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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/11/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
559/25 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 04.11.25, avanti al Giudice dott.ssa ES LI, sono presenti l'avv. Gabriella
Capasso in sostituzione dell'avv. Fortunato Niro, per parti ricorrenti e la dott.ssa Silvia Tacus per Cont
in sostituzione del dott. Gasperoni.
L'avv. Gabriella Capasso insiste per l'accoglimento del ricorso per e e, quanto a Parte_1 Pt_2
osserva che la ricorrente ha rinunciato al ricorso. Per_1
La dott.ssa Silvia Tacus si richiama alle memorie di costituzione e insiste per la condanna alle spese di lite almeno per Per_1
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa ES LI
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ES
LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 559/2025
Promossa da:
nata a [...] il [...], CF , , Parte_3 C.F._1 Parte_4 nata a [...] [...], CF , e , nata a [...] il [...], C.F._2 Parte_5
CF , rappresentate e difese dall'avv.to Niro Fortunato C.F._3
-ricorrenti- contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_2 CP_3
i funzionari delegati giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e delega del direttore generale
-resistente-
oggetto: carta del docente sulle seguenti conclusioni di parte
, , e : Parte_3 Parte_4 Parte_5
Nel merito: In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la Parte_3 formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, accertarsi e dichiararsi il diritto della ad usufruire della “Carta elettronica” per Parte_4
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25
e accertarsi e dichiararsi il diritto della ad usufruire della “Carta elettronica” per Parte_5
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2024/25 o, per tutte, per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al Cont personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore della , e , con le modalità e le funzionalità di cui Parte_3 Parte_4 Parte_5 agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00 per la , € 1.000,00 per la e € Parte_3 Parte_4
500,00 per la quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. Parte_5
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la Parte_3 formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2020/21, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 del diritto della per gli anni scolastici 2023/24 e Parte_4
2024/25 del diritto della per l'anno scolastico 2024/25 al risarcimento del danno per Parte_5 equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nelle somme rispettive di € 2.000,00 €
1.000,00 e € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
CONDANNARSI L'AMMINISTRAZIONE CONVENUTA A CORRISPONDERE, SULLE
SOMME RISULTANTI DOVUTE, LA MAGGIOR SOMMA TRA RIVALUTAZIONE E
INTERESSI LEGALI.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO: Nel merito, in via principale: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;
Con ulteriore istanza: Tenuto conto della duplicazione della domanda giudiziale posta in essere dalla ricorrente
, si chiede che tale condotta sia valutata ai fini della condanna alle spese, anche ai sensi Parte_4 dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, ridurre le stesse in base al servizio effettivamente prestato. Spese compensate in considerazione dell'intervenuta frammentazione della domanda giudiziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/06/25 , e deducevano Parte_3 Parte_4 Parte_5 di aver lavorato come docenti in forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Infatti, le ricorrenti allegavano di aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti di ruolo ed evidenziava che tale diversità di trattamento non trovava riscontro negli artt. 63 e 64 del CCNL comparto scuola, richiamando, inoltre, le recenti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Quindi, le ricorrenti concludevano come in epigrafe.
In data 13/10/2025 la difesa attorea depositava atto di rinuncia al ricorso con riferimento alla posizione di . Parte_4
Si costituiva in giudizio il , insistendo per il rigetto del ricorso, Controparte_2 posto che la carta del docente non rientra tra le “condizioni dell'impiego” cui fa riferimento la normativa eurounitaria e che, in ogni caso, il diverso trattamento era giustificato dalla imposizione per il solo personale di ruolo di ulteriori obblighi formativi personali.
Parte resistente, inoltre, deduceva di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato, evidenziando, in ogni caso, che l'importo richiesto doveva essere ridotto in misura proporzionale al servizio effettivamente prestato.
Il evidenziava altresì che la ricorrente aveva già depositato identico ricorso, per il CP_2 Per_1 riconoscimento delle medesime annualità, iscritto sub n. 226/2025 R.L., con una ingiustificata duplicazione processuale.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto. Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 4.11.25.
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Si deve preliminarmente dare atto che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con Parte_4 dichiarazione sottoscritta il 18/09/25, dando atto di aver erroneamente conferito mandato anche ad altri legali che hanno provveduto ad iscrivere la causa a ruolo.
Si evidenzia altresì che tale rinuncia è stata depositata in data 13/10/25, un giorno prima della costituzione in giudizio del convenuto. CP_2
Deve quindi osservarsi che “…proprio perché l'atto di rinuncia è stato compiuto prima della costituzione della controparte che dunque nel caso non era chiamata ad accettare la rinuncia, la quale ha prodotto immediatamente il proprio effetto estintivo, la fattispecie fuoriesce dal paradigma di cui all'art. 306 4°comma cod. proc. civ., che presuppone la concorde accettazione della rinuncia
(Cass.2610/2009; 15631/2009; 21707/2006); con la conseguenza che la sentenza impugnata nessuna statuizione poteva emettere in ordine alle spese processuali a carico del rinunciante, prevista dalla norma soltanto se in occasione dell'atto di rinuncia la Presidenza fosse già costituiva;
laddove tale costituzione è avvenuta soltanto quando il processo si era sostanzialmente concluso” (Cass. n.
5756/2011).
Si deve, peraltro, ricordare che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., per giurisprudenza consolidata “…l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa, inoltre, abbia interesse alla prosecuzione (Cass. n. 10978/96). Tale interesse non sussiste allorquando la costituzione (…), sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali”
(cfr., ex multis, Cass. n. 24376/2010).
Nel caso di specie, la rinuncia è intervenuta prima (ancorché di poco) della costituzione del CP_2 resistente, non avendo lo stesso, inoltre, alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, e, pertanto, le spese di lite possono trovare integrale compensazione con riferimento alla posizione della ricorrente
Per_1
Il Giudicante ritiene che le domande delle ricorrenti e debbano essere accolte per i Parte_1 Pt_2 motivi che di seguito si espongono.
Si evidenzia che nel caso di specie devono ritenersi pacifici, in quanto non contestati, la sussistenza e durata dei rapporti a termine intercorsi, il fatto che il negli anni scolastici in cui hanno CP_2 lavorato le ricorrenti abbia erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi le ricorrenti hanno svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti a tempo indeterminato. L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_2 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.11.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.
In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.11.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, dispone che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Tuttavia, in materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica; - l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Pertanto, si ritiene di condividere quanto affermato di recente dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, che, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha evidenziato che la scelta ministeriale forgia “un sistema di formazione 'a doppia trazione': quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. (…) Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato che ricorrerebbe un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la
Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche 'i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit., posto che, mancando una norma innovativa rispetto al D. Lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria.
Infatti, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di talché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Tale questione, poi, è stata oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio analogo al presente, la quale ha osservato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di CP_2 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”
(CGUE, Sezione VI Ordinanza del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ciò è stato ribadito anche dalla Corte di cassazione, laddove ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della
L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla
Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2,
L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” (Cass. 29961/2023).
Nel presente giudizio non vi è contestazione ad opera del in merito alla piena equiparabilità, CP_2 dal punto di vista delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra le odierne ricorrenti e gli altri docenti di ruolo che hanno svolto servizio nei medesimi periodi.
In tal senso, non rileva nemmeno il fatto che le supplenze siano state svolte dalle ricorrenti Parte_1
e in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno perché il titolo, Pt_2 sotto questo aspetto, è un elemento formale inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione.
Peraltro, non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di parte resistente di riduzione proporzionale del bonus in base al servizio effettivamente prestato, avendo entrambe le ricorrenti svolto tutte supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza da ultimo citata, ha chiarito quali siano le supplenze rispetto alle quali si imponga la necessità di assicurare parità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato.
I giudici di legittimità hanno in particolare escluso, quali idonei termini di raffronto, quelli calibrati su situazioni peculiari (come i docenti part time, in malattia, comandati o distaccati), non potendo lo strumento antidiscriminatorio “fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; così come hanno ritenuto in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni di cui all'art. 489 co. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, sempre relativo a specifici fenomeni.
Secondo la Corte il riconoscimento della carta del docente è pienamente giustificato sicuramente per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999, cioè le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. La Suprema Corte ha evidenziato infatti che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico…si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Si evidenzia altresì che con il D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023,
n. 103, il legislatore ha esteso anche ai docenti a tempo determinato l'erogazione della carta del docente. In particolare, l'art. 15 del D.L. sopra citato dispone che: “la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante
e disponibile”.
Inoltre, con la Legge di bilancio 2025 è stato modificato l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015, estendendo la platea dei beneficiari della Carta.
Tale disposizione, infatti, prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (…) Con decreto del struzione e del merito, di concerto con il Ministro CP_4 dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, la ricorrente e, nell'anno scolastico Parte_1
2024/2025, la ricorrente sono state destinatarie di supplenze fino al termine delle attività Pt_2 didattiche e la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza sopra richiamata, ha equiparato tale tipologia di supplenze a quelle annuali, ritenendo pienamente giustificato il riconoscimento del beneficio anche al personale a tempo determinato.
Ne consegue che, alla luce delle pronunce sopra richiamate, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”.
Preme, infine, evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del 2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento. Pertanto, la condanna del al pagamento del CP_2 controvalore in denaro della carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato.
In conclusione, per tutti i motivi che precedono, deve riconoscersi alle ricorrenti e Parte_1 Pt_2 il beneficio in esame per tutti gli anni scolastici richiesti per il tramite la “Carta elettronica del docente”, ossia:
- per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, nell'importo complessivo di € 2.000,00 alla ricorrente Parte_1
- per l'anno scolastico 2024/25, nell'importo complessivo di € 500,00 alla ricorrente . Pt_2
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la
Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Da ultimo, attesa la soccombenza del con riferimento alle domande proposte dalle ricorrenti CP_2
e lo stesso deve essere condannato a rifondere in favore delle stesse le spese di lite, Pt_2 Parte_1 con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/14, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale, con esclusione della fase istruttoria e con applicazione dell'aumento per il numero delle parti, nonché dell'aumento previsto dall'art. 4, comma
1 bis per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, considerata la presenza nel ricorso di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
ES LI, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Dichiara l'estinzione del procedimento con riferimento alla posizione della ricorrente Pt_4
[...]
2. Compensa interamente le spese di giudizio tra il e Controparte_2 Pt_4
[...]
3. Accerta e dichiara il diritto di , per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23, Parte_3
2023/24 e 2024/25, e il diritto di , per l'anno scolastico 2024/25, ad usufruire del Parte_5 beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l'effetto
4. Condanna il ad erogare, in relazione agli anni scolastici Controparte_2 predetti, in favore della ricorrente l'importo complessivo di € 2.000,00 e Parte_3 in favore della ricorrente l'importo complessivo di € 500,00 tramite la “Carta Parte_5 elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
5. Condanna il resistente a rifondere ad e a le spese CP_2 Parte_3 Parte_5 di lite, che liquida in € 49,00 per contributo unificato e in € 1.740,70 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore delle ricorrenti.
Udine, 4.11.25
Il Giudice dott.ssa ES LI
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 04.11.25, avanti al Giudice dott.ssa ES LI, sono presenti l'avv. Gabriella
Capasso in sostituzione dell'avv. Fortunato Niro, per parti ricorrenti e la dott.ssa Silvia Tacus per Cont
in sostituzione del dott. Gasperoni.
L'avv. Gabriella Capasso insiste per l'accoglimento del ricorso per e e, quanto a Parte_1 Pt_2
osserva che la ricorrente ha rinunciato al ricorso. Per_1
La dott.ssa Silvia Tacus si richiama alle memorie di costituzione e insiste per la condanna alle spese di lite almeno per Per_1
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa ES LI
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ES
LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 559/2025
Promossa da:
nata a [...] il [...], CF , , Parte_3 C.F._1 Parte_4 nata a [...] [...], CF , e , nata a [...] il [...], C.F._2 Parte_5
CF , rappresentate e difese dall'avv.to Niro Fortunato C.F._3
-ricorrenti- contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_2 CP_3
i funzionari delegati giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e delega del direttore generale
-resistente-
oggetto: carta del docente sulle seguenti conclusioni di parte
, , e : Parte_3 Parte_4 Parte_5
Nel merito: In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la Parte_3 formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, accertarsi e dichiararsi il diritto della ad usufruire della “Carta elettronica” per Parte_4
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25
e accertarsi e dichiararsi il diritto della ad usufruire della “Carta elettronica” per Parte_5
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2024/25 o, per tutte, per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al Cont personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore della , e , con le modalità e le funzionalità di cui Parte_3 Parte_4 Parte_5 agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00 per la , € 1.000,00 per la e € Parte_3 Parte_4
500,00 per la quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. Parte_5
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la Parte_3 formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2020/21, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 del diritto della per gli anni scolastici 2023/24 e Parte_4
2024/25 del diritto della per l'anno scolastico 2024/25 al risarcimento del danno per Parte_5 equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nelle somme rispettive di € 2.000,00 €
1.000,00 e € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
CONDANNARSI L'AMMINISTRAZIONE CONVENUTA A CORRISPONDERE, SULLE
SOMME RISULTANTI DOVUTE, LA MAGGIOR SOMMA TRA RIVALUTAZIONE E
INTERESSI LEGALI.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO: Nel merito, in via principale: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;
Con ulteriore istanza: Tenuto conto della duplicazione della domanda giudiziale posta in essere dalla ricorrente
, si chiede che tale condotta sia valutata ai fini della condanna alle spese, anche ai sensi Parte_4 dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, ridurre le stesse in base al servizio effettivamente prestato. Spese compensate in considerazione dell'intervenuta frammentazione della domanda giudiziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/06/25 , e deducevano Parte_3 Parte_4 Parte_5 di aver lavorato come docenti in forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Infatti, le ricorrenti allegavano di aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti di ruolo ed evidenziava che tale diversità di trattamento non trovava riscontro negli artt. 63 e 64 del CCNL comparto scuola, richiamando, inoltre, le recenti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Quindi, le ricorrenti concludevano come in epigrafe.
In data 13/10/2025 la difesa attorea depositava atto di rinuncia al ricorso con riferimento alla posizione di . Parte_4
Si costituiva in giudizio il , insistendo per il rigetto del ricorso, Controparte_2 posto che la carta del docente non rientra tra le “condizioni dell'impiego” cui fa riferimento la normativa eurounitaria e che, in ogni caso, il diverso trattamento era giustificato dalla imposizione per il solo personale di ruolo di ulteriori obblighi formativi personali.
Parte resistente, inoltre, deduceva di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato, evidenziando, in ogni caso, che l'importo richiesto doveva essere ridotto in misura proporzionale al servizio effettivamente prestato.
Il evidenziava altresì che la ricorrente aveva già depositato identico ricorso, per il CP_2 Per_1 riconoscimento delle medesime annualità, iscritto sub n. 226/2025 R.L., con una ingiustificata duplicazione processuale.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto. Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 4.11.25.
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Si deve preliminarmente dare atto che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con Parte_4 dichiarazione sottoscritta il 18/09/25, dando atto di aver erroneamente conferito mandato anche ad altri legali che hanno provveduto ad iscrivere la causa a ruolo.
Si evidenzia altresì che tale rinuncia è stata depositata in data 13/10/25, un giorno prima della costituzione in giudizio del convenuto. CP_2
Deve quindi osservarsi che “…proprio perché l'atto di rinuncia è stato compiuto prima della costituzione della controparte che dunque nel caso non era chiamata ad accettare la rinuncia, la quale ha prodotto immediatamente il proprio effetto estintivo, la fattispecie fuoriesce dal paradigma di cui all'art. 306 4°comma cod. proc. civ., che presuppone la concorde accettazione della rinuncia
(Cass.2610/2009; 15631/2009; 21707/2006); con la conseguenza che la sentenza impugnata nessuna statuizione poteva emettere in ordine alle spese processuali a carico del rinunciante, prevista dalla norma soltanto se in occasione dell'atto di rinuncia la Presidenza fosse già costituiva;
laddove tale costituzione è avvenuta soltanto quando il processo si era sostanzialmente concluso” (Cass. n.
5756/2011).
Si deve, peraltro, ricordare che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., per giurisprudenza consolidata “…l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa, inoltre, abbia interesse alla prosecuzione (Cass. n. 10978/96). Tale interesse non sussiste allorquando la costituzione (…), sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali”
(cfr., ex multis, Cass. n. 24376/2010).
Nel caso di specie, la rinuncia è intervenuta prima (ancorché di poco) della costituzione del CP_2 resistente, non avendo lo stesso, inoltre, alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, e, pertanto, le spese di lite possono trovare integrale compensazione con riferimento alla posizione della ricorrente
Per_1
Il Giudicante ritiene che le domande delle ricorrenti e debbano essere accolte per i Parte_1 Pt_2 motivi che di seguito si espongono.
Si evidenzia che nel caso di specie devono ritenersi pacifici, in quanto non contestati, la sussistenza e durata dei rapporti a termine intercorsi, il fatto che il negli anni scolastici in cui hanno CP_2 lavorato le ricorrenti abbia erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi le ricorrenti hanno svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti a tempo indeterminato. L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_2 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.11.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.
In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.11.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, dispone che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Tuttavia, in materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica; - l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Pertanto, si ritiene di condividere quanto affermato di recente dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, che, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha evidenziato che la scelta ministeriale forgia “un sistema di formazione 'a doppia trazione': quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. (…) Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato che ricorrerebbe un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la
Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche 'i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit., posto che, mancando una norma innovativa rispetto al D. Lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria.
