Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 03/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 662 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Altri contratti d'opera vertente tra
, CF , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SPARTA CORRADO giusta procura in atti, attore nei confronti di
, nato a [...] il [...], CF , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDO FRANCESCA, giusta procura in atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art 189 cpc, parte attrice precisava le conclusioni chiedendo “Contrariis Reiectis - RITENERE e DICHIARARE nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente statuizione;
- in ogni caso CONDANNARE controparte al pagamento delle spese di lite del presente giudizio”; non ha depositato note il convenuto le cui conclusioni devono quindi ritenersi precisate come da comparsa di costituzione e risposta non avendo la parte depositato memoria ai sensi dell'art 171 ter n1 cpc.
All'udienza del 4.3.2025 la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha proposto opposizione avverso
Eccepiva -in sintesi- l'opponente la inesistenza del credito per avere regolarmente corrisposto tutte le somme dovute al creditore.
In particolare, evidenziava che i “vari servizi di trasporto e piattaforma” resi nel 2019 dal in favore di essa attrice, erano solo quelli indicati nelle fatture richiamate in atto CP_1
citazione, regolarmente pagate nei tempi e con le modalità ivi pure specificate.
Chiedeva pertanto “Contrariis Reiectis - per le ragioni indicate in narrativa, RITENERE e
DICHIARARE nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente statuizione, con vittoria delle spese di lite. - in ogni caso CONDANNARE controparte al pagamento delle spese di lite del presente giudizio”.
Si costituiva il creditore opposto il quale contestava -invero assai genericamente- quanto dedotto ed allegato dalla controparte.
Rilevava che la fattura emessa era idonea fornire la prova del credito vantato “per prestazione di servizi di “trasporto e piattaforma” effettuati per .. ordine e conto (della opponente) anno
2019” e del quale non era stato formalmente sollecitato il pagamento in considerazione dei “positivi rapporti di collaborazione lavorativa” tra le due ditte.
Chiedeva pertanto “Rigettare l'opposizione per manifesta infondatezza. Confermare integralmente il decreto opposto. Emettere ex art. 648 CPC ordinanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
112/2024 stante che l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e comunque manifestamente dilatoria. Vinte le spese di causa.”.
Depositate le memorie di cui all'art 171 ter cpc, all'udienza di prima comparizione e trattazione è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto essendo la causa di pronta soluzione, sono stati ammessi i documenti depositati dalle parti, rigettata la richiesta di prova orale formulata dalla convenuta e fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato ormai da tempo definito dalla
Suprema Corte di Cassazione, come suddiviso in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena ragione per cui "(l)'opposizione a decreto ingiuntivo non è
l'impugnazione del decreto".
Ha specificato quel Giudice che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo".
Il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo deve quindi "considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione"; esso "ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione".
In definitiva la (eventuale) fase di opposizione a decreto ingiuntivo "completa il giudizio di primo grado", trattandosi di "giudizio di primo grado bifasico", sicchè "le due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio".
Il creditore opposto riveste quindi la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito.
L'opponente assume quindi solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. L'onere probatorio resta pertanto ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697
c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
È altresì indubbio però, che nel caso specifico debbano trovare applicazione -in punto di ripartizione dell'onere della prova- i principi generali di diritto affermati dal Giudice della
Legittimità secondo i quali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis di recente Cass. 15328/2018).
Ciò posto in tema di ripartizione dell'onere della prova tra le odierne parti processuali si rileva che la ditta opposta non ha fornito la prova dell'esistenza del credito azionato e quindi dell'avvenuta prestazione in favore dell'opponente, dei servizi indicati nella fattura sottesa al decreto ingiuntivo opposto.
L'attrice, infatti, pur non contestando l'esistenza del rapporto contrattuale con il convenuto, ha eccepito e documentato di aver pagato i corrispettivi dovuti per i servizi nel 2019 resi dal
(cfr. all. 3 e 4 all'atto di citazione e all. 3 alla memoria depositata il 9.10.2024). CP_1
In considerazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova come poc'anzi richiamati, gravava quindi sul convenuto- attore in senso sostanziale- fornire la prova del fatto che i servizi resi fossero ulteriori e diversi rispetto a quelle oggetto delle fatture già emesse e pagate.
Tale prova non risulta essere stata acquisita agli atti del processo.
Né ad esito diverso avrebbe potuto condurre l'espletamento della prova orale richiesta dal atteso che essa era stata articolata con riferimento all'esistenza del rapporto contrattuale CP_1
con l'attrice, all'esecuzione di alcuni servizi in favore della stessa ed alla continuità del rapporto tra le due ditte fino al 2023, circostanze le prime due, non contestate;
irrilevante ai fini della decisione la terza atteso che le prestazioni delle quali si chiede il pagamento sono riferite al 2019.
Le risultanze della espletata istruttoria determinano quindi l'accoglimento della opposizione
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in citazione (€ 17.080,00), considerati i parametri previsti dal DM
55/2014 come integrato dal DM 147/2022, tenuto conto dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della natura documentale della espletata istruttoria, in complessivi €. 5.077,00 (di cui per la fase di studio € 919; per la fase introduttiva € 777; per la fase istruttoria € 1680, per la fase decisoria € 1701) oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovute per compensi ed € 145,50 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 662/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- accoglie l'opposizione proposta da in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore avverso il decreto ingiuntivo n. 112/24, emesso dal
Tribunale di Marsala il 06/07.3.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 371/2024 r.g., che pertanto revoca;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese del giudizio che
[...]
liquida in complessivi € 5.077,00 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovute per compensi ed € 145,50 per esborsi documentati
Così deciso in Marsala, il 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo