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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1397/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/05/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]41 34100 TS ITA con l'Avv. VALLE PAOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]1 34100 TS ITA con l'Avv. VALLE PAOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...]; Persona_1
- nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/05/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: Per_ 1) AFFIDAMENTO: Affidare in modo condiviso e ai genitori, con loro collocamento Persona_1 prevalente e residenza con la madre.
2) TEMPI DI PERMANENZA:
a) Il padre starà con le figlie secondo tempi di permanenza da individuarsi previo accordo tra le parti che terranno conto delle esigenze di studio ed extra scolari delle minori.
b) VIDEO CHIAMATE: una al giorno la sera tra le 19:00 e le 20:00; onere della video chiamata a carico del genitore con cui si trovano le minori.
c) ESTATE: le visite saranno sospese per un periodo di due settimane d'estate in coincidenza con le ferie che le parti trascorreranno con le figlie della madre;
le parti si accorderanno circa i tempi di permanenza estivi prolungati delle minori presso il padre.
d) FIGURE DI RIFERIMENTO NELL'ACCUDIMENTO DELLE MINORI: I genitori dovranno concordare congiuntamente le figure di riferimento, familiari e non, a cui appoggiarsi, fermo restando che entrambe prestano consenso affinché le minori stiano con gli ascendenti materni e le già note amiche materne che in più occasioni già le aiutano. Qualora un genitore fosse impossibilitato per sopraggiunti Impegni a tenere con sé le figlie, dovrà chiedere dapprima la disponibilità dell'altro e solo successivamente rivolgersi alle altre figure di riferimento all'interno o all'esterno della famiglia.
e) COMUNICAZIONI TRA I GENITORI: i genitori dovranno scambiarsi regolarmente le informazioni relative alla figlia e concordare congiuntamente decisioni importanti. In caso di allontanamento dalla residenza abituale per più di un giorno, quindi con almeno un pernottamento, l'altro genitore sarà preventivamente avvertito, sugli orari di partenza e arrivo, mezzi di trasporto, località e raggiungibilità telefonica.
f) CP_1
- DELLE FIGLIE: il giorno del compleanno delle figlie entrambi i genitori trascorreranno con loro parte della giornata e potranno condividere i festeggiamenti. Oppure ad anni alterni con possibilità in ogni caso di trascorrere con la figlia che compie gli anni due ore nell'arco della giornata.
- DEI GENITORI: le minori trascorreranno il giorno del compleanno di ciascun genitore con questi, a prescindere alla calendarizzazione ordinaria dei tempi di permanenza sopra descritta.
g) SCUOLA E VIAGGI DI ISTRUZIONE - Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire le figlie nell'andamento scolastico e dovranno scambiarsi a vicenda le informazioni sulle minori e sulle convocazioni scolastiche, cui dovranno prendere parte contestualmente, evitando la doppia comunicazione che può costituire motivo di scontro. - I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non possono essere osteggiate da un genitore e dovranno prevedere la partecipazione economica di entrambi. - Le deleghe per il ritiro a scuola dovranno essere condivise. - Per quanto concerne i compiti, entrambi dovranno farsi carico di seguire le figlie nell'esecuzione dei compiti, durante tutti i periodi di permanenza, assumendo una funzione normativa e di guida e stimolando il figlio all'autonomia. Rispetto al futuro orientamento scolastico delle minori, ogni scelta andrà concordata tra i genitori, tenendo conto delle preferenze delle minori e delle esigenze logistiche di chi si occupa prevalentemente degli accompagnamenti.
h) : Entrambi i genitori si impegnano a riferire all'altro questioni sullo stato di salute delle CP_2 minori e a informarsi presso l'altro genitore o le figure di cura e assistenza sulle condizioni della loro salute e sull'andamento delle terapie. Qualora le minori, nonostante la malattia, sia trasportabili, verrà mantenuti gli accordi rispetto ai turni di responsabilità.
i) QUESTIONI EDUCATIVE, ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI E RELIGIOSE: Sulle questioni educative, le parti richiamano l'obbligo della comunicazione, confronto e condivisione. Le informazioni sulla vita, sulle attività e su ogni altro aspetto riguardante le minori, devono essere comunicate all'altro da chi ne viene a conoscenza per primo, così come le convocazioni, le riunioni e le forme di partecipazione alla vita delle figlie, cui i genitori potranno/dovranno prendere parte contestualmente.
j) COMUNICAZIONI. Le obbligo di comunicazione in modo aperto e cooperativo e di scambiare informazioni circa impegni e necessità delle bambine. Non vengono tollerati sbeffeggi di alcun tipo, sia in privato che postando frasi allusive sui social. In caso diverso, sarà necessario intraprendere altre vie legali k) Le parti si impegnano ad assicurarsi la loro migliore idoneità psico-fisica al momento del prelievo delle minori e per tutto il tempo della loro permanenza con loro.
l) FREQUENTAZIONI CON NUOVI COMPAGNI: i genitori saranno liberi di frequentare altre persone con le figlie nei limiti in cui le nuove relazioni siano stabili, le nuove figure vengano introdotte gradualmente e che si tratti di persone adeguate.
m) RELAZIONI TRA LE PARTI: le parti si impegnano a mantenere l'una verso l'altra comportamenti relazionali adeguati, evitando ogni diffamazione e/o riferito oltraggioso, in specie sui social.
n) ASCENDENTI: Le parti concordano che i nonni materni e , già di Persona_3 Persona_4 grande supporto costante nell'accudimento delle minori, siano liberi di portarle in vacanza e organizzare gite, pranzi, oltre che di vederle a piacimento.
o) Casa paterna: il padre si impegna a mettere entro il 31/05/2025 nella casa recentemente acquistata in via Pirano 21 un letto a castello ove far soggiornare le figlie quando da lui.
3) CASA FAMILIARE: l'alloggio familiare, sito in Viale XXV Aprile N. 41 - Interno: 15 Comune MUGGIA (TS), viene assegnato a in quanto sua esclusiva proprietaria e genitrice presso la quale le figlie Parte_1 sono residenti;
dà atto di averla rilasciata libera da sé e da ogni suo bene ed effetto Parte_2 personale il 06/12/2024.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: Ordinario: fermo il contribuito diretto da parte di ciascun genitore al mantenimento ordinario dei figli per i tempi di rispettiva pertinenza genitoriale, si Parte_2 impegna a versare a mensili € 300,00 (€150 a figlia) adeguabili Istat con decorrenza Parte_1 maggio 2025 da versarsi entro il 25 di ogni mese con bonifico/accredito sul conto corrente lei intestato iban [...] acceso presso Banca Mediolanum;
adeguamento Istat decorrente dalla data odierna. in punto arretrati si riconosce debitore dell'importo forfetario di 600€ Parte_2 che si impegna a pagare a entro il 31/12/2025. accetta il riconoscimento e Parte_1 Parte_1
i termini di pagamento. Spese straordinarie: ciascuna parte contribuirà in misura del 50% ciascuna al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per le figlie secondo quanto previsto dal Protocollo siglato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste e il Tribunale di Trieste il 18/05/15, cui concordano di aggiungere quelle per la m mensa, l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico e in futuro quelle per le ripetizioni scolastiche se consigliate dalla scuola o in caso di insufficienza.
4) ULTERIORI STATUIZIONI:
a) ASSEGNO UNICO: le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per i figli spettino in misura del 100% a . Parte_1
b) le parti concordano che la dote famiglia e tutti gli altri pubblici sussidi per i figli CP_3 spettino esclusivamente a , salvo quelli per le spese cui il padre ha contribuito e che Parte_1 verranno, nei limiti della sua contribuzione, suddivisi tra le parti.
c) DOCUMENTI ESPATRIO: Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio dei propri documenti validi all'espatrio con l'indicazione delle figlie e al rilascio dei documenti validi all'espatrio per i figli stessi;
si dichiarano sin d'ora consenzienti a loro espatri in Slovenia Austria e Croazia giornalieri.
d) CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE: le parti danno atto che il fatto che acquisti una Parte_2 casa con la contrazione di un mutuo o la prenda in locazione non costituisca circostanza sopravvenuta utile a rivedere i presenti accordi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, il 3 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/05/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]41 34100 TS ITA con l'Avv. VALLE PAOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]1 34100 TS ITA con l'Avv. VALLE PAOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...]; Persona_1
- nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/05/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: Per_ 1) AFFIDAMENTO: Affidare in modo condiviso e ai genitori, con loro collocamento Persona_1 prevalente e residenza con la madre.
2) TEMPI DI PERMANENZA:
a) Il padre starà con le figlie secondo tempi di permanenza da individuarsi previo accordo tra le parti che terranno conto delle esigenze di studio ed extra scolari delle minori.
b) VIDEO CHIAMATE: una al giorno la sera tra le 19:00 e le 20:00; onere della video chiamata a carico del genitore con cui si trovano le minori.
c) ESTATE: le visite saranno sospese per un periodo di due settimane d'estate in coincidenza con le ferie che le parti trascorreranno con le figlie della madre;
le parti si accorderanno circa i tempi di permanenza estivi prolungati delle minori presso il padre.
d) FIGURE DI RIFERIMENTO NELL'ACCUDIMENTO DELLE MINORI: I genitori dovranno concordare congiuntamente le figure di riferimento, familiari e non, a cui appoggiarsi, fermo restando che entrambe prestano consenso affinché le minori stiano con gli ascendenti materni e le già note amiche materne che in più occasioni già le aiutano. Qualora un genitore fosse impossibilitato per sopraggiunti Impegni a tenere con sé le figlie, dovrà chiedere dapprima la disponibilità dell'altro e solo successivamente rivolgersi alle altre figure di riferimento all'interno o all'esterno della famiglia.
e) COMUNICAZIONI TRA I GENITORI: i genitori dovranno scambiarsi regolarmente le informazioni relative alla figlia e concordare congiuntamente decisioni importanti. In caso di allontanamento dalla residenza abituale per più di un giorno, quindi con almeno un pernottamento, l'altro genitore sarà preventivamente avvertito, sugli orari di partenza e arrivo, mezzi di trasporto, località e raggiungibilità telefonica.
f) CP_1
- DELLE FIGLIE: il giorno del compleanno delle figlie entrambi i genitori trascorreranno con loro parte della giornata e potranno condividere i festeggiamenti. Oppure ad anni alterni con possibilità in ogni caso di trascorrere con la figlia che compie gli anni due ore nell'arco della giornata.
- DEI GENITORI: le minori trascorreranno il giorno del compleanno di ciascun genitore con questi, a prescindere alla calendarizzazione ordinaria dei tempi di permanenza sopra descritta.
g) SCUOLA E VIAGGI DI ISTRUZIONE - Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire le figlie nell'andamento scolastico e dovranno scambiarsi a vicenda le informazioni sulle minori e sulle convocazioni scolastiche, cui dovranno prendere parte contestualmente, evitando la doppia comunicazione che può costituire motivo di scontro. - I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non possono essere osteggiate da un genitore e dovranno prevedere la partecipazione economica di entrambi. - Le deleghe per il ritiro a scuola dovranno essere condivise. - Per quanto concerne i compiti, entrambi dovranno farsi carico di seguire le figlie nell'esecuzione dei compiti, durante tutti i periodi di permanenza, assumendo una funzione normativa e di guida e stimolando il figlio all'autonomia. Rispetto al futuro orientamento scolastico delle minori, ogni scelta andrà concordata tra i genitori, tenendo conto delle preferenze delle minori e delle esigenze logistiche di chi si occupa prevalentemente degli accompagnamenti.
h) : Entrambi i genitori si impegnano a riferire all'altro questioni sullo stato di salute delle CP_2 minori e a informarsi presso l'altro genitore o le figure di cura e assistenza sulle condizioni della loro salute e sull'andamento delle terapie. Qualora le minori, nonostante la malattia, sia trasportabili, verrà mantenuti gli accordi rispetto ai turni di responsabilità.
i) QUESTIONI EDUCATIVE, ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI E RELIGIOSE: Sulle questioni educative, le parti richiamano l'obbligo della comunicazione, confronto e condivisione. Le informazioni sulla vita, sulle attività e su ogni altro aspetto riguardante le minori, devono essere comunicate all'altro da chi ne viene a conoscenza per primo, così come le convocazioni, le riunioni e le forme di partecipazione alla vita delle figlie, cui i genitori potranno/dovranno prendere parte contestualmente.
j) COMUNICAZIONI. Le obbligo di comunicazione in modo aperto e cooperativo e di scambiare informazioni circa impegni e necessità delle bambine. Non vengono tollerati sbeffeggi di alcun tipo, sia in privato che postando frasi allusive sui social. In caso diverso, sarà necessario intraprendere altre vie legali k) Le parti si impegnano ad assicurarsi la loro migliore idoneità psico-fisica al momento del prelievo delle minori e per tutto il tempo della loro permanenza con loro.
l) FREQUENTAZIONI CON NUOVI COMPAGNI: i genitori saranno liberi di frequentare altre persone con le figlie nei limiti in cui le nuove relazioni siano stabili, le nuove figure vengano introdotte gradualmente e che si tratti di persone adeguate.
m) RELAZIONI TRA LE PARTI: le parti si impegnano a mantenere l'una verso l'altra comportamenti relazionali adeguati, evitando ogni diffamazione e/o riferito oltraggioso, in specie sui social.
n) ASCENDENTI: Le parti concordano che i nonni materni e , già di Persona_3 Persona_4 grande supporto costante nell'accudimento delle minori, siano liberi di portarle in vacanza e organizzare gite, pranzi, oltre che di vederle a piacimento.
o) Casa paterna: il padre si impegna a mettere entro il 31/05/2025 nella casa recentemente acquistata in via Pirano 21 un letto a castello ove far soggiornare le figlie quando da lui.
3) CASA FAMILIARE: l'alloggio familiare, sito in Viale XXV Aprile N. 41 - Interno: 15 Comune MUGGIA (TS), viene assegnato a in quanto sua esclusiva proprietaria e genitrice presso la quale le figlie Parte_1 sono residenti;
dà atto di averla rilasciata libera da sé e da ogni suo bene ed effetto Parte_2 personale il 06/12/2024.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: Ordinario: fermo il contribuito diretto da parte di ciascun genitore al mantenimento ordinario dei figli per i tempi di rispettiva pertinenza genitoriale, si Parte_2 impegna a versare a mensili € 300,00 (€150 a figlia) adeguabili Istat con decorrenza Parte_1 maggio 2025 da versarsi entro il 25 di ogni mese con bonifico/accredito sul conto corrente lei intestato iban [...] acceso presso Banca Mediolanum;
adeguamento Istat decorrente dalla data odierna. in punto arretrati si riconosce debitore dell'importo forfetario di 600€ Parte_2 che si impegna a pagare a entro il 31/12/2025. accetta il riconoscimento e Parte_1 Parte_1
i termini di pagamento. Spese straordinarie: ciascuna parte contribuirà in misura del 50% ciascuna al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per le figlie secondo quanto previsto dal Protocollo siglato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste e il Tribunale di Trieste il 18/05/15, cui concordano di aggiungere quelle per la m mensa, l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico e in futuro quelle per le ripetizioni scolastiche se consigliate dalla scuola o in caso di insufficienza.
4) ULTERIORI STATUIZIONI:
a) ASSEGNO UNICO: le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per i figli spettino in misura del 100% a . Parte_1
b) le parti concordano che la dote famiglia e tutti gli altri pubblici sussidi per i figli CP_3 spettino esclusivamente a , salvo quelli per le spese cui il padre ha contribuito e che Parte_1 verranno, nei limiti della sua contribuzione, suddivisi tra le parti.
c) DOCUMENTI ESPATRIO: Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio dei propri documenti validi all'espatrio con l'indicazione delle figlie e al rilascio dei documenti validi all'espatrio per i figli stessi;
si dichiarano sin d'ora consenzienti a loro espatri in Slovenia Austria e Croazia giornalieri.
d) CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE: le parti danno atto che il fatto che acquisti una Parte_2 casa con la contrazione di un mutuo o la prenda in locazione non costituisca circostanza sopravvenuta utile a rivedere i presenti accordi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, il 3 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli