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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2245 /2024 R.G.
All'udienza del 16/01/2025 alle ore 10.27, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. Valentina Di Girolamo in sostituzione dell'Avv. DE STEFANO VITO per parte ricorrente Pt_1
[...]
l'Avv. Vincenzo Pantaleo in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Di Girolamo insiste in ricorso e nelle note di trattazione scritta chiedendo la dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato e la condanna alle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario. L'Avv. Pantaleo si riporta alla comparsa di costituzione e chiede il rigetto del ricorso. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 14.53, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2245 /2024 R.G.
OGGETTO: opposizione indebito -assegno sociale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. DE STEFANO VITO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare la illegittimità del provvedimento impugnato e conseguentemente annullarlo;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso perché infondato;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
lamenta l'illegittimità del provvedimento del 30/09/2024 con il quale l' ha Parte_1 CP_1
comunicato che la prestazione n.078-820004025316 cat.AS è stata ricalcolata dal 01 gennaio 2021 sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 e che dal ricalcolo, per il periodo da gennaio a dicembre 2022 è stato effettuato un pagamento superiore rispetto al dovuto di euro 1.379,69.
Eccepisce a tal uopo la violazione dell'art.13 co. 2 della , la violazione dell'art. 52 co.2 della CP_3
e la violazione dell'art. 13 co.1 della . CP_4 CP_3
Chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
L' costituendosi ha precisato che l'indebito contestato sarebbe scaturito dal riconoscimento ed CP_1
erogazione, al coniuge del ricorrente, della maggiorazione sociale, i cui arretrati vanno imputati secondo l'anno di riferimento.
Ha comunque ribadito la correttezza e tempestività del provvedimento impugnato, ritenendo infine ripetibili le somme indebitamente percepite.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
******
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Ai sensi dell'art. 3, comma VI, L. n. 335 del 1995: “Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”.
Premesso il su richiamato dato normativo, in tema di indebito previdenziale il pensionato che agisca per richiedere l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito è onerato di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli. Con riguardo all'inquadramento della disciplina applicabile, l'art. 52 l. n. 88/1989 esplicitamente assoggetta alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche la pensione sociale di cui all'art. 26 l. n. 153/1969.
Si tratta di una previsione normativa eccezionale che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale (nonostante la sua intrinseca natura assistenziale) alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie.
Conseguentemente, stante la diversità tra la vecchia pensione sociale e l'assegno sociale (cfr. Cass. n.
18820/2021), si ritiene applicabile al caso di specie l'art. 13 l. n. 412/91, quale disposizione d'interpretazione autentica dell'art. 52 l. n. 88/1989, in quanto norma di carattere speciale afferente le prestazioni pensionistiche tra cui, come sopra indicato, è espressamente ricompresa la pensione sociale.
Invero, i giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 13918/2021; Cass. n. 3802/2019) hanno reiteratamente puntualizzato che “in tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13 comma 2 della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l CP_ provvede al recupero entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l deve CP_2
formalizzare la richiesta dell'importo ritenuto indebito – id est: iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato – e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso “ e che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento
CP_ del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto CP_2
alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico”.
Ovviamente il termine decorrere dalla data in cui l' poteva conoscere il contenuto della CP_2
dichiarazione dei redditi del ricorrente, il cui termine di presentazione è notoriamente spostato all'anno successivo a quello cui i redditi si riferiscono.
Nel caso specifico, l' ha precisato che l'indebito è scaturito dal riconoscimento e liquidazione, in CP_1
favore del coniuge del ricorrente, della maggiorazione sociale, a far data dall'anno 2022.
Sul punto il ricorrente non ha dedotto alcunchè, limitandosi a ribadire che l'atto impugnato richiamava i redditi relativi all'anno 2021.
In conclusione, tenuto conto che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della sussistenza e permanenza del requisito reddituale, legittimante l'erogazione delle somme e, considerata la tempestività del provvedimento, alla luce dell'imputabilità temporale delle somme da cui è scaturito il contestato indebito, le doglianze avanzate dal ricorrente sono infondate.
Un tanto porta al rigetto del ricorso.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. .cp.c. agli atti, si dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2245 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso, dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite, ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
Così deciso in Marsala in data 16/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale.
Sezione Lavoro
2245 /2024 R.G.
All'udienza del 16/01/2025 alle ore 10.27, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. Valentina Di Girolamo in sostituzione dell'Avv. DE STEFANO VITO per parte ricorrente Pt_1
[...]
l'Avv. Vincenzo Pantaleo in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Di Girolamo insiste in ricorso e nelle note di trattazione scritta chiedendo la dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato e la condanna alle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario. L'Avv. Pantaleo si riporta alla comparsa di costituzione e chiede il rigetto del ricorso. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 14.53, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2245 /2024 R.G.
OGGETTO: opposizione indebito -assegno sociale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. DE STEFANO VITO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare la illegittimità del provvedimento impugnato e conseguentemente annullarlo;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso perché infondato;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
lamenta l'illegittimità del provvedimento del 30/09/2024 con il quale l' ha Parte_1 CP_1
comunicato che la prestazione n.078-820004025316 cat.AS è stata ricalcolata dal 01 gennaio 2021 sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 e che dal ricalcolo, per il periodo da gennaio a dicembre 2022 è stato effettuato un pagamento superiore rispetto al dovuto di euro 1.379,69.
Eccepisce a tal uopo la violazione dell'art.13 co. 2 della , la violazione dell'art. 52 co.2 della CP_3
e la violazione dell'art. 13 co.1 della . CP_4 CP_3
Chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
L' costituendosi ha precisato che l'indebito contestato sarebbe scaturito dal riconoscimento ed CP_1
erogazione, al coniuge del ricorrente, della maggiorazione sociale, i cui arretrati vanno imputati secondo l'anno di riferimento.
Ha comunque ribadito la correttezza e tempestività del provvedimento impugnato, ritenendo infine ripetibili le somme indebitamente percepite.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
******
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Ai sensi dell'art. 3, comma VI, L. n. 335 del 1995: “Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”.
Premesso il su richiamato dato normativo, in tema di indebito previdenziale il pensionato che agisca per richiedere l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito è onerato di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli. Con riguardo all'inquadramento della disciplina applicabile, l'art. 52 l. n. 88/1989 esplicitamente assoggetta alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche la pensione sociale di cui all'art. 26 l. n. 153/1969.
Si tratta di una previsione normativa eccezionale che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale (nonostante la sua intrinseca natura assistenziale) alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie.
Conseguentemente, stante la diversità tra la vecchia pensione sociale e l'assegno sociale (cfr. Cass. n.
18820/2021), si ritiene applicabile al caso di specie l'art. 13 l. n. 412/91, quale disposizione d'interpretazione autentica dell'art. 52 l. n. 88/1989, in quanto norma di carattere speciale afferente le prestazioni pensionistiche tra cui, come sopra indicato, è espressamente ricompresa la pensione sociale.
Invero, i giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 13918/2021; Cass. n. 3802/2019) hanno reiteratamente puntualizzato che “in tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13 comma 2 della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l CP_ provvede al recupero entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l deve CP_2
formalizzare la richiesta dell'importo ritenuto indebito – id est: iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato – e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso “ e che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento
CP_ del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto CP_2
alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico”.
Ovviamente il termine decorrere dalla data in cui l' poteva conoscere il contenuto della CP_2
dichiarazione dei redditi del ricorrente, il cui termine di presentazione è notoriamente spostato all'anno successivo a quello cui i redditi si riferiscono.
Nel caso specifico, l' ha precisato che l'indebito è scaturito dal riconoscimento e liquidazione, in CP_1
favore del coniuge del ricorrente, della maggiorazione sociale, a far data dall'anno 2022.
Sul punto il ricorrente non ha dedotto alcunchè, limitandosi a ribadire che l'atto impugnato richiamava i redditi relativi all'anno 2021.
In conclusione, tenuto conto che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della sussistenza e permanenza del requisito reddituale, legittimante l'erogazione delle somme e, considerata la tempestività del provvedimento, alla luce dell'imputabilità temporale delle somme da cui è scaturito il contestato indebito, le doglianze avanzate dal ricorrente sono infondate.
Un tanto porta al rigetto del ricorso.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. .cp.c. agli atti, si dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2245 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso, dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite, ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
Così deciso in Marsala in data 16/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale.