TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8509 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 19.11.2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note per la trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7066 ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Giovanni Guarino presso cui è elettivamente domiciliata ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Gianfranco Pepe in virtù di procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.3.2024 la ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità civile.
Il c.t.u. nominato ha concluso la sua relazione, calcolando una percentuale di inavlidità pari al 67%
Parte ricorrente, che ha dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 20.03.2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario richiesto
L' nel resistere alla domanda ne ha chiesto il rigetto. CP_1 Il ricorso è fondato e va accolto solo per quanto di ragione.
Le doglianze della ricorrente, infatti, sono state incentrate in particolare anche sull'asserito aggravamento, comprovato dalla ulteriore documentazione medica depositata con il ricorso in opposizione che si sta esaminando.
Disposta una integrazione della CTU alla luce delle argomentazioni difensive della parte , il consulenze ha precisato che le patologie da cui risulta affetta parte ricorrente ( cfr conclusioni della relazione di CTU) determinano un aggravamento del quadro clinico che porta ad una riduzione della capacità lavorativa generica pari al 75% da settembre 2025.
Il CTU ha evidenziato che “…Le quattro menomazioni non riportate nella documentazione della precedente ATP ed emergenti invece nella documentazione depositata nel corso del successivo procedimento ordinario sono quindi l'artrosi rachidea con conflitto osseo- radicolare in sede cervicale e lombare e un modesto slivellamento delle anche. Nessuna di queste ha una voce corrispondente e neppure analogicamente considerabile.
Le prime due vanno valutate complessivamente, essendo lesioni concorrenti nella funzione statico-deambulatoria, con valutazione globale del 15%.
La gonartropatia bilaterale e lo slivellamento delle anche sono patologie concorrenti sulla funzione deambulatoria e vanno valutate nel complesso l'11%.
La valutazione effettuata nel corso della ATP va quindi aggiornata con tali percentuali, ripetendo il calcolo riduzionistico.
Esito di mastectomia 40%
Depressione endoreattiva grave 38%
Osteoporosi con rischio fratture 11%
Conflitto osseo-radicolare nei tratti lombare e cervicale 15%
Slivellamento delle anche e gonartropatia bilaterale 11%...” ( cfr relazione depositata nel presente giudizio di opposizione)
La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo alla prestazione assistenziale in funzione della quale è stato azionato l'ATPO, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate, alla luce della documentazione medica agli atti ma anche dell'esame obiettivo espletato .
Le conclusioni del ctu, pertanto in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fatte proprie dal Giudicante. In conclusione, la domanda va accolta per quanto di ragione con l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale per cui è causa.
Le spese – escluse quelle di CTU liquidate con separato decreto - vanno compensate interamente, tenuto conto dello spostamento della decorrenza – ricollegata dal CTU all'obiettivo aggravamento del quadro patologico già dedotto con l'ATPO - da data successiva alla originaria ( 10.03.2024) e alla attuale domanda giudiziale ( 20.03.2025).
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara la ricorrente invalida in misura del 75% dal 5.9.2025 con revisione a due anni b) compensa interamente le spese di giudizio;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Napoli 19.11.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 19.11.2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note per la trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7066 ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Giovanni Guarino presso cui è elettivamente domiciliata ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Gianfranco Pepe in virtù di procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.3.2024 la ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità civile.
Il c.t.u. nominato ha concluso la sua relazione, calcolando una percentuale di inavlidità pari al 67%
Parte ricorrente, che ha dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 20.03.2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario richiesto
L' nel resistere alla domanda ne ha chiesto il rigetto. CP_1 Il ricorso è fondato e va accolto solo per quanto di ragione.
Le doglianze della ricorrente, infatti, sono state incentrate in particolare anche sull'asserito aggravamento, comprovato dalla ulteriore documentazione medica depositata con il ricorso in opposizione che si sta esaminando.
Disposta una integrazione della CTU alla luce delle argomentazioni difensive della parte , il consulenze ha precisato che le patologie da cui risulta affetta parte ricorrente ( cfr conclusioni della relazione di CTU) determinano un aggravamento del quadro clinico che porta ad una riduzione della capacità lavorativa generica pari al 75% da settembre 2025.
Il CTU ha evidenziato che “…Le quattro menomazioni non riportate nella documentazione della precedente ATP ed emergenti invece nella documentazione depositata nel corso del successivo procedimento ordinario sono quindi l'artrosi rachidea con conflitto osseo- radicolare in sede cervicale e lombare e un modesto slivellamento delle anche. Nessuna di queste ha una voce corrispondente e neppure analogicamente considerabile.
Le prime due vanno valutate complessivamente, essendo lesioni concorrenti nella funzione statico-deambulatoria, con valutazione globale del 15%.
La gonartropatia bilaterale e lo slivellamento delle anche sono patologie concorrenti sulla funzione deambulatoria e vanno valutate nel complesso l'11%.
La valutazione effettuata nel corso della ATP va quindi aggiornata con tali percentuali, ripetendo il calcolo riduzionistico.
Esito di mastectomia 40%
Depressione endoreattiva grave 38%
Osteoporosi con rischio fratture 11%
Conflitto osseo-radicolare nei tratti lombare e cervicale 15%
Slivellamento delle anche e gonartropatia bilaterale 11%...” ( cfr relazione depositata nel presente giudizio di opposizione)
La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo alla prestazione assistenziale in funzione della quale è stato azionato l'ATPO, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate, alla luce della documentazione medica agli atti ma anche dell'esame obiettivo espletato .
Le conclusioni del ctu, pertanto in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fatte proprie dal Giudicante. In conclusione, la domanda va accolta per quanto di ragione con l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale per cui è causa.
Le spese – escluse quelle di CTU liquidate con separato decreto - vanno compensate interamente, tenuto conto dello spostamento della decorrenza – ricollegata dal CTU all'obiettivo aggravamento del quadro patologico già dedotto con l'ATPO - da data successiva alla originaria ( 10.03.2024) e alla attuale domanda giudiziale ( 20.03.2025).
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara la ricorrente invalida in misura del 75% dal 5.9.2025 con revisione a due anni b) compensa interamente le spese di giudizio;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Napoli 19.11.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)