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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1319/2025
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione V civile
La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Anna Maria Pizzi Presidente
Lucio Marcantonio Consigliere
Federico Botta Consigliere rel.
Nel procedimento civile n.r.g 1319/2025 promossa da:
(CUI 03RFM6H) nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Susanna Angela Tosi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Milano, Viale
Lunigiana n. 46,
RECLAMANTE
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore – Controparte_1 [...]
di Milano. Controparte_2
RECLAMATO CONTUMACE
OGGETTO: reclamo ex art. 35 bis comma 4bis D.Lgs 25/2008 avverso il decreto del Tribunale di
Milano datato 16.04.2025 (notificato il 24.04.2025) di rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale proposta da Parte_1
emesso dalla competente in data 28.02.2025.
[...] Controparte_2
DECRETO
Premesso che:
- In data 20.02.2025 presentava l'istanza di protezione internazionale;
Parte_1 detta istanza veniva rigettata per manifesta infondatezza ai sensi degli artt 28-ter comma 1 lettera b) ed e) e 32 comma 1 lettera b.bis) del D. Lgs. 25/2008 dalla di Milano in Controparte_2 data 28.02.2025.
- Avverso tale provvedimento, in data 19.03.2025 proponeva ricorso ex Parte_1 art. 35 bis D.lgs 25/08 avanti al Tribunale di Milano, con contestuale istanza di sospensione del provvedimento impugnato. - Con decreto del 16.04.2025, in questa sede impugnato, il Tribunale di Milano rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del predetto provvedimento, rilevando l'insussistenza del fumus circa i presupposti per il riconoscimento dello status di persona rifugiata, degli elementi costitutivi della fattispecie di protezione sussidiaria e della protezione speciale.
- Avverso tale decreto, in data 30.04.2025, ha proposto reclamo Parte_1 chiedendo di “disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento emesso dalla
di Milano in data 28/02/2025 e notificato il 11/03/2025, sino alla Controparte_2 definizione del giudizio sul merito del ricorso ex art. 35-bis, comma VII, del D.Lgs. 25/2008 pendente innanzi al Tribunale di Milano.
Lamenta il reclamante che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato sia i presupposti fattuali sia i principi giuridici applicabili al caso concreto.
In primo luogo, quanto alle erronea valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, osserva il difensore che il Tribunale avrebbe ritenuto il racconto del richiedente generico e privo di riscontri oggettivi, mentre in realtà egli avrebbe offerto un'esposizione dettagliata, coerente ed articolata delle vicende che lo avrebbero costretto a fuggire dal proprio paese d'origine, indicando con precisione il contesto territoriale, l'identità e il modus operandi del gruppo criminale che lo perseguitava, nonché la sequenza temporale degli eventi;
in secondo luogo il Tribunale avrebbe omesso di considerare il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di protezione internazionale il richiedente beneficerebbe di un regime probatorio attenuato in ragione della particolare difficoltà di reperire prove documentali in contesti di forte instabilità e rischio per l'incolumità personale. Il fatto che non abbia sporto denuncia alle autorità peruviane non può essere considerato indice di inattendibilità. Peraltro tale circostanza era stata rappresentata dal cittadino straniero già in sede di audizione innanzi alla commissione territoriale allorché egli aveva dichiarato di non aver sporto denuncia alle autorità peruviane non solo in ragione della generale corruzione delle forze dell'ordine ma anche perché temeva la pericolosità di tale iniziativa.
Deduce difensore che tali elementi sarebbero indicativi della credibilità del richiedente.
Allega inoltre che nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione Territoriale Reyes IC DO
EX aveva dichiarato di aver già soggiornato regolarmente in Italia per diversi anni, tra il 2006 e il
2014, periodo durante il quale aveva vissuto stabilmente e lavorato in piena legalità, in forza di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Tuttavia, per esigenze familiari, il ricorrente aveva deciso volontariamente di rientrare in Perù, al fine di assistere i genitori gravemente malati, dimostrando così l'assenza di qualsiasi intento di emigrare per motivazioni economiche o opportunistiche. In secondo luogo, quanto alla erronea valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiarie o della protezione speciale, osserva il difensore che “non può condividersi la valutazione espressa dal Tribunale circa l'insussistenza di un rischio individuale grave in capo al sig. basata sulla presunta sicurezza acquisita dai familiari trasferitisi in Parte_1 altra località”. Deduce il difensore che il richiedente avrebbe sempre chiarito che le minacce e le aggressioni erano rivolte direttamente alla sua persona, in quanto bersaglio specifico di un gruppo criminale, a causa della propria attività economica redditizia e della visibilità che tale attività gli conferiva nella comunità locale
Sotto altro profilo, deduce il difensore che l'ordinanza impugnata si limiterebbe ad affermare la mancanza di un conflitto armato generalizzato in Perù, senza considerare che, ai fini della concessione della protezione sussidiaria, il rischio di danno grave può derivare anche da fenomeni di violenza grave e diffusa, non necessariamente riconducibili a uno stato di guerra interna o internazionale.
Quanto al mancato riconoscimento del fumus degli elementi costitutivi della protezione speciale, parte reclamante deduce che il Tribunale non avrebbe considerato come il abbia instaurato Parte_1 un percorso significativo di integrazione, comprovato dalla titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e da una stabile inclusione nel tessuto economico e sociale.
- Con provvedimento del 05.05.2025, il presidente di sezione, nominato il consigliere relatore, assegnato termini al reclamante per la notifica al e per la costituzione di Controparte_1 quest'ultimo, ha fissato l'odierna udienza sostituendola con il deposito di note scritte.
- Con parere depositato in data 08.05.2025, il Procuratore Generale ha chiesto la conferma dell' impugnata decisione, rilevando che la decisione del Giudice a quo risulta assunta sulla base di una corretta valutazione del materiale prodotto ed altresì esente da vizi di forma o di logica che ne possano imporre la riforma.
- In data 09.05.2025 parte reclamante ha depositato note scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del reclamo.
In data odierna, all'esito della camera di consiglio, la Corte si è riservata.
*******
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del che, nonostante la Controparte_1 regolarità della notificazione del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito.
Nel merito, reputa la Corte che il reclamo non possa trovare accoglimento.
Il reclamante fonda la sua doglianza sul mancato riconoscimento da parte del Tribunale del fumus boni iuris relativamente alla protezione internazionale e, in subordine, alla protezione sussidiaria e a quella speciale per i motivi sopra illustrati. Al riguardo, ritiene questa Corte che correttamente il Tribunale ha rilevato che l'analisi delle evidenze probatorie disponibili porta a escludere la sussistenza delle gravi e circostanziate ragioni indicate dalla legge quale fondamento della sospensione per i casi di persone provenienti da paesi sicuri.
Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge infatti che il Tribunale ha tenuto in considerazione le dichiarazioni del richiedente e la sua prospettazione, ma ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse idonea a comprovare la sussistenza del fumus della protezione invocata.
Questa Corte, non può che condividere le argomentazioni sviluppate in proposito dal Giudice di primo grado.
Nel caso di specie, il ricorrente innanzi alla C.T. ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese e di essere giunto in Italia nel 2022 a causa delle minacce estorsive e le aggressioni patite, specificando: “appena saprebbero del mio ritorno, darebbero seguito alle loro minacce, sono dei maledetti”.
L'analisi delle emergenze probatorie disponibili non può che condurre ad escludere la sussistenza delle gravi e circostanziate ragioni indicate quale fondamento della sospensione per i casi di persone provenienti da paesi sicuri: il racconto della persona ricorrente è del tutto generico, privo di elementi oggettivi di riscontro, talvolta incoerente e contraddittorio, ad esempio laddove il richiedente, dopo avere affermato di avere timore di tornare nel Paese d'origine per le minacce estorsive e le aggressioni patite, riferisce che i suoi genitori, anch'essi vittime delle stesse minacce (“loro sapevano che io vivevo con i miei genitori e quando mi hanno minacciato, hanno minacciato anche loro e mia moglie”), sarebbero rimasti in Perù e si sarebbero trasferiti in un paesino poco distante e, dal 2022, non avrebbero subito alcuna ripercussione;
ancora, si ravvisa un profilo di incoerenza ed inattendibilità nel fatto che la richiesta di protezione internazionale è stata presentata dal richiedente dopo oltre due anni dal suo ingresso nel territorio nazionale. Tali circostanze fanno emergere l'assoluta inconsistenza del pericolo in caso di rimpatrio.
Ad ogni modo deve condividersi il rilievo del Tribunale secondo cui, indipendentemente dalla credibilità ed attendibilità del racconto, gli atti descritti non sono legati ai motivi di cui all'art. 8 del
D. Lgs. 251/2007.
Ritiene altresì la Corte che sia corretta e condivisibile la valutazione del Tribunale laddove ha ritenuto che non è possibile ravvisare neppure gli elementi costitutivi delle fattispecie di protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. a), b) e c) del D. Lgs. 251/2007, ovverosia la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni della persona richiedente nel suo Paese di origine;
la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Il fatto di avere subito minacce estorsive da un gruppo criminale operante in Perù non rientra nelle ipotesi contemplate dalla fattispecie. Con specifico riguardo alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del citato art. 14, vanno richiamate le valutazioni già esposte in ordine alla ritenuta carenza del fumus in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di persona rifugiata. Per quanto concerne il caso di cui alla lettera c) del succitato art. 14, va richiamato il fatto che le C.O.I. non consentono di affermare che il Perù presenti un contesto che si possa qualificare come conflitto armato, interno o internazionale o che in esso sussista una situazione di violenza generalizzata.
Va pertanto ritenuta l'insussistenza del fumus dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Da ultimo non è ravvisabile neppure un fumus degli elementi costitutivi della protezione cd. speciale
Il reclamante ha infatti prodotto lettera di assunzione a far data dal 04.04.2023 e buste paga relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 e di gennaio, febbraio 2025.
Questa Corte conviene con il giudice di primo grado allorché osserva che la predetta documentazione non fornisce elementi sufficienti per ritenere la sussistenza del fumus di un effettivo inserimento sociale e di solidi e significativi legami sul territorio nazionale. Perché si possa ritenere che lo straniero sia effettivamente inserito socialmente e dal punto di vista familiare nel nostro territorio
(come affermato dalla giurisprudenza e dalla dottrina formatasi nella vigenza del precedente testo dall' art. 19 comma 1.1. del T.U. Immigrazione, orientamento mutuabile anche a seguito della riforma normativa citata, allorché si consideri la rilevanza costituzionale e sovranazionale dei diritti alla vita privata e familiare) è necessaria infatti la prova della conoscenza della lingua italiana, della frequentazione non sporadica di corsi professionalizzanti, della presenza di legami familiari concreti, della frequentazione di comunità religiose o volontariato. Correttamente il Tribunale ha osservato che
“la persona ricorrente non vanta sul territorio alcun legame significativo e solido, considerato che ha riferito di vivere con sua moglie che, tuttavia, è irregolare sul territorio nazionale e che sarebbe in Italia una sua sorella, con la quale non vivrebbe e in merito alla quale, in ogni caso, non è stata fornita alcuna prova documentale.
Resta da osservare che neppure circa la condizione abitativa è stato prodotto alcunché.
Alla luce delle scarne evidenze probatorie disponibili è evidente ictu oculi che non può in alcun modo ravvisarsi neppure un fumus dei presupposti della cd. protezione speciale invocata”.
Ritiene questa Corte che per il riconoscimento della protezione speciale, occorra la dimostrazione di un serio e duraturo impegno ad integrarsi attraverso la frequenza scolastica, partecipazione a corsi di formazione professionale per una durata significativa, nonché la prova di una stabilità abitativa. Nulla di tutto questo è stato provato.
In forza delle considerazioni svolte, il reclamo deve essere rigettato.
Attesa la contumacia del , nulla si dispone sulle spese. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso Parte_1 il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva emesso dal Tribunale di Milano in data
16.04.2025 nel procedimento R.G. n. 11124-1/2025 così provvede:
- rigetta il reclamo;
- nulla sulle spese.
Si comunichi.
Milano, 15.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Federico Botta dott.ssa Anna Maria Pizzi
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione V civile
La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Anna Maria Pizzi Presidente
Lucio Marcantonio Consigliere
Federico Botta Consigliere rel.
Nel procedimento civile n.r.g 1319/2025 promossa da:
(CUI 03RFM6H) nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Susanna Angela Tosi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Milano, Viale
Lunigiana n. 46,
RECLAMANTE
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore – Controparte_1 [...]
di Milano. Controparte_2
RECLAMATO CONTUMACE
OGGETTO: reclamo ex art. 35 bis comma 4bis D.Lgs 25/2008 avverso il decreto del Tribunale di
Milano datato 16.04.2025 (notificato il 24.04.2025) di rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale proposta da Parte_1
emesso dalla competente in data 28.02.2025.
[...] Controparte_2
DECRETO
Premesso che:
- In data 20.02.2025 presentava l'istanza di protezione internazionale;
Parte_1 detta istanza veniva rigettata per manifesta infondatezza ai sensi degli artt 28-ter comma 1 lettera b) ed e) e 32 comma 1 lettera b.bis) del D. Lgs. 25/2008 dalla di Milano in Controparte_2 data 28.02.2025.
- Avverso tale provvedimento, in data 19.03.2025 proponeva ricorso ex Parte_1 art. 35 bis D.lgs 25/08 avanti al Tribunale di Milano, con contestuale istanza di sospensione del provvedimento impugnato. - Con decreto del 16.04.2025, in questa sede impugnato, il Tribunale di Milano rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del predetto provvedimento, rilevando l'insussistenza del fumus circa i presupposti per il riconoscimento dello status di persona rifugiata, degli elementi costitutivi della fattispecie di protezione sussidiaria e della protezione speciale.
- Avverso tale decreto, in data 30.04.2025, ha proposto reclamo Parte_1 chiedendo di “disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento emesso dalla
di Milano in data 28/02/2025 e notificato il 11/03/2025, sino alla Controparte_2 definizione del giudizio sul merito del ricorso ex art. 35-bis, comma VII, del D.Lgs. 25/2008 pendente innanzi al Tribunale di Milano.
Lamenta il reclamante che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato sia i presupposti fattuali sia i principi giuridici applicabili al caso concreto.
In primo luogo, quanto alle erronea valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, osserva il difensore che il Tribunale avrebbe ritenuto il racconto del richiedente generico e privo di riscontri oggettivi, mentre in realtà egli avrebbe offerto un'esposizione dettagliata, coerente ed articolata delle vicende che lo avrebbero costretto a fuggire dal proprio paese d'origine, indicando con precisione il contesto territoriale, l'identità e il modus operandi del gruppo criminale che lo perseguitava, nonché la sequenza temporale degli eventi;
in secondo luogo il Tribunale avrebbe omesso di considerare il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di protezione internazionale il richiedente beneficerebbe di un regime probatorio attenuato in ragione della particolare difficoltà di reperire prove documentali in contesti di forte instabilità e rischio per l'incolumità personale. Il fatto che non abbia sporto denuncia alle autorità peruviane non può essere considerato indice di inattendibilità. Peraltro tale circostanza era stata rappresentata dal cittadino straniero già in sede di audizione innanzi alla commissione territoriale allorché egli aveva dichiarato di non aver sporto denuncia alle autorità peruviane non solo in ragione della generale corruzione delle forze dell'ordine ma anche perché temeva la pericolosità di tale iniziativa.
Deduce difensore che tali elementi sarebbero indicativi della credibilità del richiedente.
Allega inoltre che nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione Territoriale Reyes IC DO
EX aveva dichiarato di aver già soggiornato regolarmente in Italia per diversi anni, tra il 2006 e il
2014, periodo durante il quale aveva vissuto stabilmente e lavorato in piena legalità, in forza di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Tuttavia, per esigenze familiari, il ricorrente aveva deciso volontariamente di rientrare in Perù, al fine di assistere i genitori gravemente malati, dimostrando così l'assenza di qualsiasi intento di emigrare per motivazioni economiche o opportunistiche. In secondo luogo, quanto alla erronea valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiarie o della protezione speciale, osserva il difensore che “non può condividersi la valutazione espressa dal Tribunale circa l'insussistenza di un rischio individuale grave in capo al sig. basata sulla presunta sicurezza acquisita dai familiari trasferitisi in Parte_1 altra località”. Deduce il difensore che il richiedente avrebbe sempre chiarito che le minacce e le aggressioni erano rivolte direttamente alla sua persona, in quanto bersaglio specifico di un gruppo criminale, a causa della propria attività economica redditizia e della visibilità che tale attività gli conferiva nella comunità locale
Sotto altro profilo, deduce il difensore che l'ordinanza impugnata si limiterebbe ad affermare la mancanza di un conflitto armato generalizzato in Perù, senza considerare che, ai fini della concessione della protezione sussidiaria, il rischio di danno grave può derivare anche da fenomeni di violenza grave e diffusa, non necessariamente riconducibili a uno stato di guerra interna o internazionale.
Quanto al mancato riconoscimento del fumus degli elementi costitutivi della protezione speciale, parte reclamante deduce che il Tribunale non avrebbe considerato come il abbia instaurato Parte_1 un percorso significativo di integrazione, comprovato dalla titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e da una stabile inclusione nel tessuto economico e sociale.
- Con provvedimento del 05.05.2025, il presidente di sezione, nominato il consigliere relatore, assegnato termini al reclamante per la notifica al e per la costituzione di Controparte_1 quest'ultimo, ha fissato l'odierna udienza sostituendola con il deposito di note scritte.
- Con parere depositato in data 08.05.2025, il Procuratore Generale ha chiesto la conferma dell' impugnata decisione, rilevando che la decisione del Giudice a quo risulta assunta sulla base di una corretta valutazione del materiale prodotto ed altresì esente da vizi di forma o di logica che ne possano imporre la riforma.
- In data 09.05.2025 parte reclamante ha depositato note scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del reclamo.
In data odierna, all'esito della camera di consiglio, la Corte si è riservata.
*******
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del che, nonostante la Controparte_1 regolarità della notificazione del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito.
Nel merito, reputa la Corte che il reclamo non possa trovare accoglimento.
Il reclamante fonda la sua doglianza sul mancato riconoscimento da parte del Tribunale del fumus boni iuris relativamente alla protezione internazionale e, in subordine, alla protezione sussidiaria e a quella speciale per i motivi sopra illustrati. Al riguardo, ritiene questa Corte che correttamente il Tribunale ha rilevato che l'analisi delle evidenze probatorie disponibili porta a escludere la sussistenza delle gravi e circostanziate ragioni indicate dalla legge quale fondamento della sospensione per i casi di persone provenienti da paesi sicuri.
Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge infatti che il Tribunale ha tenuto in considerazione le dichiarazioni del richiedente e la sua prospettazione, ma ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse idonea a comprovare la sussistenza del fumus della protezione invocata.
Questa Corte, non può che condividere le argomentazioni sviluppate in proposito dal Giudice di primo grado.
Nel caso di specie, il ricorrente innanzi alla C.T. ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese e di essere giunto in Italia nel 2022 a causa delle minacce estorsive e le aggressioni patite, specificando: “appena saprebbero del mio ritorno, darebbero seguito alle loro minacce, sono dei maledetti”.
L'analisi delle emergenze probatorie disponibili non può che condurre ad escludere la sussistenza delle gravi e circostanziate ragioni indicate quale fondamento della sospensione per i casi di persone provenienti da paesi sicuri: il racconto della persona ricorrente è del tutto generico, privo di elementi oggettivi di riscontro, talvolta incoerente e contraddittorio, ad esempio laddove il richiedente, dopo avere affermato di avere timore di tornare nel Paese d'origine per le minacce estorsive e le aggressioni patite, riferisce che i suoi genitori, anch'essi vittime delle stesse minacce (“loro sapevano che io vivevo con i miei genitori e quando mi hanno minacciato, hanno minacciato anche loro e mia moglie”), sarebbero rimasti in Perù e si sarebbero trasferiti in un paesino poco distante e, dal 2022, non avrebbero subito alcuna ripercussione;
ancora, si ravvisa un profilo di incoerenza ed inattendibilità nel fatto che la richiesta di protezione internazionale è stata presentata dal richiedente dopo oltre due anni dal suo ingresso nel territorio nazionale. Tali circostanze fanno emergere l'assoluta inconsistenza del pericolo in caso di rimpatrio.
Ad ogni modo deve condividersi il rilievo del Tribunale secondo cui, indipendentemente dalla credibilità ed attendibilità del racconto, gli atti descritti non sono legati ai motivi di cui all'art. 8 del
D. Lgs. 251/2007.
Ritiene altresì la Corte che sia corretta e condivisibile la valutazione del Tribunale laddove ha ritenuto che non è possibile ravvisare neppure gli elementi costitutivi delle fattispecie di protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. a), b) e c) del D. Lgs. 251/2007, ovverosia la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni della persona richiedente nel suo Paese di origine;
la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Il fatto di avere subito minacce estorsive da un gruppo criminale operante in Perù non rientra nelle ipotesi contemplate dalla fattispecie. Con specifico riguardo alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del citato art. 14, vanno richiamate le valutazioni già esposte in ordine alla ritenuta carenza del fumus in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di persona rifugiata. Per quanto concerne il caso di cui alla lettera c) del succitato art. 14, va richiamato il fatto che le C.O.I. non consentono di affermare che il Perù presenti un contesto che si possa qualificare come conflitto armato, interno o internazionale o che in esso sussista una situazione di violenza generalizzata.
Va pertanto ritenuta l'insussistenza del fumus dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Da ultimo non è ravvisabile neppure un fumus degli elementi costitutivi della protezione cd. speciale
Il reclamante ha infatti prodotto lettera di assunzione a far data dal 04.04.2023 e buste paga relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 e di gennaio, febbraio 2025.
Questa Corte conviene con il giudice di primo grado allorché osserva che la predetta documentazione non fornisce elementi sufficienti per ritenere la sussistenza del fumus di un effettivo inserimento sociale e di solidi e significativi legami sul territorio nazionale. Perché si possa ritenere che lo straniero sia effettivamente inserito socialmente e dal punto di vista familiare nel nostro territorio
(come affermato dalla giurisprudenza e dalla dottrina formatasi nella vigenza del precedente testo dall' art. 19 comma 1.1. del T.U. Immigrazione, orientamento mutuabile anche a seguito della riforma normativa citata, allorché si consideri la rilevanza costituzionale e sovranazionale dei diritti alla vita privata e familiare) è necessaria infatti la prova della conoscenza della lingua italiana, della frequentazione non sporadica di corsi professionalizzanti, della presenza di legami familiari concreti, della frequentazione di comunità religiose o volontariato. Correttamente il Tribunale ha osservato che
“la persona ricorrente non vanta sul territorio alcun legame significativo e solido, considerato che ha riferito di vivere con sua moglie che, tuttavia, è irregolare sul territorio nazionale e che sarebbe in Italia una sua sorella, con la quale non vivrebbe e in merito alla quale, in ogni caso, non è stata fornita alcuna prova documentale.
Resta da osservare che neppure circa la condizione abitativa è stato prodotto alcunché.
Alla luce delle scarne evidenze probatorie disponibili è evidente ictu oculi che non può in alcun modo ravvisarsi neppure un fumus dei presupposti della cd. protezione speciale invocata”.
Ritiene questa Corte che per il riconoscimento della protezione speciale, occorra la dimostrazione di un serio e duraturo impegno ad integrarsi attraverso la frequenza scolastica, partecipazione a corsi di formazione professionale per una durata significativa, nonché la prova di una stabilità abitativa. Nulla di tutto questo è stato provato.
In forza delle considerazioni svolte, il reclamo deve essere rigettato.
Attesa la contumacia del , nulla si dispone sulle spese. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso Parte_1 il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva emesso dal Tribunale di Milano in data
16.04.2025 nel procedimento R.G. n. 11124-1/2025 così provvede:
- rigetta il reclamo;
- nulla sulle spese.
Si comunichi.
Milano, 15.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Federico Botta dott.ssa Anna Maria Pizzi