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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6174 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. OF RO Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. GA OR Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 4505 del ruolo generale dell'anno 2022, vertente tra
nata a [...], l'[...] (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna Bevilacqua ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, via Marianna Dionigi n. 57; appellante e
(c.f. ), rappresentato e difeso in primo grado CP_1 C.F._2 dall'Avvocato Maria Cristina Lai e domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Roma, Via dei Gladioli n. 18; appellato con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr 8196/22 emessa il 25.5.22 dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento di divorzio nr 58367/17.
* * *
e hanno contratto matrimonio civile il 27.7.2003 e, in Parte_1 CP_1 data 15.11.2003, dalla loro unione è nato il figlio Per_1
1 Con sentenza 12901/2011 il Tribunale di Roma ha pronunciato la loro separazione stabilendo l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori, il suo prevalente collocamento presso la madre, il calendario dei suoi incontri con il padre, che quest'ultimo versasse l'assegno mensile di euro 300,oo per il concorso al suo mantenimento, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie al medesimo occorrenti.
La ha introdotto innanzi allo stesso Tribunale capitolino il procedimento di Pt_1 divorzio chiedendo che il marito le versasse mensilmente l'assegno divorzile di euro
200,oo mensili ed ulteriore di euro 300,oo per il mantenimento del figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie a quest'ultimo occorrenti.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto respingersi l'avversa domanda di assegno CP_1 divorzile ed ha offerto l'assegno mensile di euro 350,oo per il mantenimento del figlio, oltre al rimborso per il 50% delle spese straordinarie, invocando modifiche al calendario dei suoi incontri con il minore,
Previo ascolto delle parti e del ragazzo, il Presidente f.f. ha confermato le condizioni della separazione ed ha disposto che il padre potesse frequentare il figlio accordandosi direttamente con lo stesso, rendendo edotta la madre delle intese raggiunte, disponendo l'intervento del Servizio sociale per l'attivazione degli interventi necessari al recupero del rapporto padre-figlio e per il sostegno alla genitorialità.
Con sentenza parziale 21863/19 il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Con quella definitiva, riscontrato che – pur non essendo stata fornita dal marito la prova della sua convivenza more uxorio con l'attuale compagno - la non Pt_1 aveva prodotto, come ordinatole, gli estratti della carta Postepay né la dichiarazione sostitutiva aggiornata relativa alla sua complessiva condizione economica, ha così disposto:
«pone a carico di a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza CP_1 sullo status divorzile e fermi restando per il pregresso i provvedimenti presidenziali provvisori, un assegno dell'importo di 350,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio da corrispondere alla madre entro Per_1 Parte_2 il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense;
2 assegna a la ex casa familiare sita in Roma piazza Masdea 4; Parte_1
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla ferma restando la Pt_1 debenza dell'assegno di mantenimento in favore della stessa sino al passaggio in giudicato della sentenza sullo status divorzile;
spese compensate.»
Ha proposto appello per lamentare che, sulla scorta di quanto da ella Parte_1 stessa documentato ed essendo pensionata per invalidità accertata all'80% (rateo di pensione di euro 297,oo) il Tribunale avrebbe dovuto riconoscerle il richiesto assegno divorzile di euro 200,oo mensili, e il rimborso totale o in maggior percentuale (70%) delle spese straordinarie effettuate per il figlio.
Pertanto, così concludeva:
- Disporre a carico del Signor un assegno quale con-tributo al CP_1 mantenimento della Signora nella mi-sura di euro. 200,00 mensili Parte_1 da corrispondere entro il cinque di ogni mese, a decorrere dalla domanda, e con adeguamento auto- matico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
- Oltre al contributo stabilito dal Tribunale nella misura di euro. 350,00 mensili per il mantenimento del figlio da corrispondere entro il cinque di ogni mese e Per_1 con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, il padre provvederà alle spese straordinarie nella misura del 100% o in subordine nella misura dell'80%.
Per il resto confermare la sentenza di primo grado.
Condannare il Signor al pagamento del compenso professionale e CP_1 delle spese per la difesa nel presente giudizio e del doppio grado del giudizio, oltre gli accessori di legge.
La stessa parte appellante non depositava documentazione attestante la notifica del ricorso al convenuto - il quale non si costituiva in giudizio – né depositava le note sostitutive della trattazione orale per l'udienza del 12.6.2025, udienza
“cartolarizzata” ai sensi dell'art 127 ter c.p.c..
Rimaneva inerte anche rispetto alla successiva udienza del 23.10.2025 fissata ai sensi dell'art 348 c.p.c..
Rilevato che non essendosi la parte appellante presentata alla prima udienza fissata per la trattazione della causa nel merito né a quella successiva, deve ritenersi operante la norma di cui all'art. 348, 2 co. c.p.c., tenuto conto che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado
3 che a quello di appello, può ritenersi applicabile anche nei procedimenti in esame, non ostandovi la specialità del rito né i principi cui esso si ispira (vedi con riferimento alle controversie di lavoro, anch'esse instaurate su ricorso, Cass. lav. n. 6326/2001,
12358/2003, 5643/2009);
ne consegue che anche nel procedimento in esame la mancata comparizione alla prima udienza fissata non consente la decisione della causa nel merito, né permette di assumere decisioni in rito diverse da quella relativa alla procedibilità del gravame, ma impone la fissazione di una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il difetto di tale comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità;
P . Q . M .
definitivamente pronunziando,
dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. nr Parte_1
8196/22 emessa il 25.5.22 dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento di divorzio nr 58367/17;
nulla sulle spese;
alla pronuncia di improcedibilità segue l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia a carico della parte appellante, salvi gli effetti della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Roma il 23.10.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
GA OR OF RO
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