TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 5027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5027 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8010/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. AMATO RAFFAELE e Parte_1 dell'avv. AMATO ANTONIO
contro
:
con il patrocinio del dott. Controparte_1 SERAFINO FRANCESCO
FA E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/6/2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
chiedendo di: Controparte_2
“- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione ai giorni di servizio prestato nell'anno scolastico 2020/2021 in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il
[...]
e per l'effetto; Controparte_2
- Condannare il al pagamento dell'importo Controparte_2 di € 1425,20 (millequa-rocentoventicinque/20) a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo”
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
pagina 1 di 8 A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere docente supplente di Sostegno Psicofisico, con incarico nell'a.s. 2023/24 presso l'IC Montessori Bollate – Scuola Primaria
Montessori, e di aver prestato servizio anche nell'a.s. 2020/21 quale docente supplente (posto comune) per n.24 ore settimanali presso la
Scuola Primaria Vittorio Alfieri Roma in virtù di contratto a tempo determinato.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato che nell'a.s.2020/21 non le sarebbe mai stata riconosciuta la retribuzione professionale docenti, rivendicando il diritto al versamento di € 1425,20 a titolo di differenze retributive.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché
[...] infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 13.11.2024 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Parte attrice ha riportato in ricorso i periodi di servizio corrispondenti alle supplenze temporanee rese ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. N. 124/1999, in forza di contratti a tempo determinato, dolendosi di non aver percepito la retribuzione professionale docente, di cui all'art. 7 del CCNL 2001, viceversa corrisposta ai docenti di ruolo o ai docenti assunti a tempo determinato per supplenze annuali.
La medesima questione è stata già oggetto di analisi da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla quale si fa in questa sede espresso richiamo anche ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c., in quanto pienamente condivisibile.
pagina 2 di 8 Giova pertanto richiamare l'ordinanza della Cassazione n. 20015/2018, secondo la quale: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale NT a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
In particolare, nella parte motiva dell'ordinanza appena citata si legge quanto segue: “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale
NT, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di pagina 3 di 8 tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante
Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa
Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia
pagina 4 di 8 dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, Per_1 causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla
Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il pagina 5 di 8 giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso
Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo CP_2 cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella pagina 6 di 8 previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del
1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con CP_2 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"”.
Dovendosi ritenere, nel caso di specie, che la parte ricorrente nelle proprie supplenze temporanee abbia svolto una prestazione di lavoro equivalente a quella dei docenti sostituiti, il ricorso deve dunque essere accolto integralmente.
Va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente alla
Retribuzione Professionale NT (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per i periodi di supplenze temporanee, come specificati in ricorso, e alla corresponsione delle relative differenze retributive, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto.
Di conseguenza, il deve essere condannato Controparte_2 al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: condanna il al pagamento in favore della Controparte_2 ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di
Retribuzione Professionale NT (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee come specificati in ricorso, pari alla somma lorda di € 1.425,20 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna inoltre il alla rifusione delle Controparte_2 spese di lite, liquidate in euro 1.800,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 13.11.2024
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8010/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. AMATO RAFFAELE e Parte_1 dell'avv. AMATO ANTONIO
contro
:
con il patrocinio del dott. Controparte_1 SERAFINO FRANCESCO
FA E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/6/2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
chiedendo di: Controparte_2
“- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione ai giorni di servizio prestato nell'anno scolastico 2020/2021 in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il
[...]
e per l'effetto; Controparte_2
- Condannare il al pagamento dell'importo Controparte_2 di € 1425,20 (millequa-rocentoventicinque/20) a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo”
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
pagina 1 di 8 A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere docente supplente di Sostegno Psicofisico, con incarico nell'a.s. 2023/24 presso l'IC Montessori Bollate – Scuola Primaria
Montessori, e di aver prestato servizio anche nell'a.s. 2020/21 quale docente supplente (posto comune) per n.24 ore settimanali presso la
Scuola Primaria Vittorio Alfieri Roma in virtù di contratto a tempo determinato.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato che nell'a.s.2020/21 non le sarebbe mai stata riconosciuta la retribuzione professionale docenti, rivendicando il diritto al versamento di € 1425,20 a titolo di differenze retributive.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché
[...] infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 13.11.2024 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Parte attrice ha riportato in ricorso i periodi di servizio corrispondenti alle supplenze temporanee rese ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. N. 124/1999, in forza di contratti a tempo determinato, dolendosi di non aver percepito la retribuzione professionale docente, di cui all'art. 7 del CCNL 2001, viceversa corrisposta ai docenti di ruolo o ai docenti assunti a tempo determinato per supplenze annuali.
La medesima questione è stata già oggetto di analisi da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla quale si fa in questa sede espresso richiamo anche ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c., in quanto pienamente condivisibile.
pagina 2 di 8 Giova pertanto richiamare l'ordinanza della Cassazione n. 20015/2018, secondo la quale: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale NT a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
In particolare, nella parte motiva dell'ordinanza appena citata si legge quanto segue: “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale
NT, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di pagina 3 di 8 tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante
Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa
Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia
pagina 4 di 8 dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, Per_1 causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla
Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il pagina 5 di 8 giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso
Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo CP_2 cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella pagina 6 di 8 previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del
1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con CP_2 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"”.
Dovendosi ritenere, nel caso di specie, che la parte ricorrente nelle proprie supplenze temporanee abbia svolto una prestazione di lavoro equivalente a quella dei docenti sostituiti, il ricorso deve dunque essere accolto integralmente.
Va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente alla
Retribuzione Professionale NT (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per i periodi di supplenze temporanee, come specificati in ricorso, e alla corresponsione delle relative differenze retributive, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto.
Di conseguenza, il deve essere condannato Controparte_2 al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: condanna il al pagamento in favore della Controparte_2 ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di
Retribuzione Professionale NT (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee come specificati in ricorso, pari alla somma lorda di € 1.425,20 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna inoltre il alla rifusione delle Controparte_2 spese di lite, liquidate in euro 1.800,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 13.11.2024
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 8 di 8