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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/12/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
PROC. CIV. n. 5561/2020 R.G.
GIUDICE Dott. AE IG
All'udienza civile del 02/12/2025, tenuta in Taranto dal Giudice Unico, dott.
AE IG, assistito dal funzionario UPP dott. Pierpaolo Verri, il sottoscritto difensore si riporta integralmente al contenuto degli atti e degli scritti difensivi, che qui si abbiano per trascritti.
Diversamente opinando rispetto alle conclusioni cui è giunto il secondo consulente tecnico e come risulta dagli atti al momento dell'acquisto del sig. , CP_1
l'immobile al primo piano risultava allo stato rustico e, conseguentemente, non poteva soddisfare alcuna esigenza di tipo abitativo.
Tanto, al netto, di ogni diversa valutazione da parte di chi vi abbia, invece, abitato, omettendo le più elementari norme igienico-sanitarie…!
Premesso quanto sopra si ribadisce la prognostica determinazione dei valori stimati dalla TU Ing. , soprattutto per il primo piano, rispetto al Persona_1
quale non è stata fornita alcuna prova da parte del sig. , che CP_1
legittimasse la presunzione di un “normale stato abitativo per il primo piano: in questo senso non si comprende la scelta del secondo TU di ripiegarsi tout court sull'elenco lavori e sul computo metrico della geom. in cui, come CP_2
evidenziato nelle osservazioni depositate dall' Ing. e nella Persona_2
relazione di consulenza della precedente TU, sono presenti aliquote di danni non pagina 1 di 14 rilevabili e non rilevate metricamente dalla medesima ma solo CP_2
apoditticamente affermate in sede di consulenza tecnica di parte.
Tanto ha dato origine a grossolane e sovrabbondanti valutazioni, nell'assoluta assenza di qualsivoglia riscontro fisico- strutturale;
pertanto, indipendentemente dallo “stato di abitabilità o non abitabilità” dell' immobile, sarà necessario decurtare dalla somma stimata, tutte le voci prive di un fondamento, ovvero quelle riferite alla componente tecnologica degli impianti igienico – sanitario per la cucina e i wc del primo piano;
quelle riferite, sia pure parzialmente, all' impianto di riscaldamento del primo piano;
quelle riferite, sia pure parzialmente, alle opere edili al primo piano.
Analogamente per la voce di costo del lastrico solare, per il quale non vi è stato alcun riscontro fisico strutturale degli interventi computati dalla in fase CP_2
di sopralluogo con il TU Ing. alla presenza di tutte le parti Persona_3
convenute alla causa, tenendo conto che il lastrico solare e il piano terra non risultavano all' epoca dei sopralluoghi consulenziali variati rispetto all' epoca del rilievo fotografico oggetto di approfondimento.
Tanto, quindi, conferma come, in relazione al piano terra, non vi è alcuna ragione di diversa valutazione della stima condotta dalla TU Ing. poiché Per_3
supportata da indagini peritali attraverso sopralluoghi finalizzati ai rilievi plano – altimetrici nelle effettive consistenze del danno, condotte in contraddittorio tra le Parti del giudizio. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori considerazioni in ordine all'esclusione delle voci di danno innanzi elencate, con la conseguente riduzione del computo valoriale determinato dall'Ing.
, si chiede di chiamare lo stesso a chiarimenti sul punto, anche al fine Persona_1
di giustificare la discrasia tra la quantificazione del primo TU, pari ad €.
34.400.59*, a fronte dell'importo di €. 44.054.37*, dal secondo TU.
pagina 2 di 14 Inoltre, dagli atti di causa non rinviene appare alcun incarico e/o documentazione contabile afferente le attività di DL e CSE [mai espletate e documentalmente provata], per cui non trovano giustificazione le somme determinate per prestazioni professionali inesistenti.
Per quanto riguarda il valore attribuito per il mancato godimento non si può omettere di considerare come, sia il piano terra, che il primo piano, al momento dell' aggiudicazione da parte del sig. , presentavano gravi Controparte_3
carenze del punto di vista igienico sanitario, indipendenti dalle successive condotte degli attori, per cui non può essere considerato un indennizzo per il mancato godimento relativamente ad un immobile che non avrebbe potuto essere riconosciuto come abitabile, a prescindere!!!
Le ipotesi formulate dall'Ing. {pur apprezzando lo sforzo esercitato Persona_1
per rispondere ai quesiti} rimangono confinate nel limbo dell'indeterminatezza e non potranno essere poste a fondamento della decisione di codesto On.le
Tribunale.
Si ribadisce, infine, come la Difesa di parte attrice non abbia fornito alcuna prova in ordine all'effettivo stato dell'immobile al momento dell'aggiudicazione e, men che meno, al momento dell'immissione nel possesso a seguito del decreto di trasferimento.
Si insiste, pertanto, nelle conclusioni già rassegnate, con richiesta al Tribunale di governare le spese del processo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c., parametrando la richiesta iniziale di risarcimento del danno formulata dal sig.
per €. 143.350.00*, con quella effettiva determinata dal Controparte_3
primo TU per €. 34.400.59*, ovvero e comunque, con quella del secondo TU per
€. 44.054.37*; il tutto, tenendo conto che l'immobile è stato aggiudicato per soli
€. 83.000.00*.
pagina 3 di 14 Compare per la parte attrice l'avvocato LUIGI ERNESTO COLOSIMO, che impugna e contesta quanto da ultimo sostenuto da parte interveniente;
contesta l'applicazione tout court e indeterminata del coefficiente di vetustà utilizzato dal c.t.u., fa presente che gli interventi stimati dal c.t.u. sono strumentali alla mera abitabilità dell'immobile. Si riporta a quanto concluso e precisato in comparsa conclusionale e nelle repliche, insistendo nell'accoglimento delle stesse.
Per la parte convenuta l'avv. FRANZINO RENZULLO (in sostituzione dell'avv.
GE PO), il quale impugna e contesta tutto quanto dedotto e richiesto da parte attrice e si riporta ai propri atti e scritti di causa, nonché alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
Il Giudice, ascoltata la discussione orale delle parti, all'esito della camera di consiglio, stante l'assenza delle stesse, pronuncia e deposita la seguente
Sentenza ex art. 281 sexies
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. AE IG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5561/2020 promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difeso Controparte_3 C.F._1
dall'avv. LUIGI ERNESTO COLOSIMO
ATTORE contro
(C.F.: CP_4 C.F._2 Controparte_5
(C.F.: ), AP AS (C.F.: ), C.F._3 CodiceFiscale_4
pagina 4 di 14 (C.F.: ) rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 C.F._5
GE PO
CONVENUTI nonché
(P.I.: , rappresentata e difesa Controparte_6 P.IVA_1
dall'avv. D'ELIA DANIELE
INTERVENUTA
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni.
1.1. Con atto di citazione notificato in data 6 ottobre 2020, Controparte_3
conveniva in giudizio MA UA e CP_4 Controparte_5
affinché venissero condannati in solido al risarcimento dei danni, ai Parte_1
sensi dell'art. 2043 c.c., in ordine alla omessa custodia di un bene immobile pignorato, e successivamente trasferito all'odierno attore, cui erano tenuti per legge in veste di debitori esecutati nel procedimento di espropriazione immobiliare RGE n. 320/2013 incardinato presso il Tribunale di Taranto, nonché in ordine alla illecita distruzione e a tutti i danni arrecati al predetto immobile descritti nella documentazione versata in atti. Secondo la ricostruzione fattuale della parte attrice, legittima proprietaria del bene in seguito a decreto di trasferimento immobiliare emesso nella richiamata procedura esecutiva, i convenuti avevano rifiutato di lasciare l'immobile impedendone l'accesso fino alla data del 21.01.2020, allorché l'ufficiale giudiziario riuscì a immettere il nel legittimo possesso dell'immobile grazie a un temporaneo varco CP_1
d'accesso appositamente ricavato nella proprietà di un vicino. In seguito all'accesso, venivano rilevati numerosi danneggiamenti sul bene, sia al piano terra sia al primo piano, nonché sul piano di copertura e nell'area pertinenziale esterna, con danni a parti pagina 5 di 14 strutturali del bene e asportazione di altri beni, il tutto così esemplificativamente riportato: «le porte di ingresso erano state asportate, i pavimenti divelti, vistosi i fori nelle pareti, le prese elettriche e punti luce asportati, gli infissi e le finestre volatilizzatisi, la scala di accesso con passamano e gradini rotti (primo piano), la pavimentazione del terrazzo rotta in più punti, i mattoni, il quadro elettrico e la canna fumaria danneggiati (terrazzo), fori visibili su tutte le pareti, il camino asportato, le porte interne danneggiate, tutta la pavimentazione fregiata in più punti, la controparete in cartongesso della stanza posta a dex per chi entra con un grosso foro
e tutti gli impianti elettrici mancanti (piano terra); era stata demolita una struttura- deposito adiacente il piazzale dell'immobile; vi era materiale di risulta e la muratura del manufatto distrutto riverso in una cantina posta nella zona sottostante, con relativa occlusione dell'accesso a tale vano cantina (area esterna piazzale immobile)». L'attore agiva in via cautelare proponendo ricorso per sequestro conservativo presso il
Tribunale di Taranto, che veniva accolto con provvedimento del 31.08.2020. Instaurava così il presente giudizio di merito, ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c., chiedendo il risarcimento dei danni per l'importo complessivo di € 143.350,00, comprensivo dei danni derivanti dalla mancata disponibilità dell'immobile.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta, e Parte_2 Parte_1
eccepivano in via preliminare la loro totale estraneità ai fatti dedotti in giudizio, evidenziando come fin dalla metà del mese di maggio del 2019 si fossero trasferiti a vivere altrove. Quanto alla posizione di e CP_4 Controparte_5
questi ultimi contestavano di essere i responsabili dei lamentati danni all'immobile; contestavano altresì la richiesta risarcitoria nel quantum, ritenendo la stessa sfornita di prova;
chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda.
1.3. In data 08.04.2021 interveniva in giudizio la , Controparte_7
rappresentando di aver acquisito, in data 03.02.2021, le seguenti particelle, al foglio 6
pagina 6 di 14 del Catasto Terreni del Comune di Palagianello, assoggettate a sequestro conservativo dal : 991 di are 02,50; 1266 di are 00,46; 1267 di are 05,85; 1268 di are CP_1
04,73; 1269 di are 01,46. L'impresa faceva discendere il proprio diritto a intervenire in causa dal danno derivante dall'eventuale accoglimento della domanda attrice, rispetto alla quale eccepiva la carenza di prova in ordine all'an e al quantum. Concludeva richiamando le medesime conclusioni dei convenuti principali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2. La pretesa risarcitoria formulata dall'attore si appalesa fondata per le seguenti ragioni.
In particolare, i documenti versati in atti, unitamente alle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio, hanno dimostrato la responsabilità delle parti convenute, le quali, occupando sine titulo l'immobile sito in Palagianello alla via
OF CO n. 6, di proprietà di in seguito a decreto di Controparte_3
trasferimento n. 6440/2018 del Tribunale di Taranto, hanno posto in essere atti lesivi dell'integrità della struttura.
Tanto è dato appurarsi dall'esame della prima c.t.u. espletata nel corso del giudizio e dalla successiva c.t.u. integrativa, nonché dalla documentazione allegata dall'attore alla propria richiesta risarcitoria, con particolare riferimento al materiale fotografico accluso alla perizia di parte depositata in allegato all'atto introduttivo del giudizio (v. doc. 6), che descrive lo stato dei luoghi al mese di gennaio del 2020, ovvero allorché il ha avuto modo di entrare nell'effettivo possesso dell'immobile. I CP_1
danneggiamenti dedotti nell'atto di citazione trovano effettivo riscontro nei richiamati documenti e l'istruttoria orale ha provato la riconducibilità degli stessi ad attività posta in essere dagli odierni convenuti, nel periodo in cui hanno detenuto il bene impedendo la presa di possesso al . CP_1
pagina 7 di 14 2.1. In particolare, il teste , capo della Polizia Locale del Testimone_1
comune di Palagianello, all'udienza del 28.06.2022, ha dichiarato di aver eseguito un intervento nell'immobile per cui è causa, «durante il quale vi erano delle persone, tra cui il convenuto e suo figlio , che eseguivano dei lavori edili, come CP_4 CP_3
abbattimento di pilastro, rimozione di infissi, rimozione di coperture in tegole, travi di legno», precisando che « e suo figlio in mia presenza proseguivano i CP_4
lavori edili che di mano propria stavano eseguendo», che «il pilastro di cui ho detto era stato già abbattuto e il sig. mi dichiarò di averlo personalmente CP_4
abbattuto lui» e che « stava rimuovendo delle tegole da un gazebo e CP_4
notai subito che erano stati rimossi degli infissi da un'altra struttura […] Provenivano altresì rumori di attività edili chiaramente in corso». Di tali circostanze si rinviene effettivo riscontro nel verbale del sopralluogo a firma dello stesso teste Tes_1
allegato al fascicolo di parte attrice (v. doc. 11-12) da cui risulta che «il sig. CP_4
alla sx dell'accesso/ingresso del viale che porta alla sua proprietà, come
[...]
spontaneamente dichiarato, ha abbattuto un pilastro visibile dall'esterno in cemento.
Sul posto inoltre nella sua proprietà recintata, era stato rimosso un infisso esterno al piano terra di un fabbricato preesistente sul lato ad est della proprietà in questione.
[…] Era presente anche il figlio del sig. sig. ed altre 3 Pt_3 Persona_4
persone. Inoltre era in corso la rimozione della copertura composta da tegole, di alcune travi in legno ad un gazebo permanente e preesistente di m. 3x4 circa in legno».
Delle attività lesive poste in essere dagli attori è dato rinvenire conferma altresì nella successiva relazione di servizio del 1° giugno 2019 dei Carabinieri della Stazione di Palagianello, i quali, giunti presso l'abitazione di via OF CO, vi rinvenivano MA ON e MA (e un terzo soggetto, quest'ultimo alla Pt_2
guida di un miniescavatore, intento ad eseguire scavi e spostamento di terreno), che pagina 8 di 14 riferivano di essere i proprietari dell'immobile, intenti ad eseguirvi lavori per i quali non era necessaria alcuna autorizzazione amministrativa.
Anche il teste , nel corso della propria deposizione resa all'udienza Tes_2
del 13.09.2022, ha dichiarato che «due o tre volte nel 2019 ho sentito dei forti rumori simili a rottura di vetri, ben identificabili, e muri, che dalla mia abitazione potevo sentire, si sentiva proprio battere sui muri, tanto che si crearono anche delle crepe all'interno del mio bagno»; infine, il teste , all'udienza del Testimone_3
10.01.2023, ha riferito che «verso maggio 2019 ho cominciato a vedere un gran movimento in questo immobile, come fosse in corso un trasloco;
sentivo anche molti rumori di martelli pneumatici, si sentiva che stavano rompendo qualcosa».
Pertanto, le prove raccolte inducono a ritenere confermata la condotta lesiva posta in essere dagli odierni convenuti, risultando così provata, quanto all'an, la richiesta risarcitoria.
2.2. Il materiale probatorio in atti, inoltre, consente di affermare che tutti i quattro convenuti abbiano effettivamente vissuto nell'immobile di via OF
CO fino al 2019, contrariamente, peraltro, alle dichiarazioni rese dal teste
[...]
, il quale, all'udienza del 28.06.2022, è caduto più volte in contraddizione, Per_4
fino a interrompere e abbandonare definitivamente la prova orale per un malessere, dopo aver dichiarato «mio fratello ha lasciato l'immobile dove viveva in via Pt_2
OF CO a Palagianello già da 12-13 anni, tutto il nostro nucleo familiare viveva lì a piano terra, mentre l'appartamento al primo piano non era abitabile».
Di contro, dalle testimonianze dei testi (escusso all'udienza Testimone_4
del 28.06.2022), e (entrambi escussi all'udienza del Tes_2 Testimone_5
13.09.2022), nonché (escussa all'udienza del 10.01.2023), che risultano Tes_6
coerenti, convergenti e prive di contraddizioni, è possibile evincere che MA ON,
TT MA e abbiano abitato l'immobile Controparte_5 Pt_2 Parte_1
pagina 9 di 14 oggetto della controversia fino all'incirca alla metà del 2019. In particolare, il
, ha dichiarato: «essendo vicino di casa conosco di vista i convenuti e posso Tes_4
dire che fino al maggio-giugno 2019 se non mi sbaglio loro vivevano in via OF
CO, tanto dico in quanto più o meno tutti e quattro li vedevo lì»; ha Tes_2
affermato: «è vero che i convenuti insieme al sig. hanno avuto la Persona_4
detenzione dell'immobile per cui è causa fino all'entrata dell'ufficiale giudiziario […] fino ad allora ho sempre notato la presenza dei convenuti […] non abitavano lì dal marzo-aprile 2019». Inoltre, anche il teste ha confermato che «fino a maggio- Tes_5
giugno 2019 loro vivevano nell'immobile di via CO», mentre la teste con Pt_1
particolare riferimento alla posizione di sua sorella e di suo cognato Parte_1
, ha dichiarato che «fino a maggio 2019 i coniugi vivevano Parte_2 Persona_5
in una casa dei genitori di in via OF CO;
a piano terra vivevano i Pt_2
genitori e al primo piano mia sorella con il marito», confermando pertanto che anche il primo piano dell'immobile fosse di tutta evidenza abitabile e dagli stessi occupato.
