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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1565/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
8669/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 03/10/2019,
t r a
(p.i. ), in persona dei suoi Parte_1 P.IVA_1
procuratori, e , rappresentata e difesa Parte_2 Parte_3
dagli avv.ti Gianfranco Caggiano (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Vincenzo Vivis (c.f. ), elett.te dom.to C.F._3
presso il suo studio in Napoli, al C.so Vittorio Emanuele, 743;
APPELLATO
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 24 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 03.11.2017, CP_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1
[...]
deducendo che:
- in data 03.08.2005, aveva stipulato con tale istituto di credito il contratto di finanziamento - n. 4970997 - alle seguenti condizioni: “1) IMPORTO
RICHIESTO € 10.000,00; 2) PREMIO ASSICURATIVO € 403,20; 3)
INTERESSI PARI AD € 4.135,04”;
- avrebbe dovuto rimborsare un totale di € 14,538,24, da corrispondere in
48 rate mensili di € 302,88, dal 30.08.2005 al 30.07.2009, ad un T.a.n. del
17,50% e ad un Taeg del 18,97%;
- da un'attenta analisi del contratto, aveva constatato che il Taeg indicato, pari al 18,97%, era diverso da quello effettivamente applicato, comprensivo del costo della polizza assicurativa collegata al finanziamento;
- dunque, il Teg era risultato pari al 21,83%, ossia superiore rispetto al
Tasso Soglia Usura del periodo di riferimento - III trimestre 2005 - pari al
19,155%.
L'attore chiedeva dunque all'adito giudice di:
“1) accertare e per l'effetto dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 4970997, stipulato in data 3 agosto 2005 tra la
[...]
e il sig. , per violazione del disposto di cui all'art. 644 Parte_1 CP_1
c.p. per come modificato dalla l. 108/96, in quanto il Tasso Effettivo praticato, pari al 21,83%, e comprensivo di tutti i costi collegati all'erogazione del credito, è superiore al tasso soglia usura del periodo di riferimento – III trimestre 2005 – pari al 19,155%; 2) Condannare
in persona del legale rappresentante p.t., in virtù Parte_1 dell'accertata nullità, alla ripetizione, in favore del sig. , della somma CP_1
di euro 4.648,02 comprensiva di interessi spese e commissioni, o a quella maggiore o minore somma che dovesse determinarsi in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. di cui sin da ora si chiede la nomina. 3)
2 Condannare comunque ed in ogni caso in Parte_1
persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre iva e c.p.a. come per legge, oltre spese generali nella misura del 15%, con attribuzione ai sottoscritto procuratore che dichiara sin da ora di averne fatto anticipo”.
Si costituiva in giudizio chiedendo: “- in via Parte_1
preliminare, accogliere tutte le eccezioni della convenuta sulla incompetenza per valore e territoriale dell'Ill.mo Giudice adito;
- in via ancora preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto di credito preteso dall'attore; - nel merito, rigettare le domande tutte proposte dall'attore, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con la condanna dello stesso al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio ”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale, con la sentenza impugnata, così provvedeva: “1) Condanna la società convenuta a restituire all'attore la somma di € 5.129,33, oltre interessi legali da ciascun pagamento indebito da restituire al soddisfo;
2)
Condanna la società convenuta a rimborsare all'attore le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in € 400, oltre Cp ed Iva;
3)
Condanna la società convenuta a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che liquida in € 130 per esborsi ed € 4000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo
Vivis”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data 13.5.2020 a Parte_1
, ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la CP_1 riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in accoglimento del presente gravame ed in riforma totale della sentenza impugnata n.
8669/2019 del 03/10/2019 del Tribunale di Napoli, non notificata, rigettare tutte le domande proposte dall'odierno appellato nel giudizio di primo grado e, conseguentemente, dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto di finanziamento n. 4970997; 2) condannare l'appellato alla restituzione di tutte le somme già corrisposte dall'appellante, come innanzi
3 indicate; 3) condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito in giudizio , chiedendo “l'integrale rigetto CP_1 dell'appello proposto da perché improcedibile ed Parte_1
inammissibile e comunque infondato nel merito e con conseguente conferma della pronunzia del Tribunale di Napoli n. 8669/2019. Con vittoria e competenze del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni
4 che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo di appello, deduce che: Parte_1
- il contratto ha sempre riportato valori inferiori (TAN del 17,50%, TAEG del 18,97%) al tasso soglia del periodo di riferimento, pari al 19,155%;
- il CTU, includendo il costo della polizza assicurativa nel calcolo del TEG, avrebbe ricavato un valore esorbitante il t.s.u. (21,62%), valore tuttavia solo “potenziale”, come emergerebbe dalla stessa consulenza (in cui si legge: “il rapporto di finanziamento oggetto di causa è potenzialmente affetto da usura sin dal suo momento genetico”) e dunque del tutto ipotetico ed astratto e non corrispondente al tasso del 17,50% effettivamente applicato;
inoltre, l'ausiliario, nella somma di € 5.129,53, indicata quale importo dovuto in restituzione all' , avrebbe erroneamente incluso anche CP_1 oneri corrisposti a vario titolo nel corso del rapporto, pari ad € 591,29; tale ultima somma avrebbe dovuto, invece, essere esclusa dal ricalcolo di quanto dovuto, trattandosi di oneri da ritardato pagamento;
l'esclusione della suddetta somma avrebbe determinato il contenimento degli interessi nel limite del tasso soglia.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta la scelta del giudice di prime cure di includere il valore della polizza assicurativa all'interno del calcolo del TEG. Evidenzia, inoltre, che non sarebbe stata dimostrata dal mutuatario l'obbligatorietà della assicurazione de qua, mentre risulterebbe documentata, nelle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c.,
l'offerta alternativa ai clienti con il medesimo merito creditizio dell'appellato, da parte di essa appellante, di finanziamenti senza la Pt_1
stipula della polizza.
L'appello non può trovare accoglimento.
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda proposta dall'originario attore, avendo ritenuto di includere nel calcolo del TEG, al fine della verifica del superamento del tasso soglia, il costo della polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del prestito in caso di perdita dell'impiego, malattia o invalidità del mutuatario e avendo ritenuto non dirimente il contrario indirizzo della Banca d'Italia richiamato
5 dall'Istituto di credito. Il tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass 8806/2017; Cass
22458/2018). Contrariamente alle difese spiegate dall'appellante nel presente giudizio, deve ritenersi che il costo della polizza assicurativa, finalizzata alla garanzia del rimborso del prestito, sopportato dall'appellato alla stipula del contratto, debba essere computato ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria dello specifico rapporto esaminato.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui deve prestarsi piena adesione, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p.; essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass 20699/2024).
La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (sul punto, Cass n 17839 del
21.06.2023; Cass n. 3025 del 01/02/2022).
Nel caso in esame, il rapporto di connessione tra prodotto assicurativo e prodotto finanziario si desume dal concorso delle seguenti circostanze: 1) la polizza ha funzione di copertura del credito (cioè, è preordinata ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore); 2) vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che erogazione e spesa sono avvenute contestualmente e i due contratti hanno pari durata;
3) beneficiaria delle somme in caso di morte del finanziato nonché beneficiaria degli indennizzi relativi alle altre garanzie è unicamente la Contraente Compass;
4) il soggetto stipulante
6 l'assicurazione è lo stesso al quale è stato erogato il prestito;
5) il pagamento del premio assicurativo è stato trattenuto e detratto dal capitale erogato.
Il calcolo del TEG, dunque, è stato effettuato in maniera accurata da parte del CTU, il quale ha correttamente ricompreso il valore della polizza assicurativa, che risulta inequivocabilmente collegata al contratto di finanziamento, nonché obbligatoria in ragione di quanto su specificato.
Inidonea è poi la documentazione depositata dalla ai fini della Pt_1
dimostrazione che la polizza fosse facoltativa e/o comunque non collegata alla concessione del credito. Invero, i quattro contratti stipulati dalla Pt_1
con altri soggetti non risultano affatto idonei a dimostrare che siano state offerte condizioni simili a persone con il medesimo merito creditizio dell'odierno appellato. Nello specifico, nessuna indicazione è stata fornita sul merito creditizio dei soggetti finanziati nei contratti offerti in comparazione rispetto a quello dell' . CP_1
Deve dunque ritenersi, conformemente a quanto accertato dal CTU, che il
TEG, pari al 21,83%, sia superiore al tasso soglia usura del periodo di riferimento (pari al 19,155%).
Neanche si rivela fondata l'eccezione avanzata dalla Parte_1 circa l'asserita inclusione degli oneri pari ad € 591,29 nel calcolo del
[...]
t.e.g. Appare infatti evidente, dall'attento esame della c.t.u., che tali oneri non risultano affatto essere stati considerati, ai fini del detto calcolo, essendo stato il valore del t.e.g. ricavato in base al contratto, includendo solo il tasso degli interessi corrispettivi ed il costo dell'assicurazione
L'appello deve essere dunque integralmente respinto con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio e con attribuzione all'avvocato Vincenzo Vivis, dichiaratosi antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
7 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
appello notificato in data 13.5.2020, avverso la sentenza n. 8669/2019 del
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 03/10/2019, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore Parte_1
e con attribuzione all'avvocato Vincenzo Vivis, CP_1
dichiaratosi antistatario, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.923,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 30.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1565/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
8669/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 03/10/2019,
t r a
(p.i. ), in persona dei suoi Parte_1 P.IVA_1
procuratori, e , rappresentata e difesa Parte_2 Parte_3
dagli avv.ti Gianfranco Caggiano (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Vincenzo Vivis (c.f. ), elett.te dom.to C.F._3
presso il suo studio in Napoli, al C.so Vittorio Emanuele, 743;
APPELLATO
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 24 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 03.11.2017, CP_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1
[...]
deducendo che:
- in data 03.08.2005, aveva stipulato con tale istituto di credito il contratto di finanziamento - n. 4970997 - alle seguenti condizioni: “1) IMPORTO
RICHIESTO € 10.000,00; 2) PREMIO ASSICURATIVO € 403,20; 3)
INTERESSI PARI AD € 4.135,04”;
- avrebbe dovuto rimborsare un totale di € 14,538,24, da corrispondere in
48 rate mensili di € 302,88, dal 30.08.2005 al 30.07.2009, ad un T.a.n. del
17,50% e ad un Taeg del 18,97%;
- da un'attenta analisi del contratto, aveva constatato che il Taeg indicato, pari al 18,97%, era diverso da quello effettivamente applicato, comprensivo del costo della polizza assicurativa collegata al finanziamento;
- dunque, il Teg era risultato pari al 21,83%, ossia superiore rispetto al
Tasso Soglia Usura del periodo di riferimento - III trimestre 2005 - pari al
19,155%.
L'attore chiedeva dunque all'adito giudice di:
“1) accertare e per l'effetto dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 4970997, stipulato in data 3 agosto 2005 tra la
[...]
e il sig. , per violazione del disposto di cui all'art. 644 Parte_1 CP_1
c.p. per come modificato dalla l. 108/96, in quanto il Tasso Effettivo praticato, pari al 21,83%, e comprensivo di tutti i costi collegati all'erogazione del credito, è superiore al tasso soglia usura del periodo di riferimento – III trimestre 2005 – pari al 19,155%; 2) Condannare
in persona del legale rappresentante p.t., in virtù Parte_1 dell'accertata nullità, alla ripetizione, in favore del sig. , della somma CP_1
di euro 4.648,02 comprensiva di interessi spese e commissioni, o a quella maggiore o minore somma che dovesse determinarsi in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. di cui sin da ora si chiede la nomina. 3)
2 Condannare comunque ed in ogni caso in Parte_1
persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre iva e c.p.a. come per legge, oltre spese generali nella misura del 15%, con attribuzione ai sottoscritto procuratore che dichiara sin da ora di averne fatto anticipo”.
Si costituiva in giudizio chiedendo: “- in via Parte_1
preliminare, accogliere tutte le eccezioni della convenuta sulla incompetenza per valore e territoriale dell'Ill.mo Giudice adito;
- in via ancora preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto di credito preteso dall'attore; - nel merito, rigettare le domande tutte proposte dall'attore, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con la condanna dello stesso al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio ”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale, con la sentenza impugnata, così provvedeva: “1) Condanna la società convenuta a restituire all'attore la somma di € 5.129,33, oltre interessi legali da ciascun pagamento indebito da restituire al soddisfo;
2)
Condanna la società convenuta a rimborsare all'attore le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in € 400, oltre Cp ed Iva;
3)
Condanna la società convenuta a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che liquida in € 130 per esborsi ed € 4000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo
Vivis”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data 13.5.2020 a Parte_1
, ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la CP_1 riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in accoglimento del presente gravame ed in riforma totale della sentenza impugnata n.
8669/2019 del 03/10/2019 del Tribunale di Napoli, non notificata, rigettare tutte le domande proposte dall'odierno appellato nel giudizio di primo grado e, conseguentemente, dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto di finanziamento n. 4970997; 2) condannare l'appellato alla restituzione di tutte le somme già corrisposte dall'appellante, come innanzi
3 indicate; 3) condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito in giudizio , chiedendo “l'integrale rigetto CP_1 dell'appello proposto da perché improcedibile ed Parte_1
inammissibile e comunque infondato nel merito e con conseguente conferma della pronunzia del Tribunale di Napoli n. 8669/2019. Con vittoria e competenze del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni
4 che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo di appello, deduce che: Parte_1
- il contratto ha sempre riportato valori inferiori (TAN del 17,50%, TAEG del 18,97%) al tasso soglia del periodo di riferimento, pari al 19,155%;
- il CTU, includendo il costo della polizza assicurativa nel calcolo del TEG, avrebbe ricavato un valore esorbitante il t.s.u. (21,62%), valore tuttavia solo “potenziale”, come emergerebbe dalla stessa consulenza (in cui si legge: “il rapporto di finanziamento oggetto di causa è potenzialmente affetto da usura sin dal suo momento genetico”) e dunque del tutto ipotetico ed astratto e non corrispondente al tasso del 17,50% effettivamente applicato;
inoltre, l'ausiliario, nella somma di € 5.129,53, indicata quale importo dovuto in restituzione all' , avrebbe erroneamente incluso anche CP_1 oneri corrisposti a vario titolo nel corso del rapporto, pari ad € 591,29; tale ultima somma avrebbe dovuto, invece, essere esclusa dal ricalcolo di quanto dovuto, trattandosi di oneri da ritardato pagamento;
l'esclusione della suddetta somma avrebbe determinato il contenimento degli interessi nel limite del tasso soglia.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta la scelta del giudice di prime cure di includere il valore della polizza assicurativa all'interno del calcolo del TEG. Evidenzia, inoltre, che non sarebbe stata dimostrata dal mutuatario l'obbligatorietà della assicurazione de qua, mentre risulterebbe documentata, nelle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c.,
l'offerta alternativa ai clienti con il medesimo merito creditizio dell'appellato, da parte di essa appellante, di finanziamenti senza la Pt_1
stipula della polizza.
L'appello non può trovare accoglimento.
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda proposta dall'originario attore, avendo ritenuto di includere nel calcolo del TEG, al fine della verifica del superamento del tasso soglia, il costo della polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del prestito in caso di perdita dell'impiego, malattia o invalidità del mutuatario e avendo ritenuto non dirimente il contrario indirizzo della Banca d'Italia richiamato
5 dall'Istituto di credito. Il tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass 8806/2017; Cass
22458/2018). Contrariamente alle difese spiegate dall'appellante nel presente giudizio, deve ritenersi che il costo della polizza assicurativa, finalizzata alla garanzia del rimborso del prestito, sopportato dall'appellato alla stipula del contratto, debba essere computato ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria dello specifico rapporto esaminato.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui deve prestarsi piena adesione, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p.; essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass 20699/2024).
La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (sul punto, Cass n 17839 del
21.06.2023; Cass n. 3025 del 01/02/2022).
Nel caso in esame, il rapporto di connessione tra prodotto assicurativo e prodotto finanziario si desume dal concorso delle seguenti circostanze: 1) la polizza ha funzione di copertura del credito (cioè, è preordinata ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore); 2) vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che erogazione e spesa sono avvenute contestualmente e i due contratti hanno pari durata;
3) beneficiaria delle somme in caso di morte del finanziato nonché beneficiaria degli indennizzi relativi alle altre garanzie è unicamente la Contraente Compass;
4) il soggetto stipulante
6 l'assicurazione è lo stesso al quale è stato erogato il prestito;
5) il pagamento del premio assicurativo è stato trattenuto e detratto dal capitale erogato.
Il calcolo del TEG, dunque, è stato effettuato in maniera accurata da parte del CTU, il quale ha correttamente ricompreso il valore della polizza assicurativa, che risulta inequivocabilmente collegata al contratto di finanziamento, nonché obbligatoria in ragione di quanto su specificato.
Inidonea è poi la documentazione depositata dalla ai fini della Pt_1
dimostrazione che la polizza fosse facoltativa e/o comunque non collegata alla concessione del credito. Invero, i quattro contratti stipulati dalla Pt_1
con altri soggetti non risultano affatto idonei a dimostrare che siano state offerte condizioni simili a persone con il medesimo merito creditizio dell'odierno appellato. Nello specifico, nessuna indicazione è stata fornita sul merito creditizio dei soggetti finanziati nei contratti offerti in comparazione rispetto a quello dell' . CP_1
Deve dunque ritenersi, conformemente a quanto accertato dal CTU, che il
TEG, pari al 21,83%, sia superiore al tasso soglia usura del periodo di riferimento (pari al 19,155%).
Neanche si rivela fondata l'eccezione avanzata dalla Parte_1 circa l'asserita inclusione degli oneri pari ad € 591,29 nel calcolo del
[...]
t.e.g. Appare infatti evidente, dall'attento esame della c.t.u., che tali oneri non risultano affatto essere stati considerati, ai fini del detto calcolo, essendo stato il valore del t.e.g. ricavato in base al contratto, includendo solo il tasso degli interessi corrispettivi ed il costo dell'assicurazione
L'appello deve essere dunque integralmente respinto con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio e con attribuzione all'avvocato Vincenzo Vivis, dichiaratosi antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
7 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
appello notificato in data 13.5.2020, avverso la sentenza n. 8669/2019 del
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 03/10/2019, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore Parte_1
e con attribuzione all'avvocato Vincenzo Vivis, CP_1
dichiaratosi antistatario, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.923,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 30.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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