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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 3131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3131 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3360 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti Celeste LISO e Sabino SERNIA presso il cui Parte_1 studio sito in Andria, alla via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_2 contenzioso del lavoro - in , Via Soderini n.24,come da procura in atti CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: indennità professionale docenti
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 19.03.2025, la Cont ricorrente ha convenuto in giudizio il per sentire accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni:
pagina 1 di 13 “In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative Controparte_1 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti (222 giorni peer l'anno
2020/2021) quantificabili in € 1.291,30 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo “; con vittoria delle spese di lite da versarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
La ricorrente ha riferito di aver lavorato come docente, assunta dal resistente con contratto a CP_1 tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021 in virtù di 6 contratti individuali di lavoro a tempo determinato per un numero complessivo di 22 giorni e di non aver percepito l'intera retribuzione sulla base delle previsioni del CCNL Comparto Scuola, risultando omesso il versamento della
[...]
per differenze retributive dovute nella misura di € 1.291,30 Controparte_4
In particolare, la docente ha lamentato che la sia stata riconosciuta Controparte_4 dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo CP_5 determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Parte ricorrente, dedotta quindi la natura discriminatoria - anche alla luce dei principi nazionali e comunitari - della mancata attribuzione della retribuzione professionale docenti ai supplenti chiamati a svolgere supplenze brevi o temporanee, ha agito per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Il convenuto, regolarmente costituitosi in giudizio, ha contestato l'avversa pretesa ed ha CP_1 chiesto l'integrale rigetto del ricorso, contestando in ogni caso il quantum richiesto rilevando che i giorni di lavoro prestato ammontavano n. 214 e non 222. come da stato matricolare depositato in giudizio.
Il Giudice, all'udienza del 2.7.2025, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale il procedimento è stato deciso come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Sullo specifico punto appare sufficiente richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'articolata e condivisibile motivazione resa nella sentenza Trib. Milano, est. Pazienza, n. 960/2020, in fattispecie del tutto analoga a quella di cui all'odierno giudizio.
“Nell'esaminare la voce A) del trattamento accessorio ossia la “Retribuzione Professionale Docenti”, va osservato che tale emolumento è stato inizialmente introdotto dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo
2001, secondo cui "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la pagina 2 di 13 realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999 ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Si tratta dunque di un compenso accessorio introdotto per valorizzare professionalmente la funzione docente per le scuole di ogni ordine e grado, nonché come riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per il miglioramento del servizio scolastico.
La Retribuzione Professionale Docenti è stata poi confermata dal successivo CCNL del 24 luglio 2003 che all'art. 81 così afferma: "1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 è incrementata nelle misure mensili lorde e alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 4. 2. Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1, la retribuzione professionale docenti, corrisposta per 12 mensilità, è rideterminata nelle misure indicate nell'allegata
Tabella 4. La retribuzione professionale docenti, analogamente al compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 8, lettera a)".
L'emolumento in questione è stato riconfermato con l'art. 83 del CCNL 29 novembre 2007 secondo cui
"La retribuzione professionale docenti di cui all'art. 81 del CCNL 24.07.2003 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata Tabella 4. 2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 la retribuzione professionale docenti, di cui al comma 1, è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999. 3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle pagina 3 di 13 disponibilità complessive del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore della retribuzione professionale docenti effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell'ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
4. Al personale docente ed educativo, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2005 di risorse derivanti dalla mancata applicazione delle funzioni tutoriali dei docenti (63,8 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi), è corrisposta una una-tantum pari a € 51,46 complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun docente durante l'anno 2006".
Infine, l'art. 38 del CCNL 19 aprile 2018 ha nuovamente riconfermato l'istituto in questione prevedendo ulteriori aumenti: "1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono incrementate come di seguito indicato: a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata tabella E1.1 (...)".
Alla stregua delle disposizioni normative citate occorre porsi il problema della l'interpretazione da attribuire al richiamo che l'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 ha fatto alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
L'art. 4 della legge n. 124/1999 e l'art. 1 del Decreto Ministeriale 13 giugno 2007 (Regolamento
Supplenze: DOC. 19) hanno differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7 (chiamate anche "supplenze brevi e saltuarie").
