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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 23224/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23224/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. COSTA PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 01/08/2011. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nate le figlie: l'11.11.2011 e , il 01.02.2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 01/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivono separati, con allontanamento del sig. dalla casa Parte_2 coniugale d'accordo con la Sig.ra già a far data dal 10/06/2024. Parte_1
ASSEGNA la casa coniugale, di cui la sig.ra è proprietaria esclusiva, alla medesima, con arredi Pt_1 e corredi dell'abitazione che resteranno di proprietà della moglie.
DISPONE che le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza stabile delle stesse presso la madre e con collocamento presso ciascun genitore con le seguenti modalità: -le bambine vivranno a settimane alterne, da venerdì a venerdì, con i genitori nelle rispettive abitazioni;
- nelle settimane di collocamento presso il padre, la madre andrà comunque a prendere le figlie all'uscita da scuola (salvo i casi in cui la figlia rientra da scuola in autonomia) e le terrà con sé sino al Per_1 rientro a casa del padre dal lavoro, alle ore 18/19; -durante le vacanze natalizie, le figlie negli anni pari staranno il giorno della Vigilia con la madre, dal 25 al 30 dicembre con il padre, dal 31 dicembre al 5 gennaio con la madre e il giorno dell'Epifania con il padre e viceversa negli anni dispari;
-le intere vacanze pasquali verranno trascorse dalle figlie con la madre negli anni dispari e col padre negli anni pari;
-durante le vacanze estive, le figlie staranno con il padre per almeno 3 (tre) settimane anche non consecutive e con la madre per altrettante 3 (tre) settimane anche non consecutivi, in periodi da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
-in occasione delle altre festività infrasettimanali, ponti e compleanni delle figlie staranno col padre o con la madre ad anni alterni;
-in caso di impossibilità nel tenere le figlie da parte di un coniuge per esigenze personali, la prima persona a cui rivolgersi sarà l'altro coniuge e, solo in subordine, verranno contattati i nonni o una babysitter.
DISPONE che il sig. , a decorrere dal 01.10.2024, corrisponda entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per Pt_1 ciascuna figlia), rivalutabili secondo gli indici ISTAT ogni anno a decorrere da ottobre 2025, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo quanto disposto dal Protocollo d'intesa 15.03.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino;
si intendono spese straordinarie due corsi annuali per attività sportive, ricreative e ludiche all'anno per ciascuna figlia e gli eventuali pasti consumati fuori casa dalle figlie minori in periodo scolastico;
resta a carico esclusivo del padre il costo della mensa scolastica della figlia;
la madre si farà esclusivo carico delle spese relative all'attività Per_2 sportiva dello sci per entrambe le figlie ed il padre si impegna a sostenere i costi di una terza attività ludico/sportiva, quale ad esempio il corso di equitazione o altra attività sporadica/stagionale per entrambe le figlie;
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che l'assegno unico erogato dall' a favore del nucleo famigliare viene assegnato CP_1 a favore di entrambi i genitori nella misura del 50%, pertanto il sig. , che effettivamente lo Pt_2 percepisce, trasferirà il 50% dell'importo percepito dall' entro 5 giorni dall'effettivo accredito a far CP_1 data dal 01.10.2024.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dunque rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento.
PRENDE ATTO che i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto proprio e delle figlie minori, fino al raggiungimento della maggiore età delle stesse.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23224/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. COSTA PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 01/08/2011. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nate le figlie: l'11.11.2011 e , il 01.02.2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 01/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivono separati, con allontanamento del sig. dalla casa Parte_2 coniugale d'accordo con la Sig.ra già a far data dal 10/06/2024. Parte_1
ASSEGNA la casa coniugale, di cui la sig.ra è proprietaria esclusiva, alla medesima, con arredi Pt_1 e corredi dell'abitazione che resteranno di proprietà della moglie.
DISPONE che le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza stabile delle stesse presso la madre e con collocamento presso ciascun genitore con le seguenti modalità: -le bambine vivranno a settimane alterne, da venerdì a venerdì, con i genitori nelle rispettive abitazioni;
- nelle settimane di collocamento presso il padre, la madre andrà comunque a prendere le figlie all'uscita da scuola (salvo i casi in cui la figlia rientra da scuola in autonomia) e le terrà con sé sino al Per_1 rientro a casa del padre dal lavoro, alle ore 18/19; -durante le vacanze natalizie, le figlie negli anni pari staranno il giorno della Vigilia con la madre, dal 25 al 30 dicembre con il padre, dal 31 dicembre al 5 gennaio con la madre e il giorno dell'Epifania con il padre e viceversa negli anni dispari;
-le intere vacanze pasquali verranno trascorse dalle figlie con la madre negli anni dispari e col padre negli anni pari;
-durante le vacanze estive, le figlie staranno con il padre per almeno 3 (tre) settimane anche non consecutive e con la madre per altrettante 3 (tre) settimane anche non consecutivi, in periodi da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
-in occasione delle altre festività infrasettimanali, ponti e compleanni delle figlie staranno col padre o con la madre ad anni alterni;
-in caso di impossibilità nel tenere le figlie da parte di un coniuge per esigenze personali, la prima persona a cui rivolgersi sarà l'altro coniuge e, solo in subordine, verranno contattati i nonni o una babysitter.
DISPONE che il sig. , a decorrere dal 01.10.2024, corrisponda entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per Pt_1 ciascuna figlia), rivalutabili secondo gli indici ISTAT ogni anno a decorrere da ottobre 2025, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo quanto disposto dal Protocollo d'intesa 15.03.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino;
si intendono spese straordinarie due corsi annuali per attività sportive, ricreative e ludiche all'anno per ciascuna figlia e gli eventuali pasti consumati fuori casa dalle figlie minori in periodo scolastico;
resta a carico esclusivo del padre il costo della mensa scolastica della figlia;
la madre si farà esclusivo carico delle spese relative all'attività Per_2 sportiva dello sci per entrambe le figlie ed il padre si impegna a sostenere i costi di una terza attività ludico/sportiva, quale ad esempio il corso di equitazione o altra attività sporadica/stagionale per entrambe le figlie;
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che l'assegno unico erogato dall' a favore del nucleo famigliare viene assegnato CP_1 a favore di entrambi i genitori nella misura del 50%, pertanto il sig. , che effettivamente lo Pt_2 percepisce, trasferirà il 50% dell'importo percepito dall' entro 5 giorni dall'effettivo accredito a far CP_1 data dal 01.10.2024.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dunque rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento.
PRENDE ATTO che i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto proprio e delle figlie minori, fino al raggiungimento della maggiore età delle stesse.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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