Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2322
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Prescrizione del credito

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per irregolarità nella notifica dell'atto impugnato, ritenendo la notifica inesistente e quindi superflua ogni valutazione sulle doglianze espresse dal ricorrente.

  • Inammissibile
    Illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per irregolarità nella notifica dell'atto impugnato, ritenendo la notifica inesistente e quindi superflua ogni valutazione sulle doglianze espresse dal ricorrente.

  • Inammissibile
    Illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per irregolarità nella notifica dell'atto impugnato, ritenendo la notifica inesistente e quindi superflua ogni valutazione sulle doglianze espresse dal ricorrente.

  • Inammissibile
    Inesistenza dell'attività del nuovo Concessionario

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per irregolarità nella notifica dell'atto impugnato, ritenendo la notifica inesistente e quindi superflua ogni valutazione sulle doglianze espresse dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2322
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2322
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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