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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4965 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42321/2024 , vertente
TRA
(TORINO (TO), 02/12/1987), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. DI GENOVA ANTONIETTA;
ricorrente
E
(TARANTO (TA), 14/11/1964), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. VIEL ANDREA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di Roma di pronunciare la sua Parte_1 separazione da , e successivamente di dichiarare la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, per essere ormai venute meno le condizioni per la prosecuzione dell'originario progetto di vita comune.
nel costituirsi ha formulato richieste Controparte_1 divergenti con riferimento ai provvedimenti accessori.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso, su richiesta delle parti la 2 causa è stata rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Dalle circostanze esposte e dalla condotta processuale delle parti si trae conferma del venir meno del fondamento della loro unione, e del ricorrere – conseguentemente - delle condizioni per far luogo alla loro separazione personale.
Le spese di lite saranno regolate con la definizione del giudizio, rimesso sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42321/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(TORINO (TO), 02/12/1987) e (TARANTO Controparte_1
(TA), 14/11/1964), che hanno contratto matrimonio in contratto in Frigento
in data 24/09/2017 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel
Comune di al n. 16, Parte II , Serie A, Anno 2017,
dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Roma, 18/03/2025
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42321/2024 , vertente
TRA
(TORINO (TO), 02/12/1987), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. DI GENOVA ANTONIETTA;
ricorrente
E
(TARANTO (TA), 14/11/1964), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. VIEL ANDREA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di Roma di pronunciare la sua Parte_1 separazione da , e successivamente di dichiarare la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, per essere ormai venute meno le condizioni per la prosecuzione dell'originario progetto di vita comune.
nel costituirsi ha formulato richieste Controparte_1 divergenti con riferimento ai provvedimenti accessori.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso, su richiesta delle parti la 2 causa è stata rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Dalle circostanze esposte e dalla condotta processuale delle parti si trae conferma del venir meno del fondamento della loro unione, e del ricorrere – conseguentemente - delle condizioni per far luogo alla loro separazione personale.
Le spese di lite saranno regolate con la definizione del giudizio, rimesso sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42321/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(TORINO (TO), 02/12/1987) e (TARANTO Controparte_1
(TA), 14/11/1964), che hanno contratto matrimonio in contratto in Frigento
in data 24/09/2017 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel
Comune di al n. 16, Parte II , Serie A, Anno 2017,
dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Roma, 18/03/2025
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente Marta Ienzi