Sentenza breve 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 31/03/2026, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01420/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2026, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Martina Menga, con domicilio eletto presso lo studio GA AS in Napoli, via Guglielmo Sanfelice 33;
contro
Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. art. e Etno. Prov. di Ce,Bn, Comune di Cellole, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento prot. n. 0030420-P del 2 gennaio 2026 trasmesso a Iliad con provvedimento del SUAP del Comune di Cellole prot. n. CE/CE-SUPRO/0000143 del 2 gennaio 2026 ) e successivamente trasmesso dal Comune con PEC del 7 gennaio 2026; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti. NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell’art. 146, comma 8, D.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 17-bis della Legge n. 241/1990, nell’ambito dell’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da Iliad in data 23 ottobre 2024, e istruita dalla Commissione Locale per il Paesaggio con parere favorevole del 18 febbraio e 23 ottobre 2025, per la realizzazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Cellole, in Località Baia Felice, Viale Sardegna, snc, (iscritto catastalmente al Foglio197, Part. 5676).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa RI LA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che il Collegio ha rappresentato nel corso dell’udienza la possibile inammissibilità del ricorso per la natura non vincolante del parere impugnato, attesa la sua tardività;
Rilevato che le parti hanno discusso e controdedotto in relazione a tale profilo;
Ritenuto che, secondo costante giurisprudenza anche di questo TAR, decorso il termine di 45 giorni previsto dall'art. 146, comma 8, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza non è privata del potere di esprimere comunque un parere, ma il parere in tal modo dato perde il proprio carattere di vincolatività, sicché lo stesso deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall'amministrazione procedente in relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso concreto.
In altri termini, il Comune, non è più vincolato a decidere in conformità al parere, deve decidere in autonomia anche condividendo le conclusioni cui è giunta tardivamente la Soprintendenza, purché motivi sulle ragioni per cui aderisce al parere dell'organo ministeriale. ( cfr. ex multis T.A.R. Napoli Campania sez. VII, 4/08/2025, n. 5823; v. anche T.A.R. Firenze Toscana sez. III, 23/07/2025, n. 1416; T.A.R. Salerno Campania sez. I, 1/07/2025, n. 1247; T.A.R. Napoli Campania sez. VII, 11/06/2025, n. 4406);
Ritenuto che, alla stregua di quanto sopra rilevato, il parere tardivo della Soprintendenza, cessando di essere vincolante per il Comune, non costituisce un arresto procedimentale immediatamente impugnabile, ma deve essere seguito dalla necessaria determinazione conclusiva del procedimento da parte dell’ente comunale, il quale potrà, come detto, o uniformarsi al parere, esprimendo le ragioni a sostegno di tale decisione, ovvero determinarsi diversamente, sempre fornendo adeguata motivazione;
Rilevato che nel caso in esame risulta superato il termine di 45 giorni decorrente dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza, in quanto, in data 18 febbraio 2025 (doc. 7), la Commissione Locale per il Paesaggio di Cellole ha trasmesso, ai sensi dell’art. 146, comma 7 della Legge n. 142/2004, alla Soprintendenza la documentazione presentata da Iliad, unitamente alla relazione tecnica illustrativa e una proposta di accoglimento della suddetta istanza; successivamente, a seguito della richiesta di integrazione documentale trasmessa dalla Soprintendenza il 30 maggio 2025 (doc. 8), in data 23 ottobre 2025 (doc. 10), la Commissione Locale per il Paesaggio di Cellole ha nuovamente espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione dell’Impianto, trasmettendo alla Soprintendenza la relazione illustrativa integrativa e la documentazione richiesta; infine, il 2 gennaio 2026, ossia 71 giorni dopo la ricezione del nuovo parere favorevole, la Soprintendenza ha emesso il proprio parere di inammissibilità dell’intervento;
Ritenuto pertanto che l’atto in questa sede impugnato, dovendo essere qualificato come parere non vincolante, non abbia i caratteri della definitività e non costituisca atto autonomamente e immediatamente impugnabile, non determinando alcun arresto procedimentale, cosicché difetta l’interesse di parte ricorrente al presente ricorso;
Ritenuto di dover compensare le spese del presente giudizio, in considerazione delle peculiarità fattuali della vicenda in esame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI LA NA, Presidente, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI LA NA |
IL SEGRETARIO