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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 26808, decisa all'udienza dell'11.3.2025, e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso introduttivo, Parte_1
dall'Avv. Marcello Padovani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, V.le Liegi
1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, in forza di procura generale alle liti per atto notarile, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare
Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell CP_1
RESISTENTE
pagina 1 di 6
OGGETTO: opposizione ad avviso bonario
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti costituite, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.7.2024, ha proposto opposizione Parte_1
all'avviso bonario di pagamento, notificatagli il 10.6.2024, con cui gli è stata chiesta la somma di euro 18.091,56, a titolo di contributi dovuti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/95, per l'anno 2018, nonché la somma di euro 135,01, a titolo di contributivi per l'anno 2019, per un importo complessivo di euro 18.226,56, sanzioni incluse.
Ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall' con l'avviso CP_1
bonario oggetto di opposizione, eccependone la prescrizione, nonché l'infondatezza nel merito (contestando di aver prodotto reddito assoggettabile a contribuzione). Ha eccepito altresì la carenza di motivazione dell'atto.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di: “… accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità
e/o l'estinzione del credito asserito e/o l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa dell' con l'avviso [opposto]”. CP_1
Ha formulato, altresì, in via cautelare, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, che però è stata rigettata già nel decreto di fissazione dell'udienza, in quanto l'avviso bonario oggetto di opposizione è privo di efficacia esecutiva.
Si è costituito l' , eccependo, in via preliminare, la inammissibilità dell'opposizione CP_1
ad avviso bonario per carenza di interesse ad agire. Ne ha contestato in ogni caso la fondatezza nel merito, facendo rilevare la mancata maturazione della prescrizione, anche avuto riguardo alla sospensione della decorrenza del predetto termine, in ragione della normativa adottata per l'emergenza pandemica.
pagina 2 di 6 La causa è stata decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*******
Deve premettersi innanzi tutto che l'avviso bonario, con cui l'ente invita la parte a regolarizzare il debito di natura contributiva, costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, peraltro neppure obbligatoria.
Premesso, quindi, che l'avviso bonario in sé non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo, come detto, la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso lo stesso, non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio. Se la pretesa contributiva è fondata, il contribuente non può ottenere alcun vantaggio dall'eventuale annullamento dell'avviso bonario (per un vizio formale o di notifica), in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di un nuovo avviso bonario emendato dai vizi lamentati. Se la pretesa creditoria non è fondata, allora l'interesse del contribuente non può essere semplicemente quello all'annullamento dell'avviso bonario per vizi formali, bensì quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'inesistenza del debito.
Tanto premesso, nel caso in esame, la domanda così come proposta (ad eccezione della censura relativa alla omessa motivazione dell'avviso bonario, peraltro infondata in quanto facente riferimento a disposizioni contenute nella legge disciplinante il procedimento amministrativo, la L. 241/1990, che pacificamente non trova applicazione rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali da parte dell' ) può CP_1
invero qualificarsi quale domanda volta all'accertamento negativo del debito sottostante.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse ad agire sollevata dalle difese dell' , non appare quindi pertinente, avuto riguardo alle eccezioni CP_1
sollevate dalla parte opponente, in ordine alla prescrizione del credito contributivo pagina 3 di 6 sottostante ed in generale in ordine alla infondatezza nel merito della pretesa contributiva.
Ebbene, valutando la fondatezza di tale domanda di accertamento (con esclusione quindi delle inammissibili censure relative alla regolarità formale dell'atto), deve rilevarsi che la parte ricorrente, ha eccepito innanzi tutto la prescrizione della pretesa contributiva.
Tale eccezione è priva di fondamento.
Secondo il condivisibile orientamento della S.C., espresso con sentenza del 31 ottobre
2018, n. 27950, “il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito
(Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati»
(art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»”.
Nella specie, il termine per il versamento del saldo, cioè il termine più avanzato da cui inizia a decorrere la prescrizione, è fissato in base all'art. 17, co. 1, d.P.R. n. 435/2001, al 16 giugno dell'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. Per i redditi prodotti nel 2018 (di cui al modello Unico 2019), il termine di pagamento è stato differito, per effetto di un D.P.C.M. adottato prima della suddetta scadenza, al 2.7.2019 senza alcuna maggiorazione e al 30.9.2019 con una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.
pagina 4 di 6 Ebbene, anche senza tener conto di tali differimenti, e dunque facendo decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2019, non può però ritenersi maturata la prescrizione, in quanto l'avviso bonario inviato dall' è stato ricevuto, per ammissione della stessa CP_1
parte ricorrente, il 10.6.2024 e dunque entro la maturazione del quinquennio, scadente il
16.6.2024.
Né appare necessario, nel caso di specie, valutare se le disposizioni in materia di sospensione della prescrizione contenute nella normativa per fronteggiare l'emergenza
OV (segnatamente art. 37 D.L. 18/2020, conv., con modif., dalla L. 27/2020) possano trovare applicazione anche in materia di avviso bonario.
L'eccezione di prescrizione non è dunque fondata.
In relazione poi alla fondatezza nel merito della pretesa creditoria avanzata dall' , è CP_1
appena il caso di rilevare che la parte ricorrente si è limitata a contestare la produzione, negli anni 2018 e 2019, di reddito assoggettabile a contribuzione;
circostanza questa che però risulta smentita dalla produzione delle dichiarazioni dei redditi da parte dell' . CP_1
Né la produzione di redditi assoggettabili a contribuzione può escludersi in considerazione dell'omessa compilazione, da parte del ricorrente, del c.d. quadro RR della dichiarazione, cioè proprio quello in cui i professionisti devono riportare il reddito professionale sul quale devono essere computati i contributi. A prescindere dal fatto se detta omessa compilazione sia frutto di un mero errore o intenzionalmente volta ad eludere il versamento della contribuzione, ciò che rileva è l'oggettiva produzione di reddito e non già la qualificazione che dello stesso abbia dato il contribuente.
Anche sotto tale profilo il ricorso deve dunque essere ritenuto infondato.
Segue pertanto il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
pagina 5 di 6 2. Condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite, liquidate in euro CP_1
1.865,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 11.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 26808, decisa all'udienza dell'11.3.2025, e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso introduttivo, Parte_1
dall'Avv. Marcello Padovani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, V.le Liegi
1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, in forza di procura generale alle liti per atto notarile, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare
Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell CP_1
RESISTENTE
pagina 1 di 6
OGGETTO: opposizione ad avviso bonario
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti costituite, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.7.2024, ha proposto opposizione Parte_1
all'avviso bonario di pagamento, notificatagli il 10.6.2024, con cui gli è stata chiesta la somma di euro 18.091,56, a titolo di contributi dovuti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/95, per l'anno 2018, nonché la somma di euro 135,01, a titolo di contributivi per l'anno 2019, per un importo complessivo di euro 18.226,56, sanzioni incluse.
Ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall' con l'avviso CP_1
bonario oggetto di opposizione, eccependone la prescrizione, nonché l'infondatezza nel merito (contestando di aver prodotto reddito assoggettabile a contribuzione). Ha eccepito altresì la carenza di motivazione dell'atto.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di: “… accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità
e/o l'estinzione del credito asserito e/o l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa dell' con l'avviso [opposto]”. CP_1
Ha formulato, altresì, in via cautelare, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, che però è stata rigettata già nel decreto di fissazione dell'udienza, in quanto l'avviso bonario oggetto di opposizione è privo di efficacia esecutiva.
Si è costituito l' , eccependo, in via preliminare, la inammissibilità dell'opposizione CP_1
ad avviso bonario per carenza di interesse ad agire. Ne ha contestato in ogni caso la fondatezza nel merito, facendo rilevare la mancata maturazione della prescrizione, anche avuto riguardo alla sospensione della decorrenza del predetto termine, in ragione della normativa adottata per l'emergenza pandemica.
pagina 2 di 6 La causa è stata decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*******
Deve premettersi innanzi tutto che l'avviso bonario, con cui l'ente invita la parte a regolarizzare il debito di natura contributiva, costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, peraltro neppure obbligatoria.
Premesso, quindi, che l'avviso bonario in sé non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo, come detto, la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso lo stesso, non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio. Se la pretesa contributiva è fondata, il contribuente non può ottenere alcun vantaggio dall'eventuale annullamento dell'avviso bonario (per un vizio formale o di notifica), in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di un nuovo avviso bonario emendato dai vizi lamentati. Se la pretesa creditoria non è fondata, allora l'interesse del contribuente non può essere semplicemente quello all'annullamento dell'avviso bonario per vizi formali, bensì quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'inesistenza del debito.
Tanto premesso, nel caso in esame, la domanda così come proposta (ad eccezione della censura relativa alla omessa motivazione dell'avviso bonario, peraltro infondata in quanto facente riferimento a disposizioni contenute nella legge disciplinante il procedimento amministrativo, la L. 241/1990, che pacificamente non trova applicazione rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali da parte dell' ) può CP_1
invero qualificarsi quale domanda volta all'accertamento negativo del debito sottostante.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse ad agire sollevata dalle difese dell' , non appare quindi pertinente, avuto riguardo alle eccezioni CP_1
sollevate dalla parte opponente, in ordine alla prescrizione del credito contributivo pagina 3 di 6 sottostante ed in generale in ordine alla infondatezza nel merito della pretesa contributiva.
Ebbene, valutando la fondatezza di tale domanda di accertamento (con esclusione quindi delle inammissibili censure relative alla regolarità formale dell'atto), deve rilevarsi che la parte ricorrente, ha eccepito innanzi tutto la prescrizione della pretesa contributiva.
Tale eccezione è priva di fondamento.
Secondo il condivisibile orientamento della S.C., espresso con sentenza del 31 ottobre
2018, n. 27950, “il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito
(Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati»
(art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»”.
Nella specie, il termine per il versamento del saldo, cioè il termine più avanzato da cui inizia a decorrere la prescrizione, è fissato in base all'art. 17, co. 1, d.P.R. n. 435/2001, al 16 giugno dell'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. Per i redditi prodotti nel 2018 (di cui al modello Unico 2019), il termine di pagamento è stato differito, per effetto di un D.P.C.M. adottato prima della suddetta scadenza, al 2.7.2019 senza alcuna maggiorazione e al 30.9.2019 con una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.
pagina 4 di 6 Ebbene, anche senza tener conto di tali differimenti, e dunque facendo decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2019, non può però ritenersi maturata la prescrizione, in quanto l'avviso bonario inviato dall' è stato ricevuto, per ammissione della stessa CP_1
parte ricorrente, il 10.6.2024 e dunque entro la maturazione del quinquennio, scadente il
16.6.2024.
Né appare necessario, nel caso di specie, valutare se le disposizioni in materia di sospensione della prescrizione contenute nella normativa per fronteggiare l'emergenza
OV (segnatamente art. 37 D.L. 18/2020, conv., con modif., dalla L. 27/2020) possano trovare applicazione anche in materia di avviso bonario.
L'eccezione di prescrizione non è dunque fondata.
In relazione poi alla fondatezza nel merito della pretesa creditoria avanzata dall' , è CP_1
appena il caso di rilevare che la parte ricorrente si è limitata a contestare la produzione, negli anni 2018 e 2019, di reddito assoggettabile a contribuzione;
circostanza questa che però risulta smentita dalla produzione delle dichiarazioni dei redditi da parte dell' . CP_1
Né la produzione di redditi assoggettabili a contribuzione può escludersi in considerazione dell'omessa compilazione, da parte del ricorrente, del c.d. quadro RR della dichiarazione, cioè proprio quello in cui i professionisti devono riportare il reddito professionale sul quale devono essere computati i contributi. A prescindere dal fatto se detta omessa compilazione sia frutto di un mero errore o intenzionalmente volta ad eludere il versamento della contribuzione, ciò che rileva è l'oggettiva produzione di reddito e non già la qualificazione che dello stesso abbia dato il contribuente.
Anche sotto tale profilo il ricorso deve dunque essere ritenuto infondato.
Segue pertanto il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
pagina 5 di 6 2. Condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite, liquidate in euro CP_1
1.865,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 11.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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