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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2322/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18919/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ON AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250151777505000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2337/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Risulta proposto ricorso avverso la cartella in precedenza compiutamente indicata. Si legge nel ricorso che
“Ricorrente_1 avendo ricevuto in notifica in data 13.10.2025 una cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia delle Entrate SI, avente ad oggetto la tassa di circolazione del 2020 che vede quale
Ente creditore la ON AN “ rileva che “l'atto esattoriale è illegittimo e pertanto, va annullato alla stregua dei seguenti motivi: Prescrizione per il decorso del termine triennale, violazione dell'art. 3 del d.l. n.
2 del 06.01.1986.”
Rappresenta la ricorrente che non le è stato mai notificato alcun atto interruttivo della prescrizione
(disconoscendo qualsiasi atto interruttivo richiamato nel documento impugnato, mai ricevuto), eccepisce quindi 1) “la prescrizione e quindi il decorso del termine triennale anche dall'annualità contestata 2020, fino al primo atto utile, ritenuto idoneo ad interrompere il termine di legge o nell'intermezzo tra una notifica e l'altra (sempre che sia regolare), il quale, è maturato, pertanto, nell'uno e nell'altro caso, è decorso il termine triennale e nulla è dovuto, limitatamente alla tassa automobilistica. 2) la illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale. 3) Lamenta inoltre,l' illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti. 4) l'inesistenza dell'attività del nuovo Concessionario, in quanto, il recupero delle somme spetta alla Municipia spa, vincitrice del bando indetto.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, con attribuzione al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate, costiuitasi nei termini contesta le asserzioni del ricorrente e rileva l' inammissibilità del ricorso;
rappresenta la sua carenza di legittimazione quanto alla prova della notifica degli atti prodromici e conclude per il rigetto dello stesso.
La ON AN non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il G.M. che prima delle doglianze occorre verificare l'ammissibilità del ricorso, e constata che il ricorso è inammissibile.
L'inammissibilità deve essere dichiarata in quanto, oltre alla evidente carenza degli elementi essenziali del ricorso (completa ed esatta indicazione dei convenuti, data etc.) si rileva inoltre che - dalla prova dell'avvenuta notifica nei confronti del legittimato passivo - risulta una notifica effettuata in maniera irregolare e la lite non risulta singolarmente visibile in Sigit. Invero, l'atto impugnato è stato – sembra artatamente - notificato all'urp della ON AN e non a quella dedicata al contenzioso e reperibile sull'archivio informatico accessibile attraverso il sito www.indicepa.gov.it, fonte ufficiale e riferimento per gli adempimenti previsti per le amministrazioni (Email_4).
Secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di notifica effettuata ad un soggetto errato o ad una pec errata quest'ultima è inesistente (e non si configura la semplice nullità); da ciò deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso. (cfr. Cass. Cass. n. 13639 del 2010). Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ciò determina superflua ogni ulteriore valutazione sulle singolari doglianze espresse.
La soccombenza, unitamente alla manifesta capziosità della inesistente notifica, determinano la condanna alle spese.
P.Q.M.
Il G.M. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 2^, dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 300,00, in favore di ciascun resistente costituito, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18919/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ON AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250151777505000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2337/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Risulta proposto ricorso avverso la cartella in precedenza compiutamente indicata. Si legge nel ricorso che
“Ricorrente_1 avendo ricevuto in notifica in data 13.10.2025 una cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia delle Entrate SI, avente ad oggetto la tassa di circolazione del 2020 che vede quale
Ente creditore la ON AN “ rileva che “l'atto esattoriale è illegittimo e pertanto, va annullato alla stregua dei seguenti motivi: Prescrizione per il decorso del termine triennale, violazione dell'art. 3 del d.l. n.
2 del 06.01.1986.”
Rappresenta la ricorrente che non le è stato mai notificato alcun atto interruttivo della prescrizione
(disconoscendo qualsiasi atto interruttivo richiamato nel documento impugnato, mai ricevuto), eccepisce quindi 1) “la prescrizione e quindi il decorso del termine triennale anche dall'annualità contestata 2020, fino al primo atto utile, ritenuto idoneo ad interrompere il termine di legge o nell'intermezzo tra una notifica e l'altra (sempre che sia regolare), il quale, è maturato, pertanto, nell'uno e nell'altro caso, è decorso il termine triennale e nulla è dovuto, limitatamente alla tassa automobilistica. 2) la illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale. 3) Lamenta inoltre,l' illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti. 4) l'inesistenza dell'attività del nuovo Concessionario, in quanto, il recupero delle somme spetta alla Municipia spa, vincitrice del bando indetto.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, con attribuzione al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate, costiuitasi nei termini contesta le asserzioni del ricorrente e rileva l' inammissibilità del ricorso;
rappresenta la sua carenza di legittimazione quanto alla prova della notifica degli atti prodromici e conclude per il rigetto dello stesso.
La ON AN non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il G.M. che prima delle doglianze occorre verificare l'ammissibilità del ricorso, e constata che il ricorso è inammissibile.
L'inammissibilità deve essere dichiarata in quanto, oltre alla evidente carenza degli elementi essenziali del ricorso (completa ed esatta indicazione dei convenuti, data etc.) si rileva inoltre che - dalla prova dell'avvenuta notifica nei confronti del legittimato passivo - risulta una notifica effettuata in maniera irregolare e la lite non risulta singolarmente visibile in Sigit. Invero, l'atto impugnato è stato – sembra artatamente - notificato all'urp della ON AN e non a quella dedicata al contenzioso e reperibile sull'archivio informatico accessibile attraverso il sito www.indicepa.gov.it, fonte ufficiale e riferimento per gli adempimenti previsti per le amministrazioni (Email_4).
Secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di notifica effettuata ad un soggetto errato o ad una pec errata quest'ultima è inesistente (e non si configura la semplice nullità); da ciò deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso. (cfr. Cass. Cass. n. 13639 del 2010). Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ciò determina superflua ogni ulteriore valutazione sulle singolari doglianze espresse.
La soccombenza, unitamente alla manifesta capziosità della inesistente notifica, determinano la condanna alle spese.
P.Q.M.
Il G.M. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 2^, dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 300,00, in favore di ciascun resistente costituito, oltre oneri accessori se dovuti.