CASS
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2025, n. 38269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38269 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA HE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/05/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE sentite le conclusioni del P.G. Gabriele MAZZOTTA che conclude per il rigetto del ricorso come da requisitoria scritta già depositata. udito il difensore del ricorrente, avvocato Guido CONTESTABILE, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.E’ impugnata l’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano - che, in sede di rinvio, conseguente all’annullamento pronunciato dalla Prima sezione penale di questa Corte in data 29/01/2025 - sull’ appello del Procuratore della Repubblica di Milano, in riforma dell’ordinanza emessa in data 26 settembre 2023 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, ha applicato la custodia cautelare in carcere anche in relazione al reato di concorso in estorsione, pluriaggravata anche di sensi dell’art. 416 bis.1, cod. pen. (capo 18), nei confronti Penale Sent. Sez. 5 Num. 38269 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 25/09/2025 2 di EL CE, già sottoposto al medesimo regime intramurario in relazione al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, pluriaggravato (Capo 1), siccome ritenuto gravemente indiziato anche del predetto reato-fine. 2. Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Guido Contestabile, è affidato a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, sono denunciati vizi della motivazione relativamente alla ravvisata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si sostiene che il Tribunale distrettuale non avrebbe colmato le aporìe argomentative segnalate nella sentenza rescindente, incentrate sulla mancata individuazione del contributo concorsuale, sia esso materiale o morale, offerto dal ricorrente nella condotta estorsiva di cui al capo 18, ascrivibile ai fratelli NE. Il Tribunale avrebbe, infatti, prodotto una motivazione apodittica, senza esplicitare l’iter logico-giuridico dell’affermato concorso di EL CE, e, comunque, senza confrontarsi con le deduzioni difensive, asetticamente disattese. In sintesi, non sarebbero state indicate le modalità attraverso le quali sarebbe avvenuto il rafforzamento del proposito criminoso degli NE, e, dunque, non risulterebbe provata la volontà del ricorrente di compiere l’atto estorsivo. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciata motivazione apparente in merito alla sussistenza della circostanza aggravante mafiosa, ravvisata dal Giudice territoriale nella duplice declinazione di legge. Invero – si sostiene – mancherebbe, in primo luogo, un sodalizio mafioso da agevolare, e comunque, non sarebbe stato dimostrato che le azioni criminose fossero espressive dell’agire delittuoso della specifica consorteria. 2.3. Il terzo motivo attinge le esigenze cautelari, in relazione alle quali l’ordinanza impugnata avrebbe prodotto una motivazione illogica, e, comunque, meramente assertiva in merito alla sussistenza della doppia presunzione di legge, omettendo di valutare elementi favorevoli all’indagato, in spregio alla regula juris declinata dalla giurisprudenza di questa Corte in merito alla necessità che siano indicati con puntualità e completezza gli elementi di fatto e di diritto su cui fonda la decisione. Ci si duole che l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di vagliare specificamente le deduzioni difensive rappresentative di elementi favorevoli all’indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è complessivamente infondato. 2.L’ordinanza impugnata ha adeguatamente adempiuto al mandato rescindente, che chiedeva di chiarire gli elementi di fatto dai quali trarre il consapevole concorso del ricorrente nel fatto estorsivo. Il Tribunale distrettuale ha dato conto, con plausibili argomenti, delle ragioni della ravvisata gravità indiziaria in ordine al reato di concorso in estorsione di cui al capo 18), 3 colmando le lacune segnalate dalla Corte di legittimità, mediante la rappresentazione degli specifici comportamenti posti in essere dal prevenuto nella vicenda estorsiva, tali da integrare il concorso morale nel delitto altrui. 2.1. All’uopo, il Tribunale ha valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate, specificamente individuate e fatte oggetto di plausibile lettura, ed esplicitato, attraverso un ragionamento logico-giuridico del tutto congruente, gli elementi significativi della sussistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico del ricorrente, circa il significativo e persistente supporto offerto attraverso specifici comportamenti di chiaro incoraggiamento dei fratelli IN ad agire ai danni di BE MA con condotte di tipo estorsivo. In tale ottica, sono stati evidenziati il contributo anche rafforzativo offerto dal ricorrente alla elaborazione delle strategie finalizzate a ottenere dalla persona offesa il pagamento di quanto dalla stessa dovuto ai fratelli IN in ragione di pregressi accordi;
la condivisione della volontà di «sanzionare» la persona offesa, anche in relazione all’accordo di questa con GI IC, in quanto ritenuto pregiudizievole degli interessi dei fratelli IN;
il supporto rafforzativo costantemente assicurato al proposito degli IN di persistere negli atteggiamenti intimidatori verso la persona offesa, suggerendo agguati ai suoi danni e ai danni di GI IC, convocandolo “con una scusa” presso gli uffici nella disponibilità della famiglia CE. Non si tratta, allora, di estrapolare la corresponsabilità dell’indagato dalle altrui affermazioni, giacchè, piuttosto, l’ordinanza impugnata ha segnalato specifici comportamenti indicativi della persistente adesione del ricorrente al progetto criminoso degli IN e del rafforzamento offerto al loro proposito, significativamente osservando che egli ha “pur nella consapevolezza dell’illecita pretesa a monte, della pretesa debitoria di MA e delle ripetute pressioni esercitato su quest’ultimo, coadiuvato i fratelli NE nel raggiungimento dei loro obiettivi, quale concorrente morale nelle condotte estorsive realizzate da costoro, prima dell’intervento di CE nella vicenda, in costanza dell’interessamento di costoro e dopo che erano intercorsi accordi condivisi su come procedere con MA”. 3. Non coglie nel segno il secondo motivo, ritenendo il Collegio che, correttamente, sia stata ravvisata la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen., nella duplice declinazione dell’essersi avvalsi i protagonisti delle condotte estorsive delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., e dell’agevolazione del c.d. «sistema mafioso lombardo». 3.1. In primo luogo, il ricorrente trascura il dato che il delitto associativo di cui del capo 1 ha già trovato l’avvallo, sotto il profilo cautelare qui rilevante, della Corte di cassazione, così come l’intraneità di EL CE al sodalizio. Di qui, la chiara infondatezza delle deduzioni che si soffermano sulla mancata dimostrazione della esistenza di un sodalizio da coadiuvare. 3.2. Quanto alla finalizzazione della condotta criminosa, l’ordinanza impugnata ha ben spiegato come la estorsione fosse funzionale non solo agli interessi economici degli NE e dello stesso ricorrente per l’incremento degli interessi avviati con i Crea presso gli uffici di Cinisello Balsamo. 4 Si è segnalato, infatti, da parte del Tribunale distrettuale, come la finalità di agevolare l’associazione descritta al capo 1) della provvisoria imputazione venisse perseguita attraverso l’inserimento nel percorso di espansione della sfera di operatività nel settore degli appalti, ambito di specifico interesse del sodalizio criminoso. D’altronde, si è evidenziato come la vicenda estorsiva fosse pure funzionale a regolare i rapporti di forza all’interno dell’associazione. 3.3. Non si espone ai denunciati vizi la motivazione con quale la ordinanza impugnata ha argomentato in merito alla ravvisata sussistenza della circostanza aggravante in parola anche sotto il profilo del ‘metodo mafioso’ che ha connotato la condotta estorsiva: si è segnalato, a tal fine, come la persona offesa abbia certamente percepito (per le plateali minacce rivoltegli, chiaramente evocative di agire mafioso, con prospettazione della possibilità concreta di messa in atto delle stesse) di trovarsi di fronte a istanze prevaricatrici di soggetti sostenuti dall’appoggio del gruppo criminale mafioso del CE, tant’è che si è rivolto a un soggetto di pari caratura criminale per tentare di contrastarle. Deve, invero, ribadirsi che, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del ‘metodo mafioso’, di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi( Sez. 2 n. 32564 del 12/04/2023 Rv. 28501802). E’, tuttavia, necessaria la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della persona offesa, della provenienza dell'attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui possono essere sintomatici, quali indici idonei ad ingenerare nella persona offesa una più accentuata condizione di minorata difesa indotta dalla parvenza di un agire mafioso, la consapevolezza della presenza, nel territorio di riferimento, di sodalizi criminali, gli espliciti richiami all'appartenenza o la vicinanza a tali sodalizi e le concrete modalità di coercizione poste in essere (Sez. 2 n. 28061 del 22/05/2024,Rv. 286723), aggravante che neppure è esclusa dal fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento "dialettico" rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir meno della portata intimidatoria delle stesse ( Sez. 2 n. 6683 del 12/01/2023, Rv. 284392), e potendo configurarsi l'aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio "silente", in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi. (Sez. 2 n. 51324 del 18/10/2023 Rv. 285669). 5 Nel caso di specie, non può porsi in discussione la correttezza della valutazione dei giudici di merito che, dalle modalità esecutive della condotta, hanno tratta la idoneità, concreta, a evocare, nei confronti della vittima, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 4.1. Omette il ricorrente di confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha affrontato il tema delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento al delitto estorsivo, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., ribadendo le precedenti valutazioni in merito agli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, che ha integralmente riportato nel provvedimento impugnato, mentre gli alternativi elementi su cui si incentra la difesa dell’indagato non sono concretamente evocati neppure nel ricorso, che, al pari di quanto già osservato nella sentenza rescindente, risulta sul punto meramente assertivo e privo di articolazione logica di critica all’ordinanza impugnata, constando di citazioni di massime giurisprudenziale, e risolvendosi nell’assertiva affermazione della esistenza di elementi idonei a superare la presunzione di adeguatezza di legge, elementi che il ricorso non si preoccupa di specificare né di inserire in una critica ragionata al percorso logico dell’ordinanza. In ogni caso, l’ordinanza impugnata si concentra sui fattori negativi del giudizio, costituiti dalla tipologia di reato, dalle concrete modalità dei fatti, dalla recidiva, dal concreto rischio di reiterazione del reato tratto dai sintomatici fatti esposti in motivazione, senza che la difesa sia stata in grado di fornire dati capaci di sovvertire le presunzioni di legge. 4.2. Le considerazioni contenute nell’ordinanza impugnatasi si sottraggono, pertanto, alle censure di motivazione apparente e illogica anche in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, non risultando nè meramente apparente nè intrinsecamente e palesemente illogica, giacchè ben comprensibili sono le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura. 5.Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore MA ER MO Il Presidente RA SA NN LI
la condivisione della volontà di «sanzionare» la persona offesa, anche in relazione all’accordo di questa con GI IC, in quanto ritenuto pregiudizievole degli interessi dei fratelli IN;
il supporto rafforzativo costantemente assicurato al proposito degli IN di persistere negli atteggiamenti intimidatori verso la persona offesa, suggerendo agguati ai suoi danni e ai danni di GI IC, convocandolo “con una scusa” presso gli uffici nella disponibilità della famiglia CE. Non si tratta, allora, di estrapolare la corresponsabilità dell’indagato dalle altrui affermazioni, giacchè, piuttosto, l’ordinanza impugnata ha segnalato specifici comportamenti indicativi della persistente adesione del ricorrente al progetto criminoso degli IN e del rafforzamento offerto al loro proposito, significativamente osservando che egli ha “pur nella consapevolezza dell’illecita pretesa a monte, della pretesa debitoria di MA e delle ripetute pressioni esercitato su quest’ultimo, coadiuvato i fratelli NE nel raggiungimento dei loro obiettivi, quale concorrente morale nelle condotte estorsive realizzate da costoro, prima dell’intervento di CE nella vicenda, in costanza dell’interessamento di costoro e dopo che erano intercorsi accordi condivisi su come procedere con MA”. 3. Non coglie nel segno il secondo motivo, ritenendo il Collegio che, correttamente, sia stata ravvisata la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen., nella duplice declinazione dell’essersi avvalsi i protagonisti delle condotte estorsive delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., e dell’agevolazione del c.d. «sistema mafioso lombardo». 3.1. In primo luogo, il ricorrente trascura il dato che il delitto associativo di cui del capo 1 ha già trovato l’avvallo, sotto il profilo cautelare qui rilevante, della Corte di cassazione, così come l’intraneità di EL CE al sodalizio. Di qui, la chiara infondatezza delle deduzioni che si soffermano sulla mancata dimostrazione della esistenza di un sodalizio da coadiuvare. 3.2. Quanto alla finalizzazione della condotta criminosa, l’ordinanza impugnata ha ben spiegato come la estorsione fosse funzionale non solo agli interessi economici degli NE e dello stesso ricorrente per l’incremento degli interessi avviati con i Crea presso gli uffici di Cinisello Balsamo. 4 Si è segnalato, infatti, da parte del Tribunale distrettuale, come la finalità di agevolare l’associazione descritta al capo 1) della provvisoria imputazione venisse perseguita attraverso l’inserimento nel percorso di espansione della sfera di operatività nel settore degli appalti, ambito di specifico interesse del sodalizio criminoso. D’altronde, si è evidenziato come la vicenda estorsiva fosse pure funzionale a regolare i rapporti di forza all’interno dell’associazione. 3.3. Non si espone ai denunciati vizi la motivazione con quale la ordinanza impugnata ha argomentato in merito alla ravvisata sussistenza della circostanza aggravante in parola anche sotto il profilo del ‘metodo mafioso’ che ha connotato la condotta estorsiva: si è segnalato, a tal fine, come la persona offesa abbia certamente percepito (per le plateali minacce rivoltegli, chiaramente evocative di agire mafioso, con prospettazione della possibilità concreta di messa in atto delle stesse) di trovarsi di fronte a istanze prevaricatrici di soggetti sostenuti dall’appoggio del gruppo criminale mafioso del CE, tant’è che si è rivolto a un soggetto di pari caratura criminale per tentare di contrastarle. Deve, invero, ribadirsi che, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del ‘metodo mafioso’, di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi( Sez. 2 n. 32564 del 12/04/2023 Rv. 28501802). E’, tuttavia, necessaria la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della persona offesa, della provenienza dell'attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui possono essere sintomatici, quali indici idonei ad ingenerare nella persona offesa una più accentuata condizione di minorata difesa indotta dalla parvenza di un agire mafioso, la consapevolezza della presenza, nel territorio di riferimento, di sodalizi criminali, gli espliciti richiami all'appartenenza o la vicinanza a tali sodalizi e le concrete modalità di coercizione poste in essere (Sez. 2 n. 28061 del 22/05/2024,Rv. 286723), aggravante che neppure è esclusa dal fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento "dialettico" rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir meno della portata intimidatoria delle stesse ( Sez. 2 n. 6683 del 12/01/2023, Rv. 284392), e potendo configurarsi l'aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio "silente", in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi. (Sez. 2 n. 51324 del 18/10/2023 Rv. 285669). 5 Nel caso di specie, non può porsi in discussione la correttezza della valutazione dei giudici di merito che, dalle modalità esecutive della condotta, hanno tratta la idoneità, concreta, a evocare, nei confronti della vittima, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 4.1. Omette il ricorrente di confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha affrontato il tema delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento al delitto estorsivo, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., ribadendo le precedenti valutazioni in merito agli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, che ha integralmente riportato nel provvedimento impugnato, mentre gli alternativi elementi su cui si incentra la difesa dell’indagato non sono concretamente evocati neppure nel ricorso, che, al pari di quanto già osservato nella sentenza rescindente, risulta sul punto meramente assertivo e privo di articolazione logica di critica all’ordinanza impugnata, constando di citazioni di massime giurisprudenziale, e risolvendosi nell’assertiva affermazione della esistenza di elementi idonei a superare la presunzione di adeguatezza di legge, elementi che il ricorso non si preoccupa di specificare né di inserire in una critica ragionata al percorso logico dell’ordinanza. In ogni caso, l’ordinanza impugnata si concentra sui fattori negativi del giudizio, costituiti dalla tipologia di reato, dalle concrete modalità dei fatti, dalla recidiva, dal concreto rischio di reiterazione del reato tratto dai sintomatici fatti esposti in motivazione, senza che la difesa sia stata in grado di fornire dati capaci di sovvertire le presunzioni di legge. 4.2. Le considerazioni contenute nell’ordinanza impugnatasi si sottraggono, pertanto, alle censure di motivazione apparente e illogica anche in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, non risultando nè meramente apparente nè intrinsecamente e palesemente illogica, giacchè ben comprensibili sono le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura. 5.Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore MA ER MO Il Presidente RA SA NN LI