Dalla documentazione prodotta si evince che i ricorrenti hanno stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di supplente temporaneo per la sostituzione di colleghi assenti senza ricevere pacificamente la “retribuzione professionale docenti” che è stata invece riconosciuta ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
ai docenti con contratto di lavoro annuale
(termine finale al 31 agosto); ai docenti con contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno), nonché a volte ai docenti con contratto fino all'avente diritto.
pagina 4 di 13 La questione controversa della presente causa concerne pertanto l'interpretazione da dare al richiamo che l'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, con riguardo alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti”, ha fatto alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999".
Quest'ultima disposizione afferma infatti che l'emolumento in questione spetta "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"; spetta "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" ed afferma che l'emolumento in questione spetta solo al personale docente con rapporto di impiego a tempo indeterminato, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico
(31 agosto) e al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Il mancato riconoscimento della “retribuzione professionale docenti” ai ricorrenti, per il solo motivo che gli stessi hanno stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria, rappresenta un caso di discriminazione non solo rispetto ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma addirittura rispetto ai docenti con altre tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato.
Il punto di partenza è rappresentato dal già citato art. 7 del CCNL Scuola 15 marzo 2001 che ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
Questa ultima disposizione (art. 25 del CCNI del 31 agosto 1999), dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio pagina 5 di 13 inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della Retribuzione Professionale Docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017; Cass. 20015/2018).
Non vi è dubbio, pertanto, che la Retribuzione Professionale Docenti rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
"non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Suprema Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana); il principio di non Persona_1 discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro pagina 6 di 13 AL, cit., punto 42); non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, AL;
7.3.2013, causa C393/11, . Per_2
La disparità di trattamento, invero, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, ossia di “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi” in relazione alla “particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato” e alle
“caratteristiche inerenti alle mansioni stesse” (così la Corte di Giustizia UE, al punto 51 della sentenza C-302/11 e C-304/11 NN AL
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato). Il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme ai suddetti requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza e Persona_3
cit., punti 56 e 57; ordinanza Montoya Medina, cit., punti 42 e 43; sentenza DO Persona_4
Santana, cit., punto 74, nonché ordinanza cit., punti 49 e 50). Persona_5
Nel caso di specie tali “ragioni oggettive” sono del tutto inesistenti. Occorre osservare, infatti, che le attività d'insegnamento svolte dai ricorrenti hanno comportato una assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto sia dai colleghi con contratto a tempo indeterminato, sia dai colleghi con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto e fino al 30 giugno.
Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai sensi del CCNL ai docenti precari con qualunque scadenza del contratto e a quelli di ruolo: preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
verifica in classe e correzione degli elaborati;
rapporti individuali con le famiglie;
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe;
svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale;
attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi pagina 7 di 13 ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento;
attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione.
Per altro basta leggere i contratti stipulati dai ricorrenti ove si legge che “le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente della scuola primaria, consisteranno nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.”.
Sempre con riguardo alla retribuzione del personale docente (si trattava questa volta della parte di retribuzione che corrisponde agli incrementi stipendiali per anzianità di servizio), la Suprema Corte di
Cassazione ha costantemente affermato che tra le prestazioni rese dai docenti con contratto a tempo indeterminato e le prestazioni rese dai docenti con contratto a tempo determinato non vi sono differenze “intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità” (così Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 07-11-2016, n. 22558), e ha dunque altrettanto costantemente disapplicato le disposizioni dei contratti collettivi che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
Tali principi si applicano a fortiori nel caso di cui si discute, dato che il trattamento a cui sono sottoposti i docenti con contratto di supplenza breve e saltuaria è discriminato non solo rispetto ai docenti con contratto a tempo indeterminato, ma addirittura rispetto ai docenti con altra tipologia di contratto a tempo determinato.
L'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).
Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
pagina 8 di 13 Pertanto, si deve ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 dell'Accordo Quadro.
In definitiva, “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio"» (così Cass. civ. Sez. lavoro 27 luglio
2018)”.
Giova ancora una volta ribadire come la clausola 4 dell'Accordo Quadro, intitolata “Principio di non discriminazione” prevede che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Corte di Giustizia CE, con la sentenza 13.9.2007 n. 307 e con la sentenza n.444 Persona_6 del 22.12.2010 - ha affermato che ragioni oggettive, che legittimano diversità di Persona_7 trattamento sono quelle che sono giustificate “dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (v. sentenza Del
Cerro AL, cit., punto 58). Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, ). Per_3
Di recente anche la Corte d'Appello di Milano, con la pronuncia n. 347/2023, ha ribadito che: pagina 9 di 13 “Le doglianze svolte dall'appellante avverso il mancato riconoscimento della voce retributiva oggetto di causa sono, ad avviso del Collegio, condivisibili in quanto conformi al fondamentale principio di non discriminazione nonché al dettato della disciplina contrattuale collettiva, come intrepretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Sulla specifica questione, discussa nel presente giudizio, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come la voce retributiva oggetto di causa possa essere estesa anche ai supplenti temporanei, sia per l'assenza di ragioni oggettive legittimanti il loro trattamento differenziato, sia sulla base della formulazione letterale dell'art. 7 CCNL.
Tale disposizione contrattuale collettiva, infatti, non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di docenti, tutte parimenti coinvolte dalla finalità della norma, volta a valorizzarne la funzione e a migliorare il servizio dagli stessi reso. Cont La ratio sottesa alla previsione del compenso, richiesto da primo grado, è indicata dal co. I del citato art. 7 nella “valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado” e nel “riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Siffatte finalità coinvolgono certamente anche gli incaricati di supplenze di breve durata, comunque chiamati a svolgere la “funzione docente”, partecipando al “servizio scolastico”, il cui miglioramento le parti sociali hanno inteso promuovere mediante l'introduzione della componente retributiva in questione.
Ulteriori argomenti letterali, a sostegno di tale interpretazione, sono stati individuati dal Supremo
Collegio nella disposizione dell'art. 25 CCNI 1999, richiamata dal co. III del citato art. 7, la quale regola le modalità di liquidazione del compenso per i periodi di servizio inferiori al mese, così confermandone la spettanza anche per le supplenze brevi.
I commi 4 e 5 dell'art. 25, cit., prevedono – infatti – che esso sia quantificato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese” tali disposizioni stabiliscono che lo stesso esso sia “liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”
La giurisprudenza di legittimità ha altresì valorizzato l'indicazione – fra gli aventi diritto all'indennità in parola – ad opera dell'art. 25 CCNI 1999 co. I, anche degli incaricati a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, senza alcuna menzione della data inziale dell'incarico: da tale pagina 10 di 13 mancata indicazione è stata desunta l'irrilevanza della sua durata complessiva della supplenza ai fini dell'attribuzione del compenso oggetto di causa.
In particolare, il Supremo Collegio ha ritenuto “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (…) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato , risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. 5.3.2020, n. 6293).
Con la citata pronuncia n. 20015/2018, la Cassazione aveva, infatti, affermato che l'art. 7 CCNL dovesse interpretarsi “nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende alla individuazione delle catergorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”, anche alla luce del “chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”.
Tali argomentazioni sono condivise dallo scrivente Giudice ed appaiono sovrapponibili alla fattispecie in esame, conseguentemente è meritevole di accoglimento la domanda della ricorrente, la quale ha svolto periodi di supplenza temporanea per 137 giorni nell'anno scolastico 2020/2021. Le mansioni svolte dalla docente, che ha insegnato in virtù di supplenze temporanee comprendendo quasi tutto l'anno scolastico, sono analoghe a quelle svolte da un docente con incarico sino al 30 giugno o al 31 agosto. Né il ha documentato la sussistenza di alcuna “ragione oggettiva” che potesse CP_5 giustificare la disparità di trattamento.
*
pagina 11 di 13 Nel quantum la ricorrente ha dedotto che l'entità della Retribuzione Professionale Docenti nei periodi oggetto di domanda era pari a euro 174,50 lordi mensili a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio.
Il CCNL Scuola (2016/17) aveva previsto all'art. 38 un aumento della retribuzione professionale docente a partire dall'1/3/2018 come da tabella seguente (anzianità di servizio da 0 a 14 anni incremento di euro 10,50 dall'1.3.2018; anzianità di servizio dal 15 a 27 anni incremento di euro 12,80 dall'1.3.2018 e anzianità di servizio dal 28 anni incremento di euro 15,70 dall'1.3.2018).
La modalità di calcolo e, quindi, di individuazione della entità della pretesa vantata dal ricorrente è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 a mente del quale: a) il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio;
b) per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Sulla scorta del dato normativo il ricorrente ha quindi calcolato l'importo lordo mensile della retribuzione professionale docenti che è pari ad € 174,50 per tutti gli emolumenti a partire dal 1marzo
2018.
Sulla base dei parametri di cui sopra e dei giorni di lavoro negli anni scolastici oggetto della presente causa, la docente ha poi calcolato la somma a lei spettante pari all'importo di euro 1.291,30.
Si dà atto che all'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha aderito all'eccezione del Cont
, il quale ha evidenziato che i giorni in cui la docente ha prestato la sua attività lavorativa sono Cont in realtà 214 e non 222, come si evince dallo stato matricolare depositato in giudizio (all.6 ), conseguentemente, alla ricorrente spettano il minor importo di € 1.245,48 e non € 1.291,30.
Da quanto sopra dedotto ed argomentato consegue l'accoglimento della domanda di parte ricorrente nella misura richiesta da parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie il ricorso e condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docenti, € 1.245,48 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
-condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 258,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. pagina 12 di 13 La sentenza è esecutiva
Così deciso in Milano, il 2 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie TI
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti Celeste LISO e Sabino SERNIA presso il cui Parte_1 studio sito in Andria, alla via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_2 contenzioso del lavoro - in , Via Soderini n.24,come da procura in atti CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: indennità professionale docenti
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 19.03.2025, la Cont ricorrente ha convenuto in giudizio il per sentire accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni:
pagina 1 di 13 “In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative Controparte_1 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti (222 giorni peer l'anno
2020/2021) quantificabili in € 1.291,30 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo “; con vittoria delle spese di lite da versarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
La ricorrente ha riferito di aver lavorato come docente, assunta dal resistente con contratto a CP_1 tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021 in virtù di 6 contratti individuali di lavoro a tempo determinato per un numero complessivo di 22 giorni e di non aver percepito l'intera retribuzione sulla base delle previsioni del CCNL Comparto Scuola, risultando omesso il versamento della
[...]
per differenze retributive dovute nella misura di € 1.291,30 Controparte_4
In particolare, la docente ha lamentato che la sia stata riconosciuta Controparte_4 dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo CP_5 determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Parte ricorrente, dedotta quindi la natura discriminatoria - anche alla luce dei principi nazionali e comunitari - della mancata attribuzione della retribuzione professionale docenti ai supplenti chiamati a svolgere supplenze brevi o temporanee, ha agito per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Il convenuto, regolarmente costituitosi in giudizio, ha contestato l'avversa pretesa ed ha CP_1 chiesto l'integrale rigetto del ricorso, contestando in ogni caso il quantum richiesto rilevando che i giorni di lavoro prestato ammontavano n. 214 e non 222. come da stato matricolare depositato in giudizio.
Il Giudice, all'udienza del 2.7.2025, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale il procedimento è stato deciso come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Sullo specifico punto appare sufficiente richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'articolata e condivisibile motivazione resa nella sentenza Trib. Milano, est. Pazienza, n. 960/2020, in fattispecie del tutto analoga a quella di cui all'odierno giudizio.
“Nell'esaminare la voce A) del trattamento accessorio ossia la “Retribuzione Professionale Docenti”, va osservato che tale emolumento è stato inizialmente introdotto dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo
2001, secondo cui "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la pagina 2 di 13 realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999 ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Si tratta dunque di un compenso accessorio introdotto per valorizzare professionalmente la funzione docente per le scuole di ogni ordine e grado, nonché come riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per il miglioramento del servizio scolastico.
La Retribuzione Professionale Docenti è stata poi confermata dal successivo CCNL del 24 luglio 2003 che all'art. 81 così afferma: "1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 è incrementata nelle misure mensili lorde e alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 4. 2. Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1, la retribuzione professionale docenti, corrisposta per 12 mensilità, è rideterminata nelle misure indicate nell'allegata
Tabella 4. La retribuzione professionale docenti, analogamente al compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 8, lettera a)".
L'emolumento in questione è stato riconfermato con l'art. 83 del CCNL 29 novembre 2007 secondo cui
"La retribuzione professionale docenti di cui all'art. 81 del CCNL 24.07.2003 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata Tabella 4. 2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 la retribuzione professionale docenti, di cui al comma 1, è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999. 3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle pagina 3 di 13 disponibilità complessive del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore della retribuzione professionale docenti effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell'ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
4. Al personale docente ed educativo, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2005 di risorse derivanti dalla mancata applicazione delle funzioni tutoriali dei docenti (63,8 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi), è corrisposta una una-tantum pari a € 51,46 complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun docente durante l'anno 2006".
Infine, l'art. 38 del CCNL 19 aprile 2018 ha nuovamente riconfermato l'istituto in questione prevedendo ulteriori aumenti: "1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono incrementate come di seguito indicato: a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata tabella E1.1 (...)".
Alla stregua delle disposizioni normative citate occorre porsi il problema della l'interpretazione da attribuire al richiamo che l'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 ha fatto alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
L'art. 4 della legge n. 124/1999 e l'art. 1 del Decreto Ministeriale 13 giugno 2007 (Regolamento
Supplenze: DOC. 19) hanno differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7 (chiamate anche "supplenze brevi e saltuarie").
Dalla documentazione prodotta si evince che i ricorrenti hanno stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di supplente temporaneo per la sostituzione di colleghi assenti senza ricevere pacificamente la “retribuzione professionale docenti” che è stata invece riconosciuta ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
ai docenti con contratto di lavoro annuale
(termine finale al 31 agosto); ai docenti con contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno), nonché a volte ai docenti con contratto fino all'avente diritto.
pagina 4 di 13 La questione controversa della presente causa concerne pertanto l'interpretazione da dare al richiamo che l'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, con riguardo alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti”, ha fatto alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999".
Quest'ultima disposizione afferma infatti che l'emolumento in questione spetta "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"; spetta "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" ed afferma che l'emolumento in questione spetta solo al personale docente con rapporto di impiego a tempo indeterminato, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico
(31 agosto) e al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Il mancato riconoscimento della “retribuzione professionale docenti” ai ricorrenti, per il solo motivo che gli stessi hanno stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria, rappresenta un caso di discriminazione non solo rispetto ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma addirittura rispetto ai docenti con altre tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato.
Il punto di partenza è rappresentato dal già citato art. 7 del CCNL Scuola 15 marzo 2001 che ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
Questa ultima disposizione (art. 25 del CCNI del 31 agosto 1999), dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio pagina 5 di 13 inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della Retribuzione Professionale Docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017; Cass. 20015/2018).
Non vi è dubbio, pertanto, che la Retribuzione Professionale Docenti rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
"non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Suprema Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana); il principio di non Persona_1 discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro pagina 6 di 13 AL, cit., punto 42); non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, AL;
7.3.2013, causa C393/11, . Per_2
La disparità di trattamento, invero, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, ossia di “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi” in relazione alla “particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato” e alle
“caratteristiche inerenti alle mansioni stesse” (così la Corte di Giustizia UE, al punto 51 della sentenza C-302/11 e C-304/11 NN AL
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato). Il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme ai suddetti requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza e Persona_3
cit., punti 56 e 57; ordinanza Montoya Medina, cit., punti 42 e 43; sentenza DO Persona_4
Santana, cit., punto 74, nonché ordinanza cit., punti 49 e 50). Persona_5
Nel caso di specie tali “ragioni oggettive” sono del tutto inesistenti. Occorre osservare, infatti, che le attività d'insegnamento svolte dai ricorrenti hanno comportato una assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto sia dai colleghi con contratto a tempo indeterminato, sia dai colleghi con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto e fino al 30 giugno.
Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai sensi del CCNL ai docenti precari con qualunque scadenza del contratto e a quelli di ruolo: preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
verifica in classe e correzione degli elaborati;
rapporti individuali con le famiglie;
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe;
svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale;
attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi pagina 7 di 13 ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento;
attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione.
Per altro basta leggere i contratti stipulati dai ricorrenti ove si legge che “le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente della scuola primaria, consisteranno nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.”.
Sempre con riguardo alla retribuzione del personale docente (si trattava questa volta della parte di retribuzione che corrisponde agli incrementi stipendiali per anzianità di servizio), la Suprema Corte di
Cassazione ha costantemente affermato che tra le prestazioni rese dai docenti con contratto a tempo indeterminato e le prestazioni rese dai docenti con contratto a tempo determinato non vi sono differenze “intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità” (così Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 07-11-2016, n. 22558), e ha dunque altrettanto costantemente disapplicato le disposizioni dei contratti collettivi che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
Tali principi si applicano a fortiori nel caso di cui si discute, dato che il trattamento a cui sono sottoposti i docenti con contratto di supplenza breve e saltuaria è discriminato non solo rispetto ai docenti con contratto a tempo indeterminato, ma addirittura rispetto ai docenti con altra tipologia di contratto a tempo determinato.
L'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).
Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
pagina 8 di 13 Pertanto, si deve ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 dell'Accordo Quadro.
In definitiva, “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio"» (così Cass. civ. Sez. lavoro 27 luglio
2018)”.
Giova ancora una volta ribadire come la clausola 4 dell'Accordo Quadro, intitolata “Principio di non discriminazione” prevede che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Corte di Giustizia CE, con la sentenza 13.9.2007 n. 307 e con la sentenza n.444 Persona_6 del 22.12.2010 - ha affermato che ragioni oggettive, che legittimano diversità di Persona_7 trattamento sono quelle che sono giustificate “dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (v. sentenza Del
Cerro AL, cit., punto 58). Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, ). Per_3
Di recente anche la Corte d'Appello di Milano, con la pronuncia n. 347/2023, ha ribadito che: pagina 9 di 13 “Le doglianze svolte dall'appellante avverso il mancato riconoscimento della voce retributiva oggetto di causa sono, ad avviso del Collegio, condivisibili in quanto conformi al fondamentale principio di non discriminazione nonché al dettato della disciplina contrattuale collettiva, come intrepretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Sulla specifica questione, discussa nel presente giudizio, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come la voce retributiva oggetto di causa possa essere estesa anche ai supplenti temporanei, sia per l'assenza di ragioni oggettive legittimanti il loro trattamento differenziato, sia sulla base della formulazione letterale dell'art. 7 CCNL.
Tale disposizione contrattuale collettiva, infatti, non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di docenti, tutte parimenti coinvolte dalla finalità della norma, volta a valorizzarne la funzione e a migliorare il servizio dagli stessi reso. Cont La ratio sottesa alla previsione del compenso, richiesto da primo grado, è indicata dal co. I del citato art. 7 nella “valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado” e nel “riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Siffatte finalità coinvolgono certamente anche gli incaricati di supplenze di breve durata, comunque chiamati a svolgere la “funzione docente”, partecipando al “servizio scolastico”, il cui miglioramento le parti sociali hanno inteso promuovere mediante l'introduzione della componente retributiva in questione.
Ulteriori argomenti letterali, a sostegno di tale interpretazione, sono stati individuati dal Supremo
Collegio nella disposizione dell'art. 25 CCNI 1999, richiamata dal co. III del citato art. 7, la quale regola le modalità di liquidazione del compenso per i periodi di servizio inferiori al mese, così confermandone la spettanza anche per le supplenze brevi.
I commi 4 e 5 dell'art. 25, cit., prevedono – infatti – che esso sia quantificato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese” tali disposizioni stabiliscono che lo stesso esso sia “liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”
La giurisprudenza di legittimità ha altresì valorizzato l'indicazione – fra gli aventi diritto all'indennità in parola – ad opera dell'art. 25 CCNI 1999 co. I, anche degli incaricati a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, senza alcuna menzione della data inziale dell'incarico: da tale pagina 10 di 13 mancata indicazione è stata desunta l'irrilevanza della sua durata complessiva della supplenza ai fini dell'attribuzione del compenso oggetto di causa.
In particolare, il Supremo Collegio ha ritenuto “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (…) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato , risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. 5.3.2020, n. 6293).
Con la citata pronuncia n. 20015/2018, la Cassazione aveva, infatti, affermato che l'art. 7 CCNL dovesse interpretarsi “nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende alla individuazione delle catergorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”, anche alla luce del “chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”.
Tali argomentazioni sono condivise dallo scrivente Giudice ed appaiono sovrapponibili alla fattispecie in esame, conseguentemente è meritevole di accoglimento la domanda della ricorrente, la quale ha svolto periodi di supplenza temporanea per 137 giorni nell'anno scolastico 2020/2021. Le mansioni svolte dalla docente, che ha insegnato in virtù di supplenze temporanee comprendendo quasi tutto l'anno scolastico, sono analoghe a quelle svolte da un docente con incarico sino al 30 giugno o al 31 agosto. Né il ha documentato la sussistenza di alcuna “ragione oggettiva” che potesse CP_5 giustificare la disparità di trattamento.
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pagina 11 di 13 Nel quantum la ricorrente ha dedotto che l'entità della Retribuzione Professionale Docenti nei periodi oggetto di domanda era pari a euro 174,50 lordi mensili a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio.
Il CCNL Scuola (2016/17) aveva previsto all'art. 38 un aumento della retribuzione professionale docente a partire dall'1/3/2018 come da tabella seguente (anzianità di servizio da 0 a 14 anni incremento di euro 10,50 dall'1.3.2018; anzianità di servizio dal 15 a 27 anni incremento di euro 12,80 dall'1.3.2018 e anzianità di servizio dal 28 anni incremento di euro 15,70 dall'1.3.2018).
La modalità di calcolo e, quindi, di individuazione della entità della pretesa vantata dal ricorrente è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 a mente del quale: a) il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio;
b) per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Sulla scorta del dato normativo il ricorrente ha quindi calcolato l'importo lordo mensile della retribuzione professionale docenti che è pari ad € 174,50 per tutti gli emolumenti a partire dal 1marzo
2018.
Sulla base dei parametri di cui sopra e dei giorni di lavoro negli anni scolastici oggetto della presente causa, la docente ha poi calcolato la somma a lei spettante pari all'importo di euro 1.291,30.
Si dà atto che all'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha aderito all'eccezione del Cont
, il quale ha evidenziato che i giorni in cui la docente ha prestato la sua attività lavorativa sono Cont in realtà 214 e non 222, come si evince dallo stato matricolare depositato in giudizio (all.6 ), conseguentemente, alla ricorrente spettano il minor importo di € 1.245,48 e non € 1.291,30.
Da quanto sopra dedotto ed argomentato consegue l'accoglimento della domanda di parte ricorrente nella misura richiesta da parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie il ricorso e condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docenti, € 1.245,48 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
-condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 258,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. pagina 12 di 13 La sentenza è esecutiva
Così deciso in Milano, il 2 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie TI
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