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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1104/2025 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto - Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.Alberto Munno,
pronunciando all'esito dell'udienza tenutasi il 14 novembre 2025 con modalità telematico-cartolare ex art. 127ter cpc;
ha emesso la presente
SENTENZA EX ART 281 TERDECIES CPC
Nella causa civile iscritta l'11 marzo 2025 sul ruolo generale dell'anno 2025 col numero 1104 vertente
T R A
(cod. fisc. ) con Studio professionale in Grottaglie alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Vuia Mardconi,13/c , in proprio, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c., già difensore di EL HI EL OL , nel procedimento ex art. 710 c.p.c. n. 4790/2018 R.G. V.G, con domicilio eletto nel proprio Studio Legale , in Grottaglie alla Via Marconi,13/c;
Ricorrente
C O N T R O
in persona del protempore, corrente in Via Arenula n. 70 in Roma;
Controparte_1 CP_2
Convenuto contumace
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo dell'epigrafato procedimento il ricorrente Avv. De Gregorio Luigii deduceva:
[Con decreto comunicato al sottoscritto avvocato a mezzo Pec del 11.02.2025 (all. n.02) il Tribunale civile di Taranto , prima sez. Civile , in composizione collegiale ,revocava, ai sensi dell'art. 127 co.4
e 136 ,co.2 del DPR 115/2002 , a causa del superamento dei limiti di reddito previsti per legge , il provvedimento con cui il COA di Taranto ammetteva illo tempore in via provvisoria al gratuito
_______________ 1 Dr.Alberto Munno patrocinio la Sig.ra per resistere alla domanda Controparte_3 giudiziale siccome incoata dal coniuge separato per la modifica dell'assegno di mantenimento nel celebrato procedimento contrassegnato col n. 4790/2018 R.G. V.G , dipoi dichiarato estinto in data
1.marzo 2019 (all.02).
- Ma per quello che qui più interessa l'odierno ricorrente è che , in uno alla revoca della prefata
EL EL OL del provvedimento con cui quest'ultima era stata ammessa al gratuito patrocinio, veniva , quel che è peggio , revocato anche il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 24.06.2019 da questo Tribunale in favore dell'Avv. ed a a carico dello Parte_1
Stato per un importo di Euro 600,00 oltre accessori (all.nm.3) per l'attività profusa in favore della prefata EL HI EL OL ammessa al gratuito patrocinio di poi a quest'ultima revocato. Diritto
Illegittimo si appalesa detto decreto siccome opposto nella parte in cui il Tribunale ,alla revoca del provvedimento con cui la EL HI EL OL era stata ammessa al gratuito patrocinio,fa conseguire anche la revoca del decreto di liquidazione dei compensi emesso da questo
Tribunale in favore del sottoscritto avvocato con onere a carico dell' il 24.06.2019 , e, Pt_2 quindi, in data di molto anteriore al provvedimento che ci occupa (11.02.2025 ,ndr) ; e tutto quanto innanzi in difformità col consolidato indirizzo della Suprema Corte la quale ha statuito che, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore per l'opera prestata nell'espletamento dell'incarico non è revocabile, né modificabile d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa, restando l'operatività degli effetti della eventuale revoca del provvedimento di ammissione disciplinati dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del
2002 (Cass. 5458/2022; Cass. 1196/2017; Cass. civ. 12795/2014; Cass. 14594/2008; Corte Cost.
192/2015). Anche dalla giurisprudenza penale è affermato il principio secondo cui la revoca del patrocinio a spese dello Stato, per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, nel contesto degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 maggio 2002, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione (Cass. pen. 10159/2021; Cass. pen. 17668/2019), per effetto del quale il rapporto obbligatorio si instaura tra parte ammessa al patrocinio e lo Stato, tant'è che il difensore non può neppure opporre il decreto di revoca (Cass. 21997/2018; Cass. 24604/2023).Ne deriva, diversamente da quanto ritenuto nel decreto opposto , che la retroattività del decreto di revoca incide sui diritti del solo patrocinato, non su quelli ormai acquisiti dal difensore per effetto del titolo divenuto definitivo nei confronti dello Stato (Cass. 9545/2023).
_______________ 2 Dr.Alberto Munno Pertanto , anche a fronte della revoca , con effetto retroattivo , del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni dui reddito previste dalla legge , il provvedimento di liquidazione precedentemente emesso a favore del difensore e non oppugnato , in quanto irretrattabile , deve essere ottemperato dal funzionario delegato alle spese di giustizia , con contestuale recupero , dell'importo erogato , nei confronti della parte originariamente ammessa al beneficio.]
Concludeva il ricorrente Avv. Parte_1
[revocare , per la causale innanzi esposta , il decreto siccome opposto;
Con vittoria comunque di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.]
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del . Controparte_1
II.- Il ricorso appare fondato.
L'art. 136 del dpr 115/02, sotto la rubrica [revoca del provvedimento di ammissione], così dispone nel suo comma 3: [La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato;
in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.]
Il ricorrente Avv. impugna, chiedendone l'annullamento, il seguente decreto: Parte_1
[IL TRIBUNALE DI TARANTO
Tribunale di Taranto, Prima sezione civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice letta la nota prot. 3062 del 21.09.2020 depositata il 19.08.2022 ed assegnata allo scrivente Giudice
Relatore in data 07.02.2025, a firma del Funzionario delegato per le spese di Giustizia della Corte di Appello di Lecce – Sez. Dist. relativa alla liquidazione n. 1345/2020 mod. CP_4 CP_5 emessa in favore dell'avv. , difensore di EL HI EL OL;
Parte_1 rilevato che con la stessa viene richiesto di valutare la possibilità di revocare il provvedimento del
11.03.2019 di ammissione al patrocinio a spese dello stato provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine di Taranto in favore di EL HI EL OL;
rilevato che dal modello ISEE rilasciato dall' in data 21.01.2019, risulta che il reddito annuo CP_6 del nucleo familiare della EL era a tale data pari ad euro 15.186,00 e quindi superiore al limite di legge previsto di euro 11.493,82;
ritenuto che
debbano quindi ritenersi venuti meno i presupposti per l'ammissione di EL HI
EL OL al patrocinio a spese dello Stato;
_______________ 3 Dr.Alberto Munno rilevato, infatti, che il limite di reddito in questione va calcolato considerando la somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente la famiglia , compreso l'istante , considerando anche i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ritenuto che
per tale ragione debba revocarsi, ai sensi dell'art. 127 comma 4 e 136 comma 2 DPR
115/2002, l'ammissione della sig.ra EL HI EL OL al gratuito patrocinio a spese dello Stato, nonché il decreto di liquidazione del compenso all'Avv. Parte_1 depositato il 24.06.2019;
P.Q.M.
Revoca il provvedimento con cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto ha ammesso in via provvisoria in data 11/03/2019 la sig.ra EL HI EL OL al patrocinio a spese dello Stato con riferimento al giudizio RG VG n.4790/2018 e, conseguentemente, revoca il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 24.06.2019 da questo Tribunale in favore dell'Avv. ed a carico dello Stato. Parte_1
Si comunichi Taranto, 11.02.2025 Il Giudice rel. Il Presidente]
Il Decreto impugnato ha così accertato l'insussistenza dei requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio in capo alla sig.ra EL HI EL e, di conseguenza, ha revocato l'atto non già per il mutamento in melius dello status quo, ma per l'inesistenza ex ante.
Ne consegue che il decreto impugnato ha efficacia ex tunc e, per l'effetto, determina l'efficacia retroattiva della statuizione ai sensi dell'art. 136 T.U. comma 3 ultima parte: [in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva].
Così facendo ha determinato l'illegittimità sopravvenuta del decreto di liquidazione delle somme emesso in favore dell'Avv. Di Gregorio in data 10 giugno 2019 e che così aveva disposto:
_______________ 4 Dr.Alberto Munno Il Capo V del Titolo I del dpr 115/02, sotto la intitolazione [Recupero delle somme da parte dello
Stato], così dispone nel suo articolo 86 sotto la identica rubrica [Recupero delle somme da parte dello
_______________ 5 Dr.Alberto Munno Stato]: [Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione]
Ne deriva che, a seguito della revoca con efficacia retroattiva dell'ammissione provvisoriamente disposta al beneficio del gratuito patrocinio, il decreto reso l'11 febbraio 2025 ha aperto la strada all'azione di ripetizione delle somme corrisposte all'Avv. in forza del decreto di Parte_1 liquidazione emesso il 10 giugno 2019 divenuto sine titulo per effetto della retroattività della revoca ex art. 136 comma 3 ultima parte del T.U. Spese di Giustizia.
All'amministrazione spettava e spetta così l'esercizio della correlativa azione.
Il decreto impugnato non aveva invece il potere di incidere direttamente sul decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore dell'Avv. , risultando invece il pagamento eseguito Parte_1 ripetibile ad iniziativa dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 86 del T.U. Spese di Giustizia a seguito della efficacia retroattiva della revoca dell'ammissione al beneficio disposta ai sensi dell'art. 136 comma 3 ultima parte del T.U. Spese di Giustizia.
Il ricorso va dunque accolto ed il decreto emesso l'11 febbraio 2025 annullato in parte qua relativamente alla statuizione […..e, conseguentemente, revoca il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 24.06.2019].
Siffatte conclusioni sono coerenti con l'inquadramento sistematico che vede il decreto di liquidazione dei compensi in favore dell'Avvocato difensore del soggetto ammesso al Gratuito Patrocinio suscettibile di opposizione ai sensi dell'art. 84 T.U. Spese di Giustizia e, di conseguenza, non revocabile o modificabile dal giudice che lo abbia emesso.
III.- Il non si è opposto alla domanda rimanendo contumace, e tanto ne Controparte_1 precluderebbe la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.
Tuttavia con ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 nel ricorso n. 23748/2022 la Suprema Corte di
Cassazione Seconda Sezione Civile ( Presidente Cons. Dott. Mocci Mauro;
Cons. dott.
[...]
; Cons. Dott. ; Cons. Dott. ; Cons. dott.ssa rel. Per_1 Controparte_7 Persona_2 Controparte_8
Ed est. ) ha così stabilito:
“5. – Il secondo motivo è invece fondato.
Entrambe le ragioni indicate dal giudice di merito per la compensazione delle spese di lite non rientrano fra quelle idonee a giustificarla, come previsto dall'art. 92 c.p.c. e dalla sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale e a rendere di conseguenza la relativa statuizione incensurabile in questa sede.
Quanto alla prima, costituisce principio consolidato che nel caso in cui la parte ammessa al gratuito
_______________ 6 Dr.Alberto Munno patrocinio risulti vincitrice nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Controparte_1
intimato (Cass. n. 5255/2022; Cass. n. 7072/2018).
[...]
Ma anche la seconda ratio della motivazione, individuata nella “infondatezza della tesi che vuole la liquidazione autonoma di spese e compensi per l'attività di cui agli artt. 696 e 696 bis c.p.c., cui va ricondotta quella di cui all'art. 445 bis c.p.c.” non è tale da giustificare la compensazione delle spese, vista la sostanziale soccombenza del convenuto. CP_1
6.- In conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso;
va accolto il secondo;
l'ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Taranto in persona di altro magistrato, il quale provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità;”
Ai sensi dell'ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione
Seconda nel procedimento n.23748/2022, il , sebbene contumace ed inerte Controparte_1
rispetto alla domanda attrice, deve sentirsi condannare al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) in applicazione degli artt. 136, 84 ed 86 dpr 115/02, accoglie il ricorso dell'Avv. Parte_1
e, per l'effetto, annulla il Decreto emesso dal Tribunale di Taranto in composizione collegiale in data
11 febbraio 2025 relativamente e limitatamente alla statuizione […..e, conseguentemente, revoca il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 24.06.2019];
c) vista ed applicata l'ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 nel ricorso n. 23748/2022 dalla Suprema
Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile ( Presidente Cons. Dott. Mocci Mauro;
Cons. dott.
; Cons. Dott. ; Cons. Dott. ; Cons. dott.ssa Persona_1 Controparte_7 Persona_2 CP_8 rel. Ed est. ) condanna il a rifondere all'Avv. le
[...] Controparte_1 Parte_1 spese e competenze di lite del presente giudizio, liquidandole in euro 50,00 per borsuali, euro 350,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge , oltre spese di registrazione della sentenza;
d) manda alla Cancelleria per le comunicazioni agli aventi diritto e gli adempimenti di rito, autorizzandola ad avvalersi dell'Ufficio Unep in caso di disservizi del sistema telematico-informatico e/o dei domicili digitali e/o altra difficoltà.
_______________ 7 Dr.Alberto Munno Così deciso in Monopoli il 23 novembre 2025.
_______________ 8 Dr.Alberto Munno
Il giudice dott. Alberto Munno
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto - Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.Alberto Munno,
pronunciando all'esito dell'udienza tenutasi il 14 novembre 2025 con modalità telematico-cartolare ex art. 127ter cpc;
ha emesso la presente
SENTENZA EX ART 281 TERDECIES CPC
Nella causa civile iscritta l'11 marzo 2025 sul ruolo generale dell'anno 2025 col numero 1104 vertente
T R A
(cod. fisc. ) con Studio professionale in Grottaglie alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Vuia Mardconi,13/c , in proprio, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c., già difensore di EL HI EL OL , nel procedimento ex art. 710 c.p.c. n. 4790/2018 R.G. V.G, con domicilio eletto nel proprio Studio Legale , in Grottaglie alla Via Marconi,13/c;
Ricorrente
C O N T R O
in persona del protempore, corrente in Via Arenula n. 70 in Roma;
Controparte_1 CP_2
Convenuto contumace
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo dell'epigrafato procedimento il ricorrente Avv. De Gregorio Luigii deduceva:
[Con decreto comunicato al sottoscritto avvocato a mezzo Pec del 11.02.2025 (all. n.02) il Tribunale civile di Taranto , prima sez. Civile , in composizione collegiale ,revocava, ai sensi dell'art. 127 co.4
e 136 ,co.2 del DPR 115/2002 , a causa del superamento dei limiti di reddito previsti per legge , il provvedimento con cui il COA di Taranto ammetteva illo tempore in via provvisoria al gratuito
_______________ 1 Dr.Alberto Munno patrocinio la Sig.ra per resistere alla domanda Controparte_3 giudiziale siccome incoata dal coniuge separato per la modifica dell'assegno di mantenimento nel celebrato procedimento contrassegnato col n. 4790/2018 R.G. V.G , dipoi dichiarato estinto in data
1.marzo 2019 (all.02).
- Ma per quello che qui più interessa l'odierno ricorrente è che , in uno alla revoca della prefata
EL EL OL del provvedimento con cui quest'ultima era stata ammessa al gratuito patrocinio, veniva , quel che è peggio , revocato anche il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 24.06.2019 da questo Tribunale in favore dell'Avv. ed a a carico dello Parte_1
Stato per un importo di Euro 600,00 oltre accessori (all.nm.3) per l'attività profusa in favore della prefata EL HI EL OL ammessa al gratuito patrocinio di poi a quest'ultima revocato. Diritto
Illegittimo si appalesa detto decreto siccome opposto nella parte in cui il Tribunale ,alla revoca del provvedimento con cui la EL HI EL OL era stata ammessa al gratuito patrocinio,fa conseguire anche la revoca del decreto di liquidazione dei compensi emesso da questo
Tribunale in favore del sottoscritto avvocato con onere a carico dell' il 24.06.2019 , e, Pt_2 quindi, in data di molto anteriore al provvedimento che ci occupa (11.02.2025 ,ndr) ; e tutto quanto innanzi in difformità col consolidato indirizzo della Suprema Corte la quale ha statuito che, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore per l'opera prestata nell'espletamento dell'incarico non è revocabile, né modificabile d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa, restando l'operatività degli effetti della eventuale revoca del provvedimento di ammissione disciplinati dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del
2002 (Cass. 5458/2022; Cass. 1196/2017; Cass. civ. 12795/2014; Cass. 14594/2008; Corte Cost.
192/2015). Anche dalla giurisprudenza penale è affermato il principio secondo cui la revoca del patrocinio a spese dello Stato, per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, nel contesto degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 maggio 2002, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione (Cass. pen. 10159/2021; Cass. pen. 17668/2019), per effetto del quale il rapporto obbligatorio si instaura tra parte ammessa al patrocinio e lo Stato, tant'è che il difensore non può neppure opporre il decreto di revoca (Cass. 21997/2018; Cass. 24604/2023).Ne deriva, diversamente da quanto ritenuto nel decreto opposto , che la retroattività del decreto di revoca incide sui diritti del solo patrocinato, non su quelli ormai acquisiti dal difensore per effetto del titolo divenuto definitivo nei confronti dello Stato (Cass. 9545/2023).
_______________ 2 Dr.Alberto Munno Pertanto , anche a fronte della revoca , con effetto retroattivo , del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni dui reddito previste dalla legge , il provvedimento di liquidazione precedentemente emesso a favore del difensore e non oppugnato , in quanto irretrattabile , deve essere ottemperato dal funzionario delegato alle spese di giustizia , con contestuale recupero , dell'importo erogato , nei confronti della parte originariamente ammessa al beneficio.]
Concludeva il ricorrente Avv. Parte_1
[revocare , per la causale innanzi esposta , il decreto siccome opposto;
Con vittoria comunque di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.]
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del . Controparte_1
II.- Il ricorso appare fondato.
L'art. 136 del dpr 115/02, sotto la rubrica [revoca del provvedimento di ammissione], così dispone nel suo comma 3: [La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato;
in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.]
Il ricorrente Avv. impugna, chiedendone l'annullamento, il seguente decreto: Parte_1
[IL TRIBUNALE DI TARANTO
Tribunale di Taranto, Prima sezione civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice letta la nota prot. 3062 del 21.09.2020 depositata il 19.08.2022 ed assegnata allo scrivente Giudice
Relatore in data 07.02.2025, a firma del Funzionario delegato per le spese di Giustizia della Corte di Appello di Lecce – Sez. Dist. relativa alla liquidazione n. 1345/2020 mod. CP_4 CP_5 emessa in favore dell'avv. , difensore di EL HI EL OL;
Parte_1 rilevato che con la stessa viene richiesto di valutare la possibilità di revocare il provvedimento del
11.03.2019 di ammissione al patrocinio a spese dello stato provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine di Taranto in favore di EL HI EL OL;
rilevato che dal modello ISEE rilasciato dall' in data 21.01.2019, risulta che il reddito annuo CP_6 del nucleo familiare della EL era a tale data pari ad euro 15.186,00 e quindi superiore al limite di legge previsto di euro 11.493,82;
ritenuto che
debbano quindi ritenersi venuti meno i presupposti per l'ammissione di EL HI
EL OL al patrocinio a spese dello Stato;
_______________ 3 Dr.Alberto Munno rilevato, infatti, che il limite di reddito in questione va calcolato considerando la somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente la famiglia , compreso l'istante , considerando anche i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ritenuto che
per tale ragione debba revocarsi, ai sensi dell'art. 127 comma 4 e 136 comma 2 DPR
115/2002, l'ammissione della sig.ra EL HI EL OL al gratuito patrocinio a spese dello Stato, nonché il decreto di liquidazione del compenso all'Avv. Parte_1 depositato il 24.06.2019;
P.Q.M.
Revoca il provvedimento con cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto ha ammesso in via provvisoria in data 11/03/2019 la sig.ra EL HI EL OL al patrocinio a spese dello Stato con riferimento al giudizio RG VG n.4790/2018 e, conseguentemente, revoca il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 24.06.2019 da questo Tribunale in favore dell'Avv. ed a carico dello Stato. Parte_1
Si comunichi Taranto, 11.02.2025 Il Giudice rel. Il Presidente]
Il Decreto impugnato ha così accertato l'insussistenza dei requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio in capo alla sig.ra EL HI EL e, di conseguenza, ha revocato l'atto non già per il mutamento in melius dello status quo, ma per l'inesistenza ex ante.
Ne consegue che il decreto impugnato ha efficacia ex tunc e, per l'effetto, determina l'efficacia retroattiva della statuizione ai sensi dell'art. 136 T.U. comma 3 ultima parte: [in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva].
Così facendo ha determinato l'illegittimità sopravvenuta del decreto di liquidazione delle somme emesso in favore dell'Avv. Di Gregorio in data 10 giugno 2019 e che così aveva disposto:
_______________ 4 Dr.Alberto Munno Il Capo V del Titolo I del dpr 115/02, sotto la intitolazione [Recupero delle somme da parte dello
Stato], così dispone nel suo articolo 86 sotto la identica rubrica [Recupero delle somme da parte dello
_______________ 5 Dr.Alberto Munno Stato]: [Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione]
Ne deriva che, a seguito della revoca con efficacia retroattiva dell'ammissione provvisoriamente disposta al beneficio del gratuito patrocinio, il decreto reso l'11 febbraio 2025 ha aperto la strada all'azione di ripetizione delle somme corrisposte all'Avv. in forza del decreto di Parte_1 liquidazione emesso il 10 giugno 2019 divenuto sine titulo per effetto della retroattività della revoca ex art. 136 comma 3 ultima parte del T.U. Spese di Giustizia.
All'amministrazione spettava e spetta così l'esercizio della correlativa azione.
Il decreto impugnato non aveva invece il potere di incidere direttamente sul decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore dell'Avv. , risultando invece il pagamento eseguito Parte_1 ripetibile ad iniziativa dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 86 del T.U. Spese di Giustizia a seguito della efficacia retroattiva della revoca dell'ammissione al beneficio disposta ai sensi dell'art. 136 comma 3 ultima parte del T.U. Spese di Giustizia.
Il ricorso va dunque accolto ed il decreto emesso l'11 febbraio 2025 annullato in parte qua relativamente alla statuizione […..e, conseguentemente, revoca il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 24.06.2019].
Siffatte conclusioni sono coerenti con l'inquadramento sistematico che vede il decreto di liquidazione dei compensi in favore dell'Avvocato difensore del soggetto ammesso al Gratuito Patrocinio suscettibile di opposizione ai sensi dell'art. 84 T.U. Spese di Giustizia e, di conseguenza, non revocabile o modificabile dal giudice che lo abbia emesso.
III.- Il non si è opposto alla domanda rimanendo contumace, e tanto ne Controparte_1 precluderebbe la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.
Tuttavia con ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 nel ricorso n. 23748/2022 la Suprema Corte di
Cassazione Seconda Sezione Civile ( Presidente Cons. Dott. Mocci Mauro;
Cons. dott.
[...]
; Cons. Dott. ; Cons. Dott. ; Cons. dott.ssa rel. Per_1 Controparte_7 Persona_2 Controparte_8
Ed est. ) ha così stabilito:
“5. – Il secondo motivo è invece fondato.
Entrambe le ragioni indicate dal giudice di merito per la compensazione delle spese di lite non rientrano fra quelle idonee a giustificarla, come previsto dall'art. 92 c.p.c. e dalla sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale e a rendere di conseguenza la relativa statuizione incensurabile in questa sede.
Quanto alla prima, costituisce principio consolidato che nel caso in cui la parte ammessa al gratuito
_______________ 6 Dr.Alberto Munno patrocinio risulti vincitrice nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Controparte_1
intimato (Cass. n. 5255/2022; Cass. n. 7072/2018).
[...]
Ma anche la seconda ratio della motivazione, individuata nella “infondatezza della tesi che vuole la liquidazione autonoma di spese e compensi per l'attività di cui agli artt. 696 e 696 bis c.p.c., cui va ricondotta quella di cui all'art. 445 bis c.p.c.” non è tale da giustificare la compensazione delle spese, vista la sostanziale soccombenza del convenuto. CP_1
6.- In conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso;
va accolto il secondo;
l'ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Taranto in persona di altro magistrato, il quale provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità;”
Ai sensi dell'ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione
Seconda nel procedimento n.23748/2022, il , sebbene contumace ed inerte Controparte_1
rispetto alla domanda attrice, deve sentirsi condannare al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) in applicazione degli artt. 136, 84 ed 86 dpr 115/02, accoglie il ricorso dell'Avv. Parte_1
e, per l'effetto, annulla il Decreto emesso dal Tribunale di Taranto in composizione collegiale in data
11 febbraio 2025 relativamente e limitatamente alla statuizione […..e, conseguentemente, revoca il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 24.06.2019];
c) vista ed applicata l'ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 nel ricorso n. 23748/2022 dalla Suprema
Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile ( Presidente Cons. Dott. Mocci Mauro;
Cons. dott.
; Cons. Dott. ; Cons. Dott. ; Cons. dott.ssa Persona_1 Controparte_7 Persona_2 CP_8 rel. Ed est. ) condanna il a rifondere all'Avv. le
[...] Controparte_1 Parte_1 spese e competenze di lite del presente giudizio, liquidandole in euro 50,00 per borsuali, euro 350,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge , oltre spese di registrazione della sentenza;
d) manda alla Cancelleria per le comunicazioni agli aventi diritto e gli adempimenti di rito, autorizzandola ad avvalersi dell'Ufficio Unep in caso di disservizi del sistema telematico-informatico e/o dei domicili digitali e/o altra difficoltà.
_______________ 7 Dr.Alberto Munno Così deciso in Monopoli il 23 novembre 2025.
_______________ 8 Dr.Alberto Munno
Il giudice dott. Alberto Munno