TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/07/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 1431/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 10/07/2025 E' presente per delega degli Avv.ti Zurlo ed Ornati, l'Avv. Anna Maria Brando, la quale impugna e contesta ogni avversa deduzione, difesa e domanda, e si riporta integralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa nonchè alla documentazione versata in atti, ed insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
In particolare, si insistere nel rilevare che la società opposta ha correttamente esperito il tentativo di mediazione come da verbale di mediazione depositato in data 09/01/2025 e di cui è depositata copia nel fascicolo telematico, con conseguente assolvimento della condizione di procedibilità. L'Avv. Brando chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
E' altresì presente nell'interesse di parte opponente l'avv. Alfonsina Sevo, anche per delega dell'avv. Marcello Di Matteo, la quale nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi, preliminarmente, eccepisce l'improcedibilità delle domande dell'opposto, per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, così come disposto dal Giudicante con provvedimento del 25.06.2024. Sul punto si osserva, innanzitutto che, anche nel caso di mediazione delegata, l'onere di attivare il procedimento di mediazione grava su parte opposta, come espressamente specificato da Cassazione civ. sez. II ord. 38721 del 3.12.2021. A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto asserito da parte avversa, mediazione obbligatoria e mediazione delegata non sono assolutamente sovrapponibili e quest'ultima non è impedita dal fallimento dell'eventuale precedente conciliazione in sede di mediazione obbligatoria (cfr. relazione illustrativa al D.Lgs.28/2010 nonchè Cass. ord. 22736/2021). Sulla scorta di ciò, si conclude come in atti, insistendo per la declaratoria di improcedibilità delle domande dell'opposto, con conseguente inefficacia e revoca del decreto ingiuntivo n.239/2020 (in attuazione dell'art.5 quater, commi 2 e 3. D.Lgs. 28/2010 nonchè Cass. S.U. n.19596/2020). Il giudice, dato atto che nessuna delle parti è presente, alle ore 14,30 dà lettura della seguente sentenza.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1431 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: mutuo, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
MARCELLO DI MATTEO ed ALFONSINA DI SEVO, giusta procura a margine dell'atto di citazione, tutti elettivamente domiciliati in Castellabate, fraz. Santa Maria, piazza A. Conte, presso lo studio dell'avv. Di Sevo Alfonsina;
OPPONENTE
E
(P. I. ), società soggetta ad attività di direzione e Controparte_1 P.IVA_1 coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 01/10/2014 con numero 35239.3, in persona dell' Amministratore Unico rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2 in atti, dagli avv.ti RAFFAELE ZURLO e ANDREA ORNATI, unitamente ai quali elettivamente domicilia in La Spezia (SP), alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170
OPPOSTA
CONCLUSIONI
2 Le parti concludevano come da verbale di udienza del 10/07/2025, che si abbia qui per riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 03/12/2020 proponeva opposizione averso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 239/2020, emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania con il quale veniva ingiunto al pagamento della somma di € 24.142,85 quale saldo debitorio della linea di credito n.
4301528990524371 e del finanziamento personale n. 44340838, oltre gli interessi convenzionali di mora e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'opposta società di cartolarizzazione del credito, non essendo la cedente titolare del rapporto ceduto, nonché il mancato inserimento del rapporto nella lista dei crediti ceduti: Deduceva, altresì, la nullità del rapporto identificato con il numero n. 4301528990524371, perché inesistente e la non debenza delle somme richieste in relazione al rapporto n.44340838, per il quale non era stato pattuito un tasso di mora al 18%, con conseguente infondatezza della pretesa creditoria.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di titolarità del diritto in capo all'opposta revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 239/2020 e ogni condanna di pagamento in capo all'istante; in subordine, nel merito, salvo gravame accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, per i motivi di cui in narrativa revocare il decreto ingiuntivo dichiarando non dovuta l'obbligazione pecuniaria ivi contenuta. Vinte le spese con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
Con comparsa depositata telematicamente in data 30/03/2021 si costituiva in giudizio la TÀ
, la quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione per Controparte_1 nullità della notifica a mezzo pec, effettuata in violazione dell'art. 19 bis del provvedimento del
Ministero della Giustizia del 16/04/2014 (pubblicato in G. U. del 30/04/2014), contenente le
Specifiche Tecniche di cui all'art 34 del D.M. n. 44/2011, che disciplina i formati consentiti per le notificazioni previste dall'articolo 3 bis L. n. 53/1994 e nel merito contestava la fondatezza dell'opposizione.
Concludeva, quindi, in via preliminare, in rito, per la pronuncia di una declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per la nullità della notifica effettuata a mezzo pec e nel merito per il suo rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 239/2020, in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. 3 Denegata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il Tribunale, con provvedimento del 26/04/2021, rilevato che non era stato esperito il procedimento di mediazione obbligatorio, concedeva alle parti il termine di 15 giorni per l'esperimento della mediazione, che si concludeva negativamente.
Con provvedimento del 27/06/2024 il Tribunale “valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza;
considerato che
la controversia concerne diritti disponibili alle parti e che le questioni sottese rendono perseguibile la definizione stragiudiziale della lite” demandava alle parti l'esperimento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 quater d.lgs. n. 28/2010, fissando l'udienza del 21/1/2025, per la verifica dell'esito della procedura di mediazione.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 sostituita con il deposito di note scritte, rilevato che non risultava esperito il procedimento di mediazione ex officio di cui all'ordinanza del 27/6/2024, veniva fissata udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Premesso quanto sopra, l'azione intrapresa da non può che essere dichiarata Controparte_1 improcedibile.
L'art. 5 quater del richiamato d. lgs. n. 28/2010 nel prevedere che il giudice, "valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione", prevede altresì che “la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda. Si applica l'art. 5 commi 4,5 e 6”. Ebbene, da una lettura combinata dell'art. 5 quater, co.
3, con l'art. 5, co. 4, e con l'art. 6 del d.lgs. n. 28/2010 emerge che, quando la mediazione è condizione di procedibilità, la stessa si considera avverata anche se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza accordo, purché l'incontro si sia realizzato.
Ciò posto, risulta dagli atti di causa che nessuna delle parti ha avviato il procedimento di mediazione demandata dal Giudice;
del tutto inconferente, infatti, è la documentazione prodotta da parte opposta unitamente alle note scritte depositate per l'udienza del 21/01/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, in quanto si riferisce al procedimento di mediazione obbligatoria disposto con provvedimento del 26/04/2021.
Va, altresì, disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Giova ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19596/2020 del
18 settembre 2020, hanno definitivamente fissato il principio secondo il quale "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione
4 è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo". Tale principio, espressamente affermato per le ipotesi di mediazione obbligatoria di cui al comma 1-bis dell'art. 5, ha trovato applicazione anche per le ipotesi di mediazione delegata dal giudice, ove il mancato esperimento è stato identicamente sanzionato con l'improcedibilità della domanda. (Cass., sez. II Civile, ordinanza n.
38271 del 3 dicembre 2021).
La Corte di cassazione, nella su indicata pronuncia a SS. UU. del 2020, valorizzava l'argomento secondo il quale "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale. La legge ha voluto che nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione;
a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche dirsi che la causa si è incanalata lungo un percorso ordinario. Instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito;
e dunque appare più conforme al sistema, letto nella sua globalità, che le parti riprendano ciascuna la propria posizione per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione".
I giudici di legittimità fondavano la loro decisione anche sulla valutazione degli effetti derivanti dall'inerzia delle parti. Argomentava, infatti, la Corte che se "si pone l'onere in questione a carico dell'opponente e questi rimane inerte, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito
l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo", con definitività, quindi, del risultato;
se, invece, l'onere "è a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo il quale ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto", con la conseguenza in tale ipotesi del mero onere di riproposizione per il creditore, il quale non perde nulla.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di ogni avversa istanza, deduzione così provvede: Controparte_1
1) dichiara improcedibile la domanda proposta da e per l'effetto revoca il decreto Controparte_1 opposto n. 239/2020, emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania;
5 2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2800,00 oltre Controparte_3 rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Vallo della Lucania, 10/7/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
6
Verbale udienza del 10/07/2025 E' presente per delega degli Avv.ti Zurlo ed Ornati, l'Avv. Anna Maria Brando, la quale impugna e contesta ogni avversa deduzione, difesa e domanda, e si riporta integralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa nonchè alla documentazione versata in atti, ed insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
In particolare, si insistere nel rilevare che la società opposta ha correttamente esperito il tentativo di mediazione come da verbale di mediazione depositato in data 09/01/2025 e di cui è depositata copia nel fascicolo telematico, con conseguente assolvimento della condizione di procedibilità. L'Avv. Brando chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
E' altresì presente nell'interesse di parte opponente l'avv. Alfonsina Sevo, anche per delega dell'avv. Marcello Di Matteo, la quale nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi, preliminarmente, eccepisce l'improcedibilità delle domande dell'opposto, per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, così come disposto dal Giudicante con provvedimento del 25.06.2024. Sul punto si osserva, innanzitutto che, anche nel caso di mediazione delegata, l'onere di attivare il procedimento di mediazione grava su parte opposta, come espressamente specificato da Cassazione civ. sez. II ord. 38721 del 3.12.2021. A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto asserito da parte avversa, mediazione obbligatoria e mediazione delegata non sono assolutamente sovrapponibili e quest'ultima non è impedita dal fallimento dell'eventuale precedente conciliazione in sede di mediazione obbligatoria (cfr. relazione illustrativa al D.Lgs.28/2010 nonchè Cass. ord. 22736/2021). Sulla scorta di ciò, si conclude come in atti, insistendo per la declaratoria di improcedibilità delle domande dell'opposto, con conseguente inefficacia e revoca del decreto ingiuntivo n.239/2020 (in attuazione dell'art.5 quater, commi 2 e 3. D.Lgs. 28/2010 nonchè Cass. S.U. n.19596/2020). Il giudice, dato atto che nessuna delle parti è presente, alle ore 14,30 dà lettura della seguente sentenza.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1431 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: mutuo, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
MARCELLO DI MATTEO ed ALFONSINA DI SEVO, giusta procura a margine dell'atto di citazione, tutti elettivamente domiciliati in Castellabate, fraz. Santa Maria, piazza A. Conte, presso lo studio dell'avv. Di Sevo Alfonsina;
OPPONENTE
E
(P. I. ), società soggetta ad attività di direzione e Controparte_1 P.IVA_1 coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 01/10/2014 con numero 35239.3, in persona dell' Amministratore Unico rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2 in atti, dagli avv.ti RAFFAELE ZURLO e ANDREA ORNATI, unitamente ai quali elettivamente domicilia in La Spezia (SP), alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170
OPPOSTA
CONCLUSIONI
2 Le parti concludevano come da verbale di udienza del 10/07/2025, che si abbia qui per riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 03/12/2020 proponeva opposizione averso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 239/2020, emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania con il quale veniva ingiunto al pagamento della somma di € 24.142,85 quale saldo debitorio della linea di credito n.
4301528990524371 e del finanziamento personale n. 44340838, oltre gli interessi convenzionali di mora e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'opposta società di cartolarizzazione del credito, non essendo la cedente titolare del rapporto ceduto, nonché il mancato inserimento del rapporto nella lista dei crediti ceduti: Deduceva, altresì, la nullità del rapporto identificato con il numero n. 4301528990524371, perché inesistente e la non debenza delle somme richieste in relazione al rapporto n.44340838, per il quale non era stato pattuito un tasso di mora al 18%, con conseguente infondatezza della pretesa creditoria.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di titolarità del diritto in capo all'opposta revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 239/2020 e ogni condanna di pagamento in capo all'istante; in subordine, nel merito, salvo gravame accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, per i motivi di cui in narrativa revocare il decreto ingiuntivo dichiarando non dovuta l'obbligazione pecuniaria ivi contenuta. Vinte le spese con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
Con comparsa depositata telematicamente in data 30/03/2021 si costituiva in giudizio la TÀ
, la quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione per Controparte_1 nullità della notifica a mezzo pec, effettuata in violazione dell'art. 19 bis del provvedimento del
Ministero della Giustizia del 16/04/2014 (pubblicato in G. U. del 30/04/2014), contenente le
Specifiche Tecniche di cui all'art 34 del D.M. n. 44/2011, che disciplina i formati consentiti per le notificazioni previste dall'articolo 3 bis L. n. 53/1994 e nel merito contestava la fondatezza dell'opposizione.
Concludeva, quindi, in via preliminare, in rito, per la pronuncia di una declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per la nullità della notifica effettuata a mezzo pec e nel merito per il suo rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 239/2020, in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. 3 Denegata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il Tribunale, con provvedimento del 26/04/2021, rilevato che non era stato esperito il procedimento di mediazione obbligatorio, concedeva alle parti il termine di 15 giorni per l'esperimento della mediazione, che si concludeva negativamente.
Con provvedimento del 27/06/2024 il Tribunale “valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza;
considerato che
la controversia concerne diritti disponibili alle parti e che le questioni sottese rendono perseguibile la definizione stragiudiziale della lite” demandava alle parti l'esperimento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 quater d.lgs. n. 28/2010, fissando l'udienza del 21/1/2025, per la verifica dell'esito della procedura di mediazione.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 sostituita con il deposito di note scritte, rilevato che non risultava esperito il procedimento di mediazione ex officio di cui all'ordinanza del 27/6/2024, veniva fissata udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Premesso quanto sopra, l'azione intrapresa da non può che essere dichiarata Controparte_1 improcedibile.
L'art. 5 quater del richiamato d. lgs. n. 28/2010 nel prevedere che il giudice, "valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione", prevede altresì che “la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda. Si applica l'art. 5 commi 4,5 e 6”. Ebbene, da una lettura combinata dell'art. 5 quater, co.
3, con l'art. 5, co. 4, e con l'art. 6 del d.lgs. n. 28/2010 emerge che, quando la mediazione è condizione di procedibilità, la stessa si considera avverata anche se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza accordo, purché l'incontro si sia realizzato.
Ciò posto, risulta dagli atti di causa che nessuna delle parti ha avviato il procedimento di mediazione demandata dal Giudice;
del tutto inconferente, infatti, è la documentazione prodotta da parte opposta unitamente alle note scritte depositate per l'udienza del 21/01/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, in quanto si riferisce al procedimento di mediazione obbligatoria disposto con provvedimento del 26/04/2021.
Va, altresì, disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Giova ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19596/2020 del
18 settembre 2020, hanno definitivamente fissato il principio secondo il quale "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione
4 è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo". Tale principio, espressamente affermato per le ipotesi di mediazione obbligatoria di cui al comma 1-bis dell'art. 5, ha trovato applicazione anche per le ipotesi di mediazione delegata dal giudice, ove il mancato esperimento è stato identicamente sanzionato con l'improcedibilità della domanda. (Cass., sez. II Civile, ordinanza n.
38271 del 3 dicembre 2021).
La Corte di cassazione, nella su indicata pronuncia a SS. UU. del 2020, valorizzava l'argomento secondo il quale "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale. La legge ha voluto che nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione;
a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche dirsi che la causa si è incanalata lungo un percorso ordinario. Instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito;
e dunque appare più conforme al sistema, letto nella sua globalità, che le parti riprendano ciascuna la propria posizione per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione".
I giudici di legittimità fondavano la loro decisione anche sulla valutazione degli effetti derivanti dall'inerzia delle parti. Argomentava, infatti, la Corte che se "si pone l'onere in questione a carico dell'opponente e questi rimane inerte, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito
l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo", con definitività, quindi, del risultato;
se, invece, l'onere "è a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo il quale ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto", con la conseguenza in tale ipotesi del mero onere di riproposizione per il creditore, il quale non perde nulla.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di ogni avversa istanza, deduzione così provvede: Controparte_1
1) dichiara improcedibile la domanda proposta da e per l'effetto revoca il decreto Controparte_1 opposto n. 239/2020, emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania;
5 2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2800,00 oltre Controparte_3 rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Vallo della Lucania, 10/7/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
6