CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 521/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica: MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2444/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401494134 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401494134 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: //////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 9 gennaio 2025 a Roma Capitale, il contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone, previa sospensione, l'annullamento con vittoria di spese- l'avviso di accertamento esecutivo TARI e TAFA, notificato in data 11 novembre 2024, avente il n. 112401494134, relativo alle annualità 2018 e 2019, per complessivi € 1.279,00 (comprensivi di sanzioni, interessi e accessori) per l'omesso pagamento di detti tributi, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 (utenza n. Indirizzo_1).
Segnatamente, il ricorrente eccepiva in via principale la propria carenza di legittimazione passiva e l'inesistenza del presupposto impositivo, non essendo proprietario di alcun appartamento in Indirizzo 1 e riferiva, inoltre, di aver presentato istanza in autotutela in data 2 dicembre 2024 a Roma Capitale per chiedere l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Amministrazione capitolina non si costituiva.
Con successiva memoria del 12 novembre 2025 il ricorrente comunicava che in data 23 maggio 2025 era stato emesso da Roma Capitale provvedimento di annullamento totale dell'atto impugnato.
Per l'effetto, il ricorrente dichiarava di rinunziare all'istanza di sospensiva e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
Tali richieste venivano reiterate all'udienza del 19 dicembre 2025 e la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto da parte ricorrente va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere,
a seguito dell'annullamento totale dell'atto impugnato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza virtuale di Roma Capitale.
Quest'ultima, infatti, ha tardivamente omesso di provvedere tempestivamente in sede di autotutela all'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, costringendo il contribuente ad agire in giudizio.
L'avviso di accertamento esecutivo è stato, infatti, notificato in data 11 novembre 2024; l'istanza di autotutela
è stata presentata dal contribuente all'AMA dopo pochi giorni, il 2 dicembre 2024, con richiesta di annullamento dell'accertamento stesso;
il ricorso è stato, poi, notificato il 9 gennaio 2015, ma l'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento è tardivamente intervenuto in data 23 maggio 2025.
P.Q.M.
1) dichiara estinto il giudizio;
2)condanna Roma Capitale a rifondere al ricorrente Ricorrente_1 le spese di lite, liquidate in € 700,00 (settecento/00) per compensi oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Roma 19 dicembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica: MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2444/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401494134 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401494134 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: //////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 9 gennaio 2025 a Roma Capitale, il contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone, previa sospensione, l'annullamento con vittoria di spese- l'avviso di accertamento esecutivo TARI e TAFA, notificato in data 11 novembre 2024, avente il n. 112401494134, relativo alle annualità 2018 e 2019, per complessivi € 1.279,00 (comprensivi di sanzioni, interessi e accessori) per l'omesso pagamento di detti tributi, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 (utenza n. Indirizzo_1).
Segnatamente, il ricorrente eccepiva in via principale la propria carenza di legittimazione passiva e l'inesistenza del presupposto impositivo, non essendo proprietario di alcun appartamento in Indirizzo 1 e riferiva, inoltre, di aver presentato istanza in autotutela in data 2 dicembre 2024 a Roma Capitale per chiedere l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Amministrazione capitolina non si costituiva.
Con successiva memoria del 12 novembre 2025 il ricorrente comunicava che in data 23 maggio 2025 era stato emesso da Roma Capitale provvedimento di annullamento totale dell'atto impugnato.
Per l'effetto, il ricorrente dichiarava di rinunziare all'istanza di sospensiva e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
Tali richieste venivano reiterate all'udienza del 19 dicembre 2025 e la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto da parte ricorrente va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere,
a seguito dell'annullamento totale dell'atto impugnato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza virtuale di Roma Capitale.
Quest'ultima, infatti, ha tardivamente omesso di provvedere tempestivamente in sede di autotutela all'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, costringendo il contribuente ad agire in giudizio.
L'avviso di accertamento esecutivo è stato, infatti, notificato in data 11 novembre 2024; l'istanza di autotutela
è stata presentata dal contribuente all'AMA dopo pochi giorni, il 2 dicembre 2024, con richiesta di annullamento dell'accertamento stesso;
il ricorso è stato, poi, notificato il 9 gennaio 2015, ma l'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento è tardivamente intervenuto in data 23 maggio 2025.
P.Q.M.
1) dichiara estinto il giudizio;
2)condanna Roma Capitale a rifondere al ricorrente Ricorrente_1 le spese di lite, liquidate in € 700,00 (settecento/00) per compensi oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Roma 19 dicembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei