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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/05/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 11/2025 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Michela Sarcletti
Domicilio eletto: Genova, via XX settembre 19/10 presso lo studio del difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensori: avv.ti Giuseppe Muscolo e Antonella Castagnola
Domicilio eletto: Genova, Via Roma 10/8 presso lo studio dei difensori
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 13.01.2025) avente ad oggetto separazione giudiziale dei coniugi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto a verbale dell'udienza del 15.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1 moglie o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere coniugata con in forza di matrimonio CP_1 concordatario celebrato a Genova il 29.06.1996 (atto N. 320 parte II serie A anno 1996 Ufficio 1, Comune di Genova)
- Che dall'unione in data 7.3.2003 era nata a [...] la figlia Per_1
- Di svolgere attività lavorativa come insegnante di ruolo, percependo il reddito mensile di euro 1400-1550 circa e di non avere proprietà immobiliari
- Che il marito percepiva un reddito di euro 2700-2800 circa mensili
- Che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile in ragione delle condotte del marito e, di fatto, gli stessi vivono separati dal 29/11/24 quando veniva emessa la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di Genova nei confronti del coniuge.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione con addebito al marito
- L'assegnazione della casa familiare alla madre quale genitore convivente con la figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente
- La previsione di un contributo di mantenimento a carico del padre nella misura di euro 700,00 mensili, a decorrere dalla presentazione del ricorso, oltre alla sua partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, dichiarando i coniugi economicamente indipendenti.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il marito o il padre) si costituiva CP_1 mediante comparsa con la quale in estrema sintesi allegava e opponeva per quanto di rilevanza:
- Di essersi trasferito a vivere presso l'abitazione paterna sita in Genova
- Di aver avuto seri problemi di salute dal luglio del 2018 a causa di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 una grave forma di neoplasia maligna
- Che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile in conseguenza delle condotte della moglie che non si era occupata dell'assistenza morale e materiale del marito nella malattia
- Di svolgere attività lavorativa con funzioni impiegatizie come dipendente presso , percependo l'importo di euro Parte_2
2.000,00 circa per 13 mensilità, oltre ad un assegno provvisorio di invalidità di euro 630,53 mensili, costituente anticipo di pensione
- Di essere onerato da una rata mensile pari ad euro 849,10 per un finanziamento contratto con Findomestic, prodotto in atti
- Di essere proprietario della casa familiare sito in Genova, nonché del compendio sito in Montaldo di Mondovì.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione con addebito alla moglie
- L'assegnazione alla madre della casa familiare
- La previsione di un contributo di mantenimento, da porre a carico del padre, nella misura di euro 300,00 mensili, oltre alla sua partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, dichiarando i coniugi economicamente indipendenti.
Con vittoria delle spese
I coniugi comparivano personalmente davanti al giudice delegato all'udienza del 04.03.2025, secondo gli orari previsti per la comparizione differita che era stata disposta, dichiarando entrambi di non volersi riconciliare. Visti gli atti di causa, il giudice proponeva alle parti la conciliazione della causa nei termini indicati a verbale della già menzionata udienza che le stesse si riservavano di valutare, chiedendo termine a tale scopo.
All'udienza del 15.05.2025 i coniugi, comparsi personalmente, dichiaravano di volersi conciliare e separare, previa rinuncia alle reciproche domande di addebito, alle condizioni indicate a verbale, che sottoscrivevano per adesione, unitamente ai rispettivi legali il quali sottoscrivevano ai fini della rinuncia alla solidarietà. Veniva pertanto disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisone.
Quanto sopra premesso, vista la documentazione in atti,
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto cessata ormai dal novembre 2024 ed entrambi i
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 coniugi, comparendo di fronte al giudice delegato, hanno escluso la possibilità di riconciliazione.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
All'udienza del 15.5.2025, i coniugi hanno dichiarato di volersi separare alle condizioni che sono state dettagliatamente indicate a verbale, previa rinuncia alle reciproche domande di addebito. Tali condizioni relative al mantenimento della figlia e dei coniugi, che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
(c. f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23.06.1970
E
(c. f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
15.05.1966 autorizzandoli a vivere separati e
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo altresì atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La casa coniugale, di proprietà del GN , in Genova, CP_1
Via del Carretto 6/6, unitamente all'intero mobilio, arredi e suppellettili, resterà nella disponibilità del marito con l'intesa che la moglie la occuperà sino a tutto il 31 marzo 2026 quando la rilascerà a favore del marito. La GNa provvederà, Pt_1 indipendentemente dall'intestazione, al pagamento di tutte le utenze ed AMIU sino alla data di rilascio e spese di amministrazione ordinarie (clausola tassativa ed essenziale). 2) I coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti e conseguentemente rinunciano ad ogni pretesa di assegno.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 3) Il marito si obbliga a versare, in forma anticipata mensile (entro i primi 10 giorni con decorrenza maggio 2025) ed a titolo di concorso al mantenimento della figlia , alla moglie l'importo di Euro Per_1
400,00. Assegno soggetto, su base annuale, ad aggiornamento ISTAT. 4) I coniugi provvederanno in ragione del 50% cadauno al pagamento di tutte le spese straordinarie afferenti la figlia. Sul punto si richiama il documento orientativo predisposto dalla IV Sezione civile del Tribunale di Genova in data 15.9.2016. Per quanto riguarda le spese sanitarie verrà attivata la polizza Metasalute Previmedical di cui il signor beneficia. CP_1
5) Il signor si obbliga a versare a favore della signora CP_1
l'importo di Euro 20.000,00 a titolo di integrale Parte_1 risarcimento di tutti i danni conseguenti al procedimento penale pendente nanti il Tribunale di Genova rubricato al n. 15229/23, assegnato al Sostituto Procuratore dott. Stefano Puppo, nel quale è imputato dei reati di cui all'art. 572, 582 e 585 c.p. Udienza preliminare disposta per il 22.5.2025 nanti il Giudice per le Indagini Preliminari dott.ssa Carla Pastorini. Detto importo (Euro 20.000,00) verrà così versato:
- Euro 18.000,00 mediante assegno circolare Unicredit Spa n. 7406779523-00: la firma è quietanza;
- Euro 2.000,00 a saldo contestualmente al rilascio dell'immobile e quindi entro il 31 marzo 2026. 6) Le parti dichiarano con la sottoscrizione del presente verbale di non aver più nulla a reciprocamente pretendere per nessun titolo, diritto, ragione e/o pretesa, salva la puntuale esecuzione degli accordi qui assunti: a conferma la signora rinuncia alla Parte_1 costituzione di parte civile nell'indicato procedimento penale (nrg 15229/23). 7) Spese legali compensate.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza sull'atto di matrimonio relativo (atto N. 320 parte II serie A anno 1996 Ufficio 1, Comune di Genova) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.5.2025
Il Presidente Est.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
Dott. Giovanni Maddaleni
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 11/2025 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Michela Sarcletti
Domicilio eletto: Genova, via XX settembre 19/10 presso lo studio del difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensori: avv.ti Giuseppe Muscolo e Antonella Castagnola
Domicilio eletto: Genova, Via Roma 10/8 presso lo studio dei difensori
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 13.01.2025) avente ad oggetto separazione giudiziale dei coniugi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto a verbale dell'udienza del 15.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1 moglie o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere coniugata con in forza di matrimonio CP_1 concordatario celebrato a Genova il 29.06.1996 (atto N. 320 parte II serie A anno 1996 Ufficio 1, Comune di Genova)
- Che dall'unione in data 7.3.2003 era nata a [...] la figlia Per_1
- Di svolgere attività lavorativa come insegnante di ruolo, percependo il reddito mensile di euro 1400-1550 circa e di non avere proprietà immobiliari
- Che il marito percepiva un reddito di euro 2700-2800 circa mensili
- Che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile in ragione delle condotte del marito e, di fatto, gli stessi vivono separati dal 29/11/24 quando veniva emessa la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di Genova nei confronti del coniuge.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione con addebito al marito
- L'assegnazione della casa familiare alla madre quale genitore convivente con la figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente
- La previsione di un contributo di mantenimento a carico del padre nella misura di euro 700,00 mensili, a decorrere dalla presentazione del ricorso, oltre alla sua partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, dichiarando i coniugi economicamente indipendenti.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il marito o il padre) si costituiva CP_1 mediante comparsa con la quale in estrema sintesi allegava e opponeva per quanto di rilevanza:
- Di essersi trasferito a vivere presso l'abitazione paterna sita in Genova
- Di aver avuto seri problemi di salute dal luglio del 2018 a causa di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 una grave forma di neoplasia maligna
- Che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile in conseguenza delle condotte della moglie che non si era occupata dell'assistenza morale e materiale del marito nella malattia
- Di svolgere attività lavorativa con funzioni impiegatizie come dipendente presso , percependo l'importo di euro Parte_2
2.000,00 circa per 13 mensilità, oltre ad un assegno provvisorio di invalidità di euro 630,53 mensili, costituente anticipo di pensione
- Di essere onerato da una rata mensile pari ad euro 849,10 per un finanziamento contratto con Findomestic, prodotto in atti
- Di essere proprietario della casa familiare sito in Genova, nonché del compendio sito in Montaldo di Mondovì.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione con addebito alla moglie
- L'assegnazione alla madre della casa familiare
- La previsione di un contributo di mantenimento, da porre a carico del padre, nella misura di euro 300,00 mensili, oltre alla sua partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, dichiarando i coniugi economicamente indipendenti.
Con vittoria delle spese
I coniugi comparivano personalmente davanti al giudice delegato all'udienza del 04.03.2025, secondo gli orari previsti per la comparizione differita che era stata disposta, dichiarando entrambi di non volersi riconciliare. Visti gli atti di causa, il giudice proponeva alle parti la conciliazione della causa nei termini indicati a verbale della già menzionata udienza che le stesse si riservavano di valutare, chiedendo termine a tale scopo.
All'udienza del 15.05.2025 i coniugi, comparsi personalmente, dichiaravano di volersi conciliare e separare, previa rinuncia alle reciproche domande di addebito, alle condizioni indicate a verbale, che sottoscrivevano per adesione, unitamente ai rispettivi legali il quali sottoscrivevano ai fini della rinuncia alla solidarietà. Veniva pertanto disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisone.
Quanto sopra premesso, vista la documentazione in atti,
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto cessata ormai dal novembre 2024 ed entrambi i
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 coniugi, comparendo di fronte al giudice delegato, hanno escluso la possibilità di riconciliazione.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
All'udienza del 15.5.2025, i coniugi hanno dichiarato di volersi separare alle condizioni che sono state dettagliatamente indicate a verbale, previa rinuncia alle reciproche domande di addebito. Tali condizioni relative al mantenimento della figlia e dei coniugi, che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
(c. f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23.06.1970
E
(c. f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
15.05.1966 autorizzandoli a vivere separati e
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo altresì atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La casa coniugale, di proprietà del GN , in Genova, CP_1
Via del Carretto 6/6, unitamente all'intero mobilio, arredi e suppellettili, resterà nella disponibilità del marito con l'intesa che la moglie la occuperà sino a tutto il 31 marzo 2026 quando la rilascerà a favore del marito. La GNa provvederà, Pt_1 indipendentemente dall'intestazione, al pagamento di tutte le utenze ed AMIU sino alla data di rilascio e spese di amministrazione ordinarie (clausola tassativa ed essenziale). 2) I coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti e conseguentemente rinunciano ad ogni pretesa di assegno.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 3) Il marito si obbliga a versare, in forma anticipata mensile (entro i primi 10 giorni con decorrenza maggio 2025) ed a titolo di concorso al mantenimento della figlia , alla moglie l'importo di Euro Per_1
400,00. Assegno soggetto, su base annuale, ad aggiornamento ISTAT. 4) I coniugi provvederanno in ragione del 50% cadauno al pagamento di tutte le spese straordinarie afferenti la figlia. Sul punto si richiama il documento orientativo predisposto dalla IV Sezione civile del Tribunale di Genova in data 15.9.2016. Per quanto riguarda le spese sanitarie verrà attivata la polizza Metasalute Previmedical di cui il signor beneficia. CP_1
5) Il signor si obbliga a versare a favore della signora CP_1
l'importo di Euro 20.000,00 a titolo di integrale Parte_1 risarcimento di tutti i danni conseguenti al procedimento penale pendente nanti il Tribunale di Genova rubricato al n. 15229/23, assegnato al Sostituto Procuratore dott. Stefano Puppo, nel quale è imputato dei reati di cui all'art. 572, 582 e 585 c.p. Udienza preliminare disposta per il 22.5.2025 nanti il Giudice per le Indagini Preliminari dott.ssa Carla Pastorini. Detto importo (Euro 20.000,00) verrà così versato:
- Euro 18.000,00 mediante assegno circolare Unicredit Spa n. 7406779523-00: la firma è quietanza;
- Euro 2.000,00 a saldo contestualmente al rilascio dell'immobile e quindi entro il 31 marzo 2026. 6) Le parti dichiarano con la sottoscrizione del presente verbale di non aver più nulla a reciprocamente pretendere per nessun titolo, diritto, ragione e/o pretesa, salva la puntuale esecuzione degli accordi qui assunti: a conferma la signora rinuncia alla Parte_1 costituzione di parte civile nell'indicato procedimento penale (nrg 15229/23). 7) Spese legali compensate.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza sull'atto di matrimonio relativo (atto N. 320 parte II serie A anno 1996 Ufficio 1, Comune di Genova) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.5.2025
Il Presidente Est.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
Dott. Giovanni Maddaleni
Pagina 6