TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 39/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 39/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. GAGLIARDONE DANIELA
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. GIOIOSO ERICA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 23/12/2017, avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 04.02.2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 04.02.2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 6 a) I coniugi vivranno separati, ciascuno per proprio conto, liberi entrambi di eleggere o modificare la propria residenza, domicilio e/o dimora;
b) Affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori Persona_1
con esercizio disgiunto della potestà per le questioni di ordinaria amministrazione secondo il regime dell'affido condiviso di cui all'art. 155 c.c. .
c) I genitori non interferiranno reciprocamente l'uno con l'altro rispetto alla gestione della minore, fatte salve le indicazioni educative condivise;
tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia (tra le quali si indicano a titolo esemplificativo: la scelta dell'indirizzo scolastico, la scelta tra scuola pubblica e privata, le decisioni sull'educazione e la scelta delle attività extrascolastiche, le decisioni inerenti la salute del minore, la necessità di un intervento chirurgico o di un trattamento terapeutico) verranno prese di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, applicando le disposizioni riportate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara, mediante comunicazione scritta (email o messaggio) che verrà fatta dal genitore istante all'altro. Il mancato riscontro entro i successivi tre giorni, sarà considerato quale diniego con conseguente necessità, ove ne sussistano i presupposti, di adire il
Giudice competente.
d) Collocamento della figlia minore in via anagrafica e Persona_1 preferenziale presso la madre nell'abitazione sita a Collecorvino al Viale D'Italia
n.139. I genitori comunicheranno tempestivamente ogni eventuale variazione della residenza, nonché di domicilio, al fine di consentire la reciproca immediata reperibilità.
e) Il diritto di visita tra il padre e la figlia minore venga esercitato nel modo seguente: il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00 compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con le esigenze scolastiche e ludico-sportive della bambina, previa comunicazione alla madre;
in aggiunta, dalle ore 10,00 fino alle ore 21,00 del pagina 3 di 6 sabato e dalle ore 10,00 fino alle ore 21,00della domenica a fine settimana alterni quando il padre non ha il turno di lavoro;
data la tenera età della bambina, i genitori concordano nell'avviare una fase iniziale della durata di 1-2 mesi per l'inserimento graduale del pernottamento e questo a ridosso del compimento dei tre anni della bambina ovvero a partire dal mese di maggio 2025; poiché al momento il sig.
svolge turni di lavoro, nella giornata della domenica comunicherà alla sig.ra Pt_1
le proprie disponibilità per la settimana successiva e di comune accordo CP_1
valuteranno le modalità di recupero di eventuali modifiche degli orari e/o indisponibilità motivate;
nella settimana in cui non è previsto il diritto di visita durante il weekend, i coniugi concordano nel prevedere un altro pomeriggio in cui il sig. potrà tenere con sé la figlia minore. Durante le festività i coniugi Pt_1
osserveranno il seguente calendario: durante le festività natalizie: un primo anno le giornate del24 e del 31 dicembre senza pernottamento;
un secondo anno il 25 dicembre e il primo gennaio;
durante le festività pasquali: un primo anno la domenica di Pasqua, un secondo anno il Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni tutte le altre festività segnate in rosso sul calendario per l'intera giornata. Durante le vacanze estive, data la tenera età della bambina, il papà potrà tenere con sé la minore per tre giorni consecutivi che saranno aumentati progressivamente negli anni successivi sino al raggiungimento di 1-2 settimane consecutive.
f) Il compleanno e le altre feste e ricorrenze della minore saranno festeggiate insieme da entrambi i genitori, mentre per i compleanni e le altre ricorrenze dei genitori e dei rispettivi rami parentali (nonni, zii, cugini) sarà garantita a la partecipazione Per_1
agli eventi.
g) Nel caso in cui uno dei coniugi debba recarsi fuori sede ovvero debba assentarsi per un periodo prolungato di tempo e salvo, comunque, che l'altro genitore non sia disponibile a tenere con sé la figlia, i nonni materni e/o paterni potranno tenere con pagina 4 di 6 sé con la bambina e potranno prenderla e/o portarla a scuola e/o ad eventuali appuntamenti ricreativi o sportivi.
h) Il sig. , tenuto conto del collocamento della minore presso la Parte_1
sig.ra , verserà un assegno mensile di € 300,00 quale contributo per il CP_1
mantenimento della figlia, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e spese straordinarie nella misura del 50 %, applicando le disposizioni riportate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara che di seguito è trascritto: “Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: tasse scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spesi di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e pagina 5 di 6 sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato”.
i) L'assegno unico e universale sarà richiesto e percepito esclusivamente dalla sig.ra nella misura del 100 %. Controparte_1
l) I coniugi non dovranno versare nulla l'uno in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 04/02/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 39/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. GAGLIARDONE DANIELA
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. GIOIOSO ERICA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 23/12/2017, avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 04.02.2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 04.02.2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 6 a) I coniugi vivranno separati, ciascuno per proprio conto, liberi entrambi di eleggere o modificare la propria residenza, domicilio e/o dimora;
b) Affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori Persona_1
con esercizio disgiunto della potestà per le questioni di ordinaria amministrazione secondo il regime dell'affido condiviso di cui all'art. 155 c.c. .
c) I genitori non interferiranno reciprocamente l'uno con l'altro rispetto alla gestione della minore, fatte salve le indicazioni educative condivise;
tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia (tra le quali si indicano a titolo esemplificativo: la scelta dell'indirizzo scolastico, la scelta tra scuola pubblica e privata, le decisioni sull'educazione e la scelta delle attività extrascolastiche, le decisioni inerenti la salute del minore, la necessità di un intervento chirurgico o di un trattamento terapeutico) verranno prese di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, applicando le disposizioni riportate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara, mediante comunicazione scritta (email o messaggio) che verrà fatta dal genitore istante all'altro. Il mancato riscontro entro i successivi tre giorni, sarà considerato quale diniego con conseguente necessità, ove ne sussistano i presupposti, di adire il
Giudice competente.
d) Collocamento della figlia minore in via anagrafica e Persona_1 preferenziale presso la madre nell'abitazione sita a Collecorvino al Viale D'Italia
n.139. I genitori comunicheranno tempestivamente ogni eventuale variazione della residenza, nonché di domicilio, al fine di consentire la reciproca immediata reperibilità.
e) Il diritto di visita tra il padre e la figlia minore venga esercitato nel modo seguente: il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00 compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con le esigenze scolastiche e ludico-sportive della bambina, previa comunicazione alla madre;
in aggiunta, dalle ore 10,00 fino alle ore 21,00 del pagina 3 di 6 sabato e dalle ore 10,00 fino alle ore 21,00della domenica a fine settimana alterni quando il padre non ha il turno di lavoro;
data la tenera età della bambina, i genitori concordano nell'avviare una fase iniziale della durata di 1-2 mesi per l'inserimento graduale del pernottamento e questo a ridosso del compimento dei tre anni della bambina ovvero a partire dal mese di maggio 2025; poiché al momento il sig.
svolge turni di lavoro, nella giornata della domenica comunicherà alla sig.ra Pt_1
le proprie disponibilità per la settimana successiva e di comune accordo CP_1
valuteranno le modalità di recupero di eventuali modifiche degli orari e/o indisponibilità motivate;
nella settimana in cui non è previsto il diritto di visita durante il weekend, i coniugi concordano nel prevedere un altro pomeriggio in cui il sig. potrà tenere con sé la figlia minore. Durante le festività i coniugi Pt_1
osserveranno il seguente calendario: durante le festività natalizie: un primo anno le giornate del24 e del 31 dicembre senza pernottamento;
un secondo anno il 25 dicembre e il primo gennaio;
durante le festività pasquali: un primo anno la domenica di Pasqua, un secondo anno il Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni tutte le altre festività segnate in rosso sul calendario per l'intera giornata. Durante le vacanze estive, data la tenera età della bambina, il papà potrà tenere con sé la minore per tre giorni consecutivi che saranno aumentati progressivamente negli anni successivi sino al raggiungimento di 1-2 settimane consecutive.
f) Il compleanno e le altre feste e ricorrenze della minore saranno festeggiate insieme da entrambi i genitori, mentre per i compleanni e le altre ricorrenze dei genitori e dei rispettivi rami parentali (nonni, zii, cugini) sarà garantita a la partecipazione Per_1
agli eventi.
g) Nel caso in cui uno dei coniugi debba recarsi fuori sede ovvero debba assentarsi per un periodo prolungato di tempo e salvo, comunque, che l'altro genitore non sia disponibile a tenere con sé la figlia, i nonni materni e/o paterni potranno tenere con pagina 4 di 6 sé con la bambina e potranno prenderla e/o portarla a scuola e/o ad eventuali appuntamenti ricreativi o sportivi.
h) Il sig. , tenuto conto del collocamento della minore presso la Parte_1
sig.ra , verserà un assegno mensile di € 300,00 quale contributo per il CP_1
mantenimento della figlia, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e spese straordinarie nella misura del 50 %, applicando le disposizioni riportate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara che di seguito è trascritto: “Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: tasse scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spesi di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e pagina 5 di 6 sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato”.
i) L'assegno unico e universale sarà richiesto e percepito esclusivamente dalla sig.ra nella misura del 100 %. Controparte_1
l) I coniugi non dovranno versare nulla l'uno in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 04/02/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6