Infatti, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di talché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Tale questione, poi, è stata oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio analogo al presente, la quale ha osservato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di CP_2 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”
(CGUE, Sezione VI Ordinanza del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ciò è stato ribadito anche dalla Corte di cassazione, laddove ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della
L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla
Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2,
L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” (Cass. 29961/2023).
Nel presente giudizio non vi è contestazione ad opera del in merito alla piena equiparabilità, CP_2 dal punto di vista delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra le odierne ricorrenti e gli altri docenti di ruolo che hanno svolto servizio nei medesimi periodi.
In tal senso, non rileva nemmeno il fatto che le supplenze siano state svolte dalle ricorrenti Parte_1
e in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno perché il titolo, Pt_2 sotto questo aspetto, è un elemento formale inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione.
Peraltro, non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di parte resistente di riduzione proporzionale del bonus in base al servizio effettivamente prestato, avendo entrambe le ricorrenti svolto tutte supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza da ultimo citata, ha chiarito quali siano le supplenze rispetto alle quali si imponga la necessità di assicurare parità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato.
I giudici di legittimità hanno in particolare escluso, quali idonei termini di raffronto, quelli calibrati su situazioni peculiari (come i docenti part time, in malattia, comandati o distaccati), non potendo lo strumento antidiscriminatorio “fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; così come hanno ritenuto in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni di cui all'art. 489 co. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, sempre relativo a specifici fenomeni.
Secondo la Corte il riconoscimento della carta del docente è pienamente giustificato sicuramente per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999, cioè le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. La Suprema Corte ha evidenziato infatti che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico…si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Si evidenzia altresì che con il D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023,
n. 103, il legislatore ha esteso anche ai docenti a tempo determinato l'erogazione della carta del docente. In particolare, l'art. 15 del D.L. sopra citato dispone che: “la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante
e disponibile”.
Inoltre, con la Legge di bilancio 2025 è stato modificato l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015, estendendo la platea dei beneficiari della Carta.
Tale disposizione, infatti, prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (…) Con decreto del struzione e del merito, di concerto con il Ministro CP_4 dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, la ricorrente e, nell'anno scolastico Parte_1
2024/2025, la ricorrente sono state destinatarie di supplenze fino al termine delle attività Pt_2 didattiche e la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza sopra richiamata, ha equiparato tale tipologia di supplenze a quelle annuali, ritenendo pienamente giustificato il riconoscimento del beneficio anche al personale a tempo determinato.
Ne consegue che, alla luce delle pronunce sopra richiamate, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”.
Preme, infine, evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del 2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento. Pertanto, la condanna del al pagamento del CP_2 controvalore in denaro della carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato.
In conclusione, per tutti i motivi che precedono, deve riconoscersi alle ricorrenti e Parte_1 Pt_2 il beneficio in esame per tutti gli anni scolastici richiesti per il tramite la “Carta elettronica del docente”, ossia:
- per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, nell'importo complessivo di € 2.000,00 alla ricorrente Parte_1
- per l'anno scolastico 2024/25, nell'importo complessivo di € 500,00 alla ricorrente . Pt_2
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la
Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Da ultimo, attesa la soccombenza del con riferimento alle domande proposte dalle ricorrenti CP_2
e lo stesso deve essere condannato a rifondere in favore delle stesse le spese di lite, Pt_2 Parte_1 con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/14, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale, con esclusione della fase istruttoria e con applicazione dell'aumento per il numero delle parti, nonché dell'aumento previsto dall'art. 4, comma
1 bis per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, considerata la presenza nel ricorso di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
ES LI, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Dichiara l'estinzione del procedimento con riferimento alla posizione della ricorrente Pt_4
[...]
2. Compensa interamente le spese di giudizio tra il e Controparte_2 Pt_4
[...]
3. Accerta e dichiara il diritto di , per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23, Parte_3
2023/24 e 2024/25, e il diritto di , per l'anno scolastico 2024/25, ad usufruire del Parte_5 beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l'effetto
4. Condanna il ad erogare, in relazione agli anni scolastici Controparte_2 predetti, in favore della ricorrente l'importo complessivo di € 2.000,00 e Parte_3 in favore della ricorrente l'importo complessivo di € 500,00 tramite la “Carta Parte_5 elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
5. Condanna il resistente a rifondere ad e a le spese CP_2 Parte_3 Parte_5 di lite, che liquida in € 49,00 per contributo unificato e in € 1.740,70 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore delle ricorrenti.
Udine, 4.11.25
Il Giudice dott.ssa ES LI