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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5355 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10156/2024
promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti GALLINATTI PAOLO Parte_1
e RN AN che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MONTEMURRO ANDREA CP_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Signori Parte_1 nato il [...] in [...], (Cod. Fisc. ) e CodiceFiscale_1 CP_1 nata il [...] in [...], (Cod. Fisc: ) in Teheran il 02/10/1977, CodiceFiscale_2 trascritto presso l'ufficio dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Torino;
- Ordinare al Comune di Torino di annotare l'emananda sentenza. - Col favore delle spese e competenze del giudizio, oltre successive occorrende.”
Per il resistente: dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Teheran il 02/10/1977 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torino, orinando a quest'ultimo di annotare la relativa emananda sentenza. Con compensazione delle spese e competenze fra le parti. pagina 1 di 3 Per il P.M.: “Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio a Teheran – IRAN in Parte_1 CP_1 data 02/10/1977.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 143, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/04/1980 e il 12/03/1984, entrambi maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato il 10/06/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9/10/2024 si costituiva ritualmente parte resistente non opponendosi alla pronuncia di separazione.
Con sentenza n.129/2025 del 29/11/2024, pubblicata in data 9/01/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato hanno fatto pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 bis. 49 c.p.c., insistendo nelle loro istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, dall'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
In punto spese, considerato che la ricorrente ha chiesto la condanna alle spese della controparte, ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti. Giusto il disposto di cui all'art. 91 c.p.c., infatti, le spese seguono la soccombenza, e nel caso di specie vi è coincidenza delle domande delle parti, non risultando il convenuto in alcun modo soccombente: quest'ultimo, infatti, si è costituito e non si opposto alla domanda del ricorrente, aderendo alla medesima, né possono rilevare altre diverse considerazioni in merito alle scelte processuali delle parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 CP_1
iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10156/2024
promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti GALLINATTI PAOLO Parte_1
e RN AN che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MONTEMURRO ANDREA CP_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Signori Parte_1 nato il [...] in [...], (Cod. Fisc. ) e CodiceFiscale_1 CP_1 nata il [...] in [...], (Cod. Fisc: ) in Teheran il 02/10/1977, CodiceFiscale_2 trascritto presso l'ufficio dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Torino;
- Ordinare al Comune di Torino di annotare l'emananda sentenza. - Col favore delle spese e competenze del giudizio, oltre successive occorrende.”
Per il resistente: dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Teheran il 02/10/1977 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torino, orinando a quest'ultimo di annotare la relativa emananda sentenza. Con compensazione delle spese e competenze fra le parti. pagina 1 di 3 Per il P.M.: “Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio a Teheran – IRAN in Parte_1 CP_1 data 02/10/1977.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 143, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/04/1980 e il 12/03/1984, entrambi maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato il 10/06/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9/10/2024 si costituiva ritualmente parte resistente non opponendosi alla pronuncia di separazione.
Con sentenza n.129/2025 del 29/11/2024, pubblicata in data 9/01/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato hanno fatto pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 bis. 49 c.p.c., insistendo nelle loro istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, dall'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
In punto spese, considerato che la ricorrente ha chiesto la condanna alle spese della controparte, ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti. Giusto il disposto di cui all'art. 91 c.p.c., infatti, le spese seguono la soccombenza, e nel caso di specie vi è coincidenza delle domande delle parti, non risultando il convenuto in alcun modo soccombente: quest'ultimo, infatti, si è costituito e non si opposto alla domanda del ricorrente, aderendo alla medesima, né possono rilevare altre diverse considerazioni in merito alle scelte processuali delle parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 CP_1
iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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