d) tuttavia, “non ha l'obbligo, a fronte del CP_2 ritardato pagamento degli oneri concessori, di escutere la fideiussione, evitando in tal modo di applicare la sanzione”, atteso che la finalità propria della “fideiussione che accompagna la 4 rateizzazione del pagamento degli oneri di urbanizzazione” non è quella “di agevolare l'adempimento del soggetto obbligato al pagamento, bensì” quella di costituire “una garanzia personale prestata unicamente nell'interesse dell'Amministrazione, sulla quale non incombe alcun obbligo di preventiva escussione del fideiussore (Così, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II. 22 giugno 2011, n. 1627 in Foro amm. TAR, 2011, 1848)”; e) il fondamento normativo di una siffatta operazione giuridico-economica è individuato nell'art. 16 del d.P.R. n. 380/01, così da permettere a di realizzare le opere pubbliche di urbanizzazione primaria e CP_2 secondaria senza accollarsi direttamente i relativi costi ed i relativi rischi e, nel contempo, di disporre di somme di denaro, quali sono quelle esistenti nel conto corrente n. 292 oggetto di pignoramento da parte di , che, in quanto destinate al perseguimento di fini Controparte_1 pubblici, sono vincolate ad essi e, come tali, non aggredibili in executivis.
4 - Sebbene ritualmente citati, , quale debitore esecutato, e Controparte_4 [...]
quale creditrice intervenuta, non si sono costituiti in giudizio, di talché costoro Controparte_5 sono stati dichiarati contumaci con ordinanza del 12.07.2023.
5 - Questo Tribunale, con la stessa ordinanza del 12.07.2023, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed ha disposto l'acquisizione, agli atti del presente giudizio, del fascicolo d'ufficio della fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi (r.g.e. n. 888/2020) a cura della Cancelleria;
quindi, con ordinanza del 27.06.2024 ha dato atto dell'avvenuta acquisizione del suddetto fascicolo ed ha rinviato ad altra udienza al fine della precisazione delle conclusioni;
infine, con ordinanza emessa in data 30.07.2025, a seguito della precisazione delle conclusioni compiuta dalle parti nelle rispettive note scritte ex art. 127- ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando a costoro i termini di cui all'art. 190, co.
1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE coperto dal pegno costituito in favore della . Una volta rilevato un “saldo pari a zero alla Pt_1 data di notifica dell'atto di pignoramento”, risultante dal “conto corrente n. 946, sul quale vi è stata l'assegnazione delle somme in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione del 18.11.2020 del Tribunale di Roma (R.G. 1675/2019)”, e, “alla data di notifica del pignoramento”, “un attivo pari ad € 199.126,57 ed alla data del 30.9.2021 un attivo pari ad € 206.895,28”, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto infondata “L'eccezione relativa alla garanzia pignoratizia avanzata dalla , “in ragione del fatto che il creditore pignoratizio ha la possibilità di intervenire Pt_1 nell'esecuzione ex art. 499, I co. al fine di far valere il privilegio dato dal pegno, tutelando la propria posizione in sede esecutiva e chiedendo il conseguente accantonamento delle somme”, come da principio affermato dalla Suprema Corte e richiamato nella stessa ordinanza (Cass. civ.
n. 2023/1994). Quindi, a seguito della proposizione tempestiva dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. da parte dell'istituto bancario, terzo pignorato, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa in data 11.10.2022, a definizione della fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione, ha sospeso l'efficacia esecutiva della suddetta ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., limitatamente al terzo motivo di opposizione agli atti esecutivi ivi richiamato (“c) il deposito, in ogni caso, di un atto di intervento per l'importo oggetto di pegno”), “in considerazione del fatto che la banca ha spiegato rituale atto di intervento nell'ambito della procedura esecutiva”.
2 - Nel ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. il terzo pignorato ha contestato l'ordinanza di accertamento ex art. 549 c.p.c. sotto un triplice profilo: a) in punto di
“Opponibilità del pegno”, essendosi l'istituto bancario costituitosi non solo nello stesso procedimento incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo, ma anche nel procedimento esecutivo presso terzi r.g.e. n. 888/2020, con il deposito di atto di intervento in data 02.02.2022;
b) in punto di “Equiparabilità della costituzione nella procedura endoesecutiva all'atto di intervento”, a fronte della natura dell'operazione posta in essere con la creazione del conto n.
