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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 308/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6695/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.iva
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Ufficio Legale Interconsortile - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Dif
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1586/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 12/04/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190006254728000 QUOTA CONSORT. 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 impugna la sentenza di primo grado (CTP Siracusa), che ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1. Avverso la Cartella di pagamento n. 29820190006254728000 – contributi irrigui anno 2015.
I giudici di primo grado hanno ritenuto la cartella non congruamente motivata ai sensi degli artt. 7 e 17 L.
212/2000 e art. 3 L. 241/1990, in quanto mancano indicazioni sull'atto presupposto, sul titolo e sul calcolo delle somme.
Il Ricorrente_1) chiede riforma della sentenza n. 1586/2022 rilevando che la cartella è conforme ai modelli ministeriali., esiste giurisprudenza favorevole ai Consorzi (CTP Enna, CTR Sicilia.
Produce giurisprudenza di legittimità favorevole che parifica i Contributi consortili ai tributi (Cass. SS.UU.
11722/2010; Corte Cost. 188/2018). Rileva la presenza di una presunzione di beneficio per i fondi inclusi nel perimetro e piano di classifica e nega il difetto di motivazione se il contribuente conosce i presupposti del tributo.
La parte appellata non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento è conforme al modello ministeriale e riporta gli elementi essenziali previsti dalla normativa (R.D. 215/1933, art. 21; D.Lgs. 46/1999; L.R. Sicilia n. 45/1995).
I contributi consortili hanno natura tributaria e costituiscono oneri reali gravanti sui fondi inclusi nel perimetro di contribuenza, con presunzione di beneficio (Cass. SS.UU. n. 11722/2010; Corte Cost. n. 188/2018).
La motivazione, anche se sintetica, è sufficiente a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2373/2013; Cass. n. 9778/2017).
Il ricorrente ha dimostrato di conoscere i presupposti dell'imposizione, avendo articolato puntuali contestazioni, per cui non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa.
Pertanto, la sentenza di primo grado va riformata e il ricorso originario rigettato.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Ricorrente_1. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Palermo,11.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6695/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.iva
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Ufficio Legale Interconsortile - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Dif
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1586/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 12/04/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190006254728000 QUOTA CONSORT. 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 impugna la sentenza di primo grado (CTP Siracusa), che ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1. Avverso la Cartella di pagamento n. 29820190006254728000 – contributi irrigui anno 2015.
I giudici di primo grado hanno ritenuto la cartella non congruamente motivata ai sensi degli artt. 7 e 17 L.
212/2000 e art. 3 L. 241/1990, in quanto mancano indicazioni sull'atto presupposto, sul titolo e sul calcolo delle somme.
Il Ricorrente_1) chiede riforma della sentenza n. 1586/2022 rilevando che la cartella è conforme ai modelli ministeriali., esiste giurisprudenza favorevole ai Consorzi (CTP Enna, CTR Sicilia.
Produce giurisprudenza di legittimità favorevole che parifica i Contributi consortili ai tributi (Cass. SS.UU.
11722/2010; Corte Cost. 188/2018). Rileva la presenza di una presunzione di beneficio per i fondi inclusi nel perimetro e piano di classifica e nega il difetto di motivazione se il contribuente conosce i presupposti del tributo.
La parte appellata non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento è conforme al modello ministeriale e riporta gli elementi essenziali previsti dalla normativa (R.D. 215/1933, art. 21; D.Lgs. 46/1999; L.R. Sicilia n. 45/1995).
I contributi consortili hanno natura tributaria e costituiscono oneri reali gravanti sui fondi inclusi nel perimetro di contribuenza, con presunzione di beneficio (Cass. SS.UU. n. 11722/2010; Corte Cost. n. 188/2018).
La motivazione, anche se sintetica, è sufficiente a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2373/2013; Cass. n. 9778/2017).
Il ricorrente ha dimostrato di conoscere i presupposti dell'imposizione, avendo articolato puntuali contestazioni, per cui non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa.
Pertanto, la sentenza di primo grado va riformata e il ricorso originario rigettato.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Ricorrente_1. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Palermo,11.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE