CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1152/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3363/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011777638000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 480/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Camera di Commercio di
Reggio Calabria in data 16 aprile 2025, inoltrata telematicamente alla segreteria di questa Corte in data 15 maggio 2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 09420249011777638000 dell'importo complessivo di € 432,05, afferente al mancato pagamento della cartella esattoriale n. 09420130026439091001, presuntivamente notificata in data 12.06.2014 per diritto annuale
Camera di Commercio anno 2011 per un totale di euro 432,05 di cui euro 281,93 per diritto annuale e euro
129.92 per sanzioni e interessi.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento e atto impositivo,
l'intervenuta prescrizione e chiedeva annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che dichiarava che non avrebbe proceduto oltre nell'attività di riscossione del credito, stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dedotta dal ricorrente, e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la Camera di Commercio che controdeduceva l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica dell'atto impositivo stante la riscossione mediante ruolo in ordine ai diritti camerali, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dalla durata decennale e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e la vittoria delle spese.
A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della l. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale (cfr. Sez.
5 - , Ordinanza n. 22897 del 21/07/2022 ; N. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01).
Ne consegue che risulta infondata la controdeduzione della Camera di Commercio in ordine all'eccezione di prescrizione, atteso che l'unico atto interruttivo risulta la cartella di pagamento, la cui notifica risale al
20.02.2014, con conseguente maturazione del termine di prescrizione in epoca precedente alla notifica della intimazione di pagamento.
In difetto di prova da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione dell'avvenuto discarico del credito e annullamento dell'atto impugnato, e stante la resistenza dell'ente impositore, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e gravano sui resistenti Agenzia delle Entrate Riscossione e Camera di Commercio di Reggio Calabria, e si liquidano in € 143,00, oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione Nona, in composizione monocratica, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la intimazione di pagamento n. 09420249011777638000, che per l'effetto dichiara nulla. Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione e
Camera di Commercio di Reggio Calabria al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 143,00 oltre accessori dovuti per legge, in favore della parte ricorrente. Reggio Calabria, il 10 febbraio 2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3363/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011777638000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 480/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Camera di Commercio di
Reggio Calabria in data 16 aprile 2025, inoltrata telematicamente alla segreteria di questa Corte in data 15 maggio 2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 09420249011777638000 dell'importo complessivo di € 432,05, afferente al mancato pagamento della cartella esattoriale n. 09420130026439091001, presuntivamente notificata in data 12.06.2014 per diritto annuale
Camera di Commercio anno 2011 per un totale di euro 432,05 di cui euro 281,93 per diritto annuale e euro
129.92 per sanzioni e interessi.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento e atto impositivo,
l'intervenuta prescrizione e chiedeva annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che dichiarava che non avrebbe proceduto oltre nell'attività di riscossione del credito, stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dedotta dal ricorrente, e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la Camera di Commercio che controdeduceva l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica dell'atto impositivo stante la riscossione mediante ruolo in ordine ai diritti camerali, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dalla durata decennale e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e la vittoria delle spese.
A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della l. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale (cfr. Sez.
5 - , Ordinanza n. 22897 del 21/07/2022 ; N. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01).
Ne consegue che risulta infondata la controdeduzione della Camera di Commercio in ordine all'eccezione di prescrizione, atteso che l'unico atto interruttivo risulta la cartella di pagamento, la cui notifica risale al
20.02.2014, con conseguente maturazione del termine di prescrizione in epoca precedente alla notifica della intimazione di pagamento.
In difetto di prova da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione dell'avvenuto discarico del credito e annullamento dell'atto impugnato, e stante la resistenza dell'ente impositore, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e gravano sui resistenti Agenzia delle Entrate Riscossione e Camera di Commercio di Reggio Calabria, e si liquidano in € 143,00, oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione Nona, in composizione monocratica, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la intimazione di pagamento n. 09420249011777638000, che per l'effetto dichiara nulla. Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione e
Camera di Commercio di Reggio Calabria al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 143,00 oltre accessori dovuti per legge, in favore della parte ricorrente. Reggio Calabria, il 10 febbraio 2026