Decreto cautelare 18 marzo 2022
Ordinanza cautelare 15 aprile 2022
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00145/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- datato -OMISSIS-, notificato il 9/02/2022, della Direzione della Casa Circondariale di -OMISSIS-, con il quale è stata accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale ed applicata la contestuale sospensione ai sensi dell’art. 4 ter decreto - legge n. 172/2021, convertito dalla legge n. 76/2021, che ha disposto la sospensione del ricorrente con effetto immediato dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato, anche di natura previdenziale, e con perdita della maturazione delle ferie e dell’anzianità di servizio, sino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021,
- della Circolare di cui alla Nota -OMISSIS-, e del relativo Allegato, nella parte in cui estende l’invio dell’invito a produrre documentazione relativa all’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021 al personale assente dal servizio per malattia – poiché impugnabile congiuntamente all’atto applicativo della stessa e lesivo della sfera del destinatario, in conformità allo schema della c.d. doppia impugnazione;
e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente.
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente a svolgere la prestazione lavorativa presso la propria sede di servizio, a percepire la retribuzione fissa e continuativa e ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, in relazione al periodo di sospensione; anche previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto - legge n. 172/2021 convertito in legge n. 3/2022, ove ritenuta non manifestamente infondata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. ND ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 29 dicembre 2021, la Direzione della Casa Circondariale di -OMISSIS- comunicava al ricorrente, Assistente Capo del Corpo della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-, l’invito a produrre documentazione relativa all’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021.
Il ricorrente aveva già effettuato, in data 15 dicembre 2021, la prenotazione per la somministrazione del vaccino contro l’infezione da Covid-19, con conseguente fissazione dell’appuntamento per la data del 2 febbraio 2022, circostanza comunicata, in data 29 dicembre 2021, alla segreteria della Direzione della Casa Circondariale di -OMISSIS-, presso la quale veniva consegnata, altresì, copia della ricevuta di prenotazione.
Successivamente, il ricorrente è rimasto assente dal servizio, per infortunio occorso sul lavoro, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 31 gennaio 2022, con prognosi di cinque giorni e successiva proroga di trenta giorni.
Con decreto n. -OMISSIS- del 1° febbraio 2022, notificato il 9 febbraio 2022, la Direzione della Casa Circondariale di -OMISSIS- trasmetteva specifico atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021, con il quale accertava l’inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 previsto dalle disposizioni vigenti e disponeva la sospensione, con decorrenza immediata, dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e che, per il periodo di sospensione, non sarebbero stati dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, sospensione efficace fino alla comunicazione dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
In seguito, in data 26 febbraio 2022, il ricorrente risultava positivo all’infezione da Covid-19 da cui è guarito in data 8 marzo 2022 e, pertanto, l’Amministrazione, con nota datata 10 marzo 2022, comunicava, a far data dall’8/03/2022, l’interruzione del Decreto di sospensione dal servizio.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 17 marzo 2022 e depositato in pari data) il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e la condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere al versamento di tutte le somme dovute al ricorrente non corrisposte durante il periodo di sospensione dal servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero, in subordine, un assegno alimentare.
Il ricorrente ha censurato gli atti impugnati per i seguenti motivi:
I) “ Violazione di legge, in relazione a tutti i provvedimenti impugnati, ex art. 4 ter, comma 2 decreto - legge n. 44/2021, conv. in L. 76/2021, nonché art.2 D.L. 172/21, conv. in L. 3/22, ed altresì art. 4, commi 14, 16, 17 D.P.R. 7 maggio 2008, art. 3, comma 5, lett. e) Decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta, poiché la sospensione dal servizio è stata adottata durante il periodo di malattia del ricorrente per infortunio sul lavoro ”;
II) “ Violazione di legge, in relazione a tutti i provvedimenti impugnati, ex art. 3 e 36 della Costituzione, per disparità di trattamento in relazione agli altri lavoratori beneficiari di assegno alimentare ed, in ogni caso, del diritto di ogni lavoratore alla retribuzione ”;
III) “ Violazione di legge ex art 32 Cost in relazione all’imposizione dell’obbligo vaccinale ai dipendenti che si trovano in stato di malattia ”.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, instando per la reiezione del ricorso.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 15 aprile 2022, n. -OMISSIS-, non appellata.
L’Amministrazione ha affidato le proprie difese alla memoria depositata in data 23 dicembre 2025.
3. All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Il ricorso è infondato per le ragioni appresso indicate.
4.1 Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente evidenzia che, già prima dell’invito a produrre la documentazione relativa all’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021, aveva effettuato la prenotazione presso il polo vaccinale, anche se non poteva recarsi all’appuntamento fissato per il 2 febbraio 2022, a motivo dell’avvenuto infortunio sul lavoro occorsogli in data 31 gennaio 2022, a seguito del quale gli veniva prescritto periodo di riposo sino al 4 marzo 2022. Ad avviso del ricorrente, appare ragionevole e consequenzialmente logico che, qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in ragione dello stato di malattia, non risulti necessaria la vaccinazione, almeno sino al rientro sul luogo di lavoro.
Il motivo di ricorso è privo di pregio.
In proposito, il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento giurisprudenziale, espresso in analoghe fattispecie (Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2024, n. 2831 e n. 2835; Cons. Stato, Sez. III, 14 novembre 2023, n. 9741), secondo il quale l’articolo 4 del D.L. n. 44 del 2021, nel prevedere l’imposizione dell’obbligo vaccinale – successivamente esteso, per quanto qui rileva, al personale appartenente al comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico dall’articolo 4-ter, introdotto dal D.L. n. 172 del 2021 – non condiziona tale obbligo all’effettivo e attuale svolgimento del servizio, e consente deroghe allo stesso solo nelle ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 del D.L. n. 44/2021, ossia “ (...) in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 (...) ”.
In altri termini, “ (...) la violazione dell’obbligo vaccinale introdotto dall’art. 4-ter, D.L. n. 172 del 2021 è ancorata al solo dato, astratto e generale, dell’appartenenza dell’interessato alla categoria selezionata dal Legislatore, senza che assuma alcun rilievo il dato oggettivo dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro per il periodo di vigenza dell’obbligo per essere sospeso dal servizio per altre causali (congedi o malattia) ” (Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2024, n. 2925; Cons. Stato, Sez. III, 12 febbraio 2025, n. 1137).
In applicazione di tali principi, la giurisprudenza è quindi pervenuta a confermare la sussistenza dell’obbligo vaccinale anche per i fruitori dell’istituto del congedo straordinario per malattia e per i fruitori di aspettativa per infermità temporanea; ex art. 4-ter D.L. n. 44/2001, l’obbligo vaccinale non è legato al concreto e attuale svolgimento del relativo servizio, ma, al contrario, è ancorato univocamente al dato astratto e generale dell’appartenenza del singolo interessato alla relativa categoria; ne consegue che l’appartenenza alla categoria alla quale il Legislatore ha esteso l’obbligo vaccinale costituisce condizione necessaria e sufficiente per la sottoposizione al citato obbligo, poiché la previsione è preordinata ad arginare ogni possibile condotta elusiva di tale obbligo, perpetrabile attraverso pratiche di strumentalizzazione del regime della malattia (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2024, n. 2831 e n. 2835; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 15 aprile 2025, n. 7465).
4.2 Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la mancata previsione in seno all’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021 di un assegno alimentare per i lavoratori sospesi. Il ricorrente rammenta che la possibilità del riconoscimento, per la durata della sospensione, di un assegno alimentare, è prevista per durate diverse ed in varie forme, per l’evenienza di sospensione cautelare, per gli impiegati pubblici, in fonti normative generali, ovvero in disposizioni speciali per alcune categorie di lavoratori, come per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché in disposizioni dei C.C.N.L. per il personale contrattualizzato. Ne conseguirebbe un palese vizio di disparità di trattamento ex art. 3 Cost. tra dipendente sottoposto a sospensione cautelare, possibile fruitore di assegno alimentare, la cui entità è stabilita da disposizioni legislative ovvero dai CCNL in misura non superiore alla metà dello stipendio stesso, e dipendente che non ha ricevuto il vaccino, fatto lecito di cui la legge espressamente esclude ogni rilevanza disciplinare, il quale risulta non destinatario della misura alimentare.
Il motivo di ricorso è destituito di fondamento.
Come già chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 188/2024, l’effetto stabilito dall’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, a mente del quale al lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale non sono dovuti, nel periodo di sospensione, “ la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati ”, giustifica “ anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 82 del D.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile ” (sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 2023).
Né possono ritenersi validi tertia comparationis le ipotesi in cui sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all’art. 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle diposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) o all’art. 55 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
In questi casi, invero, la sospensione è una misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e disposta cautelarmente nell’interesse pubblico, destinata ad essere travolta dall’esaurimento dei paralleli procedimenti. Come rimarcato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 15/2023, “ la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata ”. Diversamente da tali ipotesi, in cui “ il riconoscimento dell’assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto ”, nel caso in esame “ è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile ”.
4.3 Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che i prodotti somministrati in Italia non offrirebbero la necessaria sicurezza, atteso che i fogli illustrativi fanno riferimento a fenomeni avversi ed indesiderati, anche molto gravi fino ad arrivare alla possibilità di morte. Ne consegue, a detta del ricorrente, che tali circostanze si oppongono alla obbligatorietà del trattamento vaccinale, obbligatorietà che è data per scontata dal decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021. Secondo le reiterate affermazioni del Giudice delle leggi, deve ritenersi legittima l’imposizione di un trattamento sanitario se lo stesso sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; tale legittimità però viene meno ove sia prevedibile che il trattamento vada ad incidere negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, a meno che non si tratti di conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, siano da ritenersi tollerabili.
Il motivo di ricorso non merita di essere condiviso.
Come evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 2023, l’AIFA ha sostenuto con chiarezza che la CMA ( Conditional marketing authorisation , ossia la procedura con la quale sono stati autorizzati i vaccini in questione) “ certifica che la sicurezza, l’efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi ”.
La Corte costituzionale ha rimarcato che “ Secondo le conclusioni esposte, “la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all’esito fatale dell’evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali” (pagine 26 e 27 della nota dell’AIFA). Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l’ISS, a sua volta, attesta che “ad oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate contro COVID-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19” (pagina 6 della nota dell’ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l’EMA, fino all’inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell’UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che “dai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari” (pagina 8 della nota dell’ISS). Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall’entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall’inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021) ”.
5. Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
6. Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che liquida nella misura di euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OS NA, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
ND ON, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND ON | OS NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.