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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.
Gianfranco Apollonio, ha pronunciato, ex art. 281 sexies, 3^ comma, la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 11146/2023 promosso da:
LA MA NE (C.F. ), residente a C.F._1
Bisceglie (BT), via Vecchia Corato, n. 123/A, con il patrocinio dell'avv. Andrea Ruocco ricorrente contro
ES NC SPA (C.F. , con sede in Firenze, viale Belfiore P.IVA_1
26, con il patrocinio dell'Avv. David Straulino resistente
*****
Svolgimento del processo
LA RI NE, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data
05.10.2023, conveniva in giudizio ST BA s.p.a. per sentire accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento c.d revolving stipulato il 14.05.2008, con conseguente diritto alla sola restituzione delle somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284, comma 3 c.c.
A sostegno della caducazione come sopra richiesta la ricorrente deduceva che il contratto in parola era stato collocato tramite un esercente commerciale (ST snc , con sede in Corato -BA) da qui lamentando l'avvenuta violazione dell'art. 3 d.lgs
374/1999 e dell'art. 2 DM 485/2001 che impone agli intermediari finanziari di avvalersi degli agenti in attività finanziaria per la promozione, il collocamento e la conclusione dei contratti.
Eccepiva, quale ulteriore motivo di nullità, la mancanza della forma scritta, così come prescritta dall'art. 117 TUB, oltre alla assunzione, da parte dell'intermediario, di un obbligo sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa.
1 La resistente si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ritenendo quella attivata in data 21.11.23 non idonea a soddisfare la condizione contemplata dall'art. 5 d.lgs. n. 28/10 (attesa l'illegittima attivazione cumulativa della stessa - essendo stata promossa dalla parte attrice unitamente ad altri soggetti - e la mancata partecipazione personale della istante); nel merito contestava, inter alia, l'asserita nullità contrattuale a motivo della non riconducibilità dell'attività svolta dal venditore alla intermediazione finanziaria essendosi, quest'ultimo, limitato alla sola identificazione del cliente ed alla conseguente trasmissione della proposta dell'acquirente a ST BA SP che ha effettuato la propria valutazione di merito creditizio ed ha concluso direttamente il contratto;
che, in ogni caso, l'attività era da ricondurre nell'ambito della eccezione stabilita al punto 2 dell'art. 2 DM 485/2001.
Assumeva, altresì, la inapplicabilità del suddetto decreto per carenza dei presupposti di legge.
Deduceva, contrariamente a quanto ex adverso ritenuto, l'esistenza della forma scritta del contratto;
da qui l'inapplicabilità della nullità invocata - sotto tale ulteriore profilo - da parte ricorrente.
Eccepiva la prescrizione dell'azione di ripetizione da cui la parziale inammissibilità della domanda.
Nelle more del giudizio la ricorrente presentava una nuova domanda di mediazione, questa volta depositata dalla sola attivante e con la partecipazione personale della stessa al relativo incontro del 28.05.24; l'esito negativo del predetto procedimento vedeva quale naturale epilogo processuale la precisazione delle conclusioni
(rassegnate alla udienza cartolare del 28.02.25) e la conseguente rimessione della causa in decisione ex art. 281, sexies, 3^ comma, c.p.c.
Motivazioni in fatto ed in diritto
Il ricorso risulta fondato e, pertanto, deve essere accolto.
In via preliminare, stante, a parere del giudicante, la riconducibilità della controversia alla materia dei “contratti bancari e finanziari”, ex art. 5 del d. lgs. n. 28/2010, deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda atteso l'avvenuto espletamento della mediazione che ha visto, in sede di reiterazione della stessa – ed a differenza del precedente procedimento, illegittimamente attivato in forma cumulativa e senza la presenza della ricorrente -, la partecipazione personale della attivante.
2 Venendo al merito della controversia la questione in scrutinio (che ha assunto il carattere della serialità, stante la pendenza di analoghi procedimenti dinanzi a questo ufficio giudiziario) attiene ad una richiesta di accertamento della nullità di un contratto di finanziamento stipulato dalla ricorrente, in data 14.05.2008, con la ST
BA SP (di seguito, breviter, anche solo ST).
L'accordo negoziale, finalizzato all'acquisto di uno scooter usato al prezzo di €
2.700,00 (presso la ditta ST snc, con sede in Corato-BA) prevedeva, oltre al finanziamento di € 1.800,00 (da restituire mediante rate mensili di € 106,70), anche l'apertura di una linea di credito cd. revolving con importo massimo autorizzato di €
5000,00.
Ciò premesso, va osservato che l'art. 3 del d.lgs 374/1999, nella versione ratione temporis vigente, prevedeva che “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Il successivo Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2001 n. 485 nel delimitare l'area di operatività delle suddette attività riservate, ha stabilito all'art. 2 che “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico
l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Alla luce della normativa come sopra richiamata, per verificare se l'attività posta in essere dall'esercente commerciale (id est ST snc) possa ricondursi a quella
3 di “agenzia in attività finanziaria”, diventa indispensabile il preliminare esame della struttura del credito rotativo (il c.d. revolving).
Tale tipologia di contratto si sostanzia nella apertura di una linea di credito, nei limiti del fido accordato, non collegato al contratto di vendita del prodotto, che prevede un meccanismo di pagamento rateale dove ogni rata comprende una parte di capitale ed una di interessi.
La peculiarità di tale rapporto negoziale è il carattere “rotativo” del credito in quanto il consumatore contraente, attraverso il rimborso della rata, ripristina parzialmente la somma messa a disposizione in maniera tale che possa essere adoperata per gli acquisti successivi;
tale connotazione esclude, quindi, la riconducibilità di tale forma negoziale a quella del c.d. credito finalizzato difettandovi le finalità di acquisto di beni o servizi.
L'attività in esame, peraltro, non sembra nemmeno identificabile – come sostenuto dalla società convenuta – con quella di “distribuzione di carte di pagamento”, sia perché la carta di credito revolving rappresenta, soprattutto, uno strumento per ottenere credito (il cui utilizzo – in ciò differenziandosi dalla carta di pagamento – prescinde dalla presenza di provvista, potendo essere usato anche in difetto di disponibilità, con conseguente rimborso secondo le condizioni contrattuali concordate); e sia in quanto, diversamente opinando, verrebbe meno l'effettività del regime di riserva previsto proprio in ragione di quegli strumenti finanziari che, come il credito revolving, possono presentare profili di complessità e come tali collocabili (a tutela del contraente/consumatore) da soggetti qualificati, in possesso di determinati requisiti ed iscritti in particolari albi, in grado di orientare il contrante verso scelte informate e, quindi, consapevoli.
Ciò detto, e passando all'operato del rivenditore commerciale, lo stesso, contrariamente a quanto ritenuto dall'istituto bancario, è da ricondurre ad una attività di promozione, essendosi concretizzato nella raccolta di una proposta negoziale, prodromica alla conclusione del relativo contratto.
La BA d'Italia, nella comunicazione del 20 aprile 2010, dopo aver rilevato, in maniera critica, l'usuale utilizzo della rete di esercizi commerciali convenzionati, anche appartenenti alla grande distribuzione, per la promozione e conclusioni di contratti di finanziamento non finalizzati, nel cui novero vanno ricomprese le carte di credito revolving, ebbe ad evidenziare, sulla base della normativa all'epoca vigente,
e, quindi, con un intervento di natura interpretativa, che “gli intermediari finanziari, ai fini della promozione e conclusione di contratti di finanziamento, si devono avvalere
4 degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal d.lgs 374/1999 e dal relativo
Regolamento emanato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza n.
485 del 13.12.2001.
Le richiamate disposizioni prevedono una deroga a tale obbligo solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato).
L'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella richiamata deroga, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un credito finalizzato, e non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto ai richiamati agenti in attività finanziaria. Si richiamano pertanto gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente”.
Né sembra dirimente, in senso contrario a quanto sopra esposto, l'assunto di parte resistente laddove, richiamando il contenuto della circolare della BA di Italia n. 229 del 21.04.1999 (Sezione III, p. 2, 2.1 “Limitatamente alle operazioni di credito al consumo le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e
l'esercizio commerciale”), ne fa derivare l'inapplicabilità, al caso in specie, del D.M. n.
485/01.
Per quanto suggestiva, l'interpretazione prospettata dalla banca convenuta
(laddove propone una lettura della locuzione “credito al consumo” – in ciò indotta dalla formulazione dell'art. 121 d.lgs n. 385/93 all'epoca vigente – che non include il contratto di credito collegato) non persuade perché, a parere del giudicante, il riferimento come ivi operato al “bene per il quale si effettua l'affidamento” lascia, al contrario, ragionevolmente ritenere l'esistenza di un collegamento tra l'erogazione del prestito e l'acquisto del prodotto.
In sostanza - ed in coerenza con il contenuto della circolare interpretativa dell'Autorità di Vigilanza del 2010, come sopra vista - l'esenzione dalla riserva di legge era consentita, sin da allora, solo per i finanziamenti finalizzati alla fornitura di beni.
Stessa sorte per l'ulteriore motivo di inapplicabilità, volto ad individuare nei soli intermediari finanziari, e non anche nelle banche, i destinatari della riserva (stante, a detta della resistente, la regolamentazione, in via esclusiva, del rapporto banca/agente in attività finanziaria ad opera della suindicata circolare n. 229/99); è sufficiente osservare, in proposito (ed al di là di quanto sopra argomentato) che la normativa in discorso, da ritenere di portata generale, non può non riferirsi anche agli
5 istituti di credito, in quanto soggetti istituzionalmente preposti, inter alia, all'esercizio di attività di intermediazione finanziaria, quale la concessione di finanziamenti.
A ciò si aggiunga che l'eventuale adesione alla suddetta esegesi porterebbe ad applicare alla medesima fattispecie, ovvero l'attività di collocamento al pubblico di contratti di credito, un trattamento differenziato, come tale illegittimo, a seconda della natura del soggetto erogatore (banca o intermediario finanziario non bancario).
Ciò chiarito, la inosservanza delle norme sul collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, nei termini come sopra evidenziati, non può che essere sanzionata con la conseguente nullità del contratto, avendo concretizzato una violazione della disciplina pubblicistica di settore, avente natura imperativa, volta a regolamentare il settore del credito e, come tale, preordinata al perseguimento di un interesse che trascende il singolo soggetto/cliente. (in tal senso, ex plurimis, Cass., 17 maggio
1999, n. 4800: “L'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria richiede, quale condizione necessaria, l'iscrizione al ruolo degli agenti in affari di mediazione;
in difetto, il contratto è nullo”; conforme Cass., 7 marzo 2001, n. 3272; Cass., 15 marzo
2001).
Per quanto sopra deve essere, pertanto, dichiarata la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di finanziamento concluso da ST tramite l'operatore commerciale convenzionato, dovendosi ritenere assorbiti gli ulteriori profili di nullità/invalidità dedotti dal ricorrente.
Quanto, poi, alla eccepita inammissibilità della domanda di accertamento per intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito (da cui l'inferito difetto di interesse dell'istante), la stessa non appare fondata.
Invero, il termine di prescrizione applicabile al caso in specie non può che essere quello decennale ex art. 2946 c.c.; la Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 798/13; e da ultimo Cass. n. 4214/24) ha avuto modo di precisare che la decorrenza del termine per promuovere l'azione di ripetizione è strettamente correlato alla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa effettuata dal correntista;
in particolare, se i versamenti effettuati sono al di sotto del fido bancario va esclusa la natura solutoria, poiché preordinati al ripristino della provvista correntizia;
rivestono, invece, natura solutoria ove effettuati extra fido, ovvero quando vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (oppure su un conto corrente ab origine non affidato).
Nel caso in esame, il credito revolving, configurandosi come una forma di apertura di credito nella quale il fido si ricostituisce a seguito dei rimborsi effettuati dal titolare,
i versamenti non possono che assumere una valenza ripristinatoria;
in tale contesto,
6 quindi, la rimessa effettuata dal titolare della carta di credito revolving non si risolve tecnicamente in un pagamento (atteso che, con quei versamenti, il cliente si limita a ripristinare la provvista, non determinando alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca), con la conseguenza che fino alla cessazione del rapporto di apertura di credito non potrà configurarsi un diritto di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 e ss.
c.c.
Sulla base di quanto sopra, e considerato che l'ultima operazione registrata nell'estratto conto, di cui in atti, risale al 2022, non può ritenersi prescritto il diritto a ripetere le somme indebitamente versate, persistendo, quindi, l'interesse di parte ricorrente ad ottenere la dichiarazione di invalidità del contratto.
Dalla declaratoria in parola ne discende, sotto il profilo della relativa obbligazione restitutoria, la inapplicabilità del tasso debitore contrattuale con la conseguenza che il rimborso del capitale utilizzato dovrà essere maggiorato dei soli interessi legali ex art. 1284 c.c. tempo per tempo vigenti, in funzione di corrispettivo minimo ex lege per il godimento delle somme ricevute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi ex D.M. 55/14, così come aggiornato dal D.M. 147/22,
(scaglione inferiore ad € 26.000,00, come indicato in ricorso), in considerazione della serialità del contenzioso, della semplificazione del rito e della natura documentale della causa;
va esclusa, dal computo, la fase decisoria tenuto conto dell'assenza della correlata attività defensionale.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità del contratto di finanziamento revolving stipulato fra LA RI NE e ST BA SP;
dichiara il diritto di LA RI NE a restituire esclusivamente le somme in capitale ricevute al tasso legale tempo per tempo vigente;
condanna ST BA s.p.a. al pagamento delle spese di lite che liquida in €
1.689,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese vive, oltre 15% spese generali, iva e cap.
Si comunichi.
Firenze, 25.04.2025
Il GOP
dott. Gianfranco Apollonio
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