292-01, quale conto “vincolato a garanzia” delle opere di urbanizzazione a scomputo, rispetto alla cui realizzazione il suddetto istituto bancario ha rilasciato fideiussioni a garanzia delle quali le somme di denaro man mano versate dai singoli consorziati hanno costituito oggetto di pegno in favore della medesima banca;
c) in punto di preferenza della Parte_2
, quale creditore pignoratizio intervenuto nella procedura esecutiva
[...]
r.g.e. n. 888/2020, in sede di assegnazione delle somme di denaro esistenti nel predetto conto corrente n. 292-01, “fino alla concorrenza di € 303.817,07”, in applicazione del disposto dell'art. 2741 c.c.; d) in punto di “Erronea liquidazione delle spese di giudizio”, alla luce della correttezza della dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. dal terzo ed in considerazione della natura controversa della questione inerente alla natura giuridica del pegno, con conseguente compensazione delle spese di lite, relative al procedimento incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., in luogo della condanna della stessa banca alla refusione 6 delle suddette spese. Ergo, il thema decidendum è costituito dai suddetti motivi di opposizione, formulati nel ricorso originario, non essendo consentita la formulazione di domande nuove nella fase di merito, se non la precisazione e la specificazione dei motivi di opposizione già proposti nel ricorso cautelare (Cass. civ., sez. III, ordinanza del 14.03.2024, n. 6892).
3 - Con riferimento al secondo ed al terzo motivo di opposizione agli atti esecutivi, occorre rilevare che, in punto di diritto, l'intervento spiegato dalla Parte_3
in data 02.02.2022 nel procedimento esecutivo presso terzi r.g.e. n.
[...]
888/2020 ha legittimato quest'ultima a far valere in executivis l'asserito credito verso il
, ferma restando la questione inerente alla costituzione, in favore della Controparte_4 suddetta banca, di un pegno valido ed efficace sulle somme di denaro man mano versate dai consorziati nel conto corrente n. 292-01, e, dunque, ferma restando la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa legittima di prelazione in capo alla stessa banca e, quindi, la preferenza di quest'ultima a soddisfarsi sulle somme di denaro ivi esistenti alla data di notificazione dell'atto di pignoramento. Pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi è da ritenersi fondata nel merito ed è da accogliere in ordine ai motivi de quibus.
4 - Riguardo al primo motivo di opposizione agli atti esecutivi, viene in questione la natura giuridica del pegno di cui trattasi, dedotto dalla Parte_3
in sede di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., a sostegno ed a
[...] conferma della dichiarazione negativa, resa ex art. 547 c.p.c. in data 08.01.2020 (“in quanto non sussiste presso il nostro Istituto alcuna disponibilità in capo al debitore esecutato …”), nella procedura esecutiva r.g.e. n. 888/2020. In sede di merito parte attrice ed opponente ha precisato la natura giuridica di “pegno irregolare” propria del suddetto pegno. Ebbene, dall'esame degli atti risulta che tra la ed il Parte_3 [...]
è intercorso in data 30.01.2003 un contratto di conto corrente n. 119/202/01, CP_4 aperto in sostituzione del conto corrente n. 9332 (all.to n. 8 della produzione documentale del
30.11.2022 di parte attrice), e che negli anni seguenti il ha disposto Controparte_4 volta per volta, per ogni versamento eseguito, la “Costituzione in pegno del saldo di conto corrente o di deposito bancario” (all.to n. 14 della produzione documentale del 30.11.2022 di parte attrice) in favore del suddetto istituto bancario su ciascuna somma versata, a garanzia delle fideiussioni bancarie emesse per conto del ed a favore di Controparte_4 CP_2
a scomputo degli oneri concessori per le opere di urbanizzazione (all.to n. 13 della produzione documentale del 30.11.2022 di parte attrice), in attuazione della delibera n. 262/1997 del
Consiglio del la quale ha subordinato l'autorizzazione della realizzazione dei CP_8 lavori “al rilascio di apposita fidejussione bancaria di importo pari al corrispettivo dovuto per oneri concessori” (all.to n. 12 della produzione documentale del 30.11.2022 di parte attrice).
Prima ancora, con la deliberazione n. 107/95 il Consiglio del ha previsto la CP_8
7 stipula di una convenzione, predisponendo il relativo schema, con i soggetti interessati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ossia “coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria”, in base all'art. 39, co. 9, della legge n. 724/94 ivi richiamata, definendo le relative procedure e le modalità di pagamento dei conguagli (all.to n. 12 della produzione documentale del 30.11.2022 di parte attrice). Quindi, con la deliberazione n. 260/96 il Consiglio del ha CP_8 deliberato, nel secondo capoverso del punto n. 4, che “Le somme relative alla quota di corrispettivo da scomputare con opere sono depositate a cura degli interessati su apposito conto corrente aperto presso una banca, le cui coordinate devono essere vincolate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella zona oggetto di intervento …” (all.to n. 11 della produzione documentale del 30.11.2022 di parte attrice). Successivamente, con talune determinazioni dirigenziali, depositate in atti (a titolo esemplificativo: determinazione dirigenziale n. 781 del 03.11.2009 di approvazione del progetto esecutivo di realizzazione di una rete fognaria a scomputo degli oneri concessori da parte del - produzione Controparte_10 documentale del 11.05.2023 di , ha approvato taluni progetti CP_2 CP_2 esecutivi di realizzazione di opere di urbanizzazione, a scomputo degli oneri concessori, da parte del , la cui gestione è passata al Controparte_11 [...]
, così come allegato da nel proprio atto di costituzione in Controparte_12 CP_2 data 11.05.2023 (circostanza, questa, non contestata specificamente dalla difesa del convenuto costituito, , nella prima difesa utile, ossia nella memoria ex art. 183, co. 6, Controparte_1
n. 1, c.p.c., depositata in data 12.10.2023, e, quindi, da ritenersi ammessa ex art. 115, co. 1,
c.p.c.) Quindi, in data 28.07.2011 è addivenuta alla stipula di convenzione con CP_2
l'Associazione consortile di recupero urbano DU (Consorzio DU), giusto atto (rep. n.
22295) del dott. notaio in (all.to n. 4 della produzione documentale del Persona_1 Pt_1
11.05.2023 dell'intervenuta ad adiuvandum), nel quale risulta stabilito espressamente il rilascio di fidejussioni da parte di istituto bancario a favore del Ora, sulla scorta degli Controparte_10 atti sopra richiamati sono da compiere le osservazioni e le considerazioni seguenti. In primis, la costituzione di pegno da parte del poi , a favore della Controparte_10 Controparte_4
è un atto non previsto nelle Parte_3 deliberazioni di né nella suddetta convenzione. Tuttavia, la mancata previsione di CP_2 cui trattasi non può ritenersi preclusiva dell'accordo ulteriore tra il interessato e CP_4
l'istituto bancario, che ha rilasciato le fidejussioni (all.to n. 13 della produzione documentale del
30.11.2022 di parte attrice); accordo da cui è scaturita la costituzione, da parte del a CP_4 favore dell'istituto bancario, del pegno delle somme di denaro, volta per volta versate dai consorziati a scomputo degli oneri accessori per le opere di urbanizzazione in discorso e, quindi, del pegno dei saldi risultanti a credito del correntista. In secundis, occorre osservare CP_4 che, pur a ravvisare la ricorrenza di un interesse pubblico nella vicenda economico-giuridica
8 complessiva e la destinazione pubblicistica delle somme de quibus, alla luce delle deliberazioni del Consiglio di e della convenzione sopra richiamate, comunque non ricorre CP_2 un'ipotesi di non aggredibilità in executivis delle somme di denaro versate nel conto corrente n.
119/202/01, acceso dal presso la Controparte_4 Parte_3
, in difetto di una previsione ex lege, espressa e specifica, di impignorabilità
[...] di quelle stesse somme di denaro nel caso di specie ed a fronte del difetto dei presupposti di applicabilità del disposto dell'art. 159 del d. l.vo n. 267/2000 (Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali) nella fattispecie in questione. In tertiis, proprio alla luce della convezione sopra richiamata e dei singoli importi versati volta per volta nel conto corrente n. 119/202/01 e fatti oggetto di pegno (all.to n. 14 della produzione documentale del 30.11.2022 di parte attrice) – atti di costituzione in pegno, questi, tutti anteriori alla notificazione dell'atto di pignoramento e, dunque, sotto il profilo temporale opponibili agli altri creditori -, è da ritenere infondata l'eccezione, sollevata dal convenuto , di genericità del pegno in questione Controparte_1 per mancata identificazione dell'oggetto della garanzia e del credito garantito, atteso che il riferimento “A garanzia del/della: credito di firma opere a scomputo”, contenuto in ciascun atto di costituzione di pegno versato in atti, comunque trova la relativa giustificazione, a monte, nella convenzione stipulata tra il e in data 28.07.2011. Di contro, Controparte_10 CP_2 riguardo alla natura giuridica del pegno in discorso, è da osservare che: a) per la giurisprudenza di legittimità, “Il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicchè in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno” (Cass. civ., sez. VI – 1, ordinanza del 03.10.2018, n.
24137); b) dalla disciplina del pegno, racchiusa nei singoli contratti costitutivi, sottoscritti dal consorzio debitore e dalla banca, creditrice pignoratizia, non risulta una clausola espressa di incameramento delle somme di denaro di volta in volta versate dai consorziati nel conto corrente n. 119/202/01 e, quindi, una clausola di disposizione delle suddette somme di denaro da parte dell'istituto bancario, di talché non ricorre, nella fattispecie concreta, il cosiddetto “pegno irregolare”, invocato dalla stessa banca attrice, bensì il “pegno regolare”, così come si evince dalla clausola dell'art. 5 (“Realizzazione della garanzia”), che riconosce alla banca il “diritto di utilizzare il saldo, per capitale e interessi, dei rapporti di conto corrente e/o deposito bancario costituito in pegno” non già immediatamente, per acquisto della relativa proprietà a seguito e per effetto della conclusione del contratto di pegno di crediti e del versamento delle somme di denaro nel conto corrente n. 119/202/01, bensì solo “In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite”. In ogni caso, poi, il diritto di utilizzo del saldo da parte della banca è contemplato espressamente al fine della “estinzione o decurtazione delle obbligazioni garantite”, salva la nullità parziale della clausola de qua, ossia nella parte in cui rinvia alle obbligazioni di cui all'art. 9 3 (“Estensione della garanzia ad altri crediti”), stante la genericità delle stesse obbligazioni, ivi menzionate. Sotto questo profilo, peraltro, la previsione dell'impiego del saldo di conto corrente al fine dell'estinzione o della diminuzione delle obbligazioni garantite esclude la ricorrenza, nel caso concreto, del cosiddetto patto commissorio, previsto nell'art. 2744 c.c., non essendo pattuito il trasferimento della proprietà delle somme di denaro in capo alla banca, creditrice pignoratizia,
“in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato”, ai sensi dell'art. 2744 c.c., e, dunque, esclude il rilievo d'ufficio della nullità della clausola di cui all'art. 5, non integrando la stessa un patto commissorio, vietato dalla suddetta norma. Parimenti, coglie nel segno l'eccezione di nullità del pegno “omnibus” sollevata dallo stesso convenuto , laddove si Controparte_1 presti riguardo alla previsione negoziale della “Estensione della garanzia ad altri crediti”, contenuta nell'art. 3 sopra citato, in ragione della genericità dell'oggetto della clausola de qua (“Il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito …”). Pertanto, in buona sostanza, nella fattispecie concreta non ricorre l'ipotesi dell'impignorabilità delle somme risultanti nel conto corrente n. 119/202/01 alla data della notificazione dell'atto di pignoramento, ma ricorre l'ipotesi della titolarità, in capo alla Parte_3
, del pegno costituito volta per volta in suo favore dal sulle
[...] Controparte_4 somme di denaro seguenti, quali risultano dai singoli contratti di pegno conclusi tra costoro prima della notificazione dell'atto di pignoramento e versati in atti (all.to n. 14 della produzione documentale del 30.11.2022 di parte attrice), per un importo di euro 303.817,07 complessivi: 1) pegno concluso in data 27.04.2018 ed avente ad oggetto il saldo di euro 2.598,86 alla data del
28.01.2003; 2) pegno concluso in data 03.01.2018 ed avente ad oggetto il saldo di euro 522,26 alla data del 28.01.2003; 3) pegno concluso in data 10.08.2017 ed avente ad oggetto il saldo di euro 8.087,25 alla data del 28.01.2003; 4) pegno concluso in data 28.06.2017 ed avente ad oggetto il saldo di euro 14.594,11 alla data del 28.01.2003; 5) pegno concluso in data
28.06.2017 ed avente ad oggetto il saldo di euro 1.674,01 alla data del 28.01.2003; 6) pegno concluso in data 07.04.2017 ed avente ad oggetto il saldo di euro 1.674,01 alla data del
28.01.2003; 7) pegno concluso in data 05.09.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 2.176,56 alla data del 28.01.2003; 8) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 5.056,25 alla data del 28.01.2003; 9) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 3.086,95 alla data del 28.01.2003; 10) pegno concluso in data
06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 2.634,00 alla data del 28.01.2003; 11) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 9.487,86 alla data del
28.01.2003; 12) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro
9.422,79 alla data del 28.01.2003; 13) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 22.869,00 alla data del 28.01.2003; 14) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 38.100,12 alla data del 28.01.2003; 15) pegno concluso in data
06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 23.424,33 alla data del 28.01.2003; 16) pegno
10 concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 9.686,45 alla data del
28.01.2003; 17) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro
5.553,40 alla data del 28.01.2003; 18) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 1.001,16 alla data del 28.01.2003; 19) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 118.584,30 alla data del 28.01.2003; 20) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 2.413,86 alla data del 28.01.2003; 21) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 4.288,62 alla data del
28.01.2003; 22) pegno concluso in data 06.06.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro
2.093,58 alla data del 28.01.2003; 23) pegno concluso in data 31.05.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 1.900,76 alla data del 28.01.2003; 24) pegno concluso in data 31.05.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 4.090,52 alla data del 28.01.2003; 25) pegno concluso in data
21.04.2016 ed avente ad oggetto il saldo di euro 8.796,06 alla data del 28.01.2003. Dunque,
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. è fondata ed è da accogliere per quanto di ragione, con revoca conseguente dell'ordinanza opposta.
5 - La revoca integrale dell'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. comporta, altresì, la revoca della statuizione di condanna dello stesso terzo pignorato alla refusione delle spese del procedimento incidentale di accertamento del terzo. Il motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., proposto in punto di erronea statuizione sulle spese di lite relative al procedimento incidentale ex art. 549 c.p.c., è fondato e va accolto, atteso che il grado di complessità delle questioni giuridiche, sottese all'accertamento ex art. 549
c.p.c., conduce alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
6 - Riguardo al regolamento delle spese del presente giudizio di merito, così come della precedente fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., proprio il grado di complessità delle questioni giuridiche trattate porta alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale civile di Roma – Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2,
c.p.c.; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) accoglie nel merito, per quanto di ragione, l'opposizione agli atti esecutivi e per l'effetto: a) revoca integralmente l'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. opposta;
b) accerta e dichiara la titolarità, in capo al terzo pignorato Parte_3
, del pegno costituito volta per volta in suo favore dal
[...] Controparte_4
, per un importo di euro 303.817,07 complessivi, risultante nel conto corrente n.
[...]
119/202/01 alla data della notificazione dell'atto di pignoramento, in forza dei singoli contratti
11 di pegno conclusi tra costoro prima della suddetta notificazione (all.to n. 14 della produzione documentale del 30.11.2022 di parte attrice);
2) compensa in toto tra le parti tanto le spese di lite relative al procedimento incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., quanto le spese della fase sommaria e cautelare e della fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, in data 11.12.2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - Con l'ordinanza del 03.02.2022 con cui ha definito il procedimento incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., il giudice dell'esecuzione ha accolto la relativa domanda, dichiarando che, alla data di notificazione dell'atto di pignoramento, “l
[...]
di era debitrice nei confronti del della Parte_1 Pt_1 Controparte_4 somma pari ad € 152.330,38, pari alla somma precettata aumentata della metà”, in base al duplice deposito eseguito dal terzo pignorato: a) il deposito in giudizio degli “atti di costituzione di pegno” e della “ordinanza di assegnazione delle somme di cui alla procedura esecutiva iscritta per il precedente pignoramento menzionato nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c.”; b) “In ottemperanza all'ordinanza giudiziale del 6.10.2021”, il deposito degli “estratti conto corrente dai quale si evince che nell'un caso il conto è stato interamente estinto con il pagamento dell'ordinanza di assegnazione citata;
nel secondo caso, il conto corrente sarebbe interamente
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