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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 20/02/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 588/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data
09/02/2026, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 918/2021 depositato il 12/04/2021 proposto da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione – Bari elettivamente domiciliata presso
Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 Difensore_1 - difeso da - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 1150/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 7 e pubblicata il
23/10/2020
atti impositivi: - cartella di pagamento n. 01420110095828715000 irpef-altro 2011
- cartella di pagamento n. 01420130000953010000 irpef-altro 2011
- cartella di pagamento n. 01420130038523184000 irpef-altro 2011
- cartella di pagamento n. 01420140034354646000 irpef-altro 2011
Richieste delle parti: Agenzia delle Entrate: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
Agenzia delle Entrate Riscossione: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite;
Resistente_1: //// ////
Svolgimento del processo La Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate, in persona del direttore provinciale pro tempore, con ricorso notificato in data 12.4.2021, poi iscritto a ruolo in pari data e depositato in data
21.4.2021 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione Tributaria Regionale), proponeva appello avverso la sentenza n. 1150/07/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di
Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva
Resistente_1respinto il ricorso proposto da , in atti generalizzato (d'ora in avanti, per brevità, il contribuente) avverso n. 4 cartelle di pagamento (che saranno nel prosieguo dettagliatamente menzionate) delle quali prendeva conoscenza in data 29.11.2019 a seguito della consultazione degli estratti di ruolo del citato concessionario. Le quattro cartelle di pagamento in precedenza citate – emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ed identificate dai nn. 01420110095828715, 01420130000953010, 01420130038523184,
01420140034354646 – intimavano il pagamento dell'i.r.pe.f. dovuta dal contribuente in riferimento agli anni di imposta 2008, 2009, 2010 e 2011 a seguito della presentazione delle dichiarazioni fiscali relative a tali annualità, oltre agli interessi legali maturati su tali importi ed alle sanzioni pecuniarie al contempo inflitte. La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso ed affermava che le iscrizioni a ruolo eseguite nei confronti del contribuente e presupposte dalle cartelle di pagamento appena menzionate andavano annullate poiché non era stata fornita la prova della validità della loro notifica.
L'Agenzia delle Entrate chiedeva la riforma della sentenza di primo grado impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
essa eccepiva la violazione degli artt. 21 d. lgs. n. 546/92 e 36 bis d.p.r. n. 600/73 e l'illegittimità della statuizione relativa al regolamento delle spese e degli onorari di causa. Il concessionario del servizio di riscossione si costituiva con il deposito di controdeduzioni con le quali chiedeva l'accoglimento del gravame.
Il contribuente restava assente.
Con ordinanza n. 1408/25 questa Corte dichiarava la nullità della notifica dell'atto di appello poiché l'ufficio impositore non aveva depositato agli atti la prova del suo compimento a mezzo di file .eml o
.msg; disponeva pertanto la rinnovazione della notifica dell'atto di appello, che l'ufficio impositore effettuava in data 27.8.2025 (come risulta dai documenti processuali prodotti in atti); rinviava la trattazione del processo all'udienza del 12.1.2026 ore 11.00.
Anche in seguito alla suddetta rinnovazione della notifica dell'atto di appello (e nonostante essa) il contribuente non si costituiva nel presente grado di giudizio. In data 12.1.2026 si svolgeva la trattazione del processo e questa Corte, previo differimento ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 9.2.2026 deliberava la decisione. Motivi della decisione
La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni stabilite dall'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c.. In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellato Resistente_1, attesa la regolarità della notifica dell'atto di appello effettuata in rinnovazione in data 27.8.2025.
L'appello è nel complesso fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si espongono. Va premesso che il contribuente ha affermato, nel ricorso introduttivo del processo di primo grado, che le quattro cartelle di pagamento, in precedenza menzionate e correlate agli estratti di ruolo da lui impugnati, non gli sarebbero state mai notificate. L'assunto è privo di fondamento poiché è smentito dalla documentazione prodotta agli atti del presente grado di giudizio dal concessionario del servizio di riscossione.
La cartella di pagamento n. 01420110095828715 è stata notificata al Resistente_1 in data 18.1.2012 mediante consegna della raccomandata a.r. tramite la quale era stata recapitata. La cartella di pagamento n. 01420130038523184 è stata notificata al Resistente_1 in data 8.5.2014 dall'ufficiale della riscossione mediante consegna a mani proprie.
