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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2069/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA F.LLI SEBASTIANI, 181 RIETI Parte_1 rappresentata dall'avv. BRADDE MARCO
Parte appellante contro parte Controparte_1
a dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 131/2023 emessa dal Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro in data 17.3.2023 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
Fatto e diritto
1. Con la sentenza gravata, il Tribunale di Rieti ha respinto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 29/2020 con cui l' sede di Rieti, ha ingiunto al il Controparte_1 Pt_1 pagamento € 2.780,90 a titolo di sanzione amministrativa per le seguenti violazioni nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato con il dipendente Parte_2 1) Omessa comunicazione preventiva di assunzione al competente Centro per l'Impiego del come rapporto di lavoro a tempo pieno, bensì a tempo parziale (20 ore Parte_2 settimanali);
2) Omesse registrazioni delle ore effettivamente prestate dal 15.10.2015 al 21.08.2018;
3) Omessa consegna dei prospetti di paga relativi all'intero periodo di lavoro ad eccezione dei periodi da ottobre 2015 a dicembre 2015 e da gennaio 2016 a luglio 2016;
4) Omessa comunicazione al Centro per l'impiego della cessazione del rapporto di lavoro entro il termine di legge;
5) Omessa consegna al lavoratore della dichiarazione di assunzione ovvero di copia del contratto di lavoro prima dell'inizio dell'attività di lavoro.
2. Il ha proposto appello, articolando due motivi di ricorso. Pt_1
3. Si è costituito l' , resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
4. Sostituita l'udienza odierna con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
5. Il giudice di prime cure ha preliminarmente rigettato “il motivo relativo alla inefficacia della diffida accertativa essendo la stessa estranea al presente giudizio”.
Nel merito, poi ha osservato che “dalla documentazione depositata in atti dal resistente CP_1 nonché dalla istruttoria orale condotta, è emerso un quadro probatorio incompatibile con l'assunto di parte ricorrente. L'unico testimone escusso, collega del lavoratore chiamato Parte_2
a rispondere sui quesiti formulati, confermando le dichiarazioni rese agli Ispettori in sede di accertamento, ha anche confermato le ore lavorate in eccesso rispetto a quanto previsto nel contratto di lavoro. Altresì, la circostanza delle ore lavorative svolte in eccedenza risulta dimostrata dalla documentazione relativa ai bonifici bancari effettuati dal ricorrente a favore del lavoratore ”. Parte_2
Per tali ragioni, il Tribunale, dichiarata la piena legittimità della ordinanza-ingiunzione opposta, ha rigettato l'opposizione.
6. L'appello è infondato.
7. Con il primo motivo di ricorso l'appellante censura la “grave carenza di motivazione della sentenza impugnata su argomento determinante della vicenda” e la “erroneità nella valutazione delle prove documentali prodotte dall' ”. Controparte_1
Con tale censura, l'appellante deduce che la pronuncia si fonderebbe esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni del teste indicato dalla parte resistente, testimonianza che sarebbe inattendibile e, in ogni caso, dal contenuto inidoneo a provare le circostanze di fatto che costituiscono il presupposto dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Secondo l'appellante, il testimone escusso ( , in quanto collega del avrebbe Tes_1 Parte_2 potuto essere ritenuto attendibile solo dopo aver verificato se avesse anch'esso avanzato pretese nei confronti della Tale scrutinio sarebbe mancato. Inoltre, il giudice avrebbe omesso CP_2 l'indicazione delle affermazioni del teste che l'hanno condotto ad accogliere la tesi della parte resistente.
Inoltre, le dichiarazioni del teste non sarebbero comunque idonee a dimostrare il fatto storico dedotto nell'ordinanza-ingiunzione. Infatti, il non sarebbe stato in grado di precisare Parte_2 quale attività compiva e in quali cantieri con il lavoratore, oppure per quanto tempo fosse stato impiegato insieme al o, ancora, quali fossero i motivi della cessazione del rapporto di Parte_2 lavoro instaurato ovvero se fosse a conoscenza di un accordo bonario raggiunto tra il datore di lavoro e il Parte_2
Osserva, anzitutto, il Collegio che la sentenza di primo grado non appare fondarsi solo sulla citata prova testimoniale, ma anche sui verbali di contestazione e sulla prova documentale rappresentata dai bonifici.
Invero, nel caso di specie la prova testimoniale riveste effettivamente portata decisiva e ad avviso del Collegio correttamente il Tribunale di Rieti ha ritenuto attendibile il teste Tes_1
Infatti, essere collega del non è una circostanza di per sé idonea a far dubitare Parte_2 dell'attendibilità del testimone.
Con Al contrario: nei procedimenti dell'Ispettorato Lavoro per violazioni di norme giuslavoristiche sono normalmente sentiti i colleghi del lavoratore il cui rapporto sia oggetto dell'illecito. Alle dichiarazioni del lavoratore, infatti, va riconosciuta una particolare attendibilità “perché resa nell'immediatezza dei fatti, senza preavviso, senza condizionamenti da parte datoriale e senza conoscere le conseguenze giuridiche delle proprie risposte” (v. Cass. nn. 9827/2000 e 3525/2005, App. Torino n. 1235/2022).
L'attendibilità, nel caso di specie, è vieppiù confermata dalla coincidenza delle dichiarazioni rese in sede ispettiva ed in sede processuale.
Infatti, nell'ambito del procedimento ispettivo il ha reso la seguente dichiarazione: Tes_1
“Conosco il sig. perché abbiamo lavorato insieme e quindi anche il suo orario Parte_2 di lavoro era di 10 – 11 ore al giorno compreso il sabato e la domenica. Per quanto riguarda l'inizio del rapporto di lavoro del collega sig. posso affermare che ha iniziato nel mese Parte_2 di agosto 2015 (fine mese) perché io andai in ferie la metà di agosto e al mio rientro (due settimane dopo) trovai il sig. che lavorava all'interno dell'azienda”. Pt_2
Nel processo di primo grado dinanzi al Tribunale di Rieti, il è stato sentito come Tes_1 testimone alla udienza del 22.10.2021, confermando quanto già dichiarato in sede procedimentale:
“Sono e mi chiamo , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] per L'Aquila n. 23. Ho lavorato per dal 2013 al 2017 con mansioni di operaio”. Sul Parte_1 capitolo di prova “Vero che conosce il sig. perché ha lavorato con lui e il vostro Parte_2 orario di lavoro era di 10 – 11 ore al giorno compreso il sabato e la domenica e, comunque, superiore alle 40 ore settimanali?” ha risposto: “Sì è vero”. Sul capitolo “Vero che il suo collega sig. ha iniziato a lavorare nel mese di agosto 2015?” ha risposto: “Non ricordo il mese Parte_2 ma posso confermare che era nel 2015”. L'appellante si duole che il giudice non avrebbe scrutinato adeguatamente l'attendibilità del teste, verificando, ad esempio, se anche il teste avesse avanzato pretese nei confronti del datore di lavoro. Nulla dice, tuttavia, in ordine all'effettiva esistenza di elementi che avrebbero inficiato l'attendibilità del teste, né dal verbale dell'udienza di escussione della prova testimoniale risulta che l'odierno appellante abbia formulato alcuna eccezione.
Pertanto, nessun difetto è ravvisabile nella valutazione della sentenza gravata in ordine all'attendibilità del teste.
Va ribadita anche l'idoneità delle sue dichiarazioni a provare i fatti oggetto di sanzione amministrativa, in quanto il ha affermato che l'orario di lavoro era di 10-11 ore al giorno Tes_1 compreso il sabato e la domenica e, comunque, superiore alle 40 ore settimanali e che il rapporto di lavoro del ha avuto inizio nel 2015, confermando così le contestazioni dell'ordinanza- Parte_2 ingiunzione opposta.
Ne deriva l'infondatezza del motivo di appello, che deve essere respinto.
8. Con il secondo motivo di appello, le censure dell'appellante si rivolgono al procedimento ispettivo e, in particolare, alla diffida di accertamento di crediti patrimoniali nei confronti del lavoratore.
Il riferimento è alla diffida accertativa n. RI00000/2019-428 del 17.07.2019 con cui l' ha CP_1 ingiunto al datore di lavoro di versare in favore del lavoratore la somma di € 8.549,10 a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto.
Il motivo è inammissibile.
La diffida di accertamento ha ad oggetto l'accertamento di crediti patrimoniali nei confronti del lavoratore, mentre l'ordinanza-ingiunzione ha ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative nei confronti dell stesso. Si tratta, pertanto, di atti diversi e autonomi. Di tal che, la CP_1 diffida di accertamento è suscettibile di essere contestata mediante autonoma azione di accertamento negativo del credito ovvero azione di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Ne consegue che la diffida è estranea alla cognizione del giudice adito in opposizione alla ordinanza-ingiunzione e, di conseguenza, anche di questa Corte di appello.
Va quindi confermata la statuizione del Tribunale per cui “preliminarmente deve essere rigettato il motivo relativo alla inefficacia della diffida accertativa essendo la stessa estranea al presente giudizio”.
9. Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi.
Stante il rigetto, sussistono in capo alla parte appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado che si liquidano in € 1.100,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% nonché Cpa e Iva come per legge.
- dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
Dott. Alberto Celeste
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Giacomo Solfaroli Camillocci, Magistrato Ordinario in Tirocinio