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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/10/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Visto l'art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note scritte depositate;
Ritenuta la causa matura per la decisione;
Emette la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 2791 /2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. CROCITTI Parte_1
IA ROSA, giusta procura in atti. ricorrente
E
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela
MA GA e RI RN giusta procura generale alle liti in atti resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.9.2025, la ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 39420250001023174000, notificato il 12.8.2025, con il quale l' CP_1 le chiedeva il pagamento della somma di € 1.006,90 a titolo di spese legali che erano state liquidate in suo favore con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Palmi in data 17.1.2012.
La ricorrente avverso l'avviso di addebito impugnato eccepiva che lo stesso era CP_ stato notificato in assenza di atti prodromici, non avendole mai richiesto l' le spese di lite alle quali era stata condannata prima della comunicazione dell'avviso impugnato.
Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione del credito essendo decorsi più di dieci anni dall'emissione del decreto di omologa. Chiedeva, pertanto, che l'avviso di addebito impugnato fosse annullato.
Notificato regolarmente il ricorso, si costituiva in giudizio l' che allegava CP_1 alla sua memoria richiesta di pagamento notificata il 9.10.2020, oltre che una richiesta dell'11.11.2021 e una pec inviata all'Avv. Sabina Pizzuto, precedente procuratore della signora nel giudizio per ATP.
In tal modo riteneva che con tali atti era stata interrotta la prescrizione decennale.
Stante la validità ed efficacia del credito, insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente e in data odierna, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note tempestivamente depositate ex art. 127 ter cpc,
è stata trattenuta a sentenza.
Si da atto che nelle note depositate in data 29.9.2025, parte ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, posto che a seguito della richiesta di rateizzazione accolta dall' , la ricorrente, si era impegnata a pagare CP_1 le rate per come pattuite.
Tuttavia, non avendo l' aderito alla richiesta di cessazione della materia del CP_1 contendere, occorrerà decidere la causa nel merito.
Il ricorso è meritevole di rigetto per come di seguito si esporrà.
La ricorrente contesta le legittimità dell'avviso di addebito inviato dall' per CP_1 omessa notificata di atti prodromici.
In realtà, dagli atti allegati al ricorso risulta che l' ha provveduto ad inviare CP_1 alla ricorrente una richiesta di pagamento in data 9.10.2020, che è stata regolarmente ricevuta dalla signora, come è provato dall'avviso di ricevimento prodotto.
Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'avviso di addebito è stato preceduto da una richiesta di pagamento da parte dell' , che CP_1 la ricorrente non ha affatto preso in considerazione.
E significa, altresì, che l' ha interrotto la prescrizione, che nel caso di CP_1 specie è decennale.
Il credito dell' è consacrato in un provvedimento giudiziale di condanna, CP_1 costituito nel caso di specie da un decreto di omologa.
Il decreto di omologa costituisce titolo esecutivo di condanna per la parte relativa alle disposizioni in materia di spese giudiziarie e ai sensi dell'art. 2953 cc “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”. Quindi, la prescrizione del diritto di credito contenuto in una sentenza di condanna, alla quale, come sopra detto può essere equiparato il decreto di omologa, è di dieci anni: in particolare, quando su un diritto è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato (ossia divenuta definitiva e non più impugnabile) la prescrizione si verifica sempre dopo un decennio, anche se si tratta di un diritto per cui la legge stabilisce una prescrizione più breve.
Orbene nel caso di specie il decreto di omologa è stato emesso in data
17.1.2012, mentre l' ha inviato la richiesta di pagamento in data CP_1
9.10.2020, quindi prima dello spirare del termine prescrizionale di 10 anni.
Da tale data ha ripreso a decorrere la prescrizione, che non è stata interrotta con la richiesta dell'11.11.2021, poiché la stessa non risulta essere stata comunicata regolarmente alla ricorrente, visto che non vi è prova dell'avviso di ricevimento sottoscritto dalla signora, ma agli atti vi è solo una schermata relativa all'invio della raccomandata. Né tanto meno può aver efficacia di richiesta di pagamento e quindi di interruzione della prescrizione, la pec inviata all'Avv. Pizzuto, dal momento che non è dato conoscere il contenuto di tale pec, non essendo stato allegato ed in ogni caso, non può valere come atto interruttivo una missiva invitata all'avvocato della parte e non alla stessa personalmente.
In ogni caso, l' ha interrotto nuovamente la prescrizione con l'invio, in CP_1 data 12.8.2025, dell'avviso di addebito.
In conclusione, essendo stato preceduto l'avviso di addebito da una richiesta di pagamento, comunicata regolarmente alla ricorrente nei termini prescrizionali, quanto dedotto dalla signora a sostegno della sua opposizione non è meritevole di accoglimento e, per tal motivo, il suo ricorso dovrà essere rigettato.
In merito alle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc le spese verranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Palmi il 28.10.2025 Dott.ssa Giuliana Profazio