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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 473/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente e Relatore RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1775/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Licata
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 71 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 204/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'accertamento meglio in epigrafe di sentenza indicato, afferente Tari e Tefa del Comune di Licata per l'anno 2019.
Assume: la prescrizione del credito;
il difetto di motivazione;
la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;
l'errato calcolo dell'imposta;
l'errata determinazione degli interessi e sanzioni;
la violazione del divieto di cumulo giuridico delle sanzioni.
Si è costituito il Comune che ha argomentato circa l'infondatezza delle ragioni di ricorso.
La ricorrente ha depositato memorie in data 8.10.25 e 10.1.2026.
All'udienza del 18.2.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tardività della costituzione del Comune convenuto non comporta l'inammissibilità della stessa ma solo la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di proporre istanza per la chiamata di terzo.
Sulla prescrizione del credito. Va osservato che, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, può parlarsi solo di termine di decadenza, e non di prescrizione, posto che solo con l'emissione dell'accertamento il credito diventa certo, liquido ed esigibile e, dunque, inizia a decorrere il termine prescrizionale. Ne consegue che il termine decadenziale quinquennale deve ritenersi rispettato nel momento in cui l'ente ha posto in essere tutti gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass. SU n.40543/2021). Nella fattispecie il Comune ha provato, ed il ricorrente non ha proposto specifica contestazione sul punto, che l'atto è stato consegnato al messo notificatore il 31.12.2024. Va pure osservato che alla fattispecie è applicabile il periodo di sospensione di 85 giorni previsto dall'art.67 DL n.18/2020, sicché il termine per l'ente per porre in essere le attività necessarie alla notifica andava a scadere non già il 31.12 ma il 26.3 successivo, sicché la consegna del piego occorsa il 15.4.2025 non appare essere , anche a voler seguire la tesi professata dal ricorrente (vd. memoria 9.1.26), peraltro smentita dalla giurisprudenza succitata (osservando che il termine per l'impugnazione dell'atto per il contribuente ricorre comunque sempre dalla sua conoscenza), irragionevolmente postergata.
Nessun difetto di motivazione appare riscontrabile, posto che la scheda immobile allegata all'avviso notificato reca le indicazioni catastali, la categoria, l'indirizzo, la superfice evasa, i giorni di possesso, l'importo della tassa fissa e di quella variabile. Il ricorrente assume, apoditticamente, l'erroneo computo della tassa, ma non fornisce alcun elemento a conforto dell'assunto.
Sul difetto di contraddittorio preventivo. Va osservato che non risulta che la Regione Sicilia abbia introdotto la normativa di adeguamento all'art.
6-bis L. n.212/2000 così come previsto dall'art.1, co.
3-bis, L. cit.. Né rileva la mancata indicazione dell'avviso di accertamento comunale nelle disposizioni del D.M. del MEF in data 24.4.2024 che disciplina esclusivamente gli atti impositivi di tributi erariali. Va tuttavia osservato che il co.2 dell'art.
6-bis L. n.212/2000 esclude, in via di principio, l'obbligo di contraddittorio preventivo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. L'atto per cui è processo appare rientrare quanto meno negli atti sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, trattandosi di applicazione dell'imposta con mera operazione matematica sulla base dell'aliquota prevista e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari.
Sull'eccezione di errato calcolo dell'imposta per arbitraria modifica della destinazione d'uso dei locali. Il rilievo appare infondato. Risulta che il Comune ha dedotto la destinazione d'uso dei locali dalla richiesta di riclassificazione della struttura turistico-ricettiva presentata al Comune dalla stessa società ricorrente. Gli asserti della ricorrente circa una diversa destinazione d'uso dei locali restano su di un piano meramente labiale, senza conforto probatorio e d'altra parte, per come risulta dall'atto impugnato, la ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione ai fini dei tributi oggetto di causa ed è paradossale che lamenti qui l'attribuzione, da parte del Comune, di erronee destinazioni d'uso, peraltro fondate su documentazione proveniente dalla stessa ricorrente, quando la ricorrente per prima doveva presentare la dovuta dichiarazione con l'indicazione circa le destinazioni d'uso, onde consentire, eventualmente, al Comune le verifiche del caso. Né può assumere valenza probatoria la perizia prodotta in questo giudizio dalla ricorrente, poiché redatta nell'anno 2024, mentre l'annualità oggetto di accertamento è il 2019.
Con l'ultimo motivo di impugnazione la ricorrente assume l'illegittimità dell'applicazione della sanzione del 100% dell'imposta dovuta per la mancata presentazione della dichiarazione. Assume che, essendo stata applicata detta sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno 2018, ed essendo che la dichiarazione, in difetto di variazione degli immobili, va presentata una sola volta, non doveva, nella fattispecie, applicarsi detta sanzione, ma semmai solo quella del 30% sull'imposta dovuta. L'asserto non è fondato, posto che qualora l'originaria denuncia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde l'obbligazione tributaria, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo (cfr. Cass. n.25063/2019).
Il ricorso va rigettato.
In ragione del difetto di orientamenti giurisprudenziali consolidati in ordine ai casi di obbligatorietà del contradditorio preventivo in caso di accertamenti per imposte non erariali si reputa di giustizia compensare le spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese. Agrigento, 18.2.2026 Il Presidente est. Cesare Zucchetto
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente e Relatore RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1775/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Licata
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 71 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 204/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'accertamento meglio in epigrafe di sentenza indicato, afferente Tari e Tefa del Comune di Licata per l'anno 2019.
Assume: la prescrizione del credito;
il difetto di motivazione;
la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;
l'errato calcolo dell'imposta;
l'errata determinazione degli interessi e sanzioni;
la violazione del divieto di cumulo giuridico delle sanzioni.
Si è costituito il Comune che ha argomentato circa l'infondatezza delle ragioni di ricorso.
La ricorrente ha depositato memorie in data 8.10.25 e 10.1.2026.
All'udienza del 18.2.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tardività della costituzione del Comune convenuto non comporta l'inammissibilità della stessa ma solo la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di proporre istanza per la chiamata di terzo.
Sulla prescrizione del credito. Va osservato che, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, può parlarsi solo di termine di decadenza, e non di prescrizione, posto che solo con l'emissione dell'accertamento il credito diventa certo, liquido ed esigibile e, dunque, inizia a decorrere il termine prescrizionale. Ne consegue che il termine decadenziale quinquennale deve ritenersi rispettato nel momento in cui l'ente ha posto in essere tutti gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass. SU n.40543/2021). Nella fattispecie il Comune ha provato, ed il ricorrente non ha proposto specifica contestazione sul punto, che l'atto è stato consegnato al messo notificatore il 31.12.2024. Va pure osservato che alla fattispecie è applicabile il periodo di sospensione di 85 giorni previsto dall'art.67 DL n.18/2020, sicché il termine per l'ente per porre in essere le attività necessarie alla notifica andava a scadere non già il 31.12 ma il 26.3 successivo, sicché la consegna del piego occorsa il 15.4.2025 non appare essere , anche a voler seguire la tesi professata dal ricorrente (vd. memoria 9.1.26), peraltro smentita dalla giurisprudenza succitata (osservando che il termine per l'impugnazione dell'atto per il contribuente ricorre comunque sempre dalla sua conoscenza), irragionevolmente postergata.
Nessun difetto di motivazione appare riscontrabile, posto che la scheda immobile allegata all'avviso notificato reca le indicazioni catastali, la categoria, l'indirizzo, la superfice evasa, i giorni di possesso, l'importo della tassa fissa e di quella variabile. Il ricorrente assume, apoditticamente, l'erroneo computo della tassa, ma non fornisce alcun elemento a conforto dell'assunto.
Sul difetto di contraddittorio preventivo. Va osservato che non risulta che la Regione Sicilia abbia introdotto la normativa di adeguamento all'art.
6-bis L. n.212/2000 così come previsto dall'art.1, co.
3-bis, L. cit.. Né rileva la mancata indicazione dell'avviso di accertamento comunale nelle disposizioni del D.M. del MEF in data 24.4.2024 che disciplina esclusivamente gli atti impositivi di tributi erariali. Va tuttavia osservato che il co.2 dell'art.
6-bis L. n.212/2000 esclude, in via di principio, l'obbligo di contraddittorio preventivo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. L'atto per cui è processo appare rientrare quanto meno negli atti sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, trattandosi di applicazione dell'imposta con mera operazione matematica sulla base dell'aliquota prevista e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari.
Sull'eccezione di errato calcolo dell'imposta per arbitraria modifica della destinazione d'uso dei locali. Il rilievo appare infondato. Risulta che il Comune ha dedotto la destinazione d'uso dei locali dalla richiesta di riclassificazione della struttura turistico-ricettiva presentata al Comune dalla stessa società ricorrente. Gli asserti della ricorrente circa una diversa destinazione d'uso dei locali restano su di un piano meramente labiale, senza conforto probatorio e d'altra parte, per come risulta dall'atto impugnato, la ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione ai fini dei tributi oggetto di causa ed è paradossale che lamenti qui l'attribuzione, da parte del Comune, di erronee destinazioni d'uso, peraltro fondate su documentazione proveniente dalla stessa ricorrente, quando la ricorrente per prima doveva presentare la dovuta dichiarazione con l'indicazione circa le destinazioni d'uso, onde consentire, eventualmente, al Comune le verifiche del caso. Né può assumere valenza probatoria la perizia prodotta in questo giudizio dalla ricorrente, poiché redatta nell'anno 2024, mentre l'annualità oggetto di accertamento è il 2019.
Con l'ultimo motivo di impugnazione la ricorrente assume l'illegittimità dell'applicazione della sanzione del 100% dell'imposta dovuta per la mancata presentazione della dichiarazione. Assume che, essendo stata applicata detta sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno 2018, ed essendo che la dichiarazione, in difetto di variazione degli immobili, va presentata una sola volta, non doveva, nella fattispecie, applicarsi detta sanzione, ma semmai solo quella del 30% sull'imposta dovuta. L'asserto non è fondato, posto che qualora l'originaria denuncia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde l'obbligazione tributaria, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo (cfr. Cass. n.25063/2019).
Il ricorso va rigettato.
In ragione del difetto di orientamenti giurisprudenziali consolidati in ordine ai casi di obbligatorietà del contradditorio preventivo in caso di accertamenti per imposte non erariali si reputa di giustizia compensare le spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese. Agrigento, 18.2.2026 Il Presidente est. Cesare Zucchetto