La cartella di pagamento n. 01420140034354646 è stata notificata al Resistente_1 in data 14.3.2015
Nominativo_1dall'ufficiale della riscossione mediante consegna a mani della nonna del contribuente,
, ai sensi degli artt. 26 ultimo comma d.p.r. n. 602/73 e 60 comma 1 lett. b bis) d.p.r. n. 600/73
(con successiva spedizione in data 27.3.2015 della raccomandata informativa).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha invece fornito la prova della notifica della cartella di pagamento n. 01420130000953010; quest'ultima è esclusivamente costituita dalla sua relata di notifica o dalla ricevuta di ritorno della raccomandata con cui essa è stata spedita per il recapito: di contro, non può essere riconosciuto valore di prova all'estratto dell'archivio informatico dell'Agenzia delle Entrate (denominato “esiti contabili ruoli”) depositato agli atti del processo di primo grado come allegato n. 7) delle controdeduzioni dell'ufficio impositore.
Ad ogni modo, il concessionario del servizio di riscossione ha prodotto agli atti del presente grado di giudizio la prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420179017037577000, la quale annovera – tra le cartelle di pagamento presupposte – anche quella identificata dal numero n.
01420130000953010 (cfr. pagg. nn. 1 e 3 dell'intimazione): tale intimazione è stata notificata in data
25.1.2018 (ossia, per effetto dell'art. 140 c.p.c. come modificato dalla sentenza Corte Cost. n. 3/10, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata a.r. – c.d. “c.a.d.” – prevista da tale norma, atteso che a causa dell'assenza del contribuente presso l'indirizzo della sua residenza l'intimazione di pagamento è stata notificata mediante deposito presso la casa comunale di Bitetto, previa affissione di avviso alla porta della sua abitazione ed invio della citata raccomandata informativa, regolarmente recapitata).
Alla luce dell'avvenuta e regolare notifica della menzionata intimazione, la mancata notifica della cartella di pagamento n. 01420130000953010 avrebbe dovuto essere eccepita e rilevata attraverso la sua impugnazione;
ciò non è avvenuto e preclude l'attuale impugnazione del relativo estratto di ruolo. Da ciò deriva che l'impugnazione degli estratti di ruolo è inammissibile poiché valida è la notifica delle cartelle di pagamento a loro correlate;
e che l'impugnazione delle cartelle di pagamento è invece tardiva.
A ciò deve aggiungersi che l'art. 12 comma 4 bis d.p.r. n. 602/73 (nella formulazione vigente ratione temporis) prevede che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata” (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 34546/24); ne consegue che tale previsione si applica al presente giudizio anche se le cartelle di pagamento sono state notificate e le iscrizioni a ruolo sono avvenute in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Nel caso di specie, il contribuente non ha dimostrato di versare in alcuna delle ipotesi enumerate dall'art. 12 comma 4 bis d.p.r. n. 602/73, come sarebbe stato invece suo onere fare;
a tal riguardo la
Corte di Cassazione ha stabilito che “l'art. 12 comma 4-bis del d.p.r. n. 602 del 1973, come introdotto dalla l. n. 215 del 2021, dispone che l'estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile;
si tratta di un divieto che opera sempre, a meno che il debitore non riesca a dimostrare la sussistenza di un interesse ad agire determinato dal pregiudizio che egli subirebbe dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici
o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A.” (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n.
27756/24). Ne deriva che l'assenza dell'interesse ad agire implica l'inammissibilità del ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio, la quale può essere eccepita anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 30952/24).
L'accoglimento del motivo di appello appena esaminato comporta l'assorbimento di quello concernente la legittimità del regolamento delle spese di lite.
In definitiva, le cartelle di pagamento nn. 01420110095828715, 01420130000953010,
01420130038523184, 01420140034354646 sono legittime e fondate;
parimenti fondata appare la pretesa creditoria loro sottostante;
inammissibile è l'impugnazione degli estratti dei ruoli loro pertinenti.
Le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensati ex art. 15 comma
2 D. Lgs. n. 546/92 (nella formulazione vigente ratione temporis); infatti, la produzione dei documenti comprovanti la fondatezza del gravame soltanto nel presente grado di giudizio integra una ragione grave ed eccezionale per addivenire a siffatto regolamento delle spese di lite.
p.q.m.
accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto da Resistente_1 avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento nn. 01420110095828715, 01420130000953010,
01420130038523184, 01420140034354646 emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e le cartelle medesime;
compensa integralmente le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.2.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data
09/02/2026, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 918/2021 depositato il 12/04/2021 proposto da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione – Bari elettivamente domiciliata presso
Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 Difensore_1 - difeso da - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 1150/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 7 e pubblicata il
23/10/2020
atti impositivi: - cartella di pagamento n. 01420110095828715000 irpef-altro 2011
- cartella di pagamento n. 01420130000953010000 irpef-altro 2011
- cartella di pagamento n. 01420130038523184000 irpef-altro 2011
- cartella di pagamento n. 01420140034354646000 irpef-altro 2011
Richieste delle parti: Agenzia delle Entrate: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
Agenzia delle Entrate Riscossione: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite;
Resistente_1: //// ////
Svolgimento del processo La Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate, in persona del direttore provinciale pro tempore, con ricorso notificato in data 12.4.2021, poi iscritto a ruolo in pari data e depositato in data
21.4.2021 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione Tributaria Regionale), proponeva appello avverso la sentenza n. 1150/07/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di
Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva
Resistente_1respinto il ricorso proposto da , in atti generalizzato (d'ora in avanti, per brevità, il contribuente) avverso n. 4 cartelle di pagamento (che saranno nel prosieguo dettagliatamente menzionate) delle quali prendeva conoscenza in data 29.11.2019 a seguito della consultazione degli estratti di ruolo del citato concessionario. Le quattro cartelle di pagamento in precedenza citate – emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ed identificate dai nn. 01420110095828715, 01420130000953010, 01420130038523184,
01420140034354646 – intimavano il pagamento dell'i.r.pe.f. dovuta dal contribuente in riferimento agli anni di imposta 2008, 2009, 2010 e 2011 a seguito della presentazione delle dichiarazioni fiscali relative a tali annualità, oltre agli interessi legali maturati su tali importi ed alle sanzioni pecuniarie al contempo inflitte. La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso ed affermava che le iscrizioni a ruolo eseguite nei confronti del contribuente e presupposte dalle cartelle di pagamento appena menzionate andavano annullate poiché non era stata fornita la prova della validità della loro notifica.
L'Agenzia delle Entrate chiedeva la riforma della sentenza di primo grado impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
essa eccepiva la violazione degli artt. 21 d. lgs. n. 546/92 e 36 bis d.p.r. n. 600/73 e l'illegittimità della statuizione relativa al regolamento delle spese e degli onorari di causa. Il concessionario del servizio di riscossione si costituiva con il deposito di controdeduzioni con le quali chiedeva l'accoglimento del gravame.
Il contribuente restava assente.
Con ordinanza n. 1408/25 questa Corte dichiarava la nullità della notifica dell'atto di appello poiché l'ufficio impositore non aveva depositato agli atti la prova del suo compimento a mezzo di file .eml o
.msg; disponeva pertanto la rinnovazione della notifica dell'atto di appello, che l'ufficio impositore effettuava in data 27.8.2025 (come risulta dai documenti processuali prodotti in atti); rinviava la trattazione del processo all'udienza del 12.1.2026 ore 11.00.
Anche in seguito alla suddetta rinnovazione della notifica dell'atto di appello (e nonostante essa) il contribuente non si costituiva nel presente grado di giudizio. In data 12.1.2026 si svolgeva la trattazione del processo e questa Corte, previo differimento ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 9.2.2026 deliberava la decisione. Motivi della decisione
La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni stabilite dall'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c.. In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellato Resistente_1, attesa la regolarità della notifica dell'atto di appello effettuata in rinnovazione in data 27.8.2025.
L'appello è nel complesso fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si espongono. Va premesso che il contribuente ha affermato, nel ricorso introduttivo del processo di primo grado, che le quattro cartelle di pagamento, in precedenza menzionate e correlate agli estratti di ruolo da lui impugnati, non gli sarebbero state mai notificate. L'assunto è privo di fondamento poiché è smentito dalla documentazione prodotta agli atti del presente grado di giudizio dal concessionario del servizio di riscossione.
La cartella di pagamento n. 01420110095828715 è stata notificata al Resistente_1 in data 18.1.2012 mediante consegna della raccomandata a.r. tramite la quale era stata recapitata. La cartella di pagamento n. 01420130038523184 è stata notificata al Resistente_1 in data 8.5.2014 dall'ufficiale della riscossione mediante consegna a mani proprie.
La cartella di pagamento n. 01420140034354646 è stata notificata al Resistente_1 in data 14.3.2015
Nominativo_1dall'ufficiale della riscossione mediante consegna a mani della nonna del contribuente,
, ai sensi degli artt. 26 ultimo comma d.p.r. n. 602/73 e 60 comma 1 lett. b bis) d.p.r. n. 600/73
(con successiva spedizione in data 27.3.2015 della raccomandata informativa).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha invece fornito la prova della notifica della cartella di pagamento n. 01420130000953010; quest'ultima è esclusivamente costituita dalla sua relata di notifica o dalla ricevuta di ritorno della raccomandata con cui essa è stata spedita per il recapito: di contro, non può essere riconosciuto valore di prova all'estratto dell'archivio informatico dell'Agenzia delle Entrate (denominato “esiti contabili ruoli”) depositato agli atti del processo di primo grado come allegato n. 7) delle controdeduzioni dell'ufficio impositore.
Ad ogni modo, il concessionario del servizio di riscossione ha prodotto agli atti del presente grado di giudizio la prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420179017037577000, la quale annovera – tra le cartelle di pagamento presupposte – anche quella identificata dal numero n.
01420130000953010 (cfr. pagg. nn. 1 e 3 dell'intimazione): tale intimazione è stata notificata in data
25.1.2018 (ossia, per effetto dell'art. 140 c.p.c. come modificato dalla sentenza Corte Cost. n. 3/10, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata a.r. – c.d. “c.a.d.” – prevista da tale norma, atteso che a causa dell'assenza del contribuente presso l'indirizzo della sua residenza l'intimazione di pagamento è stata notificata mediante deposito presso la casa comunale di Bitetto, previa affissione di avviso alla porta della sua abitazione ed invio della citata raccomandata informativa, regolarmente recapitata).
Alla luce dell'avvenuta e regolare notifica della menzionata intimazione, la mancata notifica della cartella di pagamento n. 01420130000953010 avrebbe dovuto essere eccepita e rilevata attraverso la sua impugnazione;
ciò non è avvenuto e preclude l'attuale impugnazione del relativo estratto di ruolo. Da ciò deriva che l'impugnazione degli estratti di ruolo è inammissibile poiché valida è la notifica delle cartelle di pagamento a loro correlate;
e che l'impugnazione delle cartelle di pagamento è invece tardiva.
A ciò deve aggiungersi che l'art. 12 comma 4 bis d.p.r. n. 602/73 (nella formulazione vigente ratione temporis) prevede che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata” (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 34546/24); ne consegue che tale previsione si applica al presente giudizio anche se le cartelle di pagamento sono state notificate e le iscrizioni a ruolo sono avvenute in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Nel caso di specie, il contribuente non ha dimostrato di versare in alcuna delle ipotesi enumerate dall'art. 12 comma 4 bis d.p.r. n. 602/73, come sarebbe stato invece suo onere fare;
a tal riguardo la
Corte di Cassazione ha stabilito che “l'art. 12 comma 4-bis del d.p.r. n. 602 del 1973, come introdotto dalla l. n. 215 del 2021, dispone che l'estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile;
si tratta di un divieto che opera sempre, a meno che il debitore non riesca a dimostrare la sussistenza di un interesse ad agire determinato dal pregiudizio che egli subirebbe dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici
o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A.” (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n.
27756/24). Ne deriva che l'assenza dell'interesse ad agire implica l'inammissibilità del ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio, la quale può essere eccepita anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 30952/24).
L'accoglimento del motivo di appello appena esaminato comporta l'assorbimento di quello concernente la legittimità del regolamento delle spese di lite.
In definitiva, le cartelle di pagamento nn. 01420110095828715, 01420130000953010,
01420130038523184, 01420140034354646 sono legittime e fondate;
parimenti fondata appare la pretesa creditoria loro sottostante;
inammissibile è l'impugnazione degli estratti dei ruoli loro pertinenti.
Le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensati ex art. 15 comma
2 D. Lgs. n. 546/92 (nella formulazione vigente ratione temporis); infatti, la produzione dei documenti comprovanti la fondatezza del gravame soltanto nel presente grado di giudizio integra una ragione grave ed eccezionale per addivenire a siffatto regolamento delle spese di lite.
p.q.m.
accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto da Resistente_1 avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento nn. 01420110095828715, 01420130000953010,
01420130038523184, 01420140034354646 emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e le cartelle medesime;
compensa integralmente le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.2.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso