Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/04/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2507 R.G.A.C. dell'anno 2023, decisa all'udienza dell'1.4.25, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Nappi;
Parte_1
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Cassiano;
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Cassiano;
Controparte_2
; Controparte_3
CONVENUTI
Oggetto: occupazione sine titolo di immobile.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di essere proprietario dell'immobile identificato al N.C.E.U. del comune Parte_1 di Casali del Manco (CS) al foglio 2 particella 57 sub 2, assegnato con provvedimento di omologa del Tribunale di Cosenza del 18.5.2016 - all'esito del procedimento di separazione n. 4498/15
R.G.A.C. tra il di lui figlio e - a e ai figli nati dal Parte_2 Controparte_1 Controparte_1 matrimonio, all'epoca minori, (28.6.1999) e (5.05.2003), ha Controparte_3 Controparte_2 dedotto di non aver mai prestato alcun consenso alla concessione del bene, che tra le parti non è stato stipulato alcun contratto di comodato e/o di fitto, sebbene l'immobile all'epoca della separazione fosse già di sua proprietà e che, ad ogni modo, e hanno, ormai, Controparte_3 Controparte_2 raggiunto la maggiore età senza intraprendere nessun percorso di studio o lavorativo. Ha chiesto, pertanto, di accertare l'insussistenza del diritto di e Controparte_1 Controparte_3 [...]
a continuare ad occupare l'ex casa coniugale con conseguente condanna degli stessi al CP_2 rilascio dell'immobile.
e hanno resistito alla domanda. Controparte_1 Controparte_2
1
Tanto comporta la cessazione della materia del contendere, come da richieste conclusive delle parti.
Spese processuali compensate, come da convergenti richieste delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese processuali.
Cosenza, 1.4.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
2