La codetenzione e coabitazione esercitate dai quattro convenuti fino ai mesi nei quali furono segnalati e riscontrati gli atti lesivi della abitazione immobiliare, lo stesso coinvolgimento di quale acquirente, nel maggio 2019, dal suocero Parte_1 [...]
della ½ metà indivisa di una strada limitrofa all'abitazione, successivamente CP_4
modificata nel suo assetto al chiaro fine di impedirvi l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario, nonché la presenza della nel dicembre 2019 presso l'immobile per CP_5
cui è causa (specificamente riferita dal teste , sono tutte circostanze Tes_2
indiziarie idonee a provarne la complice corresponsabilità, attiva e omissiva, rispetto all'integrità di un bene di fatto nella loro custodia.
3. Devono altresì richiamarsi le risultanze combinate delle due c.t.u. espletate nel corso del giudizio, che si ritiene di dover condividere per metodologia e percorso logico pagina 10 di 14 seguito, con particolare riguardo all'individuazione dei danni provocati sull'immobile e alle spese necessarie per il ripristino dello stesso.
In particolare, quanto rilevato dalla prima c.t.u. datata 25.09.2023 e dalla successiva integrazione del 19.12.2023, deve essere integrato con la seconda c.t.u. depositata in data 20.10.2025, sulla scorta dell'ordinanza di rimessione su ruolo del
26.03.2025. Infatti, ai fini del calcolo del quantum delle opere di ripristino deve essere considerato lo stato dei luoghi al momento dell'aggiudicazione dell'immobile da parte degli odierni attori nell'àmbito della procedura esecutiva. È a tale momento, infatti, al quale bisogna rapportare la stima dei danni documentati e provati nel corso del giudizio.
Ebbene, a tale riguardo, con specifico riferimento al quantum, si richiamano le conclusioni della seconda c.t.u. e, in particolare del dettagliato computo metrico allegato alla stessa (v. All. C), laddove si quantificano le opere di ripristino in complessivi € 68.316,97, somma così partitamente suddivisa fra le varie aree dell'immobile: € 19.467,78 per il piano terra, € 43.532,77 per il piano primo, € 3.129,89 per il piano copertura e € 2.186,53 per l'area pertinenziale.
L'importo complessivo è così determinato al 2020 nella misura di € 68.316,97, che deve maggiorarsi di iva al 2020, nonché rivalutazione monetaria e interessi legali su tale importo annualmente rivalutato secondo gli indici Istat dal gennaio 2020 fino alla decisione. Con la sentenza il debito di valore si converte in debito di valuta e sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo.
In particolare, il c.t.u. ha stimato le opere di ripristino dell'immobile, relativamente al primo piano per il quale non si rinvengono in atti elementi utili a documentarne lo status quo ante, considerandone una condizione di normale utilizzo abitativo dello stesso. Tali opere, considerate strettamente funzionali al rispristino della suddetta condizione di normale utilizzo abitativo, non possono soffrire di alcun pagina 11 di 14 deprezzamento, trattandosi di interventi indispensabili e resi necessari dagli atti illeciti posti in essere dai precedenti detentori del bene.
A tali importi devono essere aggiunti i costi per le spese tecniche, così come stimati dal c.t.u. in complessivi € 3.218,31 (somma comprensiva di CAP e Iva) nell'integrazione a chiarimento depositata in data 18 novembre 2025.
4. Alla stregua del recente arresto in materia delle Sezioni unite della
Cassazione, merita altresì accoglimento la richiesta risarcitoria proposta dall'attore con riguardo al danno derivante dal mancato godimento del bene (Cass. n. 33645 del
2022). Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta»: in altre parole, «il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva» … e «il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire».
Poiché inoltre, «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato», tale danno, sulla scorta delle analisi compiute dal c.t.u., deve computarsi nella somma complessiva di € 13.850,00.
pagina 12 di 14 5. Le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, anche per la fase di sequestro conservativo.
In capo alla convenuta e alla terza chiamata, in via solidale, devono essere posti in via definitiva gli oneri delle c.t.u. come liquidati in separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) dichiara la responsabilità concorrente solidale di ON, CP_4 CP_5
MA e nella causazione dei danni lamentati
[...] Pt_2 Parte_1
dall'attore in citazione e, per l'effetto, condanna i convenuti in via solidale al pagamento delle seguenti somme risarcitorie in favore di : - € 68.316,97, più Controparte_3
iva, per danni all'immobile, nonché rivalutazione monetaria e interessi legali su tale importo annualmente rivalutato secondo gli indici Istat dal gennaio 2020 fino alla decisione, più interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- € 3.218,31 a titolo di spese tecniche;
€ 13.850,00, a titolo mancato godimento dell'immobile per cui è causa;
B) condanna i convenuti e la terza intervenuta (quest'ultima limitatamente alla somma di € 9.036,00, più accessori e spese vive, ascrivibile al presente giudizio di merito) alla rifusione in solido all'attore delle spese di lite, con pagamento da distrarsi in favore del difensore antistatario, spese che si liquidano, anche per la fase cautelare ante causam, in complessivi € 11.295,00, di cui € 2.440,00 per fasi di studio, € 1.030,00 per fasi introduttive, € 5.240,oo per fase istruttoria e € 2.585,00 per fasi decisionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti e € 1.192,00 per esborsi;
pagina 13 di 14 C) pone definitivamente in capo ai convenuti gli oneri derivanti dall'espletamento delle c.t.u., come liquidati in separati decreti.
Sentenza depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al termine dell'udienza monocratica del 2 dicembre 2025.
Il Giudice Unico
AE IG
pagina 14 di 14
- Seconda Sezione Civile -
PROC. CIV. n. 5561/2020 R.G.
GIUDICE Dott. AE IG
All'udienza civile del 02/12/2025, tenuta in Taranto dal Giudice Unico, dott.
AE IG, assistito dal funzionario UPP dott. Pierpaolo Verri, il sottoscritto difensore si riporta integralmente al contenuto degli atti e degli scritti difensivi, che qui si abbiano per trascritti.
Diversamente opinando rispetto alle conclusioni cui è giunto il secondo consulente tecnico e come risulta dagli atti al momento dell'acquisto del sig. , CP_1
l'immobile al primo piano risultava allo stato rustico e, conseguentemente, non poteva soddisfare alcuna esigenza di tipo abitativo.
Tanto, al netto, di ogni diversa valutazione da parte di chi vi abbia, invece, abitato, omettendo le più elementari norme igienico-sanitarie…!
Premesso quanto sopra si ribadisce la prognostica determinazione dei valori stimati dalla TU Ing. , soprattutto per il primo piano, rispetto al Persona_1
quale non è stata fornita alcuna prova da parte del sig. , che CP_1
legittimasse la presunzione di un “normale stato abitativo per il primo piano: in questo senso non si comprende la scelta del secondo TU di ripiegarsi tout court sull'elenco lavori e sul computo metrico della geom. in cui, come CP_2
evidenziato nelle osservazioni depositate dall' Ing. e nella Persona_2
relazione di consulenza della precedente TU, sono presenti aliquote di danni non pagina 1 di 14 rilevabili e non rilevate metricamente dalla medesima ma solo CP_2
apoditticamente affermate in sede di consulenza tecnica di parte.
Tanto ha dato origine a grossolane e sovrabbondanti valutazioni, nell'assoluta assenza di qualsivoglia riscontro fisico- strutturale;
pertanto, indipendentemente dallo “stato di abitabilità o non abitabilità” dell' immobile, sarà necessario decurtare dalla somma stimata, tutte le voci prive di un fondamento, ovvero quelle riferite alla componente tecnologica degli impianti igienico – sanitario per la cucina e i wc del primo piano;
quelle riferite, sia pure parzialmente, all' impianto di riscaldamento del primo piano;
quelle riferite, sia pure parzialmente, alle opere edili al primo piano.
Analogamente per la voce di costo del lastrico solare, per il quale non vi è stato alcun riscontro fisico strutturale degli interventi computati dalla in fase CP_2
di sopralluogo con il TU Ing. alla presenza di tutte le parti Persona_3
convenute alla causa, tenendo conto che il lastrico solare e il piano terra non risultavano all' epoca dei sopralluoghi consulenziali variati rispetto all' epoca del rilievo fotografico oggetto di approfondimento.
Tanto, quindi, conferma come, in relazione al piano terra, non vi è alcuna ragione di diversa valutazione della stima condotta dalla TU Ing. poiché Per_3
supportata da indagini peritali attraverso sopralluoghi finalizzati ai rilievi plano – altimetrici nelle effettive consistenze del danno, condotte in contraddittorio tra le Parti del giudizio. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori considerazioni in ordine all'esclusione delle voci di danno innanzi elencate, con la conseguente riduzione del computo valoriale determinato dall'Ing.
, si chiede di chiamare lo stesso a chiarimenti sul punto, anche al fine Persona_1
di giustificare la discrasia tra la quantificazione del primo TU, pari ad €.
34.400.59*, a fronte dell'importo di €. 44.054.37*, dal secondo TU.
pagina 2 di 14 Inoltre, dagli atti di causa non rinviene appare alcun incarico e/o documentazione contabile afferente le attività di DL e CSE [mai espletate e documentalmente provata], per cui non trovano giustificazione le somme determinate per prestazioni professionali inesistenti.
Per quanto riguarda il valore attribuito per il mancato godimento non si può omettere di considerare come, sia il piano terra, che il primo piano, al momento dell' aggiudicazione da parte del sig. , presentavano gravi Controparte_3
carenze del punto di vista igienico sanitario, indipendenti dalle successive condotte degli attori, per cui non può essere considerato un indennizzo per il mancato godimento relativamente ad un immobile che non avrebbe potuto essere riconosciuto come abitabile, a prescindere!!!
Le ipotesi formulate dall'Ing. {pur apprezzando lo sforzo esercitato Persona_1
per rispondere ai quesiti} rimangono confinate nel limbo dell'indeterminatezza e non potranno essere poste a fondamento della decisione di codesto On.le
Tribunale.
Si ribadisce, infine, come la Difesa di parte attrice non abbia fornito alcuna prova in ordine all'effettivo stato dell'immobile al momento dell'aggiudicazione e, men che meno, al momento dell'immissione nel possesso a seguito del decreto di trasferimento.
Si insiste, pertanto, nelle conclusioni già rassegnate, con richiesta al Tribunale di governare le spese del processo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c., parametrando la richiesta iniziale di risarcimento del danno formulata dal sig.
per €. 143.350.00*, con quella effettiva determinata dal Controparte_3
primo TU per €. 34.400.59*, ovvero e comunque, con quella del secondo TU per
€. 44.054.37*; il tutto, tenendo conto che l'immobile è stato aggiudicato per soli
€. 83.000.00*.
pagina 3 di 14 Compare per la parte attrice l'avvocato LUIGI ERNESTO COLOSIMO, che impugna e contesta quanto da ultimo sostenuto da parte interveniente;
contesta l'applicazione tout court e indeterminata del coefficiente di vetustà utilizzato dal c.t.u., fa presente che gli interventi stimati dal c.t.u. sono strumentali alla mera abitabilità dell'immobile. Si riporta a quanto concluso e precisato in comparsa conclusionale e nelle repliche, insistendo nell'accoglimento delle stesse.
Per la parte convenuta l'avv. FRANZINO RENZULLO (in sostituzione dell'avv.
GE PO), il quale impugna e contesta tutto quanto dedotto e richiesto da parte attrice e si riporta ai propri atti e scritti di causa, nonché alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
Il Giudice, ascoltata la discussione orale delle parti, all'esito della camera di consiglio, stante l'assenza delle stesse, pronuncia e deposita la seguente
Sentenza ex art. 281 sexies
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. AE IG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5561/2020 promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difeso Controparte_3 C.F._1
dall'avv. LUIGI ERNESTO COLOSIMO
ATTORE contro
(C.F.: CP_4 C.F._2 Controparte_5
(C.F.: ), AP AS (C.F.: ), C.F._3 CodiceFiscale_4
pagina 4 di 14 (C.F.: ) rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 C.F._5
GE PO
CONVENUTI nonché
(P.I.: , rappresentata e difesa Controparte_6 P.IVA_1
dall'avv. D'ELIA DANIELE
INTERVENUTA
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni.
1.1. Con atto di citazione notificato in data 6 ottobre 2020, Controparte_3
conveniva in giudizio MA UA e CP_4 Controparte_5
affinché venissero condannati in solido al risarcimento dei danni, ai Parte_1
sensi dell'art. 2043 c.c., in ordine alla omessa custodia di un bene immobile pignorato, e successivamente trasferito all'odierno attore, cui erano tenuti per legge in veste di debitori esecutati nel procedimento di espropriazione immobiliare RGE n. 320/2013 incardinato presso il Tribunale di Taranto, nonché in ordine alla illecita distruzione e a tutti i danni arrecati al predetto immobile descritti nella documentazione versata in atti. Secondo la ricostruzione fattuale della parte attrice, legittima proprietaria del bene in seguito a decreto di trasferimento immobiliare emesso nella richiamata procedura esecutiva, i convenuti avevano rifiutato di lasciare l'immobile impedendone l'accesso fino alla data del 21.01.2020, allorché l'ufficiale giudiziario riuscì a immettere il nel legittimo possesso dell'immobile grazie a un temporaneo varco CP_1
d'accesso appositamente ricavato nella proprietà di un vicino. In seguito all'accesso, venivano rilevati numerosi danneggiamenti sul bene, sia al piano terra sia al primo piano, nonché sul piano di copertura e nell'area pertinenziale esterna, con danni a parti pagina 5 di 14 strutturali del bene e asportazione di altri beni, il tutto così esemplificativamente riportato: «le porte di ingresso erano state asportate, i pavimenti divelti, vistosi i fori nelle pareti, le prese elettriche e punti luce asportati, gli infissi e le finestre volatilizzatisi, la scala di accesso con passamano e gradini rotti (primo piano), la pavimentazione del terrazzo rotta in più punti, i mattoni, il quadro elettrico e la canna fumaria danneggiati (terrazzo), fori visibili su tutte le pareti, il camino asportato, le porte interne danneggiate, tutta la pavimentazione fregiata in più punti, la controparete in cartongesso della stanza posta a dex per chi entra con un grosso foro
e tutti gli impianti elettrici mancanti (piano terra); era stata demolita una struttura- deposito adiacente il piazzale dell'immobile; vi era materiale di risulta e la muratura del manufatto distrutto riverso in una cantina posta nella zona sottostante, con relativa occlusione dell'accesso a tale vano cantina (area esterna piazzale immobile)». L'attore agiva in via cautelare proponendo ricorso per sequestro conservativo presso il
Tribunale di Taranto, che veniva accolto con provvedimento del 31.08.2020. Instaurava così il presente giudizio di merito, ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c., chiedendo il risarcimento dei danni per l'importo complessivo di € 143.350,00, comprensivo dei danni derivanti dalla mancata disponibilità dell'immobile.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta, e Parte_2 Parte_1
eccepivano in via preliminare la loro totale estraneità ai fatti dedotti in giudizio, evidenziando come fin dalla metà del mese di maggio del 2019 si fossero trasferiti a vivere altrove. Quanto alla posizione di e CP_4 Controparte_5
questi ultimi contestavano di essere i responsabili dei lamentati danni all'immobile; contestavano altresì la richiesta risarcitoria nel quantum, ritenendo la stessa sfornita di prova;
chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda.
1.3. In data 08.04.2021 interveniva in giudizio la , Controparte_7
rappresentando di aver acquisito, in data 03.02.2021, le seguenti particelle, al foglio 6
pagina 6 di 14 del Catasto Terreni del Comune di Palagianello, assoggettate a sequestro conservativo dal : 991 di are 02,50; 1266 di are 00,46; 1267 di are 05,85; 1268 di are CP_1
04,73; 1269 di are 01,46. L'impresa faceva discendere il proprio diritto a intervenire in causa dal danno derivante dall'eventuale accoglimento della domanda attrice, rispetto alla quale eccepiva la carenza di prova in ordine all'an e al quantum. Concludeva richiamando le medesime conclusioni dei convenuti principali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2. La pretesa risarcitoria formulata dall'attore si appalesa fondata per le seguenti ragioni.
In particolare, i documenti versati in atti, unitamente alle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio, hanno dimostrato la responsabilità delle parti convenute, le quali, occupando sine titulo l'immobile sito in Palagianello alla via
OF CO n. 6, di proprietà di in seguito a decreto di Controparte_3
trasferimento n. 6440/2018 del Tribunale di Taranto, hanno posto in essere atti lesivi dell'integrità della struttura.
Tanto è dato appurarsi dall'esame della prima c.t.u. espletata nel corso del giudizio e dalla successiva c.t.u. integrativa, nonché dalla documentazione allegata dall'attore alla propria richiesta risarcitoria, con particolare riferimento al materiale fotografico accluso alla perizia di parte depositata in allegato all'atto introduttivo del giudizio (v. doc. 6), che descrive lo stato dei luoghi al mese di gennaio del 2020, ovvero allorché il ha avuto modo di entrare nell'effettivo possesso dell'immobile. I CP_1
danneggiamenti dedotti nell'atto di citazione trovano effettivo riscontro nei richiamati documenti e l'istruttoria orale ha provato la riconducibilità degli stessi ad attività posta in essere dagli odierni convenuti, nel periodo in cui hanno detenuto il bene impedendo la presa di possesso al . CP_1
pagina 7 di 14 2.1. In particolare, il teste , capo della Polizia Locale del Testimone_1
comune di Palagianello, all'udienza del 28.06.2022, ha dichiarato di aver eseguito un intervento nell'immobile per cui è causa, «durante il quale vi erano delle persone, tra cui il convenuto e suo figlio , che eseguivano dei lavori edili, come CP_4 CP_3
abbattimento di pilastro, rimozione di infissi, rimozione di coperture in tegole, travi di legno», precisando che « e suo figlio in mia presenza proseguivano i CP_4
lavori edili che di mano propria stavano eseguendo», che «il pilastro di cui ho detto era stato già abbattuto e il sig. mi dichiarò di averlo personalmente CP_4
abbattuto lui» e che « stava rimuovendo delle tegole da un gazebo e CP_4
notai subito che erano stati rimossi degli infissi da un'altra struttura […] Provenivano altresì rumori di attività edili chiaramente in corso». Di tali circostanze si rinviene effettivo riscontro nel verbale del sopralluogo a firma dello stesso teste Tes_1
allegato al fascicolo di parte attrice (v. doc. 11-12) da cui risulta che «il sig. CP_4
alla sx dell'accesso/ingresso del viale che porta alla sua proprietà, come
[...]
spontaneamente dichiarato, ha abbattuto un pilastro visibile dall'esterno in cemento.
Sul posto inoltre nella sua proprietà recintata, era stato rimosso un infisso esterno al piano terra di un fabbricato preesistente sul lato ad est della proprietà in questione.
[…] Era presente anche il figlio del sig. sig. ed altre 3 Pt_3 Persona_4
persone. Inoltre era in corso la rimozione della copertura composta da tegole, di alcune travi in legno ad un gazebo permanente e preesistente di m. 3x4 circa in legno».
Delle attività lesive poste in essere dagli attori è dato rinvenire conferma altresì nella successiva relazione di servizio del 1° giugno 2019 dei Carabinieri della Stazione di Palagianello, i quali, giunti presso l'abitazione di via OF CO, vi rinvenivano MA ON e MA (e un terzo soggetto, quest'ultimo alla Pt_2
guida di un miniescavatore, intento ad eseguire scavi e spostamento di terreno), che pagina 8 di 14 riferivano di essere i proprietari dell'immobile, intenti ad eseguirvi lavori per i quali non era necessaria alcuna autorizzazione amministrativa.
Anche il teste , nel corso della propria deposizione resa all'udienza Tes_2
del 13.09.2022, ha dichiarato che «due o tre volte nel 2019 ho sentito dei forti rumori simili a rottura di vetri, ben identificabili, e muri, che dalla mia abitazione potevo sentire, si sentiva proprio battere sui muri, tanto che si crearono anche delle crepe all'interno del mio bagno»; infine, il teste , all'udienza del Testimone_3
10.01.2023, ha riferito che «verso maggio 2019 ho cominciato a vedere un gran movimento in questo immobile, come fosse in corso un trasloco;
sentivo anche molti rumori di martelli pneumatici, si sentiva che stavano rompendo qualcosa».
Pertanto, le prove raccolte inducono a ritenere confermata la condotta lesiva posta in essere dagli odierni convenuti, risultando così provata, quanto all'an, la richiesta risarcitoria.
2.2. Il materiale probatorio in atti, inoltre, consente di affermare che tutti i quattro convenuti abbiano effettivamente vissuto nell'immobile di via OF
CO fino al 2019, contrariamente, peraltro, alle dichiarazioni rese dal teste
[...]
, il quale, all'udienza del 28.06.2022, è caduto più volte in contraddizione, Per_4
fino a interrompere e abbandonare definitivamente la prova orale per un malessere, dopo aver dichiarato «mio fratello ha lasciato l'immobile dove viveva in via Pt_2
OF CO a Palagianello già da 12-13 anni, tutto il nostro nucleo familiare viveva lì a piano terra, mentre l'appartamento al primo piano non era abitabile».
Di contro, dalle testimonianze dei testi (escusso all'udienza Testimone_4
del 28.06.2022), e (entrambi escussi all'udienza del Tes_2 Testimone_5
13.09.2022), nonché (escussa all'udienza del 10.01.2023), che risultano Tes_6
coerenti, convergenti e prive di contraddizioni, è possibile evincere che MA ON,
TT MA e abbiano abitato l'immobile Controparte_5 Pt_2 Parte_1
pagina 9 di 14 oggetto della controversia fino all'incirca alla metà del 2019. In particolare, il
, ha dichiarato: «essendo vicino di casa conosco di vista i convenuti e posso Tes_4
dire che fino al maggio-giugno 2019 se non mi sbaglio loro vivevano in via OF
CO, tanto dico in quanto più o meno tutti e quattro li vedevo lì»; ha Tes_2
affermato: «è vero che i convenuti insieme al sig. hanno avuto la Persona_4
detenzione dell'immobile per cui è causa fino all'entrata dell'ufficiale giudiziario […] fino ad allora ho sempre notato la presenza dei convenuti […] non abitavano lì dal marzo-aprile 2019». Inoltre, anche il teste ha confermato che «fino a maggio- Tes_5
giugno 2019 loro vivevano nell'immobile di via CO», mentre la teste con Pt_1
particolare riferimento alla posizione di sua sorella e di suo cognato Parte_1
, ha dichiarato che «fino a maggio 2019 i coniugi vivevano Parte_2 Persona_5
in una casa dei genitori di in via OF CO;
a piano terra vivevano i Pt_2
genitori e al primo piano mia sorella con il marito», confermando pertanto che anche il primo piano dell'immobile fosse di tutta evidenza abitabile e dagli stessi occupato.
La codetenzione e coabitazione esercitate dai quattro convenuti fino ai mesi nei quali furono segnalati e riscontrati gli atti lesivi della abitazione immobiliare, lo stesso coinvolgimento di quale acquirente, nel maggio 2019, dal suocero Parte_1 [...]
della ½ metà indivisa di una strada limitrofa all'abitazione, successivamente CP_4
modificata nel suo assetto al chiaro fine di impedirvi l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario, nonché la presenza della nel dicembre 2019 presso l'immobile per CP_5
cui è causa (specificamente riferita dal teste , sono tutte circostanze Tes_2
indiziarie idonee a provarne la complice corresponsabilità, attiva e omissiva, rispetto all'integrità di un bene di fatto nella loro custodia.
3. Devono altresì richiamarsi le risultanze combinate delle due c.t.u. espletate nel corso del giudizio, che si ritiene di dover condividere per metodologia e percorso logico pagina 10 di 14 seguito, con particolare riguardo all'individuazione dei danni provocati sull'immobile e alle spese necessarie per il ripristino dello stesso.
In particolare, quanto rilevato dalla prima c.t.u. datata 25.09.2023 e dalla successiva integrazione del 19.12.2023, deve essere integrato con la seconda c.t.u. depositata in data 20.10.2025, sulla scorta dell'ordinanza di rimessione su ruolo del
26.03.2025. Infatti, ai fini del calcolo del quantum delle opere di ripristino deve essere considerato lo stato dei luoghi al momento dell'aggiudicazione dell'immobile da parte degli odierni attori nell'àmbito della procedura esecutiva. È a tale momento, infatti, al quale bisogna rapportare la stima dei danni documentati e provati nel corso del giudizio.
Ebbene, a tale riguardo, con specifico riferimento al quantum, si richiamano le conclusioni della seconda c.t.u. e, in particolare del dettagliato computo metrico allegato alla stessa (v. All. C), laddove si quantificano le opere di ripristino in complessivi € 68.316,97, somma così partitamente suddivisa fra le varie aree dell'immobile: € 19.467,78 per il piano terra, € 43.532,77 per il piano primo, € 3.129,89 per il piano copertura e € 2.186,53 per l'area pertinenziale.
L'importo complessivo è così determinato al 2020 nella misura di € 68.316,97, che deve maggiorarsi di iva al 2020, nonché rivalutazione monetaria e interessi legali su tale importo annualmente rivalutato secondo gli indici Istat dal gennaio 2020 fino alla decisione. Con la sentenza il debito di valore si converte in debito di valuta e sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfo.
In particolare, il c.t.u. ha stimato le opere di ripristino dell'immobile, relativamente al primo piano per il quale non si rinvengono in atti elementi utili a documentarne lo status quo ante, considerandone una condizione di normale utilizzo abitativo dello stesso. Tali opere, considerate strettamente funzionali al rispristino della suddetta condizione di normale utilizzo abitativo, non possono soffrire di alcun pagina 11 di 14 deprezzamento, trattandosi di interventi indispensabili e resi necessari dagli atti illeciti posti in essere dai precedenti detentori del bene.
A tali importi devono essere aggiunti i costi per le spese tecniche, così come stimati dal c.t.u. in complessivi € 3.218,31 (somma comprensiva di CAP e Iva) nell'integrazione a chiarimento depositata in data 18 novembre 2025.
4. Alla stregua del recente arresto in materia delle Sezioni unite della
Cassazione, merita altresì accoglimento la richiesta risarcitoria proposta dall'attore con riguardo al danno derivante dal mancato godimento del bene (Cass. n. 33645 del
2022). Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta»: in altre parole, «il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva» … e «il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire».
Poiché inoltre, «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato», tale danno, sulla scorta delle analisi compiute dal c.t.u., deve computarsi nella somma complessiva di € 13.850,00.
pagina 12 di 14 5. Le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, anche per la fase di sequestro conservativo.
In capo alla convenuta e alla terza chiamata, in via solidale, devono essere posti in via definitiva gli oneri delle c.t.u. come liquidati in separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) dichiara la responsabilità concorrente solidale di ON, CP_4 CP_5
MA e nella causazione dei danni lamentati
[...] Pt_2 Parte_1
dall'attore in citazione e, per l'effetto, condanna i convenuti in via solidale al pagamento delle seguenti somme risarcitorie in favore di : - € 68.316,97, più Controparte_3
iva, per danni all'immobile, nonché rivalutazione monetaria e interessi legali su tale importo annualmente rivalutato secondo gli indici Istat dal gennaio 2020 fino alla decisione, più interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- € 3.218,31 a titolo di spese tecniche;
€ 13.850,00, a titolo mancato godimento dell'immobile per cui è causa;
B) condanna i convenuti e la terza intervenuta (quest'ultima limitatamente alla somma di € 9.036,00, più accessori e spese vive, ascrivibile al presente giudizio di merito) alla rifusione in solido all'attore delle spese di lite, con pagamento da distrarsi in favore del difensore antistatario, spese che si liquidano, anche per la fase cautelare ante causam, in complessivi € 11.295,00, di cui € 2.440,00 per fasi di studio, € 1.030,00 per fasi introduttive, € 5.240,oo per fase istruttoria e € 2.585,00 per fasi decisionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti e € 1.192,00 per esborsi;
pagina 13 di 14 C) pone definitivamente in capo ai convenuti gli oneri derivanti dall'espletamento delle c.t.u., come liquidati in separati decreti.
Sentenza depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al termine dell'udienza monocratica del 2 dicembre 2025.
Il Giudice Unico
AE IG
pagina 14 di 14