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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/10/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa AN IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9972/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. e (C.F. in Parte_2 Parte_2 C.F._1 proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti COPPOLA VINCENZO e RIVA IPPOLITA
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti SCAGLIA CARLO e
OL EN
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Ricorrenti:
“il Tribunale adito voglia, contrariis rejectis nel merito
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione in atti per tutti i motivi esposti, annullandola;
- in subordine, contenere le sanzioni inflitte secondo la misura che risulterà di giustizia, tenuto conto dei criteri di determinazione dell'ammontare indicati in atti, e comunque, del principio di proporzionalità tra gravità dell'illecito e afflittività della sanzione, in misura non superiore a
€.3.000,00;
- spese di lite integralmente rifuse. “
1 Resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova respingere integralmente l'avversario ricorso, con il favore del compenso professionale e delle spese forfettarie del 15% oltre oneri accessori (CPDEL al 23,80% per gli avvocati dell'Ente pubblico)”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 12.9.2019 l di ha effettuato una verifica fisica Parte_3 CP_1 della merce proveniente dalla Cina, stivata presso il porto di nel contenitore CP_1 contraddistinto dalla sigla BEAU2575866 ed importata dalla con la Parte_1 dichiarazione doganale IM A 4 n. 73942 - K del 28.8.2019 (doc. 02 resistente).
In seguito, l' ha redatto processo verbale n. 46806/RU del Parte_3
15.10.2019, notificato il 21.10.2019 (doc. 01 resistente), avendo accertato:
- che alla data di presentazione della predetta dichiarazione doganale (28.9.2019)
l'importatore non risultava iscritto al “registro nazionale AEE dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE”;
- che le istruzioni della merce importata erano sprovviste delle informazioni concernenti lo smaltimento dei RAEE;
- che tutti gli articoli importati non riportavano sulla superficie dell'AEE il marchio di identificazione del produttore che deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE.
E' stata, pertanto, contestata ai ricorrenti la violazione delle seguenti norme:
- art.29, comma 4, d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 per la mancata iscrizione della Società presso la Camera di Commercio di competenza, formalità necessaria per "immettere sul mercato" prodotti c.d. AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche), con irrogazione della sanzione di cui all'art.38, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 49/2014 pari a € 33.333,33;
- art. 28, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del D. Lgs. n. 49/2014 per la mancata indicazione del marchio di identificazione del produttore delle AEE, con irrogazione della sanzione di cui all'art.38, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 49/2014 pari a € 1.279.987,20, in quanto
2 calcolata non sul lotto, ma ogni volta su ogni singolo elemento della fornitura ritenuta non a norma;
- art. 26, commi 1, lett. a), b), c), d), e) del D. Lgs. n. 49/2014 per la mancata indicazione nelle istruzioni delle informazioni concernenti lo smaltimento degli RAEE, con irrogazione della sanzione di cui all'art.38, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.49/2014 pari all'importo di €.1.666,66.
Il trasgressore e la Società obbligata in solido hanno presentato alla Controparte_3 memorie difensive ex art. 18 L. 689/1981 contestando gli addebiti (doc. 7
[...] ricorrenti).
All'esito del procedimento sanzionatorio, la ha ritenuto Controparte_3 fondate le contestazioni di illecito amministrativo di cui al verbale n. 46806/RU ed ha emesso l'ordinanza-ingiunzione ID N.76/AS PROT. N.51272/2024, notificata ai
Ricorrenti tra il 12 e il 17 settembre 2024 (doc. 1 e doc. 2), con la quale ha ingiunto il pagamento della somma di € 799.676,66, ricalcolando parzialmente le sanzioni originarie ma confermando l'impianto accusatorio.
Con ricorso del 27.12.2024 gli odierni ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, per i seguenti motivi:
- Erronea qualificazione soggettiva del ricorrente come “produttore” ai sensi del
D.Lgs. 49/2014
I ricorrenti contestano la loro qualificazione come “produttori” di apparecchiature elettriche ed elettroniche, evidenziando che la merce oggetto di contestazione è stata importata esclusivamente per finalità promozionali, senza essere immessa sul mercato. Ne conseguirebbe l'inapplicabilità degli obblighi previsti per i produttori RAEE.
- Inesistenza dell'elemento oggettivo delle infrazioni contestate
I ricorrenti allegano di aver provveduto alla regolarizzazione della merce mediante etichettatura conforme, approvata dalle autorità doganali competenti.
- Inesistenza del fatto preteso illecito anche come mero tentativo comunque non sanzionabile
3 I ricorrenti osservano che l'illecito amministrativo contestato presuppone l'immissione sul mercato del prodotto. Poiché la merce è stata bloccata in dogana e mai distribuita, ma anzi smaltita, tale presupposto non si sarebbe mai verificato. La condotta dei ricorrenti si configurerebbe, al massimo, come un mero tentativo, che nell'ordinamento degli illeciti amministrativi (disciplinato dalla L. 689/1981) non è sanzionabile.
- Carenza dell'elemento soggettivo
Ai sensi dell'art. 3 della L. 689/1981, la responsabilità per un illecito amministrativo richiede che l'azione sia cosciente e volontaria, ossia dolosa o colposa. Gli odierni ricorrenti hanno affermato la loro totale buona fede, essendo all'oscuro della negligenza del fornitore. L'impossibilità materiale di ispezionare la merce prima dell'arrivo in dogana escluderebbe qualsiasi rimprovero di negligenza. La loro pronta attivazione per regolarizzare la situazione dimostrerebbe l'assenza di volontà di commettere l'illecito.
- Errata determinazione della sanzione e comunque sua necessaria rideterminazione secondo norma
I ricorrenti assumono che la sanzione è stata calcolata in violazione dell'art. 8 della L. 689/1981 (concorso di violazioni e continuazione). L'autorità ha applicato un “cumulo materiale”, moltiplicando l'importo della sanzione per ogni singolo pezzo (3.840). Gli odierni ricorrenti hanno sostenuto che, trattandosi di un'unica operazione di importazione, si sarebbe dovuto applicare il "cumulo giuridico", che prevede l'applicazione della sanzione per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Ciò avrebbe portato a una sanzione massima di €
3.000,00. L'importo di € 799.676,66 a fronte di un valore della merce di circa €
15.000, è abnorme, sproporzionato e vessatorio.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa del 27.12.2024 la Controparte_3 si è opposta al ricorso, sostenendo quanto segue.
[...]
- Con riferimento alla qualifica di "produttore", l'importatore è legalmente equiparato al fabbricante
4 la distinzione tra "importatore" e "produttore", su cui i ricorrenti fondano gran parte delle loro tesi, è irrilevante ai fini della normativa AEE (Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche). Il Decreto Legislativo 49/2014 all'articolo 4, comma 1, lettera g), numero 3, fornisce una definizione esaustiva e inequivocabile di
"produttore", qualificandolo come la persona fisica o giuridica che "è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo". Pertanto, la società Parte_1 avendo importato la merce dalla Cina, rientra pienamente in questa definizione. Di conseguenza, tutti gli obblighi normativi previsti per il produttore, inclusa l'iscrizione al registro, l'apposizione del marchio e la fornitura di informazioni per lo smaltimento, gravavano direttamente su di essa. A sostegno di ciò, l'ente richiama la giurisprudenza della Corte di Appello di Genova, la quale ha già confermato che tale definizione è sufficiente per attribuire all'importatore la piena responsabilità.
- Con riferimento alla consumazione dell'illecito: l'immissione sul mercato avviene in Dogana la resistente contesta l'argomentazione secondo cui l'illecito non si sarebbe perfezionato perché la merce non è stata fisicamente distribuita. Allega che, secondo una consolidata interpretazione giuridica, l'atto di "immissione sul mercato" di merce proveniente da un paese extra-UE si perfeziona con la presentazione e
l'accettazione della dichiarazione doganale di importazione. Nel caso di specie, questo momento è avvenuto il 28 agosto 2019, data in cui la merce è stata legalmente introdotta nel territorio comunitario e l'illecito si è pienamente consumato. Il successivo sdoganamento o la vendita sono operazioni successive che non incidono sul perfezionamento della violazione. Di conseguenza, la tesi del
"mero tentativo", non punibile in ambito amministrativo, è del tutto infondata, poiché la condotta illecita era già stata "completamente realizzata".
- Con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo: l'errore è frutto di negligenza:
l'elemento soggettivo dell'illecito è pienamente integrato, essendo sufficiente
5 la colpa. Data la natura imprenditoriale e la qualifica di operatore professionale della su di essa gravava un dovere di diligenza, cautela e verifica Parte_1 ben più intenso rispetto a un cittadino comune. È compito dell'importatore accertarsi, prima ancora di avviare l'importazione dalla Cina, che la merce e il suo confezionamento fossero conformi a tutte le normative italiane ed europee. L'aver omesso tale verifica costituisce una condotta negligente. L'attribuire la colpa al fornitore cinese non esclude la responsabilità dell'importatore, che risponde comunque per aver introdotto nel mercato un prodotto non conforme. Inoltre,
l'odierno opponente avrebbe potuto avvalersi della facoltà di richiedere una visita preventiva della merce in dogana (ai sensi dell'art. 58 TULD) prima di presentare la dichiarazione, in modo da poter eventualmente rispedire al mittente la merce irregolare, ma non lo ha fatto.
- Con riferimento alla determinazione della sanzione: il calcolo per singolo pezzo
è imposto dalla legge la ha affermato la correttezza del calcolo della sanzione. Controparte_3
L'applicazione del cosiddetto "cumulo giuridico" (art. 8 della Legge 689/1981) è esclusa in questo caso, poiché la normativa specifica del D.Lgs. 49/2014 costituisce una lex specialis che prevale sulla norma generale. In particolare, l'articolo 38, comma 2, lettera e), nel sanzionare l'assenza del marchio, prevede esplicitamente che la sanzione amministrativa venga applicata "per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato". Questa formulazione letterale non lascia spazio a interpretazioni e impone un "cumulo materiale", ovvero la moltiplicazione della sanzione per il numero di pezzi irregolari. Tale meccanismo, si argomenta, non è sproporzionato, ma risponde alla ratio di correlare la sanzione al grado di offensività della condotta: più sono i prodotti irregolari, più elevato è il rischio per i consumatori e per l'ambiente. Viene inoltre evidenziato che l'Amministrazione ha già applicato il minimo edittale previsto dalla norma (€ 200 per pezzo), dimostrando di aver graduato la sanzione verso il basso.
* * *
Le violazioni contestate presuppongono la qualifica di “produttore” di AEE.
6 La definizione di “produttore” si ricava ai sensi del D. Lgs 49/2014 dall'art. 4, comma
1, lett. g) ed in particolare - ai fini che qui interessano - ai sensi del punto 3 come “la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata (...) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale,
AEE di un paese terzo o di un altro stato membro dell'Unione europea”.
Viene dunque in rilievo la nozione di “immissione sul mercato” che è così definita nella normativa in esame:
• ai sensi del D. Lgs 49/2014 dall'art. 4, comma 1, lett. r) “immissione sul mercato” è “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale”; tale nozione rimanda alla nozione di “messa a disposizione sul mercato” così definita dalla lettera q) “la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”; l'art. 4 distingua poi fra “distributore” (lett. h) 'distributore: persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g)) e “distributore al dettaglio” (lett. i) “'distributore al dettagliò: una persona fisica o giuridica come definita nella lettera h), che rende disponibile un'AEE all'utilizzatore finale”);
L' “importazione nel territorio doganale della comunità” è espressamente parificata all'
“immissione sul mercato” dall'art 2, comma 1 let.. p) del D. Lgs. 188/2008.
Tale parificazione non si rinviane nella normativa in esame, ai sensi della quale sono state irrogate e sanzioni opposte.
L'“importazione nel territorio doganale della comunità” è con tutta evidenza un presupposto dell' “immissione sul mercato” ai sensi del D. Lgs 49/2014 dall'art. 4, comma 1, lett. r), posto che la “la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale” presuppone evidentemente l'importazione.
Pur ammettendo una parificazione fra importazione e immissione sul mercato anche ai sensi della normativa in esame, deve peraltro escludersi che nel caso di specie si sia perfezionata l'importazione nel territorio doganale della comunità.
7 Il Codice Doganale dell'UE (Reg. n. 952/2013) all'art. 201 afferma che “le merci non unionali destinate al mercato dell'Unione [...] sono vincolate al regime di immissione in libera pratica” e che “L'immissione in libera pratica attribuisce alle merci non unionali la posizione doganale di merci unionali.”.
L'importazione si perfeziona quindi con la positiva conclusione della procedura di immissione in libera pratica.
Il Codice Doganale distingue infatti la presentazione della merce in dogana, regolata dall'art. 139, dall'immissione in libera pratica, regolata dal diverso art. 201.
Ai sensi dell'art. 139 CDU “le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione sono presentate in dogana immediatamente al loro arrivo [...]”;
Ai sensi dell'art. 201 CDU "
1. Le merci non unionali destinate al mercato dell'Unione o destinate all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di immissione in libera pratica.
2. L'immissione in libera pratica comporta:
a) la riscossione dei dazi dovuti all'importazione;
b) la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri;
c) l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente;
e
d) l'espletamento delle altre formalita' stabilite per l'importazione delle merci.
3. L'immissione in libera pratica attribuisce alle merci non unionali la posizione doganale di merci unionali.”
L'“immissione in libera pratica”, quindi, presuppone non solo il pagamento dei dazi doganali ma anche l'assolvimento delle misure di politica commerciale, (“l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente” cfr. lett. c) art. 201 CDU).
La verifica degli adempimenti fatti oggetto di contestazione con il verbale n. 46806/RU del 15.10.2019 di rientra nell'applicazione di tali misure. Parte_3
8 Ciò risulta espressamente dal REGOLAMENTO (UE) 2019/1020 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, che ha come obiettivo quello di “migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'articolo 2, per garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, della sicurezza pubblica nonché di qualsivoglia altro interesse pubblico protetto da tale normativa”
(Art. 1).
Il regolamento in esame “si applica ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione che figura nell'allegato I («normativa di armonizzazione dell'Unione»)" (art. 2).
Fra la normativa di armonizzazione di cui all'allegato I è compresa la direttiva
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38), attuata con il D. Lgs 149/2014.
Ai sensi dell'art. 25 “Gli Stati membri designano le autorità doganali, una o più autorità di vigilanza del mercato o qualsiasi altra autorità nei rispettivi territori quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione [....] I prodotti soggetti al diritto dell'Unione che devono essere vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica» sono sottoposti a controlli effettuati dalle autorità designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.”
La non conformità dei prodotti a detta normativa, emersa a seguito degli accertamenti, esclude che il prodotto possa ritenersi immesso in libera pratica (cfr. art. 26 e 27 Reg. cit.).
Pertanto, non essendosi conclusa, al momento della verifica, la fase di immissione in libera pratica delle merci non può ritenersi che i medesimi prodotti siano stati immessi sul mercato e quindi che sia stata integrata la fattispecie sanzionata.
La subordinazione dell'immissione sul mercato alla previa immissione in libera pratica emerge anche dalle linee guida della Commissione Europea elaborate ad uso doganale
9 che, al punto 3.1., affermano che “l'immissione sul mercato si considera non avere luogo qualora un prodotto non abbia (ancora) ottenuto dalle autorità doganali lo svincolo per
l'immissione in libera pratica".
Le sentenze della Corte di Appello richiamata da parte resistente, assumono che:
“Non è rilevante, ai fini del perfezionamento della condotta di importazione, lo sdoganamento della merce, che costituisce un'operazione successiva, con la quale si porta a compimento la destinazione risultante dalla bolletta doganale.”
…
“La condotta di importazione e la relativa immissione sul mercato comunitario era quindi ormai stata realizzata dall'opponente, allorché la dichiarazione di importazione è stata presentata all'Autorità doganale ed accettata dalla medesima, rimanendo irrilevante il successivo sdoganamento delle merci.”
…
“Il momento rilevante ai fini della consumazione è dunque quello dell'accettazione della merce in dogana;
una diversa interpretazione, determinerebbe una abrogazione di fatto delle norme indicate ed in particolare come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, “sostenere che il controllo in cui emerge la mancata iscrizione impedisca la integrazione della condotta illecita non è condivisibile perché in tal modo la fattispecie non verrebbe mai integrata.”
…
“Ciò che rileva è la destinazione contenuta nella dichiarazione doganale d'importazione “che costituisce la manifestazione di volontà dell'importatore (o, comunque, dell'operatore che la presenta) di rendere liberamente commerciabili i beni esteri in un mercato diverso da quello di origine”
(Sentenza n. 865/2025 pubbl. il 29/07/2025)
e ancora
“La presentazione doganale è l'atto con il quale la parte manifesta la volontà di immissione sul mercato dei prodotti, essendo la successiva attività di sdoganamento un mero post factum, conseguente alle verifiche amministrative, non rilevante ai fini della consumazione dell'illecito”
(Sentenza n. 866/2025 pubbl. il 16/07/2025)
10 Tali assunti non piano condivisibili.
La presentazione della merce in dogana costituisce manifestazione di volontà di importare, ma non realizza - da sola - l'importazione: senza i successivi passaggi la merce non può fare ingresso nel territorio dell'Unione.
Parificare la presentazione in dogana all'importazione significa anticipare la consumazione dell'illecito ad una condotta che - ai fini che qui interessano - può al più integrare un tentativo (non punibile come illecito amministrativo), trattandosi di atto idoneo diretto in modo non equivoco a realizzare l'importazione, senza tuttavia che questa possa dirsi ancora compiuta.
Né è decisivo il rilievo che “sostenere che il controllo in cui emerge la mancata iscrizione impedisca la integrazione della condotta illecita non è condivisibile perché in tal modo la fattispecie non verrebbe mai integrata.” (Sentenza 834/2025)
Detti controlli sono proprio finalizzati ad evitare che la merce in questione venga immessa sul mercato (e per l'effetto il perfezionamento dell'illecito).
Non è condivisibile l'assunto che - secondo l'interpretazione proposta - la fattispecie non verrebbe mai integrata. E' evidente, infatti, che tale illecito si perfezionerebbe comunque nel caso in cui la merce - per qualsiasi ragione – eludesse i controlli doganali
(ad esempio perché non presentata in dogana) e venisse comunque introdotta nel territorio nazionale.
Il motivo di opposizione relativa al mancato perfezionamento della immissione sul mercato deve, pertanto, essere accolto.
Gli altri motivi risultano conseguentemente assorbiti.
Alla luce di quanto sopra esposto l'ordinanza impugnata deve essere annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguente tabella
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
11 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 6.767,00
Fase decisionale, valore minimo: € 4.007,00
Compenso tabellare € 18.420,00
P.Q.M.
Il Giudice
annulla l'ordinanza ingiunzione n. ID N. 76/AS Prot. N. 51272/2024 emessa dalla
[...]
; Controparte_3
condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.713,00 per esborsi ed € 18.420,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali ed oneri di legge.
Genova, 3.10.2025
IL GIUDICE
AN IO
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