Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 5234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5234 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. n. ………. Cron. n. …….
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
dott. ssa Clara Ruggiero quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
All' udienza del 27/06/2025 svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note pervenute in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 149 /2025 del ruolo generale, avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
T R A
rappresentato e difeso dall' avv. CUTRIGNELLI Parte_1
CARLO presso il cui studio, come in atti, elettivamente domicilia,
-ricorrente-
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall' Avv. TEDESCHI MARIA PIA;
resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 6.1.2025 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l' avviso di addebito n. 371 2024 00163963 02 000 del 09 novembre 2024 con il quale veniva richiesto il pagamento di contributi previdenziali
(nello specifico, contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale e le somme aggiuntive per omesso versamento su contributi I.V.S. a percentuale ), a titolo di gestione commercianti, il tutto per un importo totale comprensivo di sanzioni, interessi, compensi del servizio di riscossione e spese di notifica pari ad € 5.062,86 (cfr. all. doc. 5 di parte opponente); L' opponente adiva il Giudice del Lavoro per sentir annullare l' impugnato avviso di addebito, deducendo che era titolare della quota di proprietà pari al 33,34% della Società a responsabilità limitata: e che era Controparte_2 socio amministratore non esercente attività lavorativa prevalente all' interno dell' azienda essendo dipendente di altra società in qualità di addetto alle vendite come da documentazione che produceva;
che nulla era dovuto all' ente impositore. Concludeva dunque per l' annullamento dell' atto impugnato, vinte le spese. Instauratosi il contraddittorio l' ritualmente citato, si costituiva deducendo che CP_1 nulla era dovuto dall' opponente e che, pertanto, si era proceduto al relativo sgravio in data 20.2.2025. Chiedeva dunque la cessata materia del contendere. All'odierna udienza, svoltasi con modalità cartolari, lette le note pervenute in atti, la causa veniva decisa con sentenza telematica. In ragione dell'intervenuto riconoscimento del buon diritto dell'attore da parte dell' che si è costituito al solo fine di attestare che nulla era dovuto dalla parte CP_1 opponente e che si era pertanto proceduto allo sgravio di quanto riportato nell' avviso di addebito , deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (c.f.r. relazione amministrativa e provvedimento di sgravio totale prodotti dall' . CP_1
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, emerge dagli atti che l' in CP_1 corso di giudizio, ha riconosciuto che i contributi previdenziali oggetto del contendere non erano dovuti. Ciò posto, si determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Tenuto conto della circostanza che lo sgravio è avvenuto solo in seguito alla presentazione del ricorso giudiziale e della relativa notifica al convenuto, si ritiene di porre le spese di lite a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alle spese di lite che liquida in complessivi euro 850,00, CP_1 comprese spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione. Si comunichi. Così deciso in Napoli, il 27/06/2025
Il Giudice Dott.ssa Clara Ruggiero.