Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 30/12/2025, n. 8529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8529 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08529/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05627/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5627 del 2022, proposto da RT UL, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Cioffi e Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ditta della OS LL, non costituito in giudizio ;
per l'annullamento
1) della nota prot. 2022.0502677 del 13 ottobre 2022, con la quale il responsabile regionale del PSR Campania 2014-2020 – intervento Misura 4.4.2, nel riscontrare l'atto di significazione ed invito del ricorrente del 31 agosto 2022, recante sollecito all’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 3504/2022, assegnava un termine (10 gg.) per la presentazione di memorie ed osservazioni;
2) della nota prot. 2022.0548859 dell’8 novembre 2022, con la quale l'Amministrazione confermava la valutazione racchiusa nel verbale dell’istruttore datato 18 aprile 2018, non riconoscendo al ricorrente i 5 punti di cui al criterio di selezione 4 del bando, indispensabili per poter includere la pratica tra quelle finanziate;
3) del decreto regionale n. 428 del 9 novembre 2022, di presa d'atto delle predette note, nella sola parte riferita alla collocazione del ricorrente nella 2^ graduatoria unica regionale tra le pratiche “ammesse e non finanziate” con punti 42, in luogo dell'esatto posizionamento al penultimo posto della 1^ graduatoria dei “progetti ammessi e finanziabili” con punti 47, ovvero, davanti alla ditta De OS LL; in uno – ove e per quanto occorrer possa -ai richiamati DD.RR.DD. n. 9 del 13 giugno 2017, n. 139 del 13 marzo 2018, n. 6 del 9 giugno 2017, n. 106 del 20 aprile 2018, n. 23 del 24 gennaio 2018, n. 89 del 30 aprile 2020, n. 255 del 6 agosto 2021 e n. 384 del 12 ottobre 2022, qualora ritenuti lesivi per il ricorrente;
4) di ogni ulteriore atto, determinazione e/o provvedimento lesivo, ivi compreso il bando della Misura 4.4.2 - in parte qua - ovvero, se ed in quanto interpretabile in danno del ricorrente;
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente a conseguire i 5 punti di cui al criterio di selezione n.4 del bando e, per l'effetto, a vedersi collocato al penultimo posto della 1^ classifica delle pratiche ammesse e finanziate di cui all'elenco allegato al decreto regionale n. 255 del 6 agosto 2021;
nonché
ove e per quanto occorrer possa ai fini del presente giudizio
avverso e per l'annullamento e/o la riforma e/o la declaratoria di nullità -previa adozione delle opportune misure cautelari,
5) degli atti tutti, posti a monte delle predette determinazioni sub. Punti 1/4, sebbene già annullati in Sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato, giusta decisione n. 3504/2022, in quanto oggetto di precedente specifica impugnativa TAR, segnatamente:
a) la nota prot. 2018.0768588 del 4 dicembre 2018 della Regione Campania – Direzione Generali Politiche Agricole Alimentari e Forestali – U.O.D. 12 “Servizio Territoriale Provinciale”, scaturente dalla richiesta di riesame pervenuta a mezzo PEC il 26 aprile 2018 acquisita al prot. nr. PG/2018/269723 in pari data;
b) la nota prot. 252076 del 18 aprile 2018;
c) il Decreto Dirigenziale n. 208 del 26 luglio 2018;
d) il Bando di Domanda relativo alla Misura PSR 4, sottomisura 4.4, Tipologia 4.4.2 “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario”, in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
e) il Decreto Dirigenziale n. 13 del 19 giugno 2017, in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
f) il Decreto Dirigenziale n. 36 del 24 luglio 2017, in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
g) il Decreto Dirigenziale n. 50 del 8 agosto 2017, in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
h) la “CHECK LIST – TABELLA DI CONCORDANZA” relativo alla Misura PSR 4, sottomisura 4.4, Tipologia 4.4.2 “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario”, in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
i) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa EL RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola sita nel Comune di Piedimonte Matese (CE), in data 20 settembre 2017 ha presentato domanda di finanziamento sul bando tipologia 4.4.2 ( Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario ) – intervento A della Misura 4, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Campania. L’intervento proposto a finanziamento aveva ad oggetto la manutenzione di alcuni muretti a secco composti da pietre miste a terriccio presenti all’interno del suo uliveto.
All’esito dell’istruttoria, con comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 252076 del 18 aprile 2018, venivano contestati all’interessato alcuni profili critici incidenti sull’ammissibilità della domanda, nonché, con specifico riferimento al punteggio di cui al criterio n. 4 del bando (localizzazione delle aziende agricole), per la voce “Siti della Rete Natura 2000”, sulla valutazione della domanda medesima.
Con decreto di approvazione della graduatoria unica regionale n. 89 del 30 aprile 2020 e ss.mm.ii., l’Amministrazione inseriva la ditta ricorrente nell’elenco delle domande non ammissibili a valutazione (posizione n. 453). La Regione respingeva la successiva richiesta di riesame, rilevando l’assorbente profilo della mancata produzione, unitamente alla domanda di sostegno, dell’autorizzazione sismica richiesta espressamente dall’art. 12 del bando.
Il deducente impugnava l’esclusione dai progetti ammissibili avanti a questo TAR, che con sentenza 6202/2021 respingeva il ricorso.
Il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza 4 maggio 2022, n. 3504 accoglieva l’appello dell’interessato, ritenendo che la richiesta della produzione del certificato sismico, attinente al diverso procedimento edilizio, pur ritenuta non necessaria dal Comune ai fini della realizzazione delle opere previste, costituisse una violazione del divieto di aggravamento del procedimento, ed annullava i provvedimenti impugnati.
Il ricorrente, con atto stragiudiziale del 31 agosto 2022, inviava atto di significazione e invito alla Regione a riavviare l’istruttoria della pratica.
La Regione rappresentava, con nota del 13 ottobre 2022, che pur risultando superata la ragione ostativa costituita dalla mancata produzione del certificato sismico, rimaneva operante il punto 4) del preavviso di inammissibilità, ovvero il richiamo alla previsione del bando che esclude la possibilità di concedere il punteggio (5 punti) di cui al criterio di selezione n. 4 del bando (riferito alla localizzazione dell’azienda agricola nei Siti della rete Natura 2000) indispensabile per poter includere la pratica tra quelle finanziate, se le particelle oggetto di intervento ricadono solo parzialmente nell’area Natura 2000. Respingendo le osservazioni formulate dall’interessato, confermava quindi il verbale negativo redatto dall’istruttore il 18 aprile 2018, che non riconosceva il punteggio per il menzionato criterio. Conseguentemente la Regione comunicava al ricorrente che la sua domanda, avente un punteggio di 42 punti, sarebbe stata inserita tra le istanze ammesse non finanziabili, atteso che in base alla dotazione finanziaria del bando l’ultima delle domande che risultava finanziabile aveva un punteggio di 47 punti.
Il ricorrente censura tali determinazioni, deducendo i seguenti motivi di illegittimità:
I. Violazione e falsa applicazione del bando 14/20 (misura 4.4.2) in relazione agli artt. 67, 70 e 72 regolamento (UE) n.1306/2013 – violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento- difetto di motivazione- carenza di istruttoria -contraddittorietà- sviamento di potere .
L’amministrazione per individuare le particelle interessate dall’intervento ha illegittimamente utilizzato il dato catastale, anziché fare riferimento alla “parcella agricola” come definita dall’art. 67 comma 4, lett. a) del Regolamento (UE) n. 306/2013, ovvero “una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture”.
II. Violazione art. 21 septies l. n. 241/90- difetto di motivazione- carenza di istruttoria - contraddittorietà – nullità .
L’amministrazione ha confermato un atto amministrativo (il verbale istruttorio) annullato dal Consiglio di Stato. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e pertanto anche le controdeduzioni rassegnate dal ricorrente in merito alla mancata attribuzione del punteggio per il criterio 4.
III. Violazione dei principi generali in tema di garanzie procedimentali -violazione art. 97 Cost. -violazione artt. 1, 3, 10, lett. b) e 10 bis, l. n. 241/90 - manifesta ingiustizia - illogicità -eccesso di potere- acriticità- sviamento.
La Regione non ha adeguatamente replicato alle osservazioni prodotte dal ricorrente, con conseguente violazione del principio di partecipazione e vizio di istruttoria e di motivazione.
Si è costituita per resistere al ricorso la Regione Campania. Questa ha evidenziato che nel precedente contenzioso il ricorrente ha censurato la determinazione di non ammissibilità della domanda solo sotto il profilo della motivazione addotta a sostegno dell’esclusione (ovvero la mancanza di autorizzazione sismica), e non anche i profili di merito concernenti la valutazione della domanda e l’attribuzione del punteggio. Il contenzioso di primo e di secondo grado si è quindi limitato a statuire sul profilo di inammissibilità della domanda per carenza documentale, senza scrutinare gli ulteriori motivi ostativi al finanziamento dell’istanza. Ha sottolineato quindi che, in ossequio al decisum , l’amministrazione con decreto n. 428 del 9 novembre 2022 ha riammesso la ditta al procedimento e l’ha collocata tra le pratiche ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse.
La parte resistente ha eccepito inoltre l’inammissibilità del ricorso per tardività, perché la determinazione avversata ha confermato l’istruttoria concernente il punteggio relativo al criterio n. 4 già effettuata nel corso del 2018 e, sotto tale profilo, non oggetto di impugnazione.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 37 dell’11 gennaio 2023 per difetto del fumus , che è stata confermata in appello con ordinanza della VI sezione del Consiglio di Stato, 17 febbraio 2023, n. 647.
In pendenza di giudizio il deducente ha depositato le istanze presentate alla Regione Campania nel corso dell’anno 2023 al fine di segnalare l’erronea rappresentazione nella cartografia ufficiale dell’area Natura 2000, rispetto all’areofotogrammetria, e chiedere conferma in merito all’effettiva perimetrazione di tale area. Le sue istanze non hanno ricevuto riscontro.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 5 dicembre 2025.
DIRITTO
Il ricorrente contesta la determinazione dell’Amministrazione regionale, che non ha riconosciuto alla sua domanda di sostegno sulla Misura 4.4.2. del PSR Campania i 5 punti previsti dal bando - criterio di selezione 4 (localizzazione delle aziende agricole), con riferimento ai Siti della Rete natura 2000- nel quale si precisa, peraltro, che “ per l’attribuzione del punteggio le particelle interessate dall’intervento devono ricadere, anche parzialmente, in aree Natura 2000. Il requisito è controllato sul SIT AGEA ”.
Va anzitutto disattesa l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa Regionale, la quale ha evidenziato che la determinazione avversata ha confermato l’istruttoria concernente il punteggio relativo al criterio n. 4 già effettuata nel corso del 2018, rimasta sotto tale profilo inoppugnata.
Nei provvedimenti conclusivi del procedimento avversati nel precedente contenzioso l’amministrazione aveva dichiarato la domanda inammissibile per difetto della documentazione ritenuta necessaria a corredo della domanda (i.e. autorizzazione sismica), valorizzando un profilo preliminare, ostativo alla valutazione nel merito della domanda e, quindi, assorbente rispetto ai rilievi comunicati nel corso dell’istruttoria in merito al punteggio attribuibile.
L’amministrazione, a seguito della pronuncia di annullamento per vizio procedimentale dell’esclusione della domanda da quelle finanziabili disposta dal Consiglio di Stato, ha riavviato l’istruttoria e ha confermato le valutazioni sul merito dell’istanza che in precedenza erano risultate “assorbite” dalla declaratoria di inammissibilità.
Per le medesime ragioni, per contro, non può ritenersi, come sostenuto dal ricorrente, che i profili di attribuzione del punteggio alla domanda di sostegno costituiscano oggetto del precedente giudicato.
Il giudicato copre infatti il dedotto e il deducibile cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, che si pongano come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito) (Cass. Civ., Sez. III, ord. 26 febbraio 2019, n. 5486). Nel caso di specie la questione del punteggio attribuibile all’istanza di finanziamento non è stata oggetto di censura né quindi di scrutinio in sede giurisdizionale e non costituiva indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato.
Va quindi scrutinato il merito del ricorso.
Come specificato dall’amministrazione resistente le domande di sostegno sono state presentate in via telematica tramite portale SIAN, previa costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale (cfr. Disposizioni generali di cui al Decreto dirigenziale n. 31 del 14 luglio 2017 – paragrafo 9.1.), contenente le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa.
Le medesime Disposizioni generali hanno all’uopo previsto che “ All’atto della presentazione della Domande, in coerenza con le richiamate disposizioni di AgEA, il potenziale Beneficiario deve garantire che il fascicolo aziendale elettronico sia costituito, aggiornato e validato .” (paragrafo 8.1.2.)
Il ricorrente, nella Sezione II della domanda, recante i dati dell’intervento, elencava le particelle catastali corrispondenti a quelle riportate nel fascicolo aziendale validato all’atto della domanda, ovvero quelle censite nel C.T. del Comune di Piedimonte Matese al foglio 8 p.ed. 52; foglio 8 p.ed. 71; foglio 8 p.ed. 72; foglio 8 p.ed. 178; alla domanda – come previsto dal bando (§ 12) – veniva allegato anche l’estratto di mappa e la visura semplice dei dati catastali indicati per le particelle oggetto d’intervento.
Risultano quindi infondate le censure secondo cui il bando si riferirebbe non già alle particelle catastali ma alle “parcelle agricole” di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013.
In disparte la circostanza che l’interessato ha fatto riferimento ai dati catastali nella sua istanza, coerentemente con quanto previsto nel bando, l’amministrazione ha evidenziato altresì che “ all’epoca della sua adozione e pubblicazione ed all’epoca della presentazione della domanda (2017), il fascicolo aziendale, i cui dati sono presi a riferimento ai fini della valutazione, poteva riportare solo ed esclusivamente le particelle catastali, in quanto le parcelle agricole sono state definite per la prima volta nella normativa di recepimento nazionale del regolamento (UE) n. 1306/2013 con il DM 99707 del 01/03/2021 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie 20-4-2021 generale - n. 94), avente per oggetto l’“Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. ”
L’amministrazione non poteva quindi che prendere a riferimento, per tutti gli istanti, i dati risultanti dal fascicolo aziendale come risultante al momento della scadenza del bando.
La parte resistente ha evidenziato tra l’altro che il ricorrente, per superare detta problematica, solo dopo il deposito della domanda di sostegno (datata 20 settembre 2017) ha strumentalmente fuso le particelle oggetto di intervento nell’odierna particella 5064 del foglio 8 del catasto, ovvero ha posto in essere un’azione di riaccastamento successiva alla presentazione della domanda di sostegno, con ciò implicitamente ammettendo che le previsioni della legge di gara rimandavano alle particelle catastali.
Per quanto riguarda poi la valutazione della domanda, il bando ha espressamente previsto che per l’attribuzione del punteggio per i Siti della Rete Natura 2000 (criterio n. 4) “ le particelle interessate dall'intervento devono ricadere, anche parzialmente, in aree Natura 2000. Il requisito è controllato sul SIT AGEA ” e che “ Qualora il progetto implichi interventi su più di una particella l’attribuzione del punteggio sarà effettuata positivamente solo qualora ognuna delle particelle presenti il requisito espresso nella specifica “declaratoria e modalità di attribuzione ”. Pertanto, la presenza di una o più particelle che non soddisfano il requisito determina la non attribuzione del punteggio per lo specifico criterio di selezione per l'intero progetto .”
Correttamente quindi la Regione ha rilevato che alla domanda del ricorrente non poteva essere riconosciuto il punteggio per tale voce, perché “ delle particelle presenti nella domanda di sostegno BARCODE 542560428817 solo la particella 52 del foglio 8 del Comune di Piedimonte Matese rientra in area Natura 2000 (colonna “tipo Area” del “quadro Sezione II – Dati del sottointervento”), come anche da verifiche sul portale nazionale SIT AgEA ”.
L’amministrazione ha quindi confermato e fatto nuovamente propria la valutazione istruttoria sul merito della domanda già effettuata in sede di prima valutazione, con ciò rinnovandone la validità; non si è quindi avvalsa sic et simpliciter di un atto istruttorio annullato.
Va infine respinta la censura che si appunta sulla mancata replica alle osservazioni procedimentali dell’interessato, atteso che -per contro- l’amministrazione ne ha dato conto, puntualmente esprimendo le ragioni per cui ha ritenuto di non condividerle.
Per le considerazioni esposte il ricorso è infondato e va respinto.
La peculiarità del caso controverso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL IN, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere
EL RB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RB | OL IN |
IL SEGRETARIO