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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/09/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. AN Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2761 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dagli avv. Mariacristina Tabano, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Simone Feoli, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 10.01.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.08.2021, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 premesso che contraeva matrimonio concordatario in Tarquinia (VT) in data
09.05.2001 con e che dalla loro unione nasceva AN Controparte_1
(16.01.2004), venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva:
- che il figlio AN era portatore di handicap, incapace a svolgere funzioni proprie della sua età e soggetto a crisi epilettiche;
- che aveva subito atti denigratori e vessatori dalla moglie e dalla di lei madre anche alla presenza del minore;
- che l' erogava in favore del figlio disabile la somma mensile di € CP_2
297,00 a titolo di indennità di frequenza;
- che aveva contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto, in comproprietà al 50% con la moglie, dell'abitazione sita in Civitavecchia (RM) Viale Guido
Baccelli n. 56 con rateo mensile di 823,00 euro e scadenza nell'anno 2037;
- che nel 2008 il nucleo familiare si trasferiva nell'abitazione sita in
Civitavecchia (RM) Via dei Padri Domenicali n. 2;
- che lavorava con contratto a tempo indeterminato presso la società
“Logistica Italiana Porti e Terminals” e percepiva uno stipendio di circa €
1.200,00 al mese per 14 mensilità;
- che dal 6.04.2020 al 6.06.2020 e dall'8.06.2020 all'11.07.2020 era stato collocato in cassa integrazione;
- che aveva contratto prestiti per esigenze familiari;
3
- che la resistente era titolare della ditta denominata “Il banco di zia” ed era economicamente autosufficiente;
- che la moglie ed il figlio vivevano presso l'abitazione sita in Civitavecchia
(RM) alla via dei Padri Domenicali n. 2, in comproprietà al 50% tra la resistente e la madre in quanto pervenuta per successione ereditaria.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi in condizione di autosufficienza economica delle parti, l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori con collocamento dello stesso presso l'abitazione coniugale da assegnare alla madre, disciplina del diritto di visita paterno alle condizioni indicate, un mantenimento a suo carico per il figlio minore di euro 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva del 29.12.2021 si costituiva in giudizio la resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che il rapporto di affetto tra le parti era cessato da anni e la separazione di fatto risaliva all'anno 2012;
- che non lavorava in via stabile e continuativa e non era economicamente autonoma;
- che si occupava in via esclusiva del figlio AN, portatore di una grave disabilità;
- che il figlio, prossimo alla maggiore età, non aveva prospettive di vita autonoma e necessitava di un'assistenza continuativa per lo svolgimento delle basilari esigenze quotidiane.
Ciò premesso, la resistente aderiva alla domanda di separazione dell' e chiedeva al Tribunale disporsi l'affidamento condiviso del Parte_1 minore a entrambi i genitori, il collocamento dello stresso presso di lei nella casa coniugale sita in Civitavecchia (RM) Viale Guido Baccelli da assegnarsi in suo favore, disciplina del diritto di visita del padre con il figlio, l'obbligo del ricorrente a corrispondere un assegno di mantenimento mensile per sé di euro
150,00 e per il figlio di euro 400,00, oltre ripartizione in eguale misura tra le parti delle spese straordinarie. 4
In data 11.01.2022 si svolgeva l'udienza presidenziale all'esito della quale, in considerazione della prossima maggiore età del figlio, che avrebbe compiuto diciotto anni a distanza di pochi giorni, il Presidente non disponeva sul regime di affidamento e frequentazione, bensì solo sul mantenimento, stabilendo, a carico del padre un assegno di euro 150,00 mensili per il figlio, e fissava l'udienza per il prosieguo della causa davanti al Giudice Istruttore.
Le parti depositavano le rispettive memorie integrative, reiteravano le proprie domande e all'udienza del 14.09.2022, il Giudice, lette le note depositate e la richiesta del ricorrente di emissione di una sentenza parziale di separazione, rimetteva al Collegio la decisione in merito alla sentenza sullo status.
In data 14.10.2022 veniva pubblicata sentenza parziale n. 1046/2022 con cui veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice istruttore, assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e fissata l'udienza di ammissione prove.
I procuratori delle parti depositavano le memorie istruttorie e articolavano le richieste di prova.
All'udienza cartolare del 12.04.23 il Giudice, lette le note con cui i procuratori delle parti reiteravano le loro richieste, ammetteva le prove orali della resistente nei limiti indicati in quanto vertenti su fatti rilevanti ai fini della decisione, riservava all'esito ogni ulteriore determinazione sulle ulteriori istanze istruttorie e fissava udienza per l'escussione testimoniale.
In data 28.06.2023 si costituiva il nuovo difensore del ricorrente che richiamava le pregresse memorie e insisteva per l'accoglimento delle domande formulate.
Con nota del 07.03.2024 il ricorrente deduceva che dai registri dell'anagrafe erano risultati residenti nella casa in comproprietà con la _1
Cont soggetti a lui ignoti e che da un accesso agli atti presso l' era venuto a conoscenza che il suddetto immobile era stato locato a terzi senza il suo consenso con un canone annuo di 3.600,00 e che il contratto era stato registrato dalla resistente.
All'udienza del 08.03.2024 compariva la parte resistente assistita dal difensore che, in sede di interrogatorio libero, confermava le circostanze dedotte 5
dalla controparte nella nota depositata ed il Giudice, preso atto della rinuncia alla prova calendarizzata, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali, ed emetteva di ufficio ordine di esibizione della documentazione reddituale delle parti rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 10.01.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio e concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 31.01.2025 veniva acquista relazione da parte dei Servizi sociali incaricati al monitoraggio del nucleo familiare.
Le difese delle parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di repliche ed insistevano nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Motivi della decisione
In questa sede deve provvedersi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
Nulla deve essere disposto sull'affidamento e collocamento del figlio, divenuto nelle more del giudizio maggiorenne, non economicamente autosufficiente oltre che affetto da disabilità e convivente con la madre che se ne prende cura in via prevalente.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente ha dedotto che nel 2008 il nucleo familiare si era trasferito dall'abitazione sita in Civitavecchia (RM) Viale Guido Baccelli a quella ubicata nel medesimo Comune in via dei Padri Domenicali, di proprietà della moglie e della di lei madre, ed ha chiesto disporsi l'assegnazione a suo favore della casa di
Viale Guido Baccelli ed assegnarsi alla l'abitazione sita in via dei Padri _1
Domenicali.
La ha richiesto l'assegnazione della casa familiare sita in _1
Civitavecchia (RM) Viale Guido Baccelli al fine di potervi abitare con il figlio maggiorenne affetto da disabilità. 6
Va evidenziato che in sede di interrogatorio libero la non ha _1 contestato la circostanza del trasferimento familiare presso il suddetto immobile e ha dedotto di essere nella disponibilità di entrambe le case.
Il ricorrente ha fornito, con deposito del 7.3.2024, prova documentale dell'intervenuta locazione dell'abitazione di Via Guido Baccelli dal mese di giugno 2023 con un canone di euro 300,00 mensili percepiti dalla _1
Il Collegio rileva che di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata con riferimento all'assegnazione della casa familiare a favore di un genitore di figlio disabile maggiorenne, emettendo il seguente principio di diritto: “In tema di statuizioni riguardanti i figli maggiorenni portatori di disabilità grave, l'assegnazione della casa familiare ad uno dei genitori richiede la verifica del legame tra il figlio, la casa familiare e il genitore che vive in essa insieme al figlio, provvedendo alla sua assistenza, in base ad un accertamento che deve essere effettuato in concreto e nell'attualità, senza che abbiano rilievo possibili future sistemazioni.” (cfr. Cass. n. 23443 del 2025).
Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta è risultato che la casa familiare debba essere identificata con l'abitazione sita in Via dei Padri Domenicani, di proprietà della resistente e della madre, che deve essere dunque assegnata alla la quale vi abita da diversi anni con il figlio AN, maggiorenne non _1 autosufficiente e potatore di disabilità ed al quale deve essere garantito il mantenimento del proprio habitat domestico.
Non può trovare accoglimento, pertanto, la domanda della resistente di assegnazione in suo favore della casa sita in Via Guido Baccelli in quanto la stessa non può più ritenersi abitazione coniugale, né tantomeno quella del ricorrente il quale non convive con il figlio disabile, dovendo trovare applicazione le consuete norme civilistiche sulla proprietà dell'immobile, nel caso di specie in comproprietà al 50% tra le parti e con mutuo intestato alle parti.
Sulla domanda di mantenimento della resistente
Parte ricorrente ha dedotto che entrambe le parti hanno un impiego lavorativo, che sono economicamente autonome ed ha richiesto al Tribunale di dichiarare l'autosufficienza economica dei coniugi.
La resistente ha chiesto l'attribuzione di un assegno di mantenimento a suo favore di euro 150,00 al mese in ragione della sperequazione reddituale 7
esistente tra le parti.
L' ha depositato documentazione reddituale dalla quale si Parte_1 evince una retribuzione percepita da euro 1.400,00 a 1.700,00 mensili in media, il pagamento dei ratei del mutuo dell'abitazione coniugale cointestata con la resistente di euro 800,00 circa al mese (conto ING direct) – corrisposta almeno fino all'anno 2023 - ed i finanziamenti contratti con le società di erogazione del credito COMPASS e FINDOMESTIC per rate rispettivamente di euro 456,00 con scadenza nel mese di settembre 2025 e di euro 76,00 ed euro 45,00. Inoltre, il ricorrente è titolare di 1/3 di un immobile sito a Tempo Pausania (Sardegna) in comproprietà con il fratello e la madre pervenuto per successione ereditaria.
Dalle comparse conclusionali depositate e dalla relazione degli assistenti sociali
è risultato, infine, che il ricorrente corrisponde un canone di locazione di euro
500,00 mensili avendo lasciato l'abitazione materna anche se di tale circostanza non vi è documentazione in atti.
La ha dedotto di lavorare presso un banco di ortofrutta al mercato _1 di Civitavecchia (RM), di guadagnare circa 500,00 euro al mese ed ha depositato autocertificazione ed estratto del conto BNL cointestato con la propria madre.
Inoltre, la resistente ha dichiarato agli assistenti sociali di essere stata assunta dalla ditta Assistenza vita con una retribuzione di euro 700,00 mensili ma non risulta documentazione depositata in atti dal difensore della ed i Servizi _1
Sociali hanno dichiarato di essersi interessati per prestare assistenza al figlio disabile con inserimento ad un centro diurno e assistenza domiciliare ed al fine di fare richiedere alla resistente l'assegno unico ed eventuale assegno di inclusione.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e della documentazione complessivamente acquisita la domanda della resistente non può essere accolta.
All'udienza del 08.03.2024 la infatti, ha confermato i fatti dedotti _1 nelle note depositate dal ricorrente e di percepire per la locazione dell'abitazione in Via Guido Baccelli un canone di 300,00 euro al mese che deve aggiungersi al guadagno dichiarato di circa 500,00 euro mensili per l'attività di vendita di frutta e verdura presso il mercato di Civitavecchia ed a quello attualmente percepito di euro 700,00 mensili come relazionato dagli assistenti sociali.
Ritiene dunque il Collegio che la resistente abbia sufficienti risorse per il 8
proprio sostentamento e che non sussista un rilevante sperequazione economica tra le parti, tenuto conto degli impegni di spesa documentati dal resistente e che la casa familiare in comproprietà tra le parti per la quale l' orrisponde Parte_1 un canone di mutuo mensile di euro 800,00 circa (sebbene il mutuo risulti cointestato) è stata concessa in affitto dalla resistente che percepisce euro 300,00 oltre a gestire la pensione di invalidità del figlio disabile di euro 327,00 mensili.
Pertanto, nessun assegno di mantenimento deve essere disposto a carico dell' favore della Parte_1 _1
Sull'assegno di mantenimento in favore del figlio
Dall'istruttoria espletata in corso in causa non sono emersi elementi sopravvenuti che giustifichino per il Collegio una modifica delle disposizioni emesse con ordinanza presidenziale del 11.01.2022 con riferimento al mantenimento del figlio AN e devono, pertanto, essere confermate le statuizioni del Presidente f.f. ponendo a carico dell' un assegno di Parte_1 mantenimento per il figlio di euro 150,00 al mese con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Infatti, risulta che tuttora la casa familiare cointestata sia stata messa a rendita dalla e che dunque l' ontribuisca al mantenimento del _1 Parte_1 figlio disabile anche mediante la possibilità della ex moglie di percepire in via esclusiva le rendite per affitto della medesima abitazione.
Le spese straordinarie di AN devono essere poste al 50% tra le parti secondo le specifiche contenute nel Protocollo vigente presso il Tribunale di
Civitavecchia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 come integrato dal DM 147/2022, in relazione allo scaglione per valore indeterminato di bassa complessità ai valori tra i minimi ed medi ed in ragione della durata del procedimento e delle fasi processuali svolte di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2761 del 2021 R.G.A.C., vista la sentenza parziale sullo status 9
emessa, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Civitavecchia (RM) via dei
Padri Domenicali n. 2 ad , la quale vi abiterà con il figlio Controparte_1
AN, maggiorenne non economicamente autosufficiente e affetto da disabilità;
2) rigetta la richiesta di versamento di un assegno di mantenimento a favore della resistente per le ragioni indicate in parte motiva;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio AN, corrispondendo alla madre _1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 150,00 al mese,
[...] con decorrenza dal mese di gennaio 2022, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
4) pone a carico di entrambe le parti al 50% ciascuno le spese straordinarie del figlio AN secondo le specifiche contenute nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia;
5) dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di assegnazione dell'abitazione sita in Civitavecchia (RM) Viale Guido Baccelli per le ragioni indicate;
6) condanna alla refusione delle spese di lite alla parte Controparte_1 ricorrente che si liquidano in complessivi euro 4.800,00 Parte_1 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 5 settembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. AN Gelso 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. AN Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2761 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dagli avv. Mariacristina Tabano, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Simone Feoli, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 10.01.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.08.2021, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 premesso che contraeva matrimonio concordatario in Tarquinia (VT) in data
09.05.2001 con e che dalla loro unione nasceva AN Controparte_1
(16.01.2004), venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva:
- che il figlio AN era portatore di handicap, incapace a svolgere funzioni proprie della sua età e soggetto a crisi epilettiche;
- che aveva subito atti denigratori e vessatori dalla moglie e dalla di lei madre anche alla presenza del minore;
- che l' erogava in favore del figlio disabile la somma mensile di € CP_2
297,00 a titolo di indennità di frequenza;
- che aveva contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto, in comproprietà al 50% con la moglie, dell'abitazione sita in Civitavecchia (RM) Viale Guido
Baccelli n. 56 con rateo mensile di 823,00 euro e scadenza nell'anno 2037;
- che nel 2008 il nucleo familiare si trasferiva nell'abitazione sita in
Civitavecchia (RM) Via dei Padri Domenicali n. 2;
- che lavorava con contratto a tempo indeterminato presso la società
“Logistica Italiana Porti e Terminals” e percepiva uno stipendio di circa €
1.200,00 al mese per 14 mensilità;
- che dal 6.04.2020 al 6.06.2020 e dall'8.06.2020 all'11.07.2020 era stato collocato in cassa integrazione;
- che aveva contratto prestiti per esigenze familiari;
3
- che la resistente era titolare della ditta denominata “Il banco di zia” ed era economicamente autosufficiente;
- che la moglie ed il figlio vivevano presso l'abitazione sita in Civitavecchia
(RM) alla via dei Padri Domenicali n. 2, in comproprietà al 50% tra la resistente e la madre in quanto pervenuta per successione ereditaria.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi in condizione di autosufficienza economica delle parti, l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori con collocamento dello stesso presso l'abitazione coniugale da assegnare alla madre, disciplina del diritto di visita paterno alle condizioni indicate, un mantenimento a suo carico per il figlio minore di euro 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva del 29.12.2021 si costituiva in giudizio la resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che il rapporto di affetto tra le parti era cessato da anni e la separazione di fatto risaliva all'anno 2012;
- che non lavorava in via stabile e continuativa e non era economicamente autonoma;
- che si occupava in via esclusiva del figlio AN, portatore di una grave disabilità;
- che il figlio, prossimo alla maggiore età, non aveva prospettive di vita autonoma e necessitava di un'assistenza continuativa per lo svolgimento delle basilari esigenze quotidiane.
Ciò premesso, la resistente aderiva alla domanda di separazione dell' e chiedeva al Tribunale disporsi l'affidamento condiviso del Parte_1 minore a entrambi i genitori, il collocamento dello stresso presso di lei nella casa coniugale sita in Civitavecchia (RM) Viale Guido Baccelli da assegnarsi in suo favore, disciplina del diritto di visita del padre con il figlio, l'obbligo del ricorrente a corrispondere un assegno di mantenimento mensile per sé di euro
150,00 e per il figlio di euro 400,00, oltre ripartizione in eguale misura tra le parti delle spese straordinarie. 4
In data 11.01.2022 si svolgeva l'udienza presidenziale all'esito della quale, in considerazione della prossima maggiore età del figlio, che avrebbe compiuto diciotto anni a distanza di pochi giorni, il Presidente non disponeva sul regime di affidamento e frequentazione, bensì solo sul mantenimento, stabilendo, a carico del padre un assegno di euro 150,00 mensili per il figlio, e fissava l'udienza per il prosieguo della causa davanti al Giudice Istruttore.
Le parti depositavano le rispettive memorie integrative, reiteravano le proprie domande e all'udienza del 14.09.2022, il Giudice, lette le note depositate e la richiesta del ricorrente di emissione di una sentenza parziale di separazione, rimetteva al Collegio la decisione in merito alla sentenza sullo status.
In data 14.10.2022 veniva pubblicata sentenza parziale n. 1046/2022 con cui veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice istruttore, assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e fissata l'udienza di ammissione prove.
I procuratori delle parti depositavano le memorie istruttorie e articolavano le richieste di prova.
All'udienza cartolare del 12.04.23 il Giudice, lette le note con cui i procuratori delle parti reiteravano le loro richieste, ammetteva le prove orali della resistente nei limiti indicati in quanto vertenti su fatti rilevanti ai fini della decisione, riservava all'esito ogni ulteriore determinazione sulle ulteriori istanze istruttorie e fissava udienza per l'escussione testimoniale.
In data 28.06.2023 si costituiva il nuovo difensore del ricorrente che richiamava le pregresse memorie e insisteva per l'accoglimento delle domande formulate.
Con nota del 07.03.2024 il ricorrente deduceva che dai registri dell'anagrafe erano risultati residenti nella casa in comproprietà con la _1
Cont soggetti a lui ignoti e che da un accesso agli atti presso l' era venuto a conoscenza che il suddetto immobile era stato locato a terzi senza il suo consenso con un canone annuo di 3.600,00 e che il contratto era stato registrato dalla resistente.
All'udienza del 08.03.2024 compariva la parte resistente assistita dal difensore che, in sede di interrogatorio libero, confermava le circostanze dedotte 5
dalla controparte nella nota depositata ed il Giudice, preso atto della rinuncia alla prova calendarizzata, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali, ed emetteva di ufficio ordine di esibizione della documentazione reddituale delle parti rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 10.01.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio e concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 31.01.2025 veniva acquista relazione da parte dei Servizi sociali incaricati al monitoraggio del nucleo familiare.
Le difese delle parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di repliche ed insistevano nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Motivi della decisione
In questa sede deve provvedersi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
Nulla deve essere disposto sull'affidamento e collocamento del figlio, divenuto nelle more del giudizio maggiorenne, non economicamente autosufficiente oltre che affetto da disabilità e convivente con la madre che se ne prende cura in via prevalente.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente ha dedotto che nel 2008 il nucleo familiare si era trasferito dall'abitazione sita in Civitavecchia (RM) Viale Guido Baccelli a quella ubicata nel medesimo Comune in via dei Padri Domenicali, di proprietà della moglie e della di lei madre, ed ha chiesto disporsi l'assegnazione a suo favore della casa di
Viale Guido Baccelli ed assegnarsi alla l'abitazione sita in via dei Padri _1
Domenicali.
La ha richiesto l'assegnazione della casa familiare sita in _1
Civitavecchia (RM) Viale Guido Baccelli al fine di potervi abitare con il figlio maggiorenne affetto da disabilità. 6
Va evidenziato che in sede di interrogatorio libero la non ha _1 contestato la circostanza del trasferimento familiare presso il suddetto immobile e ha dedotto di essere nella disponibilità di entrambe le case.
Il ricorrente ha fornito, con deposito del 7.3.2024, prova documentale dell'intervenuta locazione dell'abitazione di Via Guido Baccelli dal mese di giugno 2023 con un canone di euro 300,00 mensili percepiti dalla _1
Il Collegio rileva che di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata con riferimento all'assegnazione della casa familiare a favore di un genitore di figlio disabile maggiorenne, emettendo il seguente principio di diritto: “In tema di statuizioni riguardanti i figli maggiorenni portatori di disabilità grave, l'assegnazione della casa familiare ad uno dei genitori richiede la verifica del legame tra il figlio, la casa familiare e il genitore che vive in essa insieme al figlio, provvedendo alla sua assistenza, in base ad un accertamento che deve essere effettuato in concreto e nell'attualità, senza che abbiano rilievo possibili future sistemazioni.” (cfr. Cass. n. 23443 del 2025).
Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta è risultato che la casa familiare debba essere identificata con l'abitazione sita in Via dei Padri Domenicani, di proprietà della resistente e della madre, che deve essere dunque assegnata alla la quale vi abita da diversi anni con il figlio AN, maggiorenne non _1 autosufficiente e potatore di disabilità ed al quale deve essere garantito il mantenimento del proprio habitat domestico.
Non può trovare accoglimento, pertanto, la domanda della resistente di assegnazione in suo favore della casa sita in Via Guido Baccelli in quanto la stessa non può più ritenersi abitazione coniugale, né tantomeno quella del ricorrente il quale non convive con il figlio disabile, dovendo trovare applicazione le consuete norme civilistiche sulla proprietà dell'immobile, nel caso di specie in comproprietà al 50% tra le parti e con mutuo intestato alle parti.
Sulla domanda di mantenimento della resistente
Parte ricorrente ha dedotto che entrambe le parti hanno un impiego lavorativo, che sono economicamente autonome ed ha richiesto al Tribunale di dichiarare l'autosufficienza economica dei coniugi.
La resistente ha chiesto l'attribuzione di un assegno di mantenimento a suo favore di euro 150,00 al mese in ragione della sperequazione reddituale 7
esistente tra le parti.
L' ha depositato documentazione reddituale dalla quale si Parte_1 evince una retribuzione percepita da euro 1.400,00 a 1.700,00 mensili in media, il pagamento dei ratei del mutuo dell'abitazione coniugale cointestata con la resistente di euro 800,00 circa al mese (conto ING direct) – corrisposta almeno fino all'anno 2023 - ed i finanziamenti contratti con le società di erogazione del credito COMPASS e FINDOMESTIC per rate rispettivamente di euro 456,00 con scadenza nel mese di settembre 2025 e di euro 76,00 ed euro 45,00. Inoltre, il ricorrente è titolare di 1/3 di un immobile sito a Tempo Pausania (Sardegna) in comproprietà con il fratello e la madre pervenuto per successione ereditaria.
Dalle comparse conclusionali depositate e dalla relazione degli assistenti sociali
è risultato, infine, che il ricorrente corrisponde un canone di locazione di euro
500,00 mensili avendo lasciato l'abitazione materna anche se di tale circostanza non vi è documentazione in atti.
La ha dedotto di lavorare presso un banco di ortofrutta al mercato _1 di Civitavecchia (RM), di guadagnare circa 500,00 euro al mese ed ha depositato autocertificazione ed estratto del conto BNL cointestato con la propria madre.
Inoltre, la resistente ha dichiarato agli assistenti sociali di essere stata assunta dalla ditta Assistenza vita con una retribuzione di euro 700,00 mensili ma non risulta documentazione depositata in atti dal difensore della ed i Servizi _1
Sociali hanno dichiarato di essersi interessati per prestare assistenza al figlio disabile con inserimento ad un centro diurno e assistenza domiciliare ed al fine di fare richiedere alla resistente l'assegno unico ed eventuale assegno di inclusione.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e della documentazione complessivamente acquisita la domanda della resistente non può essere accolta.
All'udienza del 08.03.2024 la infatti, ha confermato i fatti dedotti _1 nelle note depositate dal ricorrente e di percepire per la locazione dell'abitazione in Via Guido Baccelli un canone di 300,00 euro al mese che deve aggiungersi al guadagno dichiarato di circa 500,00 euro mensili per l'attività di vendita di frutta e verdura presso il mercato di Civitavecchia ed a quello attualmente percepito di euro 700,00 mensili come relazionato dagli assistenti sociali.
Ritiene dunque il Collegio che la resistente abbia sufficienti risorse per il 8
proprio sostentamento e che non sussista un rilevante sperequazione economica tra le parti, tenuto conto degli impegni di spesa documentati dal resistente e che la casa familiare in comproprietà tra le parti per la quale l' orrisponde Parte_1 un canone di mutuo mensile di euro 800,00 circa (sebbene il mutuo risulti cointestato) è stata concessa in affitto dalla resistente che percepisce euro 300,00 oltre a gestire la pensione di invalidità del figlio disabile di euro 327,00 mensili.
Pertanto, nessun assegno di mantenimento deve essere disposto a carico dell' favore della Parte_1 _1
Sull'assegno di mantenimento in favore del figlio
Dall'istruttoria espletata in corso in causa non sono emersi elementi sopravvenuti che giustifichino per il Collegio una modifica delle disposizioni emesse con ordinanza presidenziale del 11.01.2022 con riferimento al mantenimento del figlio AN e devono, pertanto, essere confermate le statuizioni del Presidente f.f. ponendo a carico dell' un assegno di Parte_1 mantenimento per il figlio di euro 150,00 al mese con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Infatti, risulta che tuttora la casa familiare cointestata sia stata messa a rendita dalla e che dunque l' ontribuisca al mantenimento del _1 Parte_1 figlio disabile anche mediante la possibilità della ex moglie di percepire in via esclusiva le rendite per affitto della medesima abitazione.
Le spese straordinarie di AN devono essere poste al 50% tra le parti secondo le specifiche contenute nel Protocollo vigente presso il Tribunale di
Civitavecchia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 come integrato dal DM 147/2022, in relazione allo scaglione per valore indeterminato di bassa complessità ai valori tra i minimi ed medi ed in ragione della durata del procedimento e delle fasi processuali svolte di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2761 del 2021 R.G.A.C., vista la sentenza parziale sullo status 9
emessa, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Civitavecchia (RM) via dei
Padri Domenicali n. 2 ad , la quale vi abiterà con il figlio Controparte_1
AN, maggiorenne non economicamente autosufficiente e affetto da disabilità;
2) rigetta la richiesta di versamento di un assegno di mantenimento a favore della resistente per le ragioni indicate in parte motiva;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio AN, corrispondendo alla madre _1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 150,00 al mese,
[...] con decorrenza dal mese di gennaio 2022, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
4) pone a carico di entrambe le parti al 50% ciascuno le spese straordinarie del figlio AN secondo le specifiche contenute nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia;
5) dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di assegnazione dell'abitazione sita in Civitavecchia (RM) Viale Guido Baccelli per le ragioni indicate;
6) condanna alla refusione delle spese di lite alla parte Controparte_1 ricorrente che si liquidano in complessivi euro 4.800,00 Parte_1 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 5 settembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. AN Gelso 10