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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/09/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
11.09.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127-
ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1186/2025
TRA rappresentata e difesa come in atti Parte_1
dall'avv. Lopez Daniele ricorrenti
E
Controparte_2 in persona del CP_1
ministro in carica p.t. - contumace convenuto
OGGETTO: Carta Elettronica Docente
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso ritualmente notificato, il docente Parte 1
agiva in giudizio contro il Controparte_2 innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire accertare e dichiarare il proprio suo ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del
Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, per il servizio prestato presso istituti scolastici nella provincia bergamasca;
con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in loro favore, della somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati. Il Controparte_2 , benché regolarmente citato in giudizio non si costituiva, pertanto, occorrerà dichiararne la contumacia.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, definiva il giudizio con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
***
Si condivide pienamente l'iter argomentativo di cui alla recente
Sent. Trib. Bergamo n. 67/2023 a cui si fa espressamente rinvio.
La tesi sostenuta dall'intestato CP_3 è stata nel complesso confermata dalla Cass. n. 29961/2023, che ha statuito quanto segue.
La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, 1. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, 1. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della 1. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_2 2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, 1. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncial giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della 1. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
་ Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui 3.
all'art. 1, comma 121, 1. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, 1. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Da ultimo, la legge di Bilancio n. 207/2024 all'art. 1 co. 572-573-
574, ha riconosciuto automaticamente il beneficio della carta elettronica docenti anche ai docenti con contratto di lavoro con scadenza al 31/08/2025, per un importo fino ad € 500,00 da stabilirsi per ciascun anno;
si seguito il testo modificato dell'art. 1
c. 121 della L107/2015:
"121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo ((e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile))delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo ((fino a euro))500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
[...] , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream O a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. ((Con decreto del e del merito, di concerto con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123))". Sulla scorta di tutto quanto passato in rassegna, in applicazione dei dicta della Suprema Corte, considerata anche la contumacia del CP_2 nulla osta all'accoglimento del ricorso, pertanto, alla
,
docente ricorrente spetterà il beneficio richiesti della Carta docente per gli aa.ss. dal 2020/2021 al 2024/2025 nell'ammontare annuo stabilito dalla legge (€ 500,00 annui).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la
Carta Elettronica del Docente per gli aa.ss. dal 2020/2021 al
2024/2025, per l'importo annuo stabilito dalla legge (€
500,00 annui) e condanna il Controparte_2
[...] a mettere a disposizione di parte ricorrente detta
Carta Docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna il Controparte_2 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 11.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
11.09.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127-
ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1186/2025
TRA rappresentata e difesa come in atti Parte_1
dall'avv. Lopez Daniele ricorrenti
E
Controparte_2 in persona del CP_1
ministro in carica p.t. - contumace convenuto
OGGETTO: Carta Elettronica Docente
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso ritualmente notificato, il docente Parte 1
agiva in giudizio contro il Controparte_2 innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire accertare e dichiarare il proprio suo ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del
Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, per il servizio prestato presso istituti scolastici nella provincia bergamasca;
con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in loro favore, della somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati. Il Controparte_2 , benché regolarmente citato in giudizio non si costituiva, pertanto, occorrerà dichiararne la contumacia.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, definiva il giudizio con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
***
Si condivide pienamente l'iter argomentativo di cui alla recente
Sent. Trib. Bergamo n. 67/2023 a cui si fa espressamente rinvio.
La tesi sostenuta dall'intestato CP_3 è stata nel complesso confermata dalla Cass. n. 29961/2023, che ha statuito quanto segue.
La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, 1. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, 1. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della 1. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_2 2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, 1. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncial giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della 1. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
་ Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui 3.
all'art. 1, comma 121, 1. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, 1. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Da ultimo, la legge di Bilancio n. 207/2024 all'art. 1 co. 572-573-
574, ha riconosciuto automaticamente il beneficio della carta elettronica docenti anche ai docenti con contratto di lavoro con scadenza al 31/08/2025, per un importo fino ad € 500,00 da stabilirsi per ciascun anno;
si seguito il testo modificato dell'art. 1
c. 121 della L107/2015:
"121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo ((e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile))delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo ((fino a euro))500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
[...] , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream O a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. ((Con decreto del e del merito, di concerto con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123))". Sulla scorta di tutto quanto passato in rassegna, in applicazione dei dicta della Suprema Corte, considerata anche la contumacia del CP_2 nulla osta all'accoglimento del ricorso, pertanto, alla
,
docente ricorrente spetterà il beneficio richiesti della Carta docente per gli aa.ss. dal 2020/2021 al 2024/2025 nell'ammontare annuo stabilito dalla legge (€ 500,00 annui).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la
Carta Elettronica del Docente per gli aa.ss. dal 2020/2021 al
2024/2025, per l'importo annuo stabilito dalla legge (€
500,00 annui) e condanna il Controparte_2
[...] a mettere a disposizione di parte ricorrente detta
Carta Docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna il Controparte_2 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 11.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta