Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
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n. 1277/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1277 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 13 maggio 2025 e promossa da:
– CF - nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Amantea (CS), alla via Garibaldi n. 1, presso lo studio dell'Avv. SOCIEVOLE
SIMONA – CF - che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
- parte ricorrente - contro
– CF – nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
12.06.1963;
- parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.05.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 02/12/2024, chiedeva che venisse Controparte_1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AN OM (CZ) in data 23.08.1966 tra la medesima e (atto n. 10, parte II, Serie A, anno Controparte_2
1986)
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che:
- dalla loro unione sono nati i figli, , nato a [...] il [...] e Controparte_2 Per_1
, nato a [...], in data [...], oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
[...]
- a causa della perdurante incompatibilità caratteriale la convivenza nella casa familiare è divenuta
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insostenibile, è venuto meno l'affectio coniugalis e non sussistendo più la comunione materiale e spirituale, i coniugi hanno deciso di separarsi legalmente;
- con ricorso del 19.05.2015, iscritto al n. di ruolo n. 1545/2015
RG AC presso il Tribunale di Lamezia Terme i ricorrenti si sono separati legalmente e congiuntamente alle seguenti condizioni: “a) I coniugi vivranno, alternativamente, presso la casa coniugale sita in Nocera Terinese
M. (CZ), Via Aldo Moro, 16, Villaggio Nuova Temesa, impegnandosi reciprocamente a concordare ogni modifica strutturale alla medesima;
b)coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsiasi assegno alimentare e/o di mantenimento, nonché ad ogni tipo di pretesa economico/patrimoniale; c)essendo economicamente autosufficiente, entrambi i figli dichiarano di rinunciare come in effetti rinunciano a chiedere assegno di mantenimento;
d) Sin d'ora i coniugi si impegnano a donare gli immobili di loro proprietà ai figli riservandosi il diritto di usufrutto, non appena sarà economicamente possibile.”
- in data 07.01.2016, è stata omologata la separazione personale dei coniugi;
- dal momento dell'emanazione dal provvedimento di separazione e dell'omologa sono trascorsi parecchi anni, senza che sia avvenuta alcuna riconciliazione tra le parti;
- ad oggi le parti non hanno rapporti;
- con comunicazione del 13.11.2024 la sig.ra tramite il sottoscritto procuratore, ha tentato di CP_1 addivenire ad una soluzione consensuale della situazione, al fine di evitare il presente ricorso giudiziale (cfr. allegato missiva), ma non ha ottenuto alcun riscontro (cfr. testualmente ricorso introduttivo;
in atti).
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di:
1. DICHIARARE, lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970, n.898, modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74, del matrimonio concordatario celebrato in data 23.08.1986 in AN OM (CZ), in regime di comunione dei beni, come da estratto di matrimonio, Parte 2, Serie A, Numero 10;
2. ORDINARE, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN OM (CZ), a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
3. DISPORRE, che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
All'udienza del 13 maggio 2025, comparivano davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto – entrambe le parti personalmente, solo la sig.ra ssistita dal suo difensore. CP_1
Introdotta preliminarmente, la ricorrente – alla presenza del suo difensore – quest'ultima si riportava ai propri scritti difensivi ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
anche il resistente – come già anticipato senza l'assistenza di un legale difensore – aderiva alla domanda di divorzio già formulata in atti da controparte, senza sostanziali, riconoscibili condizioni.
Il Presidente, sempre nella citata qualità, tentata vanamente la conciliazione delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la tratteneva in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
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È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dal Decreto di Omologa del 07.01.2016 emesso nell'ambito della procedura di separazione consensuale dei coniugi iscritta al n. 1545/2015 R.G.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
2. Quanto alle spese di lite, considerata la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AN OM, in data
23.08.1986 tra – CF - e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
– CF - (matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di C.F._4
AN OM - Atto N. 10 parte II serie A - anno 1986 - Comune di MARTIRANO LOMBARDO (CZ);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
8) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 13/05/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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