Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00444/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01228/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2025, proposto dalla Mega s.s. agricola di RR AR, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Favaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L., in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti AN Bocchi e Pasquale Schiavulli dell’Avvocatura dell’Ente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Azienda Agricola Destro Alberto, in persona del suo titolare , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento dell’I.N.A.I.L., sede di Treviso, del 5 maggio 2025, con il quale è stata rigettata la domanda di finanziamento ISI n. I155223-000010, presentata dalla società agricola Mega s.s. in risposta all’avviso pubblico ISI 2023;
-di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente a quello impugnato, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.A.I.L;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. AN AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società semplice agricola Mega (d’ora in poi anche solo “Mega s.s.”) ha presentato domanda di partecipazione all’avviso pubblico di finanziamento indetto dall’I.N.A.I.L. e denominato “ISI 2023”. L’Ente assicurativo intende così (tra l’altro) incentivare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative al fine di abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti.
Nello specifico la Mega s.s. vorrebbe realizzare un progetto di investimento che prevede l’acquisto di un trattore e di una macchina agricola e forestale che abbattono e/o riducono le emissioni inquinanti, per una spesa, compreso il costo della perizia asseverata richiesta dal bando, di € 167.850,00.
L’I.N.A.I.L. ha preavvisato la società dell’intenzione di denegare il contributo richiesto in quanto, tra i destinatari del finanziamento, non sono previste imprese agricole non titolari di un rapporto assicurativo I.N.P.S. per l’attività oggetto dell’intervento, e inoltre rilevando una serie di lacune tecniche della documentazione allegata all’istanza.
A seguito delle osservazioni al preavviso di rigetto, corredate da una perizia asseverata integrativa a chiarimento degli aspetti tecnici giudicati manchevoli, l’I.N.A.I.L. si è infine determinata al diniego del contributo in applicazione degli artt. art. 7 e 11 del bando, ossia rilevando che la Mega s.s. non risulta titolare di un rapporto assicurativo gestito dall’I.N.P.S..
2. Il provvedimento di rigetto viene contestato con il ricorso in epigrafe affidato ai motivi così epigrafati: “ 1. Illegittimità per violazione di legge: violazione della lex specialis di cui all’art. 7 dell’avviso pubblico ISI 2023; 2. Illegittimità per eccesso di potere. Arbitrarietà. Irragionevolezza. Illogicità. Contraddittorietà. Difetto di motivazione del provvedimento impugnato; 3. Mancata applicazione del soccorso istruttorio; 4. Questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 7 dell’avviso pubblico ISI 2023” .
In sintesi, secondo la ricorrente l’I.N.A.I.L. avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il requisito della titolarità di un rapporto assicurativo con l’I.N.P.S. previsto dal combinato disposto degli artt. 7 e 11 dell’avviso pubblico. I destinatari del contributo stanziato dall’Ente assicurativo sarebbero le imprese, e poiché la Mega s.s. non avrebbe dipendenti, avvalendosi dell’opera dei suoi due soci coltivatori diretti regolarmente iscritti alla gestione previdenziale dell’I.N.P.S., il requisito sarebbe pienamente posseduto in capo ai soci che prestano la loro attività per l’impresa agricola.
Non vi sarebbe possibilità che una tale interpretazione consenta l’uso distorto del finanziamento.
L’avviso pubblico sarebbe irragionevole se inteso nel senso di consentire l’esclusione dal finanziamento delle società di persone costituite solo da soci lavoratori, atteso che questi ultimi avrebbero pari diritto ad accedere ai contributi.
Non sarebbe stato nemmeno attivato il c.d. soccorso istruttorio.
Infine la ricorrente ha sollecitato un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’avviso pubblico al fine di evitare discriminazioni, pure spingendosi a richiedere al Tribunale, in caso contrario, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 dell’avviso pubblico “ISI 2023 Veneto”.
3. Si è costituito in giudizio l’I.N.A.I.L. opponendosi all’accoglimento del ricorso, da ritenersi infondato in fatto e in diritto sulla principale considerazione che il diniego costituirebbe atto dovuto a fronte della carenza, in capo alla società richiedente, di un requisito di ammissibilità essenziale e non sanabile previsto dal combinato disposto degli artt. 7 e 11 dell’avviso pubblico, vale a dire la titolarità di un proprio e autonomo rapporto assicurativo gestito dall’I.N.P.S..
4. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica del 15.1.2026 le parti si sono scambiate le memorie conclusive insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
5. Alla detta udienza, dopo la discussione dei difensori, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso va accolto.
7. L’I.N.A.I.L. ha ritenuto che la domanda della Mega s.s. non sia ammissibile a finanziamento per motivi di natura amministrativa.
L’avviso pubblico “ISI 2023” prevedrebbe espressamente, all’art. 7 in combinato disposto con l’art. 11, che i destinatari dei finanziamenti siano regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale (assoggettati). Per contro, la società richiedente non risulterebbe titolare di alcun rapporto assicurativo gestito dall’I.N.P.S..
Inoltre i soci coltivatori diretti della Mega s.s. non dovrebbero svolgere, al contempo, altre attività, nè come ditta individuale agricola né come soci di altre società. E l’entità di impresa dovrebbe essere unica.
Le prescrizioni del bando dirette in questo senso mirerebbero ad evitare un uso distorto del finanziamento pubblico, atteso che un coltivatore diretto, per il solo fatto di essere al contempo titolare e socio lavoratore di più imprese agricole senza dipendenti, con diversa denominazione, semplicemente pagando i contributi assicurativi all’I.N.P.S. per se stesso, potrebbe sempre e comunque partecipare al procedimento di finanziamento pubblico per più anni consecutivi, violando il divieto della reiterazione del finanziamento, e l’I.N.A.I.L. verrebbe sempre e comunque a finanziare la tutela del medesimo titolare lavoratore agricolo.
Le motivazioni dell’Amministrazione non sono condivisibili.
L’avviso pubblico di finanziamento dell’I.N.A.I.L. denominato “ISI 2023” prevede cinque tipi di finanziamento denominati “assi di finanziamento”, differenziati in base alla tipologia di progetto finanziabile.
L’asse n. 5, cui è riconducibile la domanda della società Mega s.s., riguarda i “ progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli ”. Per tale tipologia di finanziamento l’art. 6 dell’avviso, chiarito in via generale che i destinatari dell’iniziativa sono, oltre agli enti del terzo settore, le imprese, anche individuali, secondo le distinzioni specificate in relazione ai diversi assi di finanziamento, a proposito dell’asse n. 5 afferma quanto di seguito riportato:
“ Per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le predette micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle imprese o all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7, della qualifica di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:
- Impresa individuale;
- Società agricola;
- Società cooperativa ”.
Ai sensi del successivo art. 7:
“ Al momento della domanda, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all’articolo 6 del presente Avviso devono soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
-omissis-
-essere regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale (assoggettati);
[…]
Ai fini della concessione del finanziamento, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al presente Avviso, a pena di esclusione, dovranno essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva (DURC) disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016 e dall’articolo 31, commi 3 e 8 bis, del decreto legge n.69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n.98/2013 (pagamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi ed alla Cassa edile di quanto ad essi dovuto per le inadempienze contributive accertate). Tale requisito è richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps”.
Infine l’art. 11 dell’avviso, sulle modalità di presentazione delle domande, afferma (tra l’altro) che “ l’accesso alla compilazione delle domande ai diversi assi di finanziamento è regolamentato sulla base della gestione del rapporto assicurativo, come di seguito specificato:
-omissis-
- domanda associata a rapporto assicurativo gestito da Inps (gestione agricoltura)”.
L’avviso pubblico non limita la presentazione della domanda di finanziamento alle società agricole provviste di dipendenti, né, correlativamente, prevede una clausola espulsiva delle società agricole senza dipendenti.
Queste ultime, del resto, proprio per il fatto di non avere soggetti alle proprie dipendenze, non sono tenute ad adempiere ad obblighi di natura contributiva, mentre invece un tale dovere ricade direttamente sul socio che sia coltivatore diretto, atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 5° bis del D.Lgs. n. 99 del 29.3.2004, “ l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura” .
Sotto un primo aspetto l’esclusione della Mega s.s. è dunque illegittima nella misura in cui sanziona con l’espulsione l’inadempimento ad un obbligo (“ essere regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale (assoggettati)” ) che la società senza dipendenti, in quanto tale, non era tenuta ad osservare. E correlativamente l’I.N.A.I.L., ritenendo di applicare tale requisito alla Mega s.s. nonostante l’assenza di dipendenti, finisce indirettamente per escluderla proprio per la mancanza di dipendenti, in violazione dell’avviso pubblico che non limita l’ingresso al finanziamento alle sole società con soggetti alle proprie dipendenze.
L’illegittimità dell’esclusione della Mega s.s. si rivela ancor più profonda avuto riguardo alla ratio del requisito previsto dal bando.
La previsione del possesso, in capo ai soggetti destinatari dei finanziamenti, del requisito della regolarità dell’iscrizione alla gestione assicurativa e previdenziale è chiaramente quella di ammettere le sole imprese in regola con il versamento dei contributi (assicurativi e previdenziali).
Su dunque, da un lato, un tale obbligo non si configura direttamente in capo alla Mega s.s. per il fatto di non avere dipendenti, e, dall’altro, se ad essere tenuto ai relativi versamenti è semmai il socio coltivatore diretto -che nel presente giudizio ha documentato di versarli anche per conto del padre, parimenti socio della società-, allora è evidente che la finalità perseguita dall’avviso pubblico risulta raggiunta, essendo i due soci della Mega s.s. degli imprenditori agricoli iscritti alla gestione separata dell’I.N.P.S. e quindi regolari contributori.
L’esclusione si appalesa dunque sotto questi profili irragionevole.
Infine, essa non può nemmeno dirsi automatica conseguenza del combinato disposto degli artt. 7 e 11 dell’avviso, ossia della carenza oggettiva di un requisito di ammissibilità previsto in capo al soggetto che ha presentato la domanda di finanziamento (la società), vale a dire la titolarità di una propria posizione assicurativa.
L’Amministrazione offre così una lettura eccessivamente formalistica dell’avviso, per la quale, essendo la società semplice un autonomo centro di imputazione di interessi, vale a dire provvisto (se non di personalità giuridica trattandosi di società semplice ma quantomeno) di soggettività, sarebbe ad essa che dovrebbe comunque aversi riguardo nella verifica e/o nel controllo del possesso dei requisiti di richiesti dall’avviso. Non potrebbe cioè tollerarsi la soddisfazione di un requisito essenziale “per interposta persona” (da parte cioè dei soci a beneficio della società richiedente), e questo anche per evitare il rischio di abusi o meglio di un uso distorto del finanziamento pubblico da parte di soci lavoratori di più imprese agricole senza dipendenti, i quali, se a loro dovesse aversi riguardo nel controllo dei requisiti, potrebbero violare il divieto di reiterazione del finanziamento partecipando per più anni consecutivi.
In realtà, l’avviso pubblico “ISI 2023” non rende affatto automatica l’esclusione della ricorrente.
E non solo per le ragioni sin qui già delineate.
Difatti, sotto un primo aspetto l’insussistenza di un obbligo contributivo configurabile nei confronti della società semplice senza dipendenti rendeva inutile la verifica di un tale requisito direttamente nei confronti della Mega s.s. .
Ma il punto centrale è che ai sensi dell’art. 7 dell’avviso la verifica dei requisiti posti dal bando deve avvenire nei confronti dei soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al precedente articolo 6. E quest’ultimo prevede come destinatari del finanziamento le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile.
In altri termini l’art. 6 valorizza la natura di “impresa agricola”, svolta in forma individuale o societaria dal destinatario del finanziamento, non appuntandosi sulla diversa sua condizione di “datore di lavoro”, e così non ritenendo centrale una posizione I.N.P.S. intestata alla società richiedente il finanziamento -che non viene ad essere centro di imputazione del lavoro ma strumento organizzativo dell’attività dei soci-, quanto piuttosto la sussistenza degli elementi per configurare, nel richiedente, l’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 del cod. civ..
Ebbene, ai sensi dell’art. 2135 del cod. civ. “ È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Ora, nell’impresa agricola come appena descritta a venire in rilievo è l’esercizio di un’attività agricola, direttamente da parte dell’imprenditore ovvero, nel caso si utilizzi un veicolo societario e segnatamente la società semplice agricola, tramite i soci che ivi prestino attività lavorativa quali (nel caso in esame) coltivatori diretti.
Conseguentemente, è a questi ultimi che si deve avere riguardo al fine di verificare il rispetto della regolarità contributiva (assicurativa e previdenziale) prevista dal comb. disp. degli artt. 7 e 11 dell’avviso pubblico in capo all’unitaria impresa agricola.
In senso confermativo di questa tesi può essere valorizzata anche la risposta alla cd. “ Faq” ( frequently asked questions ) n. 1 allegata all’avviso pubblico “ISI 2024”, che pur essendo stata resa nel contesto del bando di finanziamento valevole per il successivo anno 2024, riveste una chiara valenza interpretativa, provenendo dalla stessa Amministrazione che ha pubblicato gli avvisi 2023 e 2024 aventi un contenuto, sul punto, sostanzialmente sovrapponibile.
Ivi l’I.N.A.I.L., investita del quesito se “il bando ISI prevede restrizioni per i coltivatori diretti (CD) che svolgono la loro attività agricola tramite società di persone senza dipendenti” , ha fornito la seguente risposta:
“ Una società agricola di persone senza dipendenti, grazie all’apporto partecipativo dei soci coltivatori diretti (CD) che sono lavoratori e che al contempo non svolgono altre attività può partecipare in quanto, rispetto ai limiti previsti dall’art. 11 del bando per l’inquadramento contributivo, può di fatto configurarsi come una sola entità di impresa in relazione ai soci coltivatori diretti che la compongono. In questo caso, però, come conseguenza dell’ammissione come unica entità di impresa, i singoli coltivatori diretti non potranno presentare una nuova domanda di finanziamento nelle 3 (tre) Edizioni Isi successive, sia come ditta individuale, sia come soci di altra società di persone senza dipendenti, ai sensi dell’art. 7 del Bando nella sua attuale formulazione ”.
È dunque la stessa I.N.A.I.L. a valorizzare il concetto sostanziale di impresa unica, per il quale il riferimento alle “ altre attività ” deve correttamente intendersi come ad attività diverse da quella agricola posta in essere.
Anche sotto quest’aspetto l’esclusione del finanziamento si appalesa pertanto illegittima, atteso che i soci che compongono la Mega svolgono unicamente attività agricole essendo coltivatori diretti.
Non vale a giustificarla nemmeno l’esigenza di evitare un uso distorto del finanziamento pubblico, lo specifico scopo del quale risulterebbe estraneo ad eventuali logiche speculative e/o di profitto di impresa.
Difatti non consta che la Mega s.s. o i suoi soci AR e IO RR abbiano già chiesto ed ottenuto in precedenza finanziamenti a valersi su di un avviso “ISI”, e l’Amministrazione, come precisato in giudizio dal suo difensore, non ha respinto la domanda per questa ragione.
Sicché, da un lato, il rischio dell’uso distorto (in futuro) del finanziamento non è un’evenienza corrente in grado di giustificare la sua esclusione, in assenza di giusti motivi per disporla, e dall’altro lato, come rilevato anche in fase di risposta ai quesiti interpretativi, l’ammissione (attuale) al finanziamento produce come conseguenza, nei confronti dei singoli coltivatori diretti, anche quali soci di altra società agricola di persone senza dipendenti, l’effetto preclusivo, per le successive tre edizioni del finanziamento, della possibilità di presentare una nuova domanda di finanziamento.
La finalità antielusiva declamata dall’Amministrazione è dunque comunque presidiata dal meccanismo di controlli e verifiche che l’I.N.A.I.L. è tenuta ad eseguire sul rispetto del divieto di reiterazione del finanziamento, all’esito dei quali l’Ente ben potrà rigettare eventuali future richieste nella ricorrenza di fattispecie di uso distorto del finanziamento pubblico.
Quanto precede conduce all’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, aventi valore assorbente delle ulteriori doglianze contenute nei successivi due motivi di ricorso.
Difatti l’annullamento del provvedimento di esclusione è già satisfattivo dell’interesse caducatorio della ricorrente, e per l’effetto l’I.N.A.I.L. dovrà riattivare l’esame della domanda della ricorrente e concludere il procedimento attenendosi ai principi delineati nella presente pronuncia.
8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, va annullato il provvedimento di rigetto della domanda di finanziamento meglio descritto in epigrafe.
9. Le spese seguono la soccombenza dell’I.N.A.I.L., venendo liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Condanna l’I.N.A.I.L. al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre ad accessori di legge qualora dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida LA, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
AN AV, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AV | Ida LA |
IL SEGRETARIO