Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 20/02/2026, n. 588
CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Notifica cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la notifica di tre delle quattro cartelle di pagamento. Per la cartella non notificata, la Corte ha ritenuto che la sua mancata impugnazione fosse sanata dalla notifica di una successiva intimazione di pagamento, rendendo l'impugnazione della cartella stessa tardiva.

  • Inammissibile
    Impugnazione estratti di ruolo

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo, ritenendo valida la notifica delle cartelle di pagamento correlate.

  • Inammissibile
    Interesse ad agire ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis d.p.r. n. 602/73

    La Corte ha applicato l'art. 12 comma 4 bis d.p.r. n. 602/73, ritenendo che l'assenza dell'interesse ad agire implichi l'inammissibilità del ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio, eccepibile anche d'ufficio.

  • Accolto
    Violazione artt. 21 d. lgs. n. 546/92 e 36 bis d.p.r. n. 600/73

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo fondate le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate riguardo la validità delle notifiche e l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo.

  • Altro
    Regolamento spese di lite

    Le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio sono stati integralmente compensati a causa della produzione di documenti comprovanti la fondatezza del gravame solo nel grado di appello, considerata ragione grave ed eccezionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 20/02/2026, n. 588
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 588
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo