TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile al numero 6534/2020 R.G.,
TRA
Parte_1 in persona del procuratore , in forza di procura speciale del 29 gennaio 2019 in Parte_2 autentica Notaio di Bologna, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sormani e dall'Avv. Per_1
DR LO IL, come da mandato in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luisa Tricarico, in Lecce, al viale G. Leopardi n. 52;
ATTRICE
CONTRO
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Rosafio, procuratore domiciliatario, come da mandato in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 4.7.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato tramite raccomandata a.r. dell'8.9.2020, Parte_1
conveniva in giudizio deducendo: che, in data 27.03.2015, in Carmiano, si
[...] CP_1 era verificato un sinistro stradale, che aveva coinvolto il veicolo Fiat Punto tg. CD346AD di proprietà di , condotto da assicurato con CP_1 Parte_3 Parte_1
già con polizza n. 75093919; che il conducente, senza
[...] Controparte_2 rispettare il segnale di STOP e in stato di ebbrezza alcolica, aveva impegnato un incrocio collidendo dapprima contro il veicolo Mercedes 220 tg. EC176RD, condotto da e di proprietà di Pt_4
, urtandone la sua fiancata destra e, successivamente, contro il veicolo Kia Sportage tg.
[...]
EV594HL di proprietà di condotto da e con a bordo Parte_5 Parte_6 Parte_7
che l'attrice, a seguito di richiesta risarcitoria, aveva corrisposto ai danneggiati
[...] complessivamente € 107.098,64; che, in forza dell'art. 144 Codice delle Assicurazioni e dell'art. 2 lett. F. delle Condizioni Generali di Assicurazione, con Parte_1 raccomandate a./r. del 21.10.2015, del 08.09.2016 e del 29.03.2019, aveva chiesto al convenuto il rimborso delle somme liquidate in seguito al sinistro de quo; che, poiché la richiesta di rimborso era rimasta priva di riscontro, era stato promosso tentativo di mediazione davanti all'Organismo dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, conclusosi con verbale negativo, a seguito dell'incontro tenutosi il 15.12.2017.
Pertanto, l'attrice concludeva chiedendo il rimborso della somma di € 107.098,64, per sorte capitale e di € 1.459,55 per il procedimento di mediazione radicato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o di quella somma maggiore o minore che sarebbe stata ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio, in data 4.1.2021, eccependo, in via preliminare, la CP_1 prescrizione del diritto ex art. 2952, comma 2 c.c., disconoscendo la firma apposta sul contratto di assicurazione e contestando la domanda nel merito, chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., l'attrice domandava, in via subordinata, la medesima somma a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Poiché l'attrice proponeva istanza di verificazione con riguardo alla polizza, il Giudice, con ordinanza del 19.5.2022, disponeva che l'attrice depositasse il documento originale. Tuttavia, alla successiva udienza del 1.7.2022, la difesa di rappresentava che il Parte_1 documento originale non era stato reperito.
Quindi, ritenute superflue le ulteriori richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.7.2025 ed era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
********
Preliminarmente, occorre rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
Infatti, come osservato dall'attrice, il decorso della prescrizione è stato più volte interrotto, non solo con le raccomandate a./r. del 21.10.2015, del 08.09.2016 e del 29.03.2019, ma anche con la domanda di mediazione, il cui conseguente procedimento si è concluso con verbale negativo del
15.12.2017.
Tuttavia, la domanda attorea va rigettata nel merito, in quanto non ha Parte_1 depositato in originale il contratto di assicurazione, disconosciuto in copia.
Come previsto dall'art. 2719 c.c. “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Dunque, la copia fotostatica prodotta non ha in sé valore probatorio.
La Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (Cass. 27.3.2014, n.
7267). L'attrice, nel caso in esame, non ha provato l'esistenza del documento originale con altri mezzi di prova. La prova testimoniale richiesta è stata ritenuta superflua, anche perché nessuno dei capitoli indicati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. era finalizzato a provare l'esistenza della polizza. Neppure si può ritenere che il convenuto abbia tacitamente riconosciuto il contratto, avvalendosi della liquidazione del risarcimento ai soggetti danneggiati da parte della
Compagnia assicurativa, in quanto l'istanza risarcitoria era stata presentata esclusivamente dai danneggiati.
La domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. è inammissibile, in quanto tardiva. E' stata proposta, infatti, solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., in cui è prevista la possibilità di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di introdurne di nuove.
Le spese di lite devono essere poste a carico dell'attrice, in quanto soccombente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: 1) rigetta la domanda attorea;
2) dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c.;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in € 8.000,00 CP_1 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 13